Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21985 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21985 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24353-2021 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
R.G.N. 24353/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 29/05/2025
CC
avverso la sentenza n. 687/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/09/2021 R.G.N. 799/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del 22.9.2021 n. 687, la Corte d’appello di Bologna respingeva il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Reggio Emilia che aveva accolto parzialmente il ricorso di quest’ultimo , in riferimento ad una sola cartella di pagamento per contributi previdenziali, sottostante a una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, su una serie di immobili proprietà del COGNOME. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, precisando che l’estratto ‘sintetico’ degli avvisi d’intimazione, poiché riportava i riferimenti ai numeri delle cartelle di pagamento che il contribuente aveva già in precedenza ricevuto, nonché riportava gli importi di ogni cartella e la data di notifica delle stesse, doveva essere considerato un idoneo atto interruttivo della prescrizione del credito contributivo.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME n.q. di erede legittima di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo mentre l’AdER ha resistito con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni .
Considerato che
Con il ricorso è denunciata la violazione dell’art. 1219 comma 1 e 2943 comma 4 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere erroneamente, la Corte d’appello , ritenuto che le intimazioni di pagamento prodotte dall’AdER fossero valide, efficaci ed idonee ad interrompere la prescrizione del credito contributivo, laddove invece, le ‘videate interne’
prodotte dall’AdER erano inefficaci ai fini dell’interruzione della prescrizione, perché non riproduttive delle intimazioni di pagamento presuntivamente notificate e soprattutto prive di una formale richiesta di pagamento idonea a interrompere i termini di prescrizione.
Il motivo è, inammissibile.
Con la censura si contesta la valutazione effettuata dal giudice di merito circa l’idoneità dei documenti prodotti dall’AdER ad interrompere la prescrizione.
Orbene tale valutazione è riservata al giudice del merito, ed incensurabile in cassazione se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella fattispecie (cfr. Cass. n. 11892/16, 5640/21).
D’altra parte, la ricorrente non contesta di avere ricevuto le intimazioni e neppure contesta il contenuto delle c.d. ‘videate’ . Piuttosto si duole del significato attribuito dal giudice alle intimazioni in esse riprodotte. Tuttavia, la Corte d’appello (cfr.
4 della sentenza impugnata) con accertamento di fatto ha lei riservato, ha verificato che per il loro contenuto erano idonee ad interrompere la prescrizione.
Si tratta come detto di accertamento riservato al giudice di merito.
Va, inoltre, evidenziato che l’atto di intimazione è a contenuto vincolato in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. n. 28689/18). Da ultimo va evidenziato che è la natura stessa dell’atto gravato che comporta che questo contenga la richiesta di pagamento e ciò è sufficiente a interrompere il decorso dei termini di prescrizione.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di RAGIONE_SOCIALE come in dispositivo. Nulla per le spese dell’Inps che non ha svolto attività difensiva avendo depositato solo procura.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rispetto a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.2025