Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2962/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME
(EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME, in persona del curatore, domiciliato presso l’indirizzo pec de ll’avvocato prof. COGNOME AVV_NOTAIO (EMAIL), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
NOME VINCENZO.
–
intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3236/2019 depositata il 14/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione introduttivo NOME proponeva appello avverso la sentenza del 16 ottobre 2017 con cui il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta dalla curatela del Fallimento Sigla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e delle socie illimitatamente responsabili COGNOME NOME e NOME e dichiarava la simulazione assoluta dell’atto di compravendita dell’11 maggio 2010, con cui la fallita NOME gli aveva venduto un immobile sito in Napoli.
1.2. Con sentenza numero 3236/2019 del 14 giugno 2019 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’intervento in appello della società RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza propone ora ricorso per Cassazione RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il Fallimento Sigla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e delle socie NOME COGNOME e NOME.
Resta intimato NOME NOMENOME
2.1. In data 8.11.2023 COGNOME NOME, cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE, ha depositato atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, allegando di aver
raggiunto un accordo stragiudiziale con NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento operato dalla sig. NOME COGNOME, che ha altresì depositato telematicamente un atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio di cassazione, ivi allegando: a) di essere cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE; b) di essere subentrata ex art. 111 cod. proc. civ. nei relativi diritti controversi; c) di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con NOME e di non aver pertanto più interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione.
Senonché, tale attività processuale svolta da COGNOME NOME è qualificabile in termini di intervento nel presente giudizio di cassazione, che è tuttavia inammissibile, stante il consolidato orientamento per cui ‘Nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa o ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione’ (Cass., 12/12/2, n. 36139; Cass., 01/03/2022, n. 6774; Cass., 10/10/2019, n. 25423).
Stante l ‘inammissibilità dell’intervento non vi è conseguentemente luogo a provvedere in ordine alla ivi dedotta rinuncia.
Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia ‘Violazione di legge di nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 105, 112, 344 cod. proc. civ.’.
Lamenta che erroneamente la Corte di merito ha dichiarato inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE basandosi sulla sola rubrica dell’intervento asseritamente qualificato come adesivo dipendente, senza invece svolgere alcuna valutazione in ordine al suo reale contenuto ed ai diritti ed agli interessi effettivamente fatti valere l’azienda di credito interveniente.
Si duole che la corte territoriale non abbia considerato che la società RAGIONE_SOCIALE , sebbene garantita da ipoteca sull’ l’immobile oggetto della vendita tra la NOME e lo NOME, risente comunque pregiudizio per la declaratoria la simulazione e quindi l’assoluta inefficacia della vendita, avendo già intrapreso azione esecutiva nei confronti dell’acquirente, vantando un diritto proprio ed autonomo a far sì che venga accertata la effettività della compravendita cui accedeva il contratto di mutuo e la conseguente iscrizione ipotecaria.
3. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’intervento in appello è ammissibile soltanto quando l’interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ex articolo 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui rivendichi, nei confronti di entrambe le parti contrattuali, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado. Non anche quando l’intervento sia viceversa adesivo, in quanto volto a sostenere l’impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse (Cass., 08/11/2022, n. 32887; v. altresì Cass., 23/02/2023, n. 5649, secondo cui in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo d’appello
ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 cod. civ. si esplica la facoltà del creditore, che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito, presupposto e riferimento ultimo dell’azione esercitata, di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore’ ).
Orbene, nel dichiarare inammissibile l’intervento in appello della società RAGIONE_SOCIALE la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione , con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ; dichiara inammissibile l’intervento nel presente giudizio di cassazione della sig. NOME COGNOME. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza