Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9077 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9077 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5995 – 2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del responsabile del contenzioso regionale NOME COGNOME, giusta procura autenticata a AVV_NOTAIO in data 22.6.2023, elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Palermo, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all’atto di costituzione in data 21.12.2023 .
RICORRENTE
contro
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso, dall’avvocat a NOME NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocat a NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del 25.1.2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di COGNOME, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 93 l.fall. RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di COGNOME con sentenza del 5.7.2019, di crediti per tasse, tributi e contributi previdenziali del complessivo importo di euro 580.135,26, di cui euro 433.095,42 in privilegio ed euro 147.039,00 in chirografo.
Il giudice delegato accoglieva in parte la domanda.
F aceva luogo all’ammissione per la somma di euro 557.023,04.
D enegava l’ammissione per la residua somma, ossia per i crediti – per i quali reputava maturata la prescrizione – portati dalle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo.
Esponeva che la prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese contributive di cui alle suindicate cartelle di pagamento era stata interrotta a seguito e per effetto della notifica de ll’avviso di intimazione nonché a seguito e per effetto RAGIONE_SOCIALE istanze di rateazione e di definizione agevolata presentate dalla società poi fallita.
Resisteva il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
Con decreto del 25.1.2021 il Tribunale di Barcellona Pozzo di COGNOME rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.
Evidenziava il tribunale che l ‘opponente non aveva documentato il compimento, in epoca successiva alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, di atti
idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALE pretese portate dalle cartelle summenzionate (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava segnatamente che i documenti acquisiti e pur quello denominato ‘interrogazione documenti’ non davano ragione della corrispondenza t ra l’avviso di intimazione n. 295-9004783454 e la NUMERO_CARTA di NUMERO_CARTA (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava al contempo che inidonea ad interrompere il corso della prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA si palesava la sola nota di accoglimento dell ‘ istanza di rateazione del 12.2.2013, posto che solo la produzione dell ‘istanza vera e propria avrebbe consentito di vagliarne la valenza di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava che tal ultimo rilievo era da ribadire pur con riferimento alle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava infine che superfluo si palesava il vaglio dell’ulteriore documentazione, trattandosi di atti cronologicamente successivi, comunque inidonei ad interrompere la prescrizione (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto, sulla scorta di sette motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
Con atto in data 21 .12.2023 si è costituita l’RAGIONE_SOCIALE (subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, RAGIONE_SOCIALE società del RAGIONE_SOCIALE, tra cui ‘RAGIONE_SOCIALE) ; si è riportata integralmente al ricorso in precedenza proposto da RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha depositato memoria.
Ha chiesto di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza e di valutar e l’opportunità di sua rimessione alle sezioni unite di questa Corte.
Il controricorrente del pari ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per vizio di ultrapetizione, la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ.
Deduce che il curatore del fallimento con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione ha, sì, eccepito la tardività, ai fini della interruzione della prescrizione, della notifica dell’avviso di intimazione e , però, non ha eccepito il difetto di corrispondenza t ra l’avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO e la NUMERO_CARTA di NUMERO_CARTA nNUMERO_CARTA (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce pertanto che il tribunale ha statuito ‘ ultra petita ‘ , allorché ha opinato per il difetto di corrispondenza fra l’ anzidetto avviso di intimazione e l ‘anzidetta cartella di pagamento (cfr. ricorso, pag. 9) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Non sussiste il denunciato ‘vizio di attività’.
L ‘ eccezione di interruzione della prescrizione è un ‘ eccezione in senso lato, non in senso stretto e, perciò, può essere rilevata d ‘ ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr. Cass. (ord.)
13.4.2023, n. 9810; Cass. 5.8.2013, n. 18602; Cass. sez. un. 27.7.2005, n. 15661) .
D’altra parte, i l giudice di merito deve aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa o dell’eccezione fatte valere, come desumibile dalla natura RAGIONE_SOCIALE vicende dedotte e rappresentate dall ‘ istante (cfr. Cass. 10.2.2010, n. 3012) .
In questi termini, il tribunale, e nel segno della valenza in senso lato dell ‘addotta (con l’opposizione a stato passivo eccezione di) interruzione della prescrizione e nel segno della proiezione sostanziale dell’eccezione di prescrizione sollevata dal curatore del fallimento, ha ritualmente rilevato che non v’era prova della corrispondenza t ra l’avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO e la NUMERO_CARTA di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 in relazione all’art. 2697 cod. civ.
Deduce che ha errato il tribunale a negare la riconducibilità dell’avviso di intimazione n. 29520119004783454, notificato in data 1.4.2011, alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata in data 29.7.2008 (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce che ha prodotto l’ ‘ interrogazione documenti ‘ del 27.8.2020 relativa all’avviso di intimazione n. 29520119004783454, onde fornire la dimostrazione della riconducibilità dell’avviso anzidetto alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce segnatamente che l’ ‘ interrogazione documenti ‘ -documento tratto, sì, dai propri sistemi informatici, nondimeno idoneo a rappresentare lo stato della partita creditoria e per nulla contestato ex adverso – riproduce sia il numero
dell’intimazione di pagamento sia il numero della cartella di pagamento cui l’intimazione si riferisce (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13) .
Il secondo motivo di ricorso parimenti va respinto.
L a valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento ‘ di fatto ‘ rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821; Cass. 18.9.2007, n. 19359; Cass. sez. lav. 21.11.2018, n. 30125) .
In questi termini, con il motivo in esame la ricorrente censura in fondo e nonostante l’indicazione di segno contrario di cui alla rubrica -il giudizio ‘di fatto’ sulla cui scorta il tribunale ha negato valenza interruttiva alla notifica dell’avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO in dipendenza del mancato riscontro della sua riconducibilità alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Cosicché soccorre l’elaborazione di questa Corte secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti ‘ di fatto ‘ compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
In pari tempo , è da escludere che taluna RAGIONE_SOCIALE figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua , il tribunale ha ancorato il suo dictum .
D’altronde, la ricorrente si duole per l’asserita erronea valutazione della ‘interrogazione documenti’ del 27.8.2020 .
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che, per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. , dà rilievo unicamente all’ ‘ anomalia motivazionale ‘ che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
C on il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del decreto impugnato per vizio di ultrapetizione, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Deduce che il curatore del fallimento con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione a stato passivo non ha eccepito la ‘mancata produzione dell’istanza di rateizzazione del 12.02.2013’ (così ricorso, pag. 16) .
Deduce quindi che il tribunale ha statuito ‘ ultra petita ‘ (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce in ogni caso che in sede di opposizione allo stato passivo ha prodotto il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateazione presentata il 12.3.2013, con la quale la RAGIONE_SOCIALE poi fallita ha chiesto ed ottenuto la dilazione in 72 mesi dell’obbligo di pagamento di molteplici cartelle , tra le quali quelle per cui tuttora è controversia (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce inoltre che l’accoglimento dell’istanza di rate azione, senz’altro idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non è stata contestato dal curatore del fallimento (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce ulteriormente che il tribunale nulla ha statuito in merito alla documentazione attestante il pagamento RAGIONE_SOCIALE singole rate (cfr. ricorso, pag. 17) e che i pagamenti costituiscono condotta incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa creditoria (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce infine che il tribunale avrebbe dovuto, al più, disporre d’ufficio l’esibizione dell’ istanza di rateazione del 12.3.2013 ovvero decidere alla luce dei documenti prodotti mercé il ricorso alle ordinarie presunzioni (cfr. ricorso, pagg. 18 – 19) .
18. C on il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2944 e 2945, 1° co., cod. civ. e dell’art. 3, 9° co. e 10° co., legge n. 335/1995.
Deduce che all’istanza di rateizzazione/rottamazione ter ( ovvero di definizione agevolata) va riconosciuta piena efficacia interruttiva della prescrizione, siccome con la proposizione dell ‘istanza la RAGIONE_SOCIALE poi fallita ha dimostrato di conoscere le pretese impositive di cui alle cartelle di pagamento (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce in particolare, con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, che non è maturata alcuna prescrizione, siccome successivamente alla notifica della cartella -avvenuta il 29.7.2008 -ha provveduto, in data 1.4.2011, alla notifica dell’intimazione di pagamento n. 29520119004783454; che la prescrizione è stata poi interrotta dalla presentazione in data 12.2.2013, in data 26.3.2015 ed in data 12.1.2016 dell’istanza di rateazione; che la prescrizione è stata infine interrotta dall’istanza di rottamazione ter ( o di definizione agevolata) pervenuta il 30.4.2019 (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce in particolare, con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, che non è maturata alcuna prescrizione, siccome successivamente alla notifica della cartella -avvenuta il 18.8.2010 -il termine prescrizionale è stato interrotto dalla presentazione in data 12.2.2013, in data 26.3.2015 ed in data 12.1.2016 dell’ istanza di rateazione; che la prescrizione è stata poi interrotta dall’istanza di rottamazione ter ( o di definizione agevolata) pervenuta il 30.4.2019 (cfr. ricorso, pag. 24) .
Deduce in particolare, con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, che non è maturata alcuna prescrizione, siccome successivamente alla notifica della cartella -avvenuta il 18.8.2010 -il termine prescrizionale è stato interrotto dalla presentazione in data 12.2.2013, in data 26.3.2015 ed in data 12.1.2016 dell’ istanza di rateazione; che la prescrizione è stata poi interrotta dall’istanza di rottamazione ter ( o di definizione agevolata) pervenuta il 30.4.2019 (cfr. ricorso, pagg. 24 – 25) .
Il primo profilo di censura veicolato dal terzo motivo di ricorso va respinto sulla scorta degli stessi rilievi, da aversi qui interamente richiamati, che hanno indotto al rigetto del primo motivo di ricorso.
Del resto, la ricorrente ha testualmente prospettato: ‘in punto ci si riporta al motivo n. 1 del presente ricorso’ (così ricorso, pag. 16) .
20. Gli ulteriori profili di censura veicolati dal terzo mezzo di ricorso e quelli veicolati dal quarto, che sono fra loro connessi e vanno esaminati congiuntamente, sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
Questa Corte opina nel senso che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2ter , del dec. leg. n. 78
del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 1998 (benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso) , unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configur a un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza RAGIONE_SOCIALE singole rate (cfr. Cass. sez. lav. 26.4.2017, n. 10327) .
Questa Corte spiega, in tema di prova presuntiva, che è incensurabile, sì, in sede di legittimità l ‘ apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, a condizione, nondimeno, che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (cfr. Cass. 23.1.2006, n. 1216; Cass. sez. lav. 20.7.2006, n. 16728) .
Ben vero -e con valenza in relazione a tal ultimo rilievo – nella prova per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. 31.10.2011, n. 22656; Cass. 6.2.2019, n. 3513) .
22. In questo quadro, ed in relazione agli ulteriori profili di censura formulati con il terzo mezzo e con il quarto mezzo, si reputa quanto segue.
Da un canto, si accredita -alla luce, appunto, dell’insegnamento n. 10327/2017 cit. la valenza di atto interruttivo della prescrizione dell’ istanza di rateazione.
D’ altro canto, il tribunale ha disatteso i principi codicistici in tema di prova presuntiva, allorché ha ritenuto che l’allegazione unicamente d ella nota di accoglimento della istanza di rateazione del 12.2.2013 -e non anche dell’istanza di rateazione – precludesse tout court la valutazione contenutistica della medesima istanza ai fini del riscontro della sua attitudine ad interrompere il corso della prescrizione (cfr. decreto impugnato, pagg. 3 – 4) .
Propriamente il tribunale non ha esplicitato gli esatti termini per i quali, nonostante l’allegazione della nota di accoglimento del l’ istanza di rateazione, risultasse precluso il vaglio contenutistico della stessa istanza.
La motivazione dunque, in parte qua , si svela ‘apparente’ (l’ ‘anomalia’ della motivazione ‘apparente’ ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672; Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232) .
Segnatamente, giacché, per un verso, così come ha prospettato la ricorrente, l’ ‘ (…) scaturisce certamente dalla presentazione dell’istanza da parte del contribuente, quale atto successivo a d essa dal quale non può prescindere ‘ (così ricorso, pag. 16) .
Segnatamente, giacché, per altro verso, la ricorrente ha addotto che ‘RAGIONE_SOCIALE nella comunicazione di avvenuto accoglimento della predetta istanza (…) ha riportato tutti i carichi a cui il contribuente si riferiva indicandone il relativo piano di rientro’ (così ricorso, pag. 22) .
Segnatamente, giacché, per altro verso ancora, la ricorrente ha soggiunto che la RAGIONE_SOCIALE poi fallita aveva ‘iniziato a corrispondere il pagamento RAGIONE_SOCIALE singole rate, così come previsto dal piano di rientro concordato con l’agente della riscossione’ (così ricorso, pag. 17) .
Co n il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Deduce che il tribunale, sia con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA sia con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, nulla ha motivato in ordine all’efficacia interruttiva della prescrizione degli atti successivi all’ ‘ istanza di rateazione ‘ del 12.2.2013 (cfr. ricorso, pag. 26) .
25. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988, 2697 e 2735 cod. civ. e dell’art. 93 l.fall.
Deduce, in ordine all’avversa eccezione formulata in via subordinata circa l’inidoneità degli atti di rateizzazione/rottamazione ter ad interrompere la prescrizione in quanto atti a valenza confessoria inopponibili al curatore/terzo (cfr. ricorso, pag. 30) , che trattasi viceversa di documentazione opponibile, siccome essa ricorrente è ‘soggetto incaricato, per legge, a ricevere e protocollare le istanze di rateazione e/o di definizione agevolata presentate dai contribuenti’ (così ricorso, pag. 30) .
Deduce al contempo che in ordine a siffatta eccezione il tribunale non si è pronunciato (cfr. ricorso, pag. 30) .
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, 2° co., cod. proc. civ.
Deduce che, in dipendenza del buon fondamento degli esperiti motivi di ricorso, ha errato il tribunale a condannarla al rimborso a controparte RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di opposizione (cfr. ricorso, pag. 32) ; che, quanto meno, vi sarebbe stato margine per far luogo alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite (cfr. ricorso, pag. 33) .
I motivi dal quinto al settimo sono assorbiti dall’accoglimento del terzo e del quarto motivo.
In accoglimento del terzo motivo, nei termini suindicati, e del quarto motivo di ricorso, il decreto del 25.1.2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di COGNOME va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
In virtù del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie in parte il terzo e interamente il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato nei limiti dei motivi accolti e e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo
di COGNOME in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte