Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32025 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32025 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15988/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 549/2023 depositata il 15/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha citato dinanzi al Tribunale di Genova NOME AVV_NOTAIO, assumendo di aver posseduto uti domina un appartamento sito in Sestri Levante INDIRIZZO, già di proprietà di NOME COGNOMECOGNOME che l’attrice aveva assistito per lunghi anni, e ciò a partire da subito dopo il
decesso della predetta precedente proprietaria, avvenuto in data 30.03.1998, e per oltre venti anni; l ‘attrice ha sostenuto di aver utilizzato il bene in qualità di erede testamentaria di NOME COGNOME ed ha domandato accertarsi l’acquisto della proprietà del cespite per usucapione.
NOME COGNOME si è costituita in giudizio, sostenendo di essere nipote di NOME COGNOME e sua erede ex lege , nonché di aver intrapreso nei confronti dell’attrice fin dal 1999 dinanzi al Tribunale di Chiavari un giudizio nell’ambito del quale ella aveva domandato che il testamento olografo della defunta fosse dichiarato nullo, invalido o annullato e venisse dichiarato che l’eredità si era devoluta per legge.
Dopo un iter lungo e travagliato, in sede di giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Genova aveva dichiarato la nullità del testamento in questione ed aveva dichiarato altresì che l’eredità relitta da NOME COGNOME si era devoluta per legge; tale ultima decisione era stata confermata dalla Corte di cassazione nel 2018 ed era quindi passata in giudicato.
La convenuta ha dunque domandato rigettarsi la domanda della controparte e, in via riconvenzionale, condannarsi l’attrice al rilascio dell’immobile ed al risarcimento dei danni per indebita occupazione.
Con sentenza n. 2558/2021, il Tribunale ha accolto le conclusioni della convenuta ed ha rigettato la domanda di accertamento dell’usucapione, assumendo che, attesa la pendenza del giudizio instaurato nel 1999, il possesso dell’immobile da parte dell’attrice dovesse ritenersi contestato.
Impugnata detta sentenza da parte di NOME COGNOME, nella resistenza di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Genova ha accolto l’appello ed ha accertato in capo all’appellante la proprietà dell’immobile per usucapione, condannando l’appellata alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che l’azione proposta nel 1999 da NOME COGNOME non potesse incidere sull’ animus del possessore e che essa non avesse neppure avuto un effetto interruttivo sul possesso utile ai fini dell’usucapione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Le parti hanno entrambe depositato memorie ex art. 380bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è ammissibile.
Invero, sebbene la difesa della ricorrente abbia indicato plurime causali di impugnazione ex art. 360, primo comma, c.p.c., ciò non determina l’inammissibilità del ricorso, visto che le singole doglianze possono essere ben identificate ed isolate ai fini del loro separato esame.
Infatti, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve ritenersi sufficiente che la formulazione di ciascun motivo permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 9100/2015; si veda anche: Cass. n. 39169/2021).
Inoltre, l’impugnazione attiene all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di usucapione e di petizione di eredità, e non, invece, ai concreti elementi di fatto posti dalla Corte d’appello a fondamento della sua decisione.
Neppure risulta violato il principio di specificità, visto che dal ricorso emergono gli elementi essenziali su cui si fondano le censure.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione, l’apparenza ed insufficienza della motivazione, l’omessa considerazione del petitum e della causa petendi dell’azione instaurata da NOME COGNOME con atto di citazione in data 02.01.1999 dinanzi al Tribunale di Chiavari.
La stessa lamenta che nella sentenza impugnata non siano state esternate « le ragioni per le quali i giudizi promossi dalla AVV_NOTAIO per ottenere il riconoscimento della qualità di erede della de cuius NOME COGNOME
non avrebbero fatto venir meno il carattere ‘pacifico’ del possesso della NOME, finendo contraddittoriamente per assumere che tali iniziative giurisdizionali non inciderebbero sull’animus del possidente ».
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe indicato « per quali ragioni l’instaurazione di un giudizio possa essere derubricato a mero atto di contestazione e diffida », tenuto conto del fatto che, a suo parere, ella non avrebbe potuto « instaurare altro tipo di azione prima che fosse riconosciuta la sua qualità di erede e la relativa titolarità del diritto di proprietà sui beni ereditari ».
Il motivo è infondato.
2.1. Deve premettersi, in generale, che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).
In concreto, la Corte d’appello ha ampiamente indicato le ragioni, giuridiche e di fatto, poste a fondamento della decisione, compiendo una rassegna degli approdi giurisprudenziali in materia e confrontando i principi di diritto indicati con le risultanze di fatto del fascicolo.
2.2. Per il resto, deve osservarsi che le considerazioni della ricorrente si fondano sulla qualificazione come « petizione di eredità » dell’azione da lei esercitata nel contenzioso sviluppatosi tra gli anni 1999 e 2018.
Al contrario, la Corte d’appello di Genova, dopo aver elencato nella sentenza impugnata una serie di atti considerati interruttivi del termine di usucapione, tra cui l’azione di petizione, ha affermato in concreto l’insussistenza dell’effetto interruttivo, così implicitamente escludendo che l’azione in questione potesse essere qualificata in tal modo.
Quanto affermato dalla Corte d’appello va condiviso in questa sede.
La petizione di eredità è un’azione reale, fondata sull’allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete; in essa, legittimati attivamente e passivamente sono, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (cfr.: Cass. n. 8440/2008); l’erede che, previo accertamento di tale sua qualità, chieda il rilascio di beni ereditari posseduti dal convenuto non propone un’azione di mero accertamento, ma di condanna, tanto che, ove la domanda di restituzione sia respinta, il giudice esaurisce ogni suo compito con la pronuncia di rigetto e non è tenuto alla statuizione di accertamento della qualità ereditaria dell’attore (cfr.: Cass. n. 461/1980).
Nel giudizio che, secondo la ricorrente, sarebbe qualificabile come petizione di eredità, ella ha rassegnato le seguenti conclusioni riportate nel ricorso per cassazione in esame, a pagina 3: « Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) Dichiarare nullo, invalido e improduttivo di effetti giuridici e/o annullare o come meglio il testamento olografo apparentemente attribuito alla NOME COGNOME NOME e apparentemente datato 25.12.1993 e pubblicato il 6.05.1998 con Verbale di pubblicazione a Rogito del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO in Borzonasca Rep. n. 21740, Rac.
2632. 2) Dichiarare che l’eredità della NOME COGNOME NOME si è devoluta per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa ».
È evidente, al riguardo, che manca del tutto una domanda di condanna della controparte alla restituzione di alcunché e che anche la domanda di accertamento dell’avvenuta devoluzione per legge dell’eredità di NOME è generica e non fa riferimento specifico ai soggetti chiamati.
D’altronde, è stata la stessa ricorrente a definire detta domanda come meramente « prodromica ad ottenere il patrimonio relitto del defunto » (cfr.: ricorso per cassazione, a pagina 12).
La stessa ha dedotto di aver premesso , nella narrativa dell’atto introduttivo del primo grado di quel giudizio, di essere « erede legittima della NOME NOME COGNOME »; tuttavia, l’atto di citazione non contiene né una specifica domanda di accertamento della qualità di erede legittima in capo all’attrice, né alcun riferimento specifico ai beni facenti parte del patrimonio ereditario ed alla situazione di possesso dell’allora convenuta .
In effetti, la stessa sentenza di merito conclusiva del precedente giudizio, pronunciata nel 2014 dalla Corte d’appello di Genova e confermata in sede di legittimità, contiene declaratoria di « nullità e l’improduttività di effetti probatori del testamento olografo apparentemente formato da NOME COGNOME il 25.12.1993 » nonché la conseguente declaratoria « che l’eredità di NOME COGNOME si è devoluta secondo i criteri della successione legittima », sicché anche qui mancano sia l’accertamento della qualità di erede in capo a NOME COGNOME, sia indicazioni sulla composizione dell’asse ereditario; è assente, infine, una condanna al rilascio di uno o più beni ereditari.
2.3. Non potendo l’azione proposta nel 1999 essere qualificata come petizione di eredità, è dunque corretta l’affermazione del giudice del merito, secondo cui la pendenza del giudizio sopra indicato non era idonea a far venire meno i l carattere ‘pacifico’ del possesso esercitato da NOME COGNOME sul compendio immobiliare oggetto di causa.
L’art. 1163 c.c. stabilisce che « il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata » ed è questa la norma di riferimento per valutare il carattere ‘pacifico’ o meno del possesso ad usucapionem .
Invero, il requisito in questione non può essere escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all’altrui possesso, trattandosi di elemento rilevante al diverso fine di evidenziare la mala fede del possessore, con la conseguente applicabilità del termine ventennale (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 2088/1990).
2.4. Infondato risulta, altresì, l’assunto della ricorrente, secondo cui l’azione di mero accertamento esercitata nel 1999 avrebbe rappresentato l’unico strumento a sua disposizione per reagire al possesso esercitato dalla controparte, non potendo ella instaurare altro tipo di azione prima che fosse riconosciuta la sua qualità di erede.
Invero, come affermato da questa Corte, la petizione di eredità, qualora proposta dal successibile ex lege , può avere quale presupposto, oltre che la totale inesistenza di fatto di una qualsiasi volontà testamentaria, la falsità o la nullità del testamento in base al quale la successione è stata apparentemente aperta; in particolare, si è ritenuto che, in ipotesi di ” petitio hereditatis ” proposta dal successore ” ex lege “, la domanda di nullità del testamento formulata dall’attore alla prima udienza dopo la produzione in giudizio della scheda testamentaria da parte del convenuto, ponendosi in nesso di consequenzialità con la relativa difesa, fosse ammissibile ove ricorressero le condizioni di cui all’art. 183, comma 4, c.p.c. (cfr.: Cass. n. 28665/2020).
È allora possibile il cumulo tra le domande in questione, che pertanto l’odierna ricorrente avrebbe potuto proporre nel medesimo giudizio.
Al contrario, come sopra si è visto, ciò non è avvenuto, e la domanda di mero accertamento proposta in concreto dall’odierna ricorrente in quel giudizio non rientrava nel novero degli « atti che comportino, per il
possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure atti giudiziali diretti ad ottenere ”ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente » (cfr.: sentenza impugnata).
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c., la violazione dell’art. 533 c.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione apparente, insufficiente e comunque contraddittoria, ed infine l’omessa considerazione del petitum e della causa petendi dell’azione instaurata da NOME COGNOME con atto di citazione in data 02.01.1999 avanti il Tribunale di Chiavari.
In particolare, la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di efficacia interruttiva del termine per l’usucapione all’azione proposta nel 1999.
Anche il motivo in questione è infondato.
3.1. Sono state già indicate innanzi le ragioni per cui la domanda di accertamento proposta da NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Chiavari non fosse qualificabile come petizione di eredità, ragioni alle quali si rinvia.
3.2. Analogamente, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata contiene un’ampia trattazione, giuridica e di fatto, anche sulla questione concernente l’asserita efficacia interruttiva dell’azione in esame sul termine di usucapione, sicché le censure relative alla pretesa assenza o insufficienza di motivazione sul punto risultano palesemente infondate.
3.3. Ciò premesso, deve osservarsi che la ricorrente si duole dell’asserita violazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 1165 e 2943 c.c.
Il primo articolo innanzi citato prevede che « le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione », mentre il secondo articolo indica gli atti che determinano l’interruzione del termine di prescrizione da parte del titolare.
Questa Corte ha affermato che «in tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c., la legge elenca
tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (Cass.12 settembre 2000 n. 12024; Cass. 21 maggio 2001 n. 6910; Cass. 1° aprile 2003 n. 4892; Cass. 11 giugno 2009 n. 13625). D’altra parte, come pure ripetutamente affermato da questa Corte, non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso se non ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (v. Cass. 23 dicembre 2010 n. 26018) o comunque ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa; proprio dal limite di compatibilità con la natura dell’usucapione che l’art. 1165 c.c. pone all’applicazione del rinvio alle disposizioni generali sulla prescrizione, si ricava che non può esservi interruzione dell’usucapione senza la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o senza atti giudiziari diretti a privare il possessore del possesso. In coerenza agli evidenziati principi questa Corte (Cass. 19 giugno 2003 n. 9845) ha rilevato che neppure la messa in mora o la diffida (pur considerati interruttivi della prescrizione dall’art. 2943 c.c. richiamato dall’art. 1165 c.c.) possono costituire atti interruttivi dell’usucapione» (cfr., in motivazione: Cass. n. 30079/2019).
In concreto, l’asserzione dell’odierna ricorrente, secondo cui la stessa, nel precedente giudizio innanzi richiamato, « aveva chiesto che la relativa eredità fosse devoluta all’erede legittimo e, conseguentemente, che le fossero attribuiti i beni costituenti il relictum e, invero, l’unico bene caduto in successione, ossia l’immobile sito in Sestri Levante INDIRIZZO, INDIRIZZO » (cfr.: ricorso per cassazione, a pagina 18), non è esatta, considerato che, come innanzi si è visto, nelle conclusioni rassegnate con tale atto di citazione non sono presenti né una domanda specifica di
accertamento della qualità di erede in capo alla stessa, né l’identificazione dei beni relitti, né riferimenti allo stato di possesso in capo alla convenuta.
Neppure risulta che in tale atto l’attrice abbia dichiarato che l’immobile per cui è causa era « l’unico bene parte del relictum della NOME » (cfr.: ricorso per cassazione, a pagina 19).
Pertanto, alla mera richiesta di accertamento della devoluzione « per legge » dell’eredità relitta da NOME COGNOME non può essere riconosciuta efficacia diretta alla riaffermazione del diritto di NOME COGNOME sul bene per cui è causa, tale da interrompere il termine utile ai fini dell’usucapione, né sussiste violazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 533, 1165 e 2943 c.c. da parte del giudice del merito.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c., la nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione apparente, insufficiente e comunque contraddittoria, l’omessa considerazione della manifestazione di volontà implicita nella formulazione RAGIONE_SOCIALE domande di cui all’atto di citazione di NOME COGNOME in data 02.01.1999 avanti il Tribunale di Chiavari, tesa ad ottenere il possesso, quale conseguenza del riconoscimento del diritto di proprietà, dei beni ereditari.
In particolare, la stessa sostiene che la proposizione nel 1999 dinanzi al Tribunale di Chiavari RAGIONE_SOCIALE domande sopra più volte indicate avrebbe costituito « manifestazione di volontà – anche in forma implicita – di riacquistare il possesso dei beni ereditari ».
Inoltre, a parere della ricorrente, « la sentenza impugnata, sul punto, appare del tutto contraddittoria, non potendosi al contempo ammettere una manifestazione implicita e poi pretenderne una espressa, ma è altresì gravemente lacunosa, non avendo in alcun modo spiegato le ragioni per cui l’atto di citazione » sopra richiamato « non contenesse una manifestazione di volontà implicita al recupero dei beni, come tale sufficiente per il determinarsi dell’effetto interruttivo ».
Il rilievo è destituito di fondamento.
Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni già svolte ai punti precedenti, deve ritenersi che l’eventuale volontà – anche implicita – di recuperare i beni da parte del titolare dovesse essere comunque univocamente desumibile dall’atto, diversamente da quanto avvenuto in concreto.
NOME COGNOME sostiene che l’appartamento oggetto del presente giudizio « come testimonia la dichiarazione di successione presentata dalla stessa AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO all’RAGIONE_SOCIALE, Direzione RAGIONE_SOCIALE Genova, Ufficio Territoriale di Chiavari, n. 1732, vol. 9990, in data 16.11.2018, era l’unico bene facente parte della massa ereditaria », sicché, a suo parere, sarebbe evidente « che l’omesso riferimento espresso allo stesso nel corso del giudizio di petizione dell’eredità (comunque irrilevante come esposto al motivo che precede) era del tutto inutile anche alla luce del fatto che detto giudizio non poteva che vertere su tale bene » (cfr.: ricorso per cassazione, a pagina 25).
La stessa, dunque, ai fini dell’interpretazione del contenuto della domanda giudiziale proposta nel 1999, utilizza un dato documentale (la dichiarazione di successione) che, oltre ad essere estrinseco all’atto di citazione, neppure esisteva alla data di introduzione di tale giudizio, risalendo, invece, al 2018; la tesi in questione è dunque insostenibile.
Le considerazioni relative alla genericità della citazione in esame sono contenute nella motivazione della sentenza impugnata (« Nella specie, non risulta (almeno dai pochi atti prodotti) né che NOME COGNOME chiese giudizialmente la restituzione dell’immobile nel ventennio successivo alla morte di NOME COGNOME, né che, nel giudizio instaurato, si parlò mai direttamente dell’appartamento in contesa, né che vi fu alcun riferimento al possesso della sig.ra COGNOME »), che pertanto deve ritenersi congrua e conforme agli artt. 1165 e 2943 c.c.
In definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.500,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 25 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME