Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5728 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35075/RAGIONE_SOCIALE R.G . proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente principale e controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale e controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale e controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale e controricorrente
nonché contro
BANCO BPM RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE IN CONC. PREVENTIVO,
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5271/RAGIONE_SOCIALE depositata il 30/07/RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con atto notificato il 10 giugno 2010 convenne in giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE le società RAGIONE_SOCIALE (dora in avanti, breviter, RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna in solido al pagamento degli importi dovuti in base alle riserve apposte dall’appaltatore nel corso RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del contratto di appalto n.5/2002, sottoscritto il 22.1.2002, dei lavori di completamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Napoli, affidato da RAGIONE_SOCIALE all’esito di procedura di evidenza pubblica per l’importo di euro 63.366.683,99.
Nel corso del giudizio interveniva RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che, nel dare atto RAGIONE_SOCIALEa vendita da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE del ramo di azienda cui faceva seguito l’att o di fusione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, chiedeva che, in caso di accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande proposte dall’attrice, fosse emessa condanna diretta in favore di RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.9786/2013, condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 19.673.605,17, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, al quale resistevano RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.
Nel corso del giudizio di appello intervenivano la società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -alla quale subentrava successivamente RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE-, quali successori a titolo particolare nel diritto controverso, e cioè dei crediti vantati a titolo di riserve dalla RAGIONE_SOCIALE – quale avente causa di RAGIONE_SOCIALE– nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante, in forza del contratto n.5/2002 e per effetto del contratto di cessione in garanzia dei crediti del 15.11.2011, chiedendo la condanna di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento diretto nei loro confronti di quanto dovuto alla rispettive società cedenti.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, nella contumacia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con sentenza non definitiva n.5271/RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 30 luglio RAGIONE_SOCIALE, dichiarava proponibili gli interventi in appello, ma inammissibili le domande proposte dalle società intervenienti; quindi, in accoglimento del secondo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo costituitasi in giudizio in quanto ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria) disatteso il primo motivo, riteneva passivamente legittimata, con riferimento alla
domanda proposta, RAGIONE_SOCIALE e, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2506 quater ult. comma c.c., RAGIONE_SOCIALE , rigettando il primo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello principale di RAGIONE_SOCIALE
Inoltre, la Corte di appello, in parziale accoglimento del terzo motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello principale di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarava inammissibili le riserve nn.59,60,63,74,76,94,95,98,99,101 apposte dall’appaltatore e rigettava il terzo motivo di appello incidentale limitatamente alle riserve 29,61,68,75,81,82,87,100 e 102. La Corte di appello rimetteva, infine, la causa sul ruolo per la parziale rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. con riferimento alle riserve nn. 79,84,91 e 96.
Per quel che qui ancora rileva, la Corte di appello, tenuto conto de ll’art.268 c.p.c. , riteneva in particolare ammissibili e tempestivi gli interventi volontari dei successori nel diritto controverso a titolo particolare, in quanto effettuati in appello prima RAGIONE_SOCIALE‘udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.111 c.p.c., non trovando ostacolo nell’art.344 c.p.c.
Secondo la Corte di appello, non ostava a detti interventi l’esistenza del mandato con rappresentanza conferito ad RAGIONE_SOCIALE dalle società cessionarie, avente mera efficacia interna. Riteneva però che le domande proposte dalle società intervenienti di condanna di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento direttamente in loro favore dei crediti per riserve apposte nei confronti RAGIONE_SOCIALEa committente fossero inammissibili, poiché esse ampliavano il thema decidendum e, pur avendo i medesimi petitum e causa petendi di quelle oggetto del giudizio di primo grado proposte dalla dante causa RAGIONE_SOCIALE, poi fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE, avevano tuttavia una portata più ampia e diversa da quelle originarie, essendovi stata contestazione sulla vicenda successoria nei rapporti fra cedente e cessionario, quanto all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa titolarità nel diritto controverso da parte di RAGIONE_SOCIALE
In assenza di riconoscimento da parte del cedente RAGIONE_SOCIALEa legittimazione RAGIONE_SOCIALEa cessionaria, veniva quindi ad ampliarsi l’oggetto del giudizio al rapporto cedente -cessionario e si introduceva , quale tema di indagine nuovo, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa titolarità del rapporto controverso.
Inoltre, le domande avanzate dalle banche intervenute erano inammissibili in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ apertura RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale di Amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALEa cedente RAGIONE_SOCIALE, intervenuta a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.597/2013, che ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza, perché le domande relative alla validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALEe cessioni dovevano essere accertate dal tribunale fallimentare.
La Corte di appello, quanto ai rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rilevava l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione del giudice di primo grado , che aveva, da un lato, ritenuto intercorsa una cessione di ramo di azienda fra la cedente RAGIONE_SOCIALE e la cessionaria RAGIONE_SOCIALE e , per l’effetto, aveva riconosciuto la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che il contratto di appalto oggetto di lite fosse già estinto alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione.
Secondo la Corte di appello, la ricostruzione operata dal Tribunale era errata, posto che fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE era intercorsa, prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio , promosso con atto di citazione del 10 giugno 2010, un’operazione di scissione parziale con atto del 10.12.2009, nella quale l’assegnazione del contratto di appalto per cui era causa a RAGIONE_SOCIALE era emersa sia dall’atto di scissione (art.2), sia dal progetto presentato (all.G).
La Corte di appello, quanto alla responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, aggiungeva che non poteva invocarsi l’art.2506 bis c.3 c.c., secondo cui per gli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondono, in caso di scissione parziale, in solido entrambe le società, scissa e beneficiaria, dovendosi ritenere che il contratto di appalto, all’epoca RAGIONE_SOCIALEa scissione, non fosse estinto ma
in corso di esecuzione, come emergeva dall’ordine di servizio di variante n.2010 RAGIONE_SOCIALE‘11.11.2009 ; a nulla rilevava in senso contrario l’omessa indicazione, nel progetto di scissione, RAGIONE_SOCIALEe riserve iscritte dall’appaltatore nel contratto di appalto, costituenti pRAGIONE_SOCIALEse economiche liquide e non esigibili connesse strettamente al contratto dal quale erano originate, per le quali non occorreva dunque disporsi specificamente una destinazione quale elemento passivo nel progetto di scissione.
Pertanto, secondo la Corte di appello, andava esclusa la responsabilità diretta di RAGIONE_SOCIALE ai sensi del ricordato comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art.2506 bis c.c., e si doveva invece affermare la responsabilità sussidiaria RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2506 quater c.c. nei limiti RAGIONE_SOCIALEa quota di patrimonio netto rimastale al momento RAGIONE_SOCIALEa scissione, senza che fosse necessaria la preventiva escussione del debitore principale (RAGIONE_SOCIALE), come affermato da questa Corte (Cass. n.4455/2016).
5. La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello indicata in epigrafe con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria.
La società RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei crediti di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE BPM) ha a sua volta resistito al ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi.
A tale ricorso incidentale hanno a loro volta resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE a.s., nonché con controricorso e ricorso incidentale R.F.I. RAGIONE_SOCIALE affidato a sei motivi e RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi.
Ai ricorsi incidentali di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, mentre RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, quale incaricata RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei crediti ceduti -e per quel che qui interessa dei crediti relativi al contratto di appalto per cui è causaalla RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in forza di contratto di cessione di crediti concluso il 20 dicembre 2017, ha resistito con controricorso al ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, proponendo ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. A tale ultimo ricorso incidentale hanno resistito con controricorso anche RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, unitamente a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 21 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.105, 111, c.3, 344 e 345 c.p.c., anche in relazione agli artt.24 e 111 Cost. in relazione all’art.360 c.1 nn.4 e 3 c.p.c.
La Corte di appello, pur ritenendo rituale l’intervento in appello RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, quale cessionaria dei crediti relativi alle riserve oggetto del contratto di appalto per il quale era causa, avrebbe errato nel ritenere inammissibili le domande proposte dalla ricorrente in quanto, a cause RAGIONE_SOCIALEe contestazioni sollevate dalla cedente e dalle cedute in ordine alla validità, efficacia ed opponibilità RAGIONE_SOCIALEa cessione, sarebbero stati introdotti in giudizio nuovi temi di indagine, incompatibili con l’art.345 c.p.c. Non sarebbe possibile, infatti, condizionare l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe
domande del successore a titolo particolare interveniente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.111, c.3 c.p.c., all’atteggiamento processuale RAGIONE_SOCIALEe altre parti, limitando di fatto l’intervento in appello alle sole ipotesi di intervento adesivo dipendente. Secondo la ricorrente, nelle ipotesi di intervento in appello il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, nel caso in cui la titolarità del rapporto in capo al cessionario interveniente venga contestata dalle altre parti del giudizio, dovrebbe affrontare in ogni caso il merito RAGIONE_SOCIALEa questione, senza arrestarsi ad una pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13 del d.lgs. n.270/1999, in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c.
La sentenza impugnata, nel ritenere parimenti inammissibili le domande formulate in sede di intervento in appello nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in amministrazione straordinaria, in quanto capaci di interferire sulla procedura di amministrazione straordinaria alla quale era sottoposta la stessa società RAGIONE_SOCIALE, avrebbe tralasciato di considerare che la ricorrente non aveva formulato alcuna domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, svolgendo unicamente richieste, del tutto autonome rispetto alla posizione rivestita dalla cedente RAGIONE_SOCIALE, contro le società cedute –RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – e le altre Banche intervenute. Ciò non poteva determinare, secondo la ricorrente, la competenza del Tribunale fallimentare sulle eccezioni relative alla validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALEa cessione, le stesse risultando irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza. La Corte di appello, inoltre, avrebbe posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione un precedente di questa Corte (Cass.n.21006/2017) non pertinente, avendo esso riguardato l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘azione del cessionario nei confronti del cedente sottoposto ad amministrazione straordinaria e non già quella del cessionario nei confronti del ceduto.
8. RAGIONE_SOCIALE, in sostituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE spa, giusta cessione dei crediti pecuniari concluso in
data 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt.1 e 4 RAGIONE_SOCIALEa l.n.130/1999 e RAGIONE_SOCIALE‘art.58 d.lgs.n.385/1993 ha dedotto, con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale , la violazione e falsa applicazione degli artt.105, 111, c.3 , 344 e 345 c.p.c., anche in relazione agli artt.24 e 111 Cost., in relazione all’art.360 c.1 nn.3 e 4 c.p.c., proponendo censure sovrapponibili a quelle spiegate dal primo motivo di ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello, pur ritenendo rituale l’intervento in appello RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, quale cessionaria dei crediti relativi alle riserve oggetto del contratto di appalto per il quale era causa, avrebbe dunque errato nel ritenere inammissibili le domande proposte dalla ricorrente in quanto, a cause RAGIONE_SOCIALEe contestazioni sollevate dalla cedente e dalle cedute in ordine alla validità, efficacia ed opponibilità RAGIONE_SOCIALEa cessione, sarebbero stati introdotti in giudizio nuovi temi di indagine, incompatibili con l’art.345 c.p.c. Non sarebbe possibile, infatti, condizionare l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe domande del successore a titolo particolare interveniente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.111, c.3 c.p.c., all’atteggiamento processuale RAGIONE_SOCIALEe altre parti, limitando di fatto l’intervento in appello alle sole ipotesi di intervento adesivo dipendente. Secondo la ricorrente, nelle ipotesi di intervento in appello il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, nel caso in cui la titolarità del rapporto in capo al cessionario interveniente venga contestata dalle altre parti del giudizio, dovrebbe affrontare in ogni caso il merito RAGIONE_SOCIALEa questione, senza arrestarsi ad una pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Inoltre, la ricorrente incidentale prospetta la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto ammissibile l’intervento in appello, compromettendo il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale
Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13 del d.lgs. n.270/1999, in relazione all’art.360 c.1 n.3
c.p.c., dispiegando censure analoghe a quelle esposte nel secondo motivo di ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE. Aggiungeva che le domande proposte dalla ricorrente incidentale nel procedimento di appello non riguardavano RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, nei cui confronti RAGIONE_SOCIALE aveva già spiegato domanda di ammissione al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria, ma RAGIONE_SOCIALE quando era in bonis .
9. RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei crediti di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in forza di scrittura privata autenticata RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2016, in AVV_NOTAIO, nel proprio ricorso incidentale, ha dedotto con il primo motivo , rubricato sub A, la violazione degli artt.344 e 345 c.p.c., 105 c.p.c. e 111 Cost., anche in relazione agli artt.24 e 111 Cost. Lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, nella parte in cui la Corte di appello aveva escluso l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe domande spiegate in sede di intervento da parte RAGIONE_SOCIALEe società cedenti il credito (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) prospettando argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nel primo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e nei due motivi di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.13 d.lgs. n.270/1999, dolendosi RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto inammissibili le domande formulate in sede di intervento, ritenendo la competenza del Tribunale fallimentare in relazione alla procedura di amministrazione straordinaria alla quale era sottoposta RAGIONE_SOCIALE Prospetta sul punto argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nel secondo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e motivi terzo, quarto e quinto del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, risultando la
cessione intercorsa fra RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE) risalente ad epoca precedente alla dichiarazione di stato di insolvenza.
10. R.F.I. RAGIONE_SOCIALE , nel controricorso al ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, rilevare innanzitutto di non avere avuto notizia del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza non definitiva; prospetta quindi l’inammissibilità del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, non risultando possibile l’intervento nel corso del giudizio di legittimità e comunque difettando di interesse la detta ricorrente incidentale, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la sentenza pronunziata nei confronti del cedente spiega effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Per altro verso, RAGIONE_SOCIALE prospetta, con il primo motivo di ricorso incidentale , la violazione degli artt.111, 344 e 404 c.p.c., in relazione all’art.360 c.1 nn.3 e 4 c.p.c.
La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere tempestivo l’intervento RAGIONE_SOCIALEe banche cessionarie nel giudizio di appello, tralasciando di considerare che l’intervento sarebbe ammissibile solo quando l’interventore era legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.404 c.p.c., ossia nel caso in cuoi egli rivendichi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti già costituite, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado e non anche quando, come nella specie, l’intervento sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere le ragioni RAGIONE_SOCIALEa parte appellata per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente dal rapporto che lega il suo diritto a quello di quest’ultima.
Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione degli artt.1723 e 1726 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.16 del contratto di cessione dei crediti del 15.11.2011.
La Corte di appello, nel ritenere che non ostava all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEe banche cessionarie in appello la circostanza
che nel contratto di cessione le cessionarie avessero conferito mandato con rappresentanza ad RAGIONE_SOCIALE, ritenuto di rilievo solo nei rapporti interni, avrebbe errato nel non considerare che: a) il mandato in questione era da considerare in rem propriam , esistendo un interesse preciso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE agente a che il credito non fosse pagato ad altri soggetti, compresi i mandanti; b) il mandato non si estingueva per revoca del mandante proprio perché in rem propriam ; c) il mandato era anche collettivo, per cui l’eventuale revoca sarebbe inefficace se non operata da tutti i mandanti; d) il debitore ceduto aveva l’onere di verificare la legittimazione del soggetto che reclamava il pagamento, sicché ove questo fosse stato effettuato in favore RAGIONE_SOCIALEa BPM e dalla SPV, che le era subentrata, non avrebbe avuto effetto liberatorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Per tali ragioni la sentenza impugnata andrebbe cassata nella parte in cui era stata riconosciuta la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione degli art.1260 e ss. c.c.
La Corte di appello avrebbe altresì errato nel non riconoscere che il credito asseritamente vantato da SPV era futuro, nascendo da riserve relative ad un contratto di appalto, aventi natura risarcitoria, non trovando giustificazione nel contratto stesso. L’assenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità RAGIONE_SOCIALEe riserve, in assenza di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe pRAGIONE_SOCIALEse da parte RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante e da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria rendeva il credito futuro, come tale inidoneo a determinare la legittimazione ad intervenire di SPV (e prima di BPM), non potendo il contratto di cessione determinarne il trasferimento prima che il credito venisse ad esistenza.
Con il quarto motivo , RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione degli artt.1260 e ss. c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art.9 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. La Corte di appello aveva ritenuto ininfluente il divieto di cessione
dei crediti derivanti dall’appalto fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia considerare che l’art.9 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di appalto aveva espressamente previsto il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto stesso, dovendosi equiparare alla conoscenza del patto nei confronti del terzo, prevista dall’art.1260 c.c. , quello RAGIONE_SOCIALEa conoscibilità, essendo la cessionaria una banca operante professionalmente nel campo RAGIONE_SOCIALEe cessioni di crediti che avrebbe dovuto conoscere l’esistenza del divieto o comunque si sarebbe dovuta attivare per prendere conoscenza del contenuto del contratto di appalto con riguardo alla cessione del credito.
Con il quinto motivo , RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2506 quater c.c.
La Corte di appello, dopo avere rettamente riconosciuto che fra la esponente e RAGIONE_SOCIALE, mentre erano in corso i lavori RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dinamico polifunzionale oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appalto, era stato compiuto un processo di scissione societaria all’esito del quale RAGIONE_SOCIALE era risultata assegnataria di una parte del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE che comprendeva anche il contratto di appalto concluso con l’RAGIONE_SOCIALE, tuttavia avrebbe erroneamente ritenuto che per effetto di tale scissione fosse residuata una responsabilità sussidiaria di RAGIONE_SOCIALE, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art.2506 quater c.c., aderendo a un orientamento giurisprudenziale non condivisibile, visto che la responsabilità disciplinata dall’articolo anzidetto assicurava al creditore una tutela ex post, quando il patrimonio del suo effettivo debitore non fosse in grado di soddisfare il suo credito.
E poiché nel caso di specie il credito non era stato nemmeno accertato nel suo esatto ammontare né RAGIONE_SOCIALE aveva tentato di recuperare, stante la sospensione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, il credito da RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Con il sesto motivo RFI deduce la violazione degli artt.112 e 345 c.p.c. La Corte di appello sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione per avere riconosciuto la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale per responsabilità solidale sussidiaria, senza che tale forma di responsabilità fosse mai stata richiesta da RAGIONE_SOCIALE e prima di essa da BTP, in ogni caso non risultando che i crediti erano rimasti insoddisfatti.
RAGIONE_SOCIALE , con il proprio ricorso incidentale, pur prospettando l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE per le stesse ragioni esposte da RAGIONE_SOCIALE nel suo controricorso, ha dedotto con il primo motivo , da valere come ricorso principale in caso di ritenuta inammissibilità del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, la violazione degli artt.11, 344 e 404 c.p.c.
La Corte di appello, avrebbe errato nel ritenere ammissibili l’intervento in appello dei successori a titolo particolare, solo in ipotesi di opposizione do terzo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.404 c.p.c., ossia nel caso in cui lo stesso rivendichi, nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti già costituite, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo e non anche nell’ipotesi di intervento qualificabile come adesivo, in quanto volto, come nel caso di specie, a sostenere le ragioni RAGIONE_SOCIALEa parte appellata .
Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione degli artt.1723 e 1726 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.16 del contratto di cessione dei crediti del 15.11.2011.
La Corte di appello, nel ritenere che non ostava all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEe banche cessionarie in appello la circostanza che nel contratto di cessione le cessionarie avessero conferito mandato con rappresentanza ad RAGIONE_SOCIALE, ritenuto di rilievo solo nei rapporti interni, avrebbe errato nel non considerare che: a) il mandato in questione era da considerare in rem propriam , esistendo un interesse preciso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE agente a che il credito
non sia pagato ad altri soggetti, compresi i mandanti; b) il mandato non si estingueva per revoca del mandante proprio perché in rem propriam ; c) il mandato era anche collettivo, per cui l’eventuale revoca sarebbe inefficace se non operata da tutti i mandanti; d) il debitore ceduto aveva l’onere di verificare la legittimazione del soggetto che reclamava il pagamento, sicché ove questo fosse stato effettuato in favore RAGIONE_SOCIALEa BPM -e RAGIONE_SOCIALEa SPV che le era subentrata – non avrebbe avuto effetto liberatorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Per tali ragioni la sentenza impugnata andrebbe cassata nella parte in cui era stata riconosciuta la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo NOME deduce la violazione degli art.1260 e ss. c.c. La Corte di appello avrebbe altresì errato nel non riconoscere che il credito asseritamente vantato da NOME era futuro, nascendo da riserve relative ad un contratto di appalto, aventi natura risarcitoria, non trovando giustificazione nel contratto stesso. L’assenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità RAGIONE_SOCIALEe riserve, in assenza di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe pRAGIONE_SOCIALEse da parte RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante e da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria rendeva il credito futuro, come tale inidoneo a determinare la legittimazione ad intervenire di SPV (e prima di BPM), non potendo il contratto di cessione determinarne il trasferimento prima che il credito venga ad esistenza.
Con il quarto motivo , RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione degli artt.1260 e ss. c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art.9 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. La Corte di appello aveva ritenuto ininfluente il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia considerare che l’art.9 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione di appalto aveva espressamente previsto il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto stesso, dovendosi equiparare alla conoscenza del patto nei confronti del terzoprevista dall’art.1260 c.c., quello RAGIONE_SOCIALEa conoscibilità, essendo la cessionaria una banca operante
professionalmente nel campo RAGIONE_SOCIALEe cessioni di crediti che avrebbe dovuto conoscere l’esistenza del divieto o comunque si sarebbe dovuta attivare per prendere conoscenza del contenuto del contratto di appalto con riguardo alla cessione del credito.
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -e del controricorso al ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE in ARAGIONE_SOCIALE– avendo la ricorrente principale notificato il ricorso al procuratore domiciliatario costituito in grado di appello di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO , che risultava medio tempore cancellato dall’albo degli avvocati, come risulta dalla certificazione prodotta agli atti dal difensore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del Cons iglio RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE del 23.1.2024 a far data dal 12.4.RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tale evento, che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno allegato al momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione nel giudizio per resistere, con controricorso e ricorso incidentale, al ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, non è seguita alcuna attività da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale volta a sanare la nullità RAGIONE_SOCIALEe notifiche.
Ora, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima RAGIONE_SOCIALEa notifica medesima è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ‘ius postulandi’, tanto nel lato attivo che in quello passivo (cfr.Cass.S.U. n.3702/2017).
Se, dunque, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso l’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla
metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr.Cass.S.U. n.14594/2016) risulta evidente che il comportamento tenuto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE a fronte RAGIONE_SOCIALEa conoscenza, all’interno del processo, RAGIONE_SOCIALEa cancellazione volontaria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO , difensore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in grado di appello, e il decorso di notevole tempo da quell’evento rend ono inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti degli anzidetti soggetti, rimanendo assorbite le questioni sollevate in ordine alla tempestività dei ricorsi incidentali proposti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tempestivamente rivolti a resistere al ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
Resta solo da aggiungere che la circostanza relativa al fatto che RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE avesse verificato l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal sito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso, evidentemente non aggiornato, sulla quale si è soffermata la difesa di RAGIONE_SOCIALE, non può spiegare alcun effetto sanante in ordine alla nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica al difensore cancellato dall’albo volontariamente : siffatta circostanza rende solo scusabile l’errore e avrebbe giustificato la riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio, ma certamente non sana il vizio RAGIONE_SOCIALEa notificazione al difensore ormai privo di ius postulandi.
Per altro verso non si può ritenere che la costituzione nel giudizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE abbia sanato la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione in ragione del fatto che le stesse avevano appreso RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE dal ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE
Deve infatti ritenersi che ai fini RAGIONE_SOCIALEa sanatoria anzidetta non è sufficiente che la parte abbia appreso aliunde RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un ricorso proposto nei propri confronti, non risultando tale conoscenza di fatto idonea a sanare la nullità di un atto mai
ritualmente inviato dall’autore RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso e mai ricevuto dal soggetto che si intendeva evocare in giudizio.
Quanto all’esame del primo motivo del ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE, del primo e del secondo motivo di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE ( quest’ultima successore a titolo particolare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE in base a contratto di cessione dei crediti pecuniari fra i quali quello verso RAGIONE_SOCIALE, attraverso il suo rappresentante RAGIONE_SOCIALE) e del primo motivo, rubricato sub A, del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, tali doglianze vanno esaminate congiuntamente, ponendo tutte in discussione la correttezza RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nella parte in cui ha ammesso l’intervento nel giudizio di appello di RAGIONE_SOCIALE MPS, RAGIONE_SOCIALE BPM e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma ha escluso l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe domande proposte dai successori a titolo particolare nel diritto controverso, in forza di contratto di cessione, relativo, per quel che qui importa, ai crediti nascenti a titolo di riserve dalla RAGIONE_SOCIALE, quale avente causa di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stazione appaltante in forza del contratto n.5/2002 con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva affidato i lavori di completamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli.
Occorre anzitutto rilevare che i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE sono ammissibili, provenendo dai successori a titolo particolare dei soggetti che nel giudizio di appello avevano spiegato intervento in grado di appello, a loro volta quali successori a titolo particolare, e segnatamente di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (alla quale è subentrata RAGIONE_SOCIALE in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari indicato a pag.20 del controricorso e ricorso incidentale, qui rappresentata da RAGIONE_SOCIALE giusta procura del 31.8.RAGIONE_SOCIALE, autenticata in AVV_NOTAIOo Atlante di RAGIONE_SOCIALE) e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (alla quale è subentrata RAGIONE_SOCIALE giusta atto di
cessione dei crediti in AVV_NOTAIO COGNOME RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2016).
E infatti, questa Corte ha già ritenuto che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr-Cass.n.5987/2021) pure essendosi ritenuto inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (cfr.Cass.n.6774/2022).
In sostanza, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo (Cass. n.10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. 11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass. DATA_NASCITA).
Ora, nel caso di specie non vi è stata proposizione del ricorso per cassazione da parte dei danti causa di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Ragion per cui i ricorsi dai medesimi proposti devono ritenersi ammissibili.
15. Le censure prospettate con i motivi dei ricorsi sopra ricordati proposti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (queste ultime come successori rispettivamente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) sono infondate.
Correttamente, infatti, la Corte di appello ha escluso l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe domande proposte dagli interventori in grado di appello quali successori nei diritti controversi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.111 c.p.c. in relazione al thema decidendum determinato dagli interventi in appello in relazione alla contestata ammissibilità degli interventi e RAGIONE_SOCIALEe domande proposte da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in amm.straordinaria.
Occorre premettere che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le altre due banche (Monte dei Paschi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) all’atto dei rispettivi interventi nel processo di appello, non si sono limitate ad intervenire, aderendo semplicemente alle domande già proposte dai loro cedenti, ma hanno chiesto «tutte la condanna di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento direttamente in loro favore dei crediti per riserve nei confronti RAGIONE_SOCIALEa committente» (cfr.pag.10, 4^ cpv., sent. Impugnata).
Peraltro, come osservato dalla Corte di appello, RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE ha altresì avanzato domanda di estromissione dal giudizio RAGIONE_SOCIALEa cedente, mentre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in via graduata, ha chiesto di condannare o ordinare ad RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria di riversare alla RAGIONE_SOCIALE quelle somme che saranno oggetto di condanna (cfr.pag.10 5^ cpv. sent. Impugnata).
Orbene, l’esistenza di una contestazione sulla legittimazione del cessionario da parte RAGIONE_SOCIALEe cedenti ha determinato, secondo la Corte di appello un mutamento RAGIONE_SOCIALE‘originario petitum e causa petendi , posto che «il permanere di tale identità presuppone quanto meno che sussista nel rapporto processuale tra cedente e cessionaria il
riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa legittimazione RAGIONE_SOCIALEa seconda, poiché è indubbio che se vi è contestazione RAGIONE_SOCIALEa vicenda successoria si è di fronte ad una domanda diversa e più ampia», involgendo « l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa titolarità del rapporto controverso ».
Così statuendo, la Corte di appello, con motivazione convincente e sicuramente in linea con i canoni del c.d. minimo costituzionale (Cass.S.U. n.8053/2014) si è pienamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte.
Infatti si è ritenuto che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d’appello, come consentitogli dall’art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all’adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l’adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi RAGIONE_SOCIALEa cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass.n.10442/2023, conf. Cass.25424/2023 e Cass.n.5129/2020).
I principi anzidetti sono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e non risultano incrinati dalle doglianze proposte nei motivi qui esaminati, non potendosi considerare che la soluzione qui divisata comprima in modo irragionevole i diritti degli intervenienti in appello; tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello determinatosi in primo grado con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pRAGIONE_SOCIALEse oggetto di lite.
Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente RAGIONE_SOCIALEa causa petendi che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi RAGIONE_SOCIALEa cessione e che, pertanto, non mette in allarme, vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all’esercizio del diritti invocati nei motivi qui esaminati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l’esigenza di consentire a l successore nel diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello, purché ciò non determini una modifica significativa dei termini RAGIONE_SOCIALEa questione originariamente controversa. Modificazione significativa qual è quella inerente alla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa titolarità del diritto controverso originariamente posta a base RAGIONE_SOCIALEa domanda in primo grado.
16. I motivi qui esaminati vanno quindi rigettati, ciò determinando l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE e del secondo motivo, rubricato come B, del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, tutti correlati alla seconda ratio decidendi che la Corte di appello ha utilizzato per ritenere inammissibili le domande proposte dagli intervenienti che non ha motivo di essere esaminata in ragione del rigetto RAGIONE_SOCIALEe censure relative alla prima ratio .
Dall’esito appena indicato in ordine alle censure sull’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe domande proposte in fase di appello consegue altresì l’assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE e del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, risultando questi ultimi tutti connessi alla questione RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità in appello degli interventi di TARGA_VEICOLO 158recte RAGIONE_SOCIALEa sua dante causa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEormai superata dalla ritenuta inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe domande
proposte dagli intervenienti per effetto del rigetto dei motivi di ricorso dalla stessa qui esaminati e disattesi.
Quanto all’esame del primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE e del primo motivo di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui contestano la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di avere ritenuto ammissibili a monte gli interventi in appello di RAGIONE_SOCIALE MPS, RAGIONE_SOCIALE BPM e RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, tali censure sono infondate.
E infatti, correttamente la Corte di appello ha ritenuto ammissibili in fase di appello gli interventi dei successori a titolo particolare nei crediti ceduti da RAGIONE_SOCIALE relativi alle riserve RAGIONE_SOCIALE‘appalto concesso a suo tempo da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE
Giova ricordare che l’art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che «se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie». Dell’art. 111 c.p.c., il comma 2 dispone, poi, che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso». Il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.111 c.p.c. prevede che «la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione». Ora, come già affermato da questa Corte, l’intervento in appello dei successori a titolo particolare è da ritenersi ammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 commi 1 e 3, c.p.c., atteso che quando, nel corso del processo, il diritto controverso si trasferisce per atto tra vivi, come accaduto nel caso di specie, al successore a titolo particolare è concessa la facoltà di intervenire nel giudizio. Si tratta di un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perché l’interventore non si configura quale «terzo», ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, né, tantomeno, quale
litisconsorte necessario, ma in quanto titolare RAGIONE_SOCIALEa medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa (Cass. n. 21492/RAGIONE_SOCIALE e così anche Cass.n. 21454/2016, Cass.n.5129/2020). A tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello.
Anche il quinto motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è infondato.
Secondo il diritto vivente di questa Corte, nel caso di scissione di società, l’art. 2506-quater, comma 3, c.c. deve essere interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest’ultima trasferito. E la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora RAGIONE_SOCIALEa società beneficiaria (cd. beneficium ordinis), non anche la sua preventiva escussione (Cass. 4455/2016; nello stesso senso Cass. 36690/2021, Cass.n.7295/2023, Cass.n.33436/22, 1198/2022, Cass.n.31654/2019).
Cass.n.11603/2023 ha poi di recente ribadito che induce a una simile interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma in questione (secondo cui «ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti RAGIONE_SOCIALEa società scissa non soddisfatti RAGIONE_SOCIALEa società cui fanno carico») il fatto che quando l’ordinamento prevede un beneficio di previa escussione, esso è sempre riferito al patrimonio (cfr. artt. 563 , 1944 , 2268 , 2304 c.c.) o al debitore da sottoporre a esecuzione forzata (art. 2393-bis e art. 2868 c.c.) , mentre l’articolo in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti.
Orbene, a tali principi si è pienamente conformato il giudice di appello, ritenendo che RAGIONE_SOCIALE, quale società scissa, fosse responsabile in via sussidiaria con RAGIONE_SOCIALE, assegnataria del contratto di
appalto in forza del progetto di scissione, secondo modalità che non prevedevano il beneficio di escussione previo per fare scattare la responsabilità sussidiaria RAGIONE_SOCIALEa società scissa, pur nei limiti di quanto previsto dal comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art.2506 quater c.c. (quota del patrimonio netto residuo al momento RAGIONE_SOCIALEa scissione).
In questi termini la sentenza impugnata è immune dal prospettato vizio esposto nel quinto motivo.
Anche il sesto motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è infondato, laddove prospetta il vizio di ultrapetizione a carico RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La Corte di appello non ha in alcun modo esteso l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria di condanna di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei crediti nascenti dalle riserve apposte al contratto di appalto da parte RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore e dei suoi aventi causa rispetto ai crediti nascenti dal contratto. Non ha cioè modificato il petitum , né la causa petendi , ma si è limitata a inquadrare i fatti posti a base RAGIONE_SOCIALEa domanda nel quadro normativo ritenuto corretto, pienamente uniformandosi al diritto vivente reso da questa Corte in ordine ai poteri qualificatori e di interpretazione RAGIONE_SOCIALEe domande spettanti al giudice di merito (Cass.n.118/2016, Cass.n.13602/2019, Cass.n.25140/2010, Cass.n.25140/2010) poiché, in virtù del principio jura novit curia , è sempre consentito al giudice «valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione» RAGIONE_SOCIALEa norma applicabile (Cass. n.6341 del 5.3.2019, Cass.31330/2023.
In definitiva, la Corte di appello non è incorsa nel prospettato vizio di ultrapetizione, avendo semplicemente individuato il paradigma normativo corretto entro il quale collocare la posizione RAGIONE_SOCIALEa società scissa rispetto agli obblighi nascenti dal rapporto assegnato alla società beneficiaria del progetto di scissione senza avere modificato i confini RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe superiori considerazioni vanno ritenuti inammissibili il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e il controricorso al ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Debbono essere rigettati il primo motivo del ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE, nonché il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE ed il primo motivo, rubricato sub A, del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE
Rimangono assorbiti il secondo motivo di ricorso principale e il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE e il secondo motivo sub B, del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE nonché i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE e i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
Vanno infine rigettati il primo, il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE e il primo motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
L’esito complessivo del giudizio impone la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio anche in relazione alla complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale e di tutti le ricorrenti incidentali, ove dovuto, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per ciascuno dei ricorsi incidentali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché il controricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Rigetta il primo motivo del ricorso principale e il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, nonché il primo motivo, rubricato sub A, del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE
Dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale, il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE e il secondo motivo, sub B, del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE nonché il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE ed il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
Rigetta il primo, il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE e il primo motivo del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
Dichiara compensate integralmente fra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale e di tutti le ricorrenti incidentali, ove dovuto, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per ciascuno dei ricorsi incidentali.
Così deciso il 21 febbraio 2024 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima