Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30756 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30756 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21368/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente-
nonchè contro
REV RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SPA
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 133/2021 depositata il 08/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno promosso, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. azione di ripetizione di indebito, fondata sulla nullità RAGIONE_SOCIALE clausole di corresponsione degli interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto (CMS) e della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Nel costituirsi in giudizio, la banca convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento del saldo passivo di € 2.031.520,88.
La convenuta è stata posta in liquidazione coatta amministrativa in data 9 dicembre 2015 e nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE quale successore ex art. 111 cod. proc. civ. della convenuta.
Il Tribunale di Ancona ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio formulata dalle parti attrici e si è pronunciata nel merito, rigettando la domanda principale e accogliendo la domanda riconvenzionale.
La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALE società attrici. Ha ritenuto il giudice di appello -per quanto qui rileva – che alla l.c.a. si applica l’art. 200 l. fall., che attribuisce la rappresentanza processuale al commissario liquidatore, con conseguente inapplicabilità del l’art. 43 l. fall. (« da qui l’inapplicabilità dell’art. 43 l.f. il necessario riferimento alla normativa generale e l’esigenza della dichiarazione dell’evento interruttivo ai fini della interruzione »).
n. 21368/2021 R.G.
Propongono ricorso per cassazione le società appellanti, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, la quale deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 305 e 307 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 43 e 200 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’istanza di estinzione del giudizio per omessa pronuncia dell’interruzione del processo, avendo ritenuto inapplicabile alla liquidazione coatta amministrativa l’istituto dell’interruzione del processo quale effetto dell’ intervenuta apertura della procedura di liquidazione coatta , stante l’inapplicabilità a tale procedura dell’art. 43 l. fall. , sul presupposto che l’art. 200 l. fall. non oper erebbe un rinvio recettizio alla suddetta disposizione. Osserva, inoltre, parte ricorrente che l’interruzione del giudizio, conseguente alla cessazione RAGIONE_SOCIALE funzioni degli organi della società ammessa alla l.c.a., è principio affermato tradizionalmente ben prima della novella dell’art. 43 l. fall. operata dal d. lgs. n. 5/2006 con l’aggiunta del terzo comma alla norma. Considera, inoltre, parte ricorrente irrilevante la costituzione in giudizio del successore a titolo particolare della banca convenuta.
Il ricorso è infondato, per quanto debba essere corretta la motivazione della sentenza impugnata. Le società ricorrenti deducono l’erroneità della sentenza impugnata perché avrebbe omesso di pronunciarsi (a valle) sull’istanza di estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
21368/2021 R.G. 3. Tuttavia, in generale il provvedimento di estinzione presuppone (a monte) che la parte colpita dall’evento interruttivo abbia dichiarato l’esistenza dell’evento interruttivo e abbia
dichiarato di volersi avvalere di tale evento, dichiarazione riservata al procuratore della parte costituita di natura negoziale, non surrogabile da informazioni o comunicazioni di terzi (Cass., 8494/2012; Cass., n. 16280/2018); presuppone, inoltre, che a seguito della dichiarazione della parte il giudice abbia emesso un provvedimento che dichiara l’ interruzione del giudizio, facendolo entrare in quiescenza e sia, poi, decorso il termine di legge dal provvedimento giudiziale senza riassunzione o prosecuzione del processo (art. 305 cod. proc. civ.).
Nel caso del l’i nterruzione conseguente alla apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una RAGIONE_SOCIALE parti, pur operando l’evento interruttivo automaticamente ai sensi dell’art. 43, terzo comma, l. fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre pur sempre dal provvedimento giudiziale che pronuncia l’interruzione e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento sia portato a conoscenza di ciascuna parte (Cass. n. 22714//2025; Cass., Sez. U., n. 12154/2021).
Nella specie il ricorso risulta privo di specificità in ordine a tale secondo comunque essenziale profilo, vale a dire in ordine al provvedimento giudiziale dichiarativo del l’interruzione . Ove manchi tale presupposto non può decorrere il termine di legge per la riassunzione o prosecuzione del processo.
La sentenza impugnata è, pertanto, conforme a diritto salva la correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese processuali regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
n. 21368/2021 R.G.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME