SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 40 2025 – N. R.G. 00008020 2024 DEL 03 01 2025 PUBBLICATA IL 03 01 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8020/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME C.F.
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME C.F. C.F.
CONVENUTA
(C.F.
),
con
il
patrocinio
dell’avv.
, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
C.F.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per per
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, per le ragioni tutte esposte negli atti, previa ogni declaratoria ritenuta necessaria, atteso il venir meno dell’interesse ad agire della Sig.ra e del signor relativamente alla domanda concernente la divisione dell’asse ereditario del defunto Sig. e alle domande ad essa collegate, per intervenuto accordo tra le parti
Dichiararsi cessata la materia del contendere con l’attore Sig. in relazione a tutte le reciproche domande e per la rinuncia alla domanda di divisione proposta dalle parti;
Dichiarare inammissibili e/o rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande svolte dal terzo intervenuto, Avv. , in via pregiudiziale, preliminare, nel merito, in via principale e cautelare, nessuna esclusa;
Compensare le spese e le competenze di lite tra le parti e
Condannare il terzo intervenuto, Avv. , a rimborsare le spese e competenze di lite sostenute dalla e da oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15%, come per legge; Condannare, altresì, il terzo intervenuto Avv. al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, I comma, c.p.c., e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, III comma, c.p.c.
PER
Come da verbale dell’udienza del 23.10.2024
Motivazione
La presente causa è la prosecuzione di quella (n 27504/22 RG) proposta da nei confronti di per lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni del de cuius , nato in Tunisia il 19 agosto 1961 e deceduto a Milano il 9 aprile 2020, nella quale era stato citato in giudizio anche l’Avv. , nella sua qualità di esecutore testamentario, quale parte necessaria ex art. 704 c.c..
A seguito dell’esonero ex art. 710 c.c. dell’avv. dall’ufficio di esecutore testamentario per gravi irregolarità (provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano del 12 giugno 2023 RG n. 3194/2023), è stata emessa la sentenza n. 2292/2024, che ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale dell’avv. ex artt. 704 c.c. e 81 c.p.c., l’estinzione del procedimento di rendiconto, l’inammissibilità delle domande proposte dall’avv. , con compensazione delle spese processuali tra le parti ed il rigetto dell’istanza ex art. 96 c.p.c..
Con la suddetta sentenza è stata anche disposta la separazione della causa tra le parti
e e fissata nuova udienza, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio di divisione tra e entrambi nominati eredi testamentari in forza del testamento olografo di pubblicato il 21 maggio 2020.
La causa è quindi proseguita tra le parti e , i quali, nelle more, hanno raggiunto un accordo per la divisione, per cui hanno dichiarato reciprocamente di rinunciare alla domanda di divisione giudiziale con accettazione della rinuncia e precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a spese tra loro compensate, come riportato in epigrafe.
L’avv. ha depositato, in data 14.5.2024, una ‘ comparsa di intervento volontario e contestuale querela di falso ‘ con cui ha riproposto le domande già dichiarate inammissibili con la sentenza n 22929/24 e ha proposto querela di falso in via incidentale avverso il testamento olografo di pubblicato il 21 maggio 2020.
La carenza di legittimazione processuale dell’avv. nel giudizio di divisione tra i coeredi e e l’inammissibilità delle domande proposte dal predetto, sono state accertate e dichiarate con la sentenza n 22929/24, che è definitiva non essendo stata impugnata.
Con l’intervento del 14.5.2024 l’avv. ha aggiunto alle domande già dichiarate inammissibile, la querela di falso, da intendere quale querela di falso proposta in via incidentale nella causa in corso, la cui presentazione non deve essere autorizzata per carenza di interesse del querelante, ex art. 221 e ss c.p.c..
La querela di falso può, infatti, essere proposta da chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi.
Nella specie, l’avv. è intervenuto in proprio nel giudizio di divisione pendente tra le parti e , senza avere alcun interesse ad impugnare il testamento non avendo alcun diritto nella successione di ed avendo perso la qualità di esecutore testamentario e con essa la legittimazione processuale ad agire quale sostituto processuale degli eredi.
Solo con la memoria di replica l’avv. ha allegato cinque documenti, tra cui una procura speciale e una procura generale dei parenti del defunto , ma la nuova produzione documentale è inammissibile, non essendo consentito produrre nuovi documenti con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (e parimenti è inammissibile il nuovo documento prodotto dall’avv. con la comparsa conclusionale).
Inoltre la presentazione della querela di falso con la memoria di replica è inammissibile in quanto è tardiva, considerato che la possibilità di proporre querela di falso incidentale ‘ in qualunque stato e grado del giudizio ‘ ex art. 221 c.p.c., va intesa entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, come da giurisprudenza che si riporta: ‘ La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro l’udienza di precisazione delle conclusioni…’ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1870 del 01/02/2016.
Ne consegue che le domande proposte dall’avv. con l’atto di intervento e la querela di falso sono inammissibili.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti e , non essendo ravvisabile tra loro la soccombenza, mentre tra i predetti e l’avv. è ravvisabile la soccombenza di quest’ultimo, che deve essere condannato alla rifusione delle spese ex art. 91 c.p.c..
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo considerato che la controversia con l’avv. è di valore indeterminato di bassa complessità e che va escluso il compenso per la fase istruttoria essendo la causa documentale.
Anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell’avv. è fondata, considerato che il predetto è intervenuto nel presente giudizio dopo l’esonero dall’ufficio di esecutore testamentario, che ha ricoperto in forza del medesimo testamento di cui assume la falsità solo dopo aver perso l’ufficio che su di esso era fondato.
Inoltre l’intervento è avvenuto dopo che era stata accertata e dichiarata con sentenza – non impugnata la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale ex artt. 704 c.c. e 81 c.p.c. e con la riproposizione di domande già dichiarate inammissibili, oltre alla querela di falso parimenti inammissibile.
Risulta quindi che l’avv. ha abusato del processo, essendo intervenuto con mala fede o comunque colpa grave, da intendersi nel mancato uso del minimo di diligenza necessaria per rendersi conto dell’inammissibilità dell’intervento (Cass. civ. n. 1983/1308, Cass. Civ. n. 1983/3799; Cass. Civ. n. 1990/4651; Cass. Civ. n. 1994/7101; Cass. Civ. n. 2000/9579; Cass. Civ. n. 2003/73).
L’avv. deve pertanto essere condannato al pagamento della pena pecuniaria che si liquida in via equitativa in una somma commisurata alle spese processuali di euro 5.000,00 per ciascuna parte.
Infine l’avv. deve essere condannato al pagamento della somma, come sopra liquidata, di euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende per il danno arrecato all’Amministrazione della giustizia per l’inutile dispendio di risorse per la gestione del processo ex art. 96 ult. comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, preso atto che le parti e hanno dichiarato il venir meno dell’interesse alla pronuncia sulla domanda di divisione dell’asse ereditario del defunto
e delle domande ad essa collegate, per intervenuto accordo tra le parti:
1- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti ed ;
2- dichiara l’inammissibilità dell’intervento dell’avv.
e della querela di falso proposta
in via incidentale;
3-condanna ex art. 96 c.p.c. l’avv. al pagamento di euro 5.000,00 in favore di
euro 5.000,00 in favore di ed euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende;
4-condanna l’avv.
alla rifusione delle spese di lite in favore di
e di
che liquida, per ciascuna parte, in euro 5810,00 per compenso, oltre 15% per spese forf., iva e cpa.
5-compensa le spese di lite tra
ed
.
Milano, 3 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa NOME COGNOME