Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27144 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27144 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22357/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t. NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per
in calce
al
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n.2279/2019 depositata il 28.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 2005 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, rivendicando la proprietà di un fabbricato su due piani fuori terra con piano cantinato, di un locale deposito e di una corte di pertinenza siti in RAGIONE_SOCIALE e chiedendone il rilascio, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento danni per occupazione senza titolo nella misura di € 120.000,00 oltre accessori, parametrati al canone locativo medio che da tali immobili avrebbe potuto percepire.
Esponeva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE) col contratto di concessione del 18.4.1909, poi integrato il 3.1.1913, concluso con l’ente pubblico, aveva assunto l’obbligo della costruzione delle opere necessarie alla gestione del RAGIONE_SOCIALE di trasporto passeggero e merci dal quartiere di RAGIONE_SOCIALE Sala a quello di Pontegrande e che gli immobili rivendicati erano compresi tra quelli che la RAGIONE_SOCIALE aveva costruito e destinato al RAGIONE_SOCIALE; che il padre della convenuta, COGNOME NOME, e la sua famiglia, avevano occupato gli immobili in virtù del rapporto di RAGIONE_SOCIALE che legava il primo alla RAGIONE_SOCIALE; che l’appartenenza dei suddetti beni immobili al patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE risultava dall’atto dichiarativo di trasferimento di proprietà e consegna di immobili,
un atto pubblico amministrativo, che era intervenuto il 25.6.1992, al termine di una controversia tra il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, controversia nella quale il primo aveva chiesto il trasferimento dei beni immobili alla scadenza della concessione; che detto atto, trascritto nei registri immobiliari il 28.9.1992, aveva stabilito che tutti gli immobili finalizzati al funzionamento, controllo, custodia e vigilanza della vecchia funicolare dovevano intendersi trasferiti gratuitamente in proprietà al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fin dal 16.6.1974, data di scadenza della concessione; che nell’imminenza del giudizio aveva chiesto il rilascio degli immobili alla convenuta, che però aveva respinto la richiesta, sostenendo di esserne l’unica proprietaria per possesso ultraventennale ed in virtù dell’atto di donazione effettuato in suo favore dal padre, COGNOME NOME, il 21.9.1989, a rogito del AVV_NOTAIO, atto del quale il RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito la nullità per l’impossibilità di donare beni altrui, per giunta destinati ad un pubblico RAGIONE_SOCIALE; che a dimostrazione dell’insussistenza dell’ animus possidendi di COGNOME NOME, il predetto nel giudizio promosso contro la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, poi definito dalla sentenza di rigetto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 7.12.1992 n. 1072, aveva assunto di avere eseguito, in base ad un contratto d’opera, lavori e manutenzioni sugli immobili in questione per conto della RAGIONE_SOCIALE, chiedendone il pagamento sia alla committente, sia all’ente pubblico divenuto titolare di quei beni, mentre la RAGIONE_SOCIALE in via riconvenzionale aveva esercitato azione di rivendicazione dei beni immobili.
Si costituiva nel giudizio di primo grado NOME, che oltre a chiedere il rigetto delle domande del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in via riconvenzionale domandava di accertare la sua proprietà sugli immobili, di proprietà di un soggetto privato quale la RAGIONE_SOCIALE e non destinati all’esercizio di un RAGIONE_SOCIALE pubblico, sia perché oggetto di usucapione ordinaria a favore del padre NOME NOME,
che dopo la distruzione del fabbricato a due piani a causa di un bombardamento delle forze alleate del 1943, lo aveva ricostruito a proprie spese destinandolo ad abitazione propria e della propria famiglia, e lo aveva poi donato alla figlia nel 1989, quando già ne era divenuto proprietario esclusivo, sia per usucapione decennale ex art. 1159 cod. civ..
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, previo espletamento di prova testimoniale, con la sentenza n. 1986/2011 del 6.6/16.8.2011, accoglieva parzialmente la rivendica del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dichiarandolo proprietario esclusivo del locale deposito, condannando NOME al rilascio dello stesso, ma non al risarcimento danni per occupazione senza titolo, ed accoglieva la riconvenzionale di usucapione ordinaria di NOME NOME relativa al fabbricato su due piani fuori terra (nel NCEU del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla partita 3719, foglio 59, particella 49) ed all’area di pertinenza (nel NCEU del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla partita 3719, foglio 59, particella 47) con compensazione delle spese processuali. Contro tale sentenza, proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che per il fabbricato a due piani e l’area di pertinenza reiterava le domande di rivendica e di rilascio, nonché la domanda di risarcimento dei danni da occupazione senza titolo.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, nella resistenza di NOME, con la sentenza n. 2279/2019 del 19/28.11.2019, rigettava l’appello e condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
Tale sentenza rilevava che NOME aveva avanzato in via riconvenzionale sia la domanda di usucapione ordinaria per l’acquisto del diritto di proprietà sugli immobili da parte del padre NOME poi trasferitole con l’atto di donazione del 21.9.1989, a rogito del AVV_NOTAIO, sia la domanda di usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., per cui non vi era stata alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunciato, non senza rilevare che i diritti di proprietà erano diritti autodeterminati e quindi individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dai beni che ne costituivano oggetto, senza bisogno dell’identificazione del titolo che ne costituiva la fonte, per cui in ogni caso non vi era stata la lamentata ultrapetizione (in tal senso Cass. 24.5.2010 n.12607).
Veniva poi ritenuta corretta la mancata inclusione dei beni immobili usucapiti tra i beni del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la ritenuta inapplicabilità degli articoli 826 e 828 cod. civ., in quanto COGNOME NOME aveva provveduto alla ricostruzione del fabbricato su due piani fuori terra, destinato ad abitazione sua e della sua famiglia, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, dopo che lo stesso era andato distrutto a causa di un bombardamento delle forze alleate nel 1943 e prima che nel 1953 cessasse il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE concesso alla RAGIONE_SOCIALE, e tale ricostruzione aveva rappresentato l’ interversio possessionis rispetto alla precedente detenzione di RAGIONE_SOCIALE dell’immobile da parte di COGNOME NOME, trattandosi di un’attività che secondo l’ id quod plerumque accidit é svolta solo dal proprietario del bene.
Riteneva quindi la Corte d’Appello, che il possesso ad usucapionem dell’immobile adibito ad abitazione e dell’area di pertinenza da parte di COGNOME NOME fosse iniziato subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, e fosse maturato con la scadenza dei 20 anni alla fine degli anni ’60 del novecento, non avendo alcun valore interruttivo gli atti di diffida stragiudiziale (in tal senso Cass. 19.6.2003 n. 9845) e non potendosi attribuire efficacia interruttiva alla domanda riconvenzionale di restituzione dei beni immobili avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME nel giudizio poi definito dalla sentenza n.1072/1992 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, perché respinta per difetto di legittimazione attiva.
Quanto al mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il mancato godimento del locale
deposito, che NOME NOME era stata condannata in primo grado a rilasciare in favore dell’ente pubblico, veniva ritenuto giustificato, in quanto i ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche allegati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE andavano ricondotti al mancato uso del piazzale (particella 47), ossia dell’area di pertinenza usucapita dalla NOME, e non al mancato uso del locale deposito occupato senza titolo, ed in quanto comunque non era stata fornita prova dell’esistenza del danno e neppure delle occasioni mancate e del possibile sfruttamento locativo bene, ossia dell’ an debeatur , per cui non si poteva ricorrere all’espletamento di una CTU per la determinazione del valore locativo medio del locale deposito (si richiamava in proposito Cass. 17.10.2016 n.20889).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, e resiste con controricorso NOME.
La causa, inizialmente avviata alla trattazione in camera di consiglio della sesta sezione, con ordinanza interlocutoria dell’8.7/7.10.2021 veniva rimessa in pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria in ordine alla destinazione ad uso pubblico dei beni immobili.
Fissata quindi la pubblica udienza, la Procura AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso, ed il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente occorre rilevare l ‘ invalidità della procura conferita da NOME all’avvocato NOME COGNOME con procura dalla stessa autenticata, in quanto la controricorrente avrebbe dovuto conferire mandato al nuovo legale con procura notarile, non essendo applicabile l’art. 83 c.p.c. nella formulazione
introdotta dall’art. 45 comma 9 lettera a) della L.18.6.2009 n. 69, che abilita il difensore ad autenticare personalmente la firma del cliente in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore, solo nei giudizi introdotti in primo grado dopo il 4.7.2009 (vedi la norma transitoria dell’art. 58 comma 1° della L. n. 69/2009), mentre il presente giudizio é iniziato in primo grado nel 2005 (cfr. tra le varie, Cass. sez. 2 – , Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018). La AVV_NOTAIO resta comunque patrocinata dall’avv. NOME COGNOME, al quale aveva conferito procura a difenderla anche disgiuntamente dal deceduto avvocato NOME COGNOME.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 826 comma 3° e 828 comma 2° cod. civ. in relazione all’art. 113 c.p.c. ( rectius 115 c.p.c.), per avere la Corte d’Appello, qualificando il fabbricato su due piani fuori terra – già adibito ad abitazione del custode della RAGIONE_SOCIALE e poi destinato dopo la ricostruzione ad abitazione di COGNOME NOME e della sua famiglia – e l’area di pertinenza, come beni immobili di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE concessionaria del pubblico RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, violato la disciplina relativa ai beni del patrimonio indisponibile comunale, che non sono usucapibili, posto che l’ente titolare del diritto reale aveva manifestato la volontà di destinare quei beni al pubblico RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE col contratto di concessione concluso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE il 18.4.1909 ed integrato il 3.1.1913, e gli immobili erano destinati ad un pubblico RAGIONE_SOCIALE senza che fosse intervenuto un provvedimento di declassificazione, e dato che l’atto dichiarativo di trasferimento di proprietà e consegna di immobili concluso dalla RAGIONE_SOCIALE col RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 25.6.1992, rep. n. 685, trascritto nei registri immobiliari, aveva riconosciuto la pregressa destinazione a pubblico RAGIONE_SOCIALE dei beni immobili realizzati dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE, che alla scadenza della concessione (16.6.1974) erano stati trasferiti in proprietà
dalla RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, prima che NOME NOME procedesse alla loro donazione alla figlia, NOME, con l’atto del AVV_NOTAIO del 21.9.1989.
Il motivo é infondato, in quanto l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende dall’esistenza di un duplice requisito (soggettivo ed oggettivo), quello della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente proprietario di destinare quel determinato bene a un pubblico RAGIONE_SOCIALE) e quello dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico RAGIONE_SOCIALE (vedi Cass. 25.3.2016 n.6019; Cass. sez. un. 28.6.2006 n. 14865).
Anche a voler ritenere che col contratto di concessione del 18.4.1909, poi integrato il 3.1.1913, concluso con la RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era stata da quest’ultimo prevista la destinazione al RAGIONE_SOCIALE pubblico di una serie di immobili che la concessionaria RAGIONE_SOCIALE aveva l’obbligo di costruire per l’espletamento del RAGIONE_SOCIALE oggetto di concessione, tra i quali anche il fabbricato su due piani destinato ad abitazione del custode e la corte di pertinenza, l’impugnata sentenza si é uniformata al principio, più volte sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, che i beni realizzati dal concessionario destinati al RAGIONE_SOCIALE pubblico oggetto di concessione si trasferiscono automaticamente in proprietà all’ente pubblico concedente che non ne sia già proprietario solo alla scadenza della concessione (vedi in tal senso Cass. 24.5.2011 n. 11402; Cass. sez. un. n. 3487/1974), nella specie verificatasi il 16.6.1974, trovando di ciò conferma nell’atto pubblico amministrativo dichiarativo di trasferimento di proprietà e consegna di immobili del 25.6.1992, rep. n. 685, concluso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la concessionaria RAGIONE_SOCIALE, soggetto privato, col quale si é dato atto del trasferimento dalla RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della proprietà degli immobili finalizzati al
funzionamento, al controllo, alla custodia ed alla vigilanza della vecchia funicolare, – il cui esercizio era cessato già nel 1953 -, alla data di scadenza della concessione del 16.6.1974.
La sentenza impugnata ha poi dato atto che il fabbricato su due piani fuori terra, in origine destinato ad alloggio del personale addetto alla RAGIONE_SOCIALE, era andato distrutto a seguito dei bombardamenti del 1943, e che alla fine degli anni ’40 del novecento era stato ricostruito a proprie spese da NOME NOME, padre di NOME NOME, per andarvi ad abitare con la sua famiglia, ponendo così in essere una interversio possessionis, per esso e per la corte di pertinenza , trattandosi di un comportamento chiaramente incompatibile con la qualifica di detentore per ragioni di RAGIONE_SOCIALE della quale era titolare prima della distruzione del fabbricato. Secondo la Corte di merito, quindi, l’usucapione ordinaria ventennale é stata fatta decorrere dalla fine degli anni ’40 del 1900 ed é maturata alla fine degli anni ’60 dello scorso secolo a favore di COGNOME NOME, quando i beni immobili in questione non erano ancora di proprietà del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (che ne sarebbe diventato proprietario solo il 16.6.1974) ma della concessionaria RAGIONE_SOCIALE, soggetto privato, e non risultavano destinati al RAGIONE_SOCIALE pubblico di RAGIONE_SOCIALE, per cui non si trattava di beni del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE insuscettibili di usucapione ex art. 828 cod. civ..
2 Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. (usucapione di beni immobili) e dell’art. 1141 cod. civ. (interversione della detenzione in possesso), sostenendo che la ricostruzione del fabbricato su due piani, compiuta da COGNOME NOME, non poteva essere considerata come un’ interversio possessionis idonea a fare decorrere l’usucapione, essendo desumibile dalla sentenza n. 1073/1992 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che delle spese sostenute per la manutenzione
dell’immobile NOME aveva richiesto il rimborso alla RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ed avendo NOME prima della distruzione per bombardamento del fabbricato la qualifica di detentore per ragioni di RAGIONE_SOCIALE dell’immobile.
Anche tale motivo è infondato.
Va premesso che l’interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall’avente diritto l’intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (vedi Cass. 31.5.2006 n. 12968; Cass. 18.2.1995 n. 1802; Cass. 4.6.1992 n. 6906), per cui ben poteva la Corte d’Appello considerare come espressiva di interversio possessionis la materiale ricostruzione da parte di COGNOME NOME del fabbricato su due piani, che era stato distrutto nel bombardamento del 1943 delle forze alleate, di fatto perdendo la propria destinazione di RAGIONE_SOCIALE quale alloggio del personale addetto alla RAGIONE_SOCIALE.
L’accertamento, in concreto, degli estremi dell’ interversio possessionis integra un’indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, per cui non si può chiedere a questa Corte, giudice di legittimità, di prendere direttamente in esame la condotta di COGNOME NOME, al fine di trarne elementi di convincimento, potendo solo essere censurata l’omissione di motivazione, o il fatto che sia stata trascurata la questione di fatto dell’interversione (vedi Cass. 19.12.2011 n. 27521), mentre nella specie la sentenza impugnata, peraltro confermando quella di primo grado, a pagina 6 della motivazione, ha ritenuto che la ricostruzione a proprie spese del fabbricato su due piani compiuta da COGNOME NOME alla fine degli anni ’40 del novecento dopo la sua distruzione nei bombardamenti bellici del 1943, essendo di regola un atto compiuto dal proprietario
del bene e non da un semplice detentore, costituisse un atto idoneo a mutare la sua detenzione per ragioni di RAGIONE_SOCIALE in possesso uti dominus, seguito dall’abitazione sua e della sua famiglia nel fabbricato ricostruito nei venti anni successivi, che non ha subito interruzione alcuna e che non era certo giustificata dal RAGIONE_SOCIALE reso, essendo peraltro cessato il funzionamento della RAGIONE_SOCIALE nel 1953.
Ne deriva che anche il secondo motivo di ricorso va respinto.
3 Col terzo motivo il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., per la mancata ammissione della CTU contabile, che era stata richiesta per la determinazione dei danni da risarcire per l’occupazione senza titolo del locale deposito, rivendicato con successo dall’ente pubblico, attraverso il riferimento ai canoni locatizi medi da esso percepibili.
Il terzo motivo é inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata (vedi sull’inammissibilità del motivo di ricorso che non censuri la ratio decidendi della sentenza impugnata Cass. 11.2.2022 n. 4587; Cass. n.21858/2019; Cass. 4.4.2018 n. 8247). del danno attiene al quantum del danno, e risulti impossibile, o estremamente
Nel caso in esame, la Corte d’Appello correttamente ha applicato il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in caso di domanda di risarcimento danni secondo equità sulla base dell’art. 1226 cod. civ., secondo il quale la valutazione equitativa e vi si può fare ricorso ove il danno non sia provato nel suo preciso ammontare, solo quando sia stata fornita prova, eventualmente anche in via presuntiva, dell’esistenza difficoltoso dimostrare il danno, (vedi in tal senso Cass. n. 8941/2022; Cass. 26051/2020; Cass. 17.10.2016 n. 20889), mentre nel caso di specie non erano state neppure allegate concrete occasioni di sfruttamento locativo dell’immobile ed il lamentato ritardo nella realizzazione di opere pubbliche da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
era dipeso dal mancato uso della corte oggetto di usucapione, e non dal mancato uso del locale deposito per il quale era stata accolta la rivendica dell’ente pubblico.
Questa specifica ratio non è attinta dal motivo in esame.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, e condanna il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore di COGNOME NOME nella somma di € 200,00 per spese e di € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.2024