Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13672 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21412-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
Compensi a produttore assicurativo
R.G.N.21412/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/04/2024
CC
dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 638/2018, della Corte d’appello di CATANIA, depositata il 03/07/2015, R.G. 275/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale di Siracusa in data 5.3.2015, e in riforma parziale di quest’ultima, compensava tra le parti le spese del giudizio di primo grado, ivi compresa la fase monitoria; rigettava l’appello incidentale di COGNOME NOME; confermava per il resto l’impugnata sentenza che, pronunciando sul ricorso in opposizione proposto dalla NOME avverso il decreto ingiuntivo n. 20/2008, con il quale le era stato ingiunto, in proprio e nella qualità di socia accomandataria della RAGIONE_SOCIALE, il pagamento, in favore del NOME, della somma di € 128.597,77, a titolo di provvigioni maturate per l’attività di produttore assicurativo svolta dal 1995 al 2000, aveva
revocato il decreto opposto, ma aveva condannato la ricorrente al pagamento della minor somma di € 51.645,69.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva il primo motivo d’appello con il quale la RAGIONE_SOCIALE contestava l’efficacia interruttiva del termine prescrizionale attribuito in sentenza alla racc. del 30.1.2004, deducendo la genericità della richiesta di parte avversa, priva della specificazione del titolo in base al quale le pretese competenze sarebbero state maturate, oltre che degli anni di riferimento e della necessaria costituzione in mora.
2.1. Riteneva infondato anche il secondo motivo d’appello, con il quale si eccepiva l’illegittima utilizzazione ai fini della decisione dei documenti contenuti nel fascicolo di parte allegato al ricorso per ingiunzione in quanto detto fascicolo non era stato prodotto dal diretto interessato, né legittimamente acquisito nel giudizio di opposizione.
2.2. Disattendeva, altresì, il motivo di gravame in cui si censurava l’utilizzabilità del documento prodotto dall’opposto in ordine all’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di documentazione tardiva, essendosi il convenuto costituito in giudizio oltre i termini di cui all’art. 416 c.p.c. , e, per di più, espressamente disconosciuta nella sua conformità all’originale.
2.3. Meritava, in definitiva, accoglimento per la Corte solo la censura dell’appellante principale sulla differente regolamentazione delle spese del monitorio e del giudizio di opposizione, disposta dal giudice di primo grado.
Giudicava privo di fondamento l’appello incidentale del COGNOME.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5 . Ha resistito l’intimat o con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la ‘Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in tema di onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo violazione degli artt. 2697, 2943 e 2948 c.c. e 115 c.p.c.’. Deduce che il Tribun ale di Siracusa, prima, e la Corte d’appello di Catania, dopo, hanno errato nel non accogliere, in primo luogo, l’eccezione di prescrizione da lei formulata avverso i presunti crediti dell’ex marito, portati dal decreto ingiuntivo opposto. Richiamati una serie di precedenti di legittimità a riguardo, assume che, facendo buon governo dei principi in essi espressi, il Giudice di prime cure e la Corte d’appello avrebbero dovuto negare alla generica richiesta di controparte di cui alla racc.ta spedita il 29.1.2004 -in quanto priva anche della specificazione del titolo in base al quale le pretese competenze sarebbero state maturate da COGNOME, oltre che degli anni di riferimento -, quella necessaria specificità della costituzione in mora ai fini dell’effetto int erruttivo della prescrizione.
Con un secondo motivo denuncia ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 ° comma n. 5 c.p.c.’. Assume che la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui, a
prescindere dal mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ha ritenuto provati i presunti crediti del COGNOME.
Con un terzo motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 416 c.p.c., 421 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c., anche in relazione all’art. 111 6° comma della Costituzione’.
Con un quarto motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. con riferimento al disconoscimento del doc. 1 prodotto da parte opposta in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.’.
Il controricorrente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità ed improcedibilità dell’avverso ricorso per cassazione per decadenza dal termine c.d. lungo di impugnazione ex art. 327 cpc della sentenza mai notificata n. 638/2018 della Corte d’appello di Catania.
5.1. L’eccezione si basa sull’assunto che si dovrebbe far capo quale dies a quo del termine in questione alla data del 21.6.2018, in cui era stata data lettura della sentenza in pubblica udienza.
Tale eccezione è priva di qualsiasi fondamento.
6.1. Come ben risulta dal testo dell’impugnata sentenza ‘All’udienza del 21.06.18, la causa, sulle conclusioni delle parti, come in atti, è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo’ (così alla facciata 1), e il medesimo concetto è ribadito alla successiva facciata 3, dove si legge: ‘autorizzato il deposito di note difensive all’odierna udienza la
causa è stata decisa come da separato dispositivo ritualmente trascritto in calce’.
Risulta, inoltre, dalla copia prodotta della stessa sentenza che essa è stata depositata in cancellaria completa di motivazione il 3.7.2018 (cfr. l’intestazione all’ultimo foglio) e pubblicata in pari data (come da indicazioni apposte dalla cancelleria su ogni foglio della sentenza).
6.2. E’ pertanto di tutta evidenza che è stato nella specie seguito il comune modello decisorio, previsto per il rito del lavoro in appello, di cui al combinato disposto degli artt. 437, comma primo, 438, comma primo, e 430 c.p.c., secondo il quale modello all’udienza di discus sione è data lettura nella stessa udienza del dispositivo di sentenza ed il deposito della stessa, completa di motivazione, viene effettuato successivamente.
Non essendovi stata, invece, lettura del dispositivo di sentenza e della contestuale motivazione di essa, il termine semestrale di cui all’art. 327, comma primo, c.p.c. decorreva quindi, non già dal 21.6.2018, in cui fu data lettura del solo dispositivo, bensì dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 3.7.2018.
Sono piuttosto infondati o inammissibili i singoli motivi di ricorso.
In particolare, in riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, dopo aver richiamato il principio espresso da taluni precedenti di legittimità, ha ritenuto che: . In tal senso, considerato il tenore testuale della missiva, ha osservato che: .
Ebbene, secondo un consolidato orientamento di legittimità, ai fini dell’idoneità di un atto scritto ad interrompere la prescrizione, è necessario che lo stesso sia posto in essere in forma scritta e contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, in modo da manifestare inequivocabilmente la volontà dell’autore di far valere il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario. La valutazione in ordine alla sussistenza di tali requisiti costituisce un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (così, ex plurimis , Cass., sez. I, 2.3.2022, n. 6867). È stato, infatti, nel tempo ribadito il principio secondo cui l’attribuzione di valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto, anche processuale, è attività specificamente demandata al giudice di merito (cfr. Cass. n. 16470/2023), sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 15140), se immune da vizi logici (Cass. n. 29419/2019; n. 20889/2019; n. 3371/2010; n.
6336/2009), o errori giuridici (n. 8489/2015; n. 23821/2010; n. 19359).
Nel caso di specie, non è riscontrabile alcun errore giuridico in parte qua nella decisione gravata che, richiamando Cass. n. 18709/2010; n. 2204/2006 e n. 1642/2000, ha premesso alla sua valutazione sul punto il corretto principio secondo cui l’atto stragiudiziale di costituzione in mora idoneo ad integrare atto interruttivo del la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., ultimo comma, non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’ osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Né il motivo in esame censura il successivo giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito sulla valenza poi attribuita alla lettera in questione per vizi di motivazione nei rigorosi limiti in cui tali vizi possono attualmente essere fatti valere ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4) o n. 5) c.p.c.
Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Tale censura, infatti, si riferisce esclusivamente al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., che riguarda l’ ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’.
13.1. Occorre, allora, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della
censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis , Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).
E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ prevista dal quinto comma dell’articolo 348 -ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974).
13.2. Nel caso in esame si è in presenza di decisioni di primo e di secondo grado tra loro conformi (quella di primo grado è stata, infatti, riformata solo quanto al regolamento delle spese, all’evidenza ininfluente rispetto ai profili di merito della causa); ma la ricorrente neanche deduce in che punti e come le motivazioni delle stesse fossero differenti.
Inoltre, il motivo sarebbe comunque ex se inammissibile.
14.1. Difatti, secondo altro consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); e che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis , in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).
14.2. Orbene, ciò di cui la ricorrente denuncia l’omesso esame da parte della Corte territoriale è anzitutto rappresentato, non già da più fatti storici, principali o secondari, bensì da un nutrito elenco di proprie deduzioni difensive (cfr. l’elenco dalla lett. a) alla lett. g), esposto a pag. 15 del ricorso); cui aggiunge altra deduzione relativa a quanto dalla stessa sostenuto a pag. 8 del proprio atto di opposizione al decreto ingiuntivo (cfr. pag. 16 del ricorso).
15. Infondato è il terzo motivo.
La ricorrente, infatti, vi si duole che la Corte, a fronte della specifica eccezione d’inammissibilità della produzione del documento comprovante l’iscrizione dell’appellato nell’RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto effettuata con la costituzione fuori termine dell’opposto in prime cure, si sia ‘limitata ad una formula di stile da cui, da un canto, non è possibile comprendere quale sia la speciale efficacia dimostrativa del documento in questione, e, dall’altro, ha omesso di emettere un preventivo provvedimento di ammissione della relativa produzione, in violazione delle previsioni di cui agli artt. 416, 421 e 437 cpc, omettendo di giustificare le ragioni per le quali ha inteso sopperire ad una decadenza causata dalla negligenza della parte costituitasi tardivamente, e così fornendo una motivazione solo apparente del suo ragionamento logico giuridico’.
Osserva allora il Collegio che il vizio di ‘motivazione apparente’ nella specie denunciato in proposito dalla ricorrente doveva essere fatto valere deducendo la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132, comma primo, n. 4) c.p.c. ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.
18. Inoltre, secondo le Sezioni unite di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così Cass., sez. un., 9.10.2019, n. 25392).
18.1. Nel caso in esame non è riscontrabile il vizio di motivazione apparente, perché la Corte territoriale ha esposto che: ‘Né può valere a precludere l’attitudine del predetto documento a fondare il convincimento giudiziale la sua produzione in giudizio oltre i termini di cui a ll’art. 416 c.p.c. in considerazione della sua speciale efficacia dimostrativa e dell’esigenza di contemperare nel rito del lavoro il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale’.
La ricorrente, invero, trascura di considerare che la Corte, nell’esaminare la questione del disconoscimento della conformità all’originale del medesimo documento, aveva anche considerato che si trattava ‘della produzione di copia della comunicazione di avvenuta iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE a firma del presidente della Commissione di cui all’art. 13 della legge 7 febbraio 1979, n. 48 debitamente autenticata in calce del funzionario comun ale’.
Infine, il richiamo a quanto considerato in Cass., sez. lav., 6.2.2019, n. 3467, da parte della ricorrente, non è in realtà pertinente, perché, come in essa specificato, ‘deve
emergere con giudizio di certezza e non di mera probabilità che la circostanza, non valutabile, abbia avuto efficacia determinante nella soluzione della controversia, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base, una volta accertata la irritualità della prova, attraverso la quale la circostanza stessa è stata acquisita al processo’; laddove nella censura in esame la ricorrente neanche deduce che, una volta fosse ritenuto inutilizzabile il documento cui si riferisce, la decisione di secondo grado risulterebbe sul punto totalmente priva di valida motivazione.
20. E’ inammissibile il quarto motivo.
Secondo questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci violazione e falsa applicazione dell’art. 116 del c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuire un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 n. 5, del c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (così, tra le altre, Cass. n.
20751/2022; n. 15727/2022; n. 31510/2021; Sez. un. n. 20867/2020).
Nella parte di motivazione censurata nel motivo ora in esame la Corte distrettuale, dopo aver richiamato taluni precedenti di legittimità, aveva escluso l’efficacia del disconoscimento della conformità all’originale del documento n. 1 allegato alla memoria di costituzione prodotto in mera fotocopia, operato all’udienza del 7.10.2008, sul rilievo che si trattava ‘di dichiarazione assolutamente generica, di mero stile e priva di significato tecnicogiuridico’ e quindi ‘non idonea a concretare un reale disconoscimento di conformità della fotocopia all’originale’ (cfr. in extenso tra la pag. 6 e la pag. 7 della sua sentenza).
Ora, nel motivo in esame la violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciata in termini all’evidenza non rientranti nei casi in cui la violazione di tale norma può essere ammissibilmente fatta valere in sede di legittimità, perché non attiene ad una prova o ad una risultanza probatoria.
Piuttosto, la ricorrente -a proposito della dichiarazione di disconoscimento operata all’udienza del 7.10.2008 (considerata dalla Corte di merito nel suo tenore testuale) -addebita alla Corte di aver omesso ‘di considerare, da un canto, che il verbale d’ udienza è un atto redatto dal cancelliere, sotto la direzione del Giudice che sintetizza le dichiarazioni delle parti, e, dall’altro, che il disconoscimento è, comunque, avvenuto in forma precisa e puntuale’.
In definitiva, la censura attiene all’apprezzamento espresso dalla Corte d’appello circa l’inidoneità della cennata dichiarazione in udienza ad integrare gli estremi di un efficace
disconoscimento della conformità all’originale del documento in questione; apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, insindacabile come tale in sede di legittimità, e che comunque è estraneo all’ambito in cui la violazione dell’art. 116 c.p.c. può essere dedotta in sede di legittimità.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 17.4.2024. La Presidente
NOME COGNOME