Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24031 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24031 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 942/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO (TEL. NUMERO_TELEFONO FAX NUMERO_TELEFONO), presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione, -controricorrenti-
nonchè contro
NOME, deceduto, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO (TEL. NUMERO_TELEFONO FAX NUMERO_TELEFONO), presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-controricorrente-
nonchè contro
NOME,
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n.1214/2019 depositata il 2.10.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 18.10.2012 COGNOME NOME (nato a Putignano il DATA_NASCITA), figlio di COGNOME NOME, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, oltre al padre, gli zii COGNOME NOME e COGNOME NOME per fare accertare che egli era divenuto proprietario per usucapione ordinaria del capannone sito in Putignano (BA), INDIRIZZO, (in catasto a foglio 37, particella 55, sub. 1), già di proprietà per 1/2 ciascuno dei suoi nonni, COGNOME NOME (deceduta l’11.1.1986) e COGNOME NOME (deceduto l’1.7.1993), che lo avevano cresciuto fin da piccolo come un figlio, mentre la zia NOME gli aveva donato i diritti acquisiti per successione dai genitori COGNOME NOME e NOME NOME NOME con atto del AVV_NOTAIO del 16.3.2011, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO.
Assumeva l’originario attore che raggiunta la maggiore età nel 1982, aveva iniziato ad occuparsi della gestione del patrimonio dei nonni, compreso il capannone, che era stato locato dal nonno alla RAGIONE_SOCIALE dal 1986 al 1996, ed egli aveva curato la riscossione dei canoni, e dal 1993, dopo la morte del nonno, aveva anche sottoscritto i relativi contratti di locazione, utilizzando poi il capannone medesimo dal 1996 al 1998 per la propria attività commerciale, venendo sanzionato dal Comune di Putignano per imposte su insediamenti produttivi non pagate, ed a partire dal 1998 aveva concesso in locazione il capannone al RAGIONE_SOCIALE, facendo eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (pozzo nero), provvedendo allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dal capannone, richiedendo il certificato di usabilità e presentando nel luglio 1999 domanda di condono edilizio.
Dopo che il 2.4.1991 il nonno COGNOME NOME con testamento per atto del AVV_NOTAIO lo aveva istituito erede universale, rimanendo in capo a COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME solo 1/3 del capannone per successione legittima alla di loro madre COGNOME NOME, COGNOME NOME, con atto di citazione del
28.9.1995, aveva convenuto l’originario attore e gli altri figlii del testatore davanti al Tribunale di Bari, impugnando il testamento di NOME NOME in quanto nullo per incapacità di intendere e di volere, e chiedendo comunque in subordine la riduzione per lesione di legittima delle disposizioni testamentarie lesive delle quote riservate ai figli del defunto, con determinazione delle quote spettanti ai legittimari sul patrimonio del de cuius comprensivo anche del capannone di Putignano, INDIRIZZO INDIRIZZO ed il rilascio dei beni immobili da parte di NOME NOME NOME con rendiconto.
In quel giudizio quest’ultimo aveva contrastato l’impugnazione del testamento, ma non si era opposto all’azione di riduzione per lesione di legittima, e si erano costituiti anche NOME NOME e COGNOME NOME, che pur non contestando la validità del testamento paterno, avevano a loro volta richiesto l’attribuzione della quota loro riservata per legge sul patrimonio relitto da NOME NOME NOME, comprensivo del suddetto capannone.
Nel giudizio di usucapione si costituivano COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che contestavano la domanda dell’attore negando che COGNOME NOME avesse esercitato il possesso uti dominus sul capannone per il tempo necessario alla maturazione dell’usucapione, sottolineando l’efficacia interruttiva della citazione del 28.9.1995 di COGNOME NOME nei suoi confronti per la divisione del patrimonio relitto da COGNOME NOME NOME, comprendente anche il capannone, e per il rilascio dei beni, e la circostanza che in quel giudizio COGNOME NOME non si era opposto all’inclusione nell’asse ereditario del de cuius anche del capannone.
Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. NOME NOME NOME riferiva l’originaria sua domanda di usucapione dell’intera proprietà del capannone solo alla quota di 1/3 del capannone spettante a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per successione legittima alla madre COGNOME NOME.
Nelle more intervenivano nel giudizio di divisione la sentenza parziale n.485/2001 del Tribunale di Bari, che rigettava la domanda di COGNOME NOME di nullità del testamento di NOME NOME, disponendo la prosecuzione del giudizio per l’azione di riduzione per lesione di legittima e divisione, e la sentenza parziale n. 2094/2010 del Tribunale di Bari, che assegnava a NOME NOME, NOME, NOME e NOME la quota riservata di 3/18 ciascuno dell’intero asse ereditario di NOME NOME ed a NOME NOME NOME la restante quota di 6/18, proseguendo poi il giudizio per la divisione, sfociata nella sentenza definitiva n. 3234/2018 del Tribunale di Bari, impugnata in appello, che avrebbe previsto a favore di NOME NOME, NOME ed NOME il pagamento da parte dell’erede testamentario NOME NOME NOME, assegnatario per testamento dell’intero patrimonio del nonno, di un conguaglio in denaro sostitutivo delle quote riservate per legge.
Il Tribunale di Bari, sezione stralcio di Rutigliano, con la sentenza n. 1566/2015 dell’8.4.2015, dichiarava inammissibile la domanda di COGNOME NOME NOME di usucapione della quota di 1/3 del capannone spettante ai convenuti per successione legittima a COGNOME NOME, considerata domanda nuova, e respingeva l’originaria domanda di usucapione condannando l’attore alle spese processuali.
Impugnata la sentenza di primo grado da COGNOME NOME, sia per avere il giudice di primo grado ritenuto domanda nuova quella relativa alla quota di 1/3 del capannone, sia per non avere accolto la domanda di usucapione ritenendo interruttivo della prescrizione acquisitiva il giudizio di impugnazione del testamento di NOME da parte di COGNOME NOME, che in realtà sarebbe stato riferibile solo ai beni di COGNOME NOME, e non alla quota di 1/3 del capannone pervenuta ai convenuti per successione legittima a COGNOME NOME, la Corte d’Appello di Bari, nella resistenza di NOME, NOME NOME NOME, con la sentenza n. 1214/2019 del
del 9.4/23.5.2019, poi corretta con ordinanza del 2.10.2019 in punto di distrazione delle spese processuali liquidate, pur ritenendo che la domanda di usucapione della quota di 1/3 riproposta in secondo grado da COGNOME NOME potesse considerarsi frutto di una mera riduzione dell’originaria domanda di usucapione dell’intero capannone, la respingeva nel merito e condannava l’appellante alle spese di secondo grado.
In particolare la sentenza di secondo grado riteneva, sulla base di quanto esposto nella citazione di primo grado ed alla pagina 3 dell’atto di appello dallo stesso COGNOME NOME, che il possesso del capannone oggetto di causa e quindi anche della quota di 1/3 in questione, a seguito della morte di COGNOME NOME nel 1986, fosse rimasto nella disponibilità del marito della stessa, COGNOME NOME NOME, che aveva continuato ad esercitarvi le consuete attività, con la piena consapevolezza ed il benestare degli altri eredi della moglie, senza che si procedesse alla divisione, per cui un esercizio di autonomo possesso uti dominus sul capannone da parte di NOME NOME era configurabile solo a partire dalla morte del nonno dello stesso, NOME NOME, avvenuta l’1.7.1993, e la prescrizione acquisitiva era stata interrotta dall’atto di citazione del 28.9.1995 di COGNOME NOME nei confronti di NOME NOME, col quale il predetto aveva impugnato per lesione di legittima il testamento di COGNOME NOME NOME, rivendicando, al pari degli altri appellati, anche il possesso del capannone oggetto di causa, che faceva parte del patrimonio ereditario del de cuius, e contestando quindi giudizialmente il godimento esclusivo del capannone da parte di COGNOME NOME NOME.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, spedito per la notifica a NOME, NOME e NOME il 20.12.2019, NOME NOME NOME, affidandosi a due motivi, ed hanno resistito con separati controricorsi NOME e NOME, mentre NOME é rimasto intimato.
Avviato inizialmente all’udienza camerale del 19.5.2021 e depositate memorie dal ricorrente, da NOME NOME e NOME NOME, con ordinanza interlocutoria del 19.5/16.8.2021, la Corte ha ritenuto insussistente l’evidenza decisoria, rinviando alla pubblica udienza della sezione seconda.
Il 13.3.2023 sono subentrati al controricorrente NOME NOME, deceduto, gli eredi legittimi, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, riportandosi alle sue difese.
Fissata l’udienza pubblica dell’11.7.2024, la Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO, in data 13.5.2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, e gli eredi di COGNOME NOME l’8.7.2024 hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.4) c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, per violazione dell’art. 132 comma primo c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione.
Si duole il ricorrente che la Corte d’Appello di Bari non abbia fornito una motivazione idonea ad esplicitare l’iter logico-argomentativo e giuridico posto a base della decisione adottata, non avendo tenuto conto che egli aveva esercitato il possesso uti dominus sul capannone da quando era divenuto maggiorenne (DATA_NASCITA) e che il possesso si era consolidato in suo favore e non in favore di COGNOME NOME dopo la morte nel 1986 della moglie di quest’ultimo e nonna del ricorrente, COGNOME NOME.
Il primo motivo è inammissibile.
La censura in effetti contrappone un’autonoma ricostruzione delle vicende relative al possesso del capannone oggetto di causa, già disattesa dai giudici di merito, in contrasto con quella
motivatamente fornita dalla sentenza impugnata, e non si confronta con le ragioni della decisione adottata dalla Corte d’Appello.
Con il ricorso per cassazione, infatti, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. sez. lav. 22.4.2024 n. 10749; Cass. n.29404/2017).
In ogni caso l’impugnata sentenza non é affetta dal vizio di motivazione apparente.
Come ripetutamente affermato da questa Corte il vizio di motivazione apparente ricorre allorché la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (vedi tra le tante Cass. sez. un. ord. n. 2767 del 2023; Cass. sez. un. n. 22232 del 3.1.2016 Rv 641526; Cass. sez. un. n. 16599 del 2016; Cass. sez. VI ord. n. 6758 dell’1.3.2022 Rv 664061; Cass. sez. VI -V ord. n. 13977 del 23.5.2019 Rv 654145).
Nel caso di specie è evidente che il vizio di motivazione apparente non ricorre perché il fondamento della decisione è certamente percepibile, come si vedrà a breve.
Nella specie, infatti, la Corte d’Appello ha spiegato come, per ammissione dello stesso appellante, sulla base di quanto esposto nella citazione di primo grado ed alla pagina 3 dell’atto di appello dallo stesso COGNOME NOME, il possesso del capannone di Putignano (BA), INDIRIZZO, e quindi anche della
quota di 1/3 pervenuta per successione legittima agli appellati, a seguito della morte di COGNOME NOME l’11.1.1986, era rimasto nella disponibilità del marito della stessa, NOME NOME NOME, che aveva continuato ad esercitarvi le consuete attività, con la piena consapevolezza ed il benestare degli altri eredi della moglie, senza che si procedesse alla divisione, per cui un esercizio di autonomo possesso uti dominus sul capannone da parte di NOME NOME era configurabile solo a partire dalla morte del nonno dello stesso, NOME NOME, avvenuta l’1.7.1993, ed implicitamente non dall’anteriore data invocata nella citazione di primo grado del raggiungimento della maggiore età dell’appellante (DATA_NASCITA).
La sentenza impugnata ha quindi evidenziato che prima che potesse maturare il ventennio necessario all’usucapione, decorrente dall’1.7.1993, la prescrizione acquisitiva é stata utilmente interrotta dall’atto di citazione del 28.9.1995 di COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME, col quale il predetto aveva impugnato davanti al Tribunale di Bari per lesione di legittima il testamento di COGNOME NOME, rivendicando, al pari degli altri appellati, anche il possesso dell’intero capannone oggetto di causa, che faceva parte del patrimonio ereditario del de cuius, e contestando quindi giudizialmente il godimento esclusivo del capannone da parte di COGNOME NOME NOME.
Parte ricorrente, nel porre l’accento nel secondo motivo ed anche in sede di discussione orale, sul fatto che il predetto giudizio divisione riguardava solo i beni del patrimonio relitto dal nonno, COGNOME NOME, e non la quota di 1/3 del capannone pervenuta per successione legittima alla nonna COGNOME NOME, non ha peraltro evidenziato l’esistenza sul punto di una motivazione della sentenza impugnata meramente apparente.
Il ricorrente, infatti, non ha tenuto conto che la richiesta di inclusione nel patrimonio da dividere e di conseguente rilascio previa riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della
legittima e divisione, dotata di efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva, del 28.9.1995, di COGNOME NOME, con adesione di COGNOME NOME e COGNOME NOME, aveva riguardato il capannone in questione per intero e che il ricorrente in quel separato giudizio non si era opposto alla ricomprensione del capannone nell’asse ereditario. Anche se poi nella motivazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 3234/2018, confermata l’assegnazione all’erede testamentario NOME NOME NOME dei beni immobili di COGNOME NOME, in sede di attribuzione dei conguagli in denaro ai legittimari pretermessi, non si é tenuto conto della quota di 1/3 del capannone ad essi pervenuta per successione legittima a COGNOME NOME, perché non oggetto della domanda di divisione avanzata relativa solo ai beni di COGNOME NOME , la quota di 1/3 pervenuta a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per successione legittima alla madre, COGNOME NOME, era pacificamente una mera quota ideale, non distinguibile dalla residua quota ideale caduta nella successione di COGNOME NOME, e non identificata come una porzione materiale a sé stante suscettibile di un godimento separato, per cui necessariamente la domanda di rilascio dei beni ereditari di NOME NOME, che comprendeva anche il capannone oggetto di questo giudizio per intero, non poteva che dimostrare come gli originari convenuti di questa causa avessero inteso porre fine al godimento esclusivo uti dominus del capannone da parte dell’attuale ricorrente anche per la quota della COGNOME non pervenuta a NOME NOME, ben prima di avanzare il 30.10.2012 rivendicazioni sui canoni di locazione incassati dal ricorrente .
Pertanto la motivazione, ancorché succinta, così interpretata, deve ritenersi esistente e idonea a fare comprendere le ragioni della decisione adottata.
2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1158 e dell’art. 1146 cod. civ..
Si duole il ricorrente che l’impugnata sentenza non abbia considerato maturati i presupposti dell’usucapione del capannone in suo favore a partire dal decesso della sua nonna, COGNOME NOME, dell’11.1.1986, ancorché egli avesse riscosso i canoni della locazione del capannone alla RAGIONE_SOCIALE sia per la quota della nonna che per quella del nonno, senza che gli altri eredi di COGNOME NOME rivendicassero alcunché fino alla lettera di reclamo dei canoni degli anni pregressi del 30.10.2012, e che non abbia applicato in suo favore per la quota di 1/3, pervenuta agli altri eredi di COGNOME NOME, l’art. 1146 cod. civ., che permette all’erede di continuare il possesso del defunto (nella specie COGNOME NOME ) dall’apertura della successione, senza bisogno di una materiale apprensione del bene, per giunta attribuendo efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva all’atto di citazione di COGNOME NOME introduttivo nei suoi confronti del giudizio davanti al Tribunale di Bari di impugnazione del testamento di COGNOME NOME NOME e comunque di riduzione per lesione di legittima di quel testamento, e non inerente quindi alla quota di 1/3 derivata agli appellati dalla successione legittima a COGNOME NOME, rimasta estranea al giudizio di divisione, come emergente dalla sentenza n.3234/2018 del Tribunale di Bari.
Il secondo motivo, già sopra esaminato per la parte motivazionale relativa alla contestata idoneità interruttiva dell’atto di citazione di COGNOME NOME del 28.9.1995, é per il resto inammissibile, in quanto pur lamentando violazioni di legge degli articoli 1158 cod. civ. (relativo ai presupposti dell’usucapione ordinaria) e 1146 cod. civ. (relativo alla successione dell’erede nel possesso del defunto), non evidenzia errori commessi dalla Corte d’Appello di Bari nell’applicare tali disposizioni codicistiche secondo la loro corretta
nozione, ma cerca di ottenere da questa Corte, giudice di legittimità, una diversa ricostruzione di fatto in punto di possesso esercitato uti dominus sulla quota di 1/3 del capannone di INDIRIZZO INDIRIZZO, pervenuta agli appellati per successione legittima a COGNOME NOME, invocando per la prima volta una successione del ricorrente nel possesso esercitato su tale quota da COGNOME NOME NOME dopo la morte della moglie COGNOME NOME dell’11.1.1986 ai sensi dell’art. 1146 comma 1° cod. civ., al fine di vedere riconosciuto in suo favore un possesso esclusivo uti dominus ultraventennale. Nella citazione di primo grado il ricorrente, in contrasto con quanto ora vorrebbe sostenere, aveva affermato di avere esercitato personalmente il possesso esclusivo uti dominus sull’intero capannone fin dal raggiungimento della sua maggiore età (DATA_NASCITA), semplicemente provvedendo alla riscossione dei canoni dei contratti di locazione del capannone conclusi con terzi dal nonno NOME NOME NOME, senza fare alcun riferimento ad una sua successione nel possesso di quest’ultimo. Ciò spiega come mai l’impugnata sentenza, attenendosi al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non abbia fatto alcuna applicazione e menzione dell’art. 1146 comma 1° cod. civ.. Occorre comunque rilevare che il ricorrente, col secondo motivo, pone una questione di diritto, quella della successione dell’erede nel possesso del defunto, che implica accertamenti di fatto, e che pertanto lo stesso avrebbe dovuto dimostrare, per evitare una censura d’inammissibilità (vedi in tal senso Cass. ord. 24.1.2019 n. 2038; Cass. ord. 13.6.2018 n. 15430), di avere sollevato tempestivamente nel giudizio di primo grado individuando l’atto specifico contenente l’allegazione, per consentire a questa Corte di verificarla, mentre non l’ha neppure allegato, prospettando tardivamente ed inammissibilmente in questa sede per la prima volta, allo scopo di retrodatare il proprio possesso ad usucapionem,
che sarebbe subentrato nel possesso del capannone in precedenza esercitato da NOME NOME NOME.
In conclusione il ricorso va respinto.
In base al principio della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore di COGNOME NOME e degli eredi di COGNOME NOME, per questi ultimo con distrazione in favore del legale antistatario, mentre nulla va disposto per quanto concerne l’intimato COGNOME NOME.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore della controricorrente COGNOME NOME nella somma di € 200,00 per spese e di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in favore di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME nella somma di €200,00 per spese e di € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, con distrazione per tale ultima somma in favore del legale antistatario avvocato NOME COGNOME. Visto l’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.7.2024