Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33453 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33453 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15996-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 598/2021 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/12/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Cagliari, invocando il riconoscimento dell’usucapione della piena proprietà di una villetta con relativo terreno.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 1174/2016, accoglieva la domanda attorea.
Con la sentenza impugnata, n. 598/2021, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c. c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1810 e 1811 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello, dopo aver dato atto che la relazione con la res aveva avuto inizio in virtù di un comodato, avrebbe erroneamente affermato che questo si era estinto per effetto del decesso del comodante, senza considerare che tale evento implica la prosecuzione del rapporto in capo agli eredi dell’originario concedente.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta invece la violazione o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato una interversione nel possesso nell’acquisto, da parte del COGNOME, della comproprietà, e dunque del compossesso, del cespite.
Le due censure, contrariamente a quanto indicato nella proposta di definizione anticipata, sono fondate.
La Corte di Appello infatti ha affermato che il COGNOME, originario comodatario ‘… dopo il decesso della COGNOME e quindi dopo aver acquistato il compossesso, ha incaricato terzi di arare il terreno adiacente l’abitazione (v. teste COGNOME), ha sostituito la serratura del portone di ingresso e del cancello (v. teste NOME COGNOME), ha posto in
essere opere di ristrutturazione (tetto) che vanno oltre l’ordinaria manutenzione dell’immobile, compatibile con il compossesso (v. testi Cabitza e COGNOME), ha ripristinato il muro di cinta crollato e trattato con terzi per il risarcimento, ha tagliato alberi ad alto fusto (v. teste Medda), comportandosi quale proprietario esclusivo per oltre venti anni’ (cfr . pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). In tali condotte, il giudice di merito ha ravvisato una interversione nel possesso, senza tuttavia considerare la peculiare posizione del COGNOME, divenuto comproprietario, e dunque compossessore, del cespite oggetto di causa per effetto della morte della originaria comodante. Trattandosi, quindi, di rapporto tra comproprietari, l’interversione del possesso avrebbe dovuto essere individuata non soltanto in una condotta astrattamente corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, o comproprietà, bensì in termini di attività idonea ad escludere la possibilità di pari godimento della res da parte degli altri comproprietari.
Infatti, va ribadito che ‘La cessazione, per morte del comodante, del rapporto di comodato, alla base della detenzione nomine alieno del comodatario, non comporta, perdurando da parte di quest’ultimo il potere di fatto sulla cosa, l’automatico mutamento della detenzione in possesso utile ai fini dell’usucapione, essendo all’uopo necessario, ai sensi dell’art. 1141 comma secondo c.c., l’interversio possessionis” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12505 del 17/12/1993, Rv. 484768; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3063 del 16/03/2000, Rv. 534824).
E, quanto all’ interversio possessionis , va del pari ribadito che il ‘Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l’intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo (“uti dominus”), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell’art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento
durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del 12/04/2018, Rv. 648079; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005, Rv. 584306; principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021, Rv. 660860, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 04/05/2018, Rv. 648439 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 18/02/1999, Rv. 523346). Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori, dunque, non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem , poiché ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori; è dunque necessario, ai fini dell’usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un’attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su chi invoca l’avvenuta usucapione del bene.
Poiché la Corte territoriale non ha provveduto ad accertare la sussistenza della predetta condotta, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio procederà ad un nuovo
esame della fattispecie, conformandosi ai principi di diritto esposti in motivazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda