Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 698 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18373/2018
promosso da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , in persona de legale rappresentante pro tempore (già RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 07/12/2017, resa nel procedimento R.G. n. 05491/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con determinazione dirigenziale n. 56/2003 la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha autorizzato la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) alla costruzione RAGIONE_SOCIALE‘elettrodotto ‘Linea Elettrica a 150kV a due terne separate RAGIONE_SOCIALE Est Ric. Aniene’ nei Comuni di RAGIONE_SOCIALE, Tivoli, Guidonia, Zagarolo e Gallicano nel Lazio, dichiarando la pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘opera e l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori.
Con decreto dirigenziale n. 380/2003 la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha determinato l’occupazione d’urgenza RAGIONE_SOCIALEe aree necessarie alla costruzione RAGIONE_SOCIALE‘elettrodotto, tra le quali vi era compreso un fondo di proprietà di NOME COGNOME.
Tale fondo è stato occupato il 15/10/2023, come da verbale redatto in pari data, che contiene anche lo stato di consistenza del terreno.
Con determinazione dirigenziale n. 243/2007 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è stata determinata in € 7.711,10 l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio, la quale è stata subito contestata dal ricorrente con raccomandata del 07/11/2007, indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE.
Il decreto di asservimento n. 1190/2008, emanato dalla RAGIONE_SOCIALE il 26/02/2008, e notificato l’11/09/2007, non è stato seguito dalla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità definitiva.
Con ricorso ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, depositato in data 01/10/2014 e notificato nel mese di novembre 2014, NOME COGNOME ha chiesto alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE la determinazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘indennità per l’asservimento del fondo di sua proprietà, nonché RAGIONE_SOCIALE‘indennità relativa
all’occupazione temporanea, lamentando l’esiguità di quella determinata in via provvisoria. Si è costituita la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE metropolitana di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), deducendo che unico soggetto tenuto al pagamento era RAGIONE_SOCIALE, la quale, a sua volta, ha eccepito la prescrizione del credito all’indennità di occupazione temporanea e ha dedotto che la congrua indennità di asservimento ammontava ad € 20.725,00.
Espletata la CTU, seguita da un supplemento di perizia, la Corte d’appello, con ordinanza del 07/12/2017, ha determinato l’indennità di asservimento e l’indennità di occupazione temporanea in complessivi € 35.441,33 oltre interessi, e ne ha ordinato il deposito ad RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del MEF, ritenendo che: a) in accordo con la CTU espletata, il valore del fondo doveva essere determinato in € 11 al mq, avendo lo stesso natura agricola ed essendo suscettibile di limitata edificazione solo in relazione a manufatti destinati all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività agricola; b) in accordo con la CTU espletata, il transito RAGIONE_SOCIALE‘elettrodotto non aveva determinato un apprezzabile diminuzione di valore del fondo residuo; c) in accordo con la CTU espletata, le lamentate difformità tra il progetto e l’opera realizzata erano contrastate dalle risultanze del collaudo e, in ogni caso, erano irrilevanti ai fini del giudizio; d) l’indennità di occupazione relativa al primo dei due anni di occupazione temporanea, scaduto in data 15.10.2004, era prescritta, dal momento che il ricorso introduttivo era stato notificato nel novembre 2014, quando il termine decennale di prescrizione ordinaria era ormai decorso; e) l’indennità relativa al secondo anno di occupazione doveva invece essere riconosciuta e determinata nella misura pari a 1/12 RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio che sarebbe dovuta per la porzione di fondo occupata; f) il periodo successivo alla scadenza RAGIONE_SOCIALE‘occupazione temporanea disposta non poteva essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità, trattandosi, in difetto di proroga, di occupazione
illegittima, da cui poteva semmai nascere un’obbligazione risarcitoria avente causa petendi diversa da quella invocata dal ricorrente.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 07/06/2018, affidato a tre motivi di ricorso.
Le intimate si sono difese con controricorso.
Il ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la Corte d’appello consentito al ricorrente di trasmettere al consulente RAGIONE_SOCIALE‘ufficio le proprie osservazioni sul supplemento di perizia, che, conseguentemente, non sono state depositate unitamente alla relazione, così determinando la nullità RAGIONE_SOCIALEa CTU.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nell’aver ritenuto rilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALEa domanda relativa all’indennità di occupazione, la notifica del ricorso ex art. 54 d.P.R. n. 54 del 2001, e non il deposito RAGIONE_SOCIALEo stesso, senza neppure considerare che il decreto dirigenziale n. 243/2007 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la raccomandata inviata dal ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE in data 07/11/2007 costituivano atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello recepito
acriticamente le risultanze RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica, omettendo di esaminare e valutare i rilievi mossi dal CTP, che aveva evidenziato una errata individuazione RAGIONE_SOCIALEa consistenza, del numero dei tralicci e del reale percorso RAGIONE_SOCIALEa servitù di elettrodotto.
Nella memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c., parte ricorrente ha eccepito la tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica del controricorso da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per avere tentato la notifica di tale atto l’ultimo giorno utile (il 16/07/2018) presso il vecchio indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (INDIRIZZO), difensore domiciliatario del ricorrente, indicato nel ricorso per cassazione e nella procura speciale ad esso allegata. Secondo il ricorrente, l’RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto comunque verificare l’attualità RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo o avvalersi RAGIONE_SOCIALEa notifica via P.E.C., mentre, invece, così facendo, aveva ottenuto la restituzione del controricorso non notificato, avviando tardivamente (il 27/07/2018) una nuova notifica presso il nuovo indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (INDIRIZZO).
L’eccezione è infondata.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE risulta essersi difesa con controricorso, spedito in data 16/07/2018 al domicilio eletto del ricorrente, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, come indicato nel ricorso per cassazione e nella procura speciale alle liti e, dunque, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO. A tale indirizzo il destinatario è risultato irreperibile. La notifica è stata, quindi, nuovamente avviata il 27/07/2018 al nuovo indirizzo del difensore, rivenuto in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, e ha avuto esito positivo.
3.2. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016), hanno affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso RAGIONE_SOCIALE‘esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e
svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Il principio è stato enunciato con riferimento alla notifica nuovamente esperita dopo pochi giorni dalla conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘esito negativo del primo tentativo, tempestivamente avviato, presso il domicilio eletto nel luogo sede RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario adito, il cui cambiamento non era stato comunicato alla parte notificante (v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009; negli stessi termini, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21154 del 13/10/2010).
Anche di recente questa Corte ha affermato che, quando la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione venga eseguita al domicilio precedentemente eletto dal difensore RAGIONE_SOCIALEa parte destinataria, senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnante, il termine di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, una volta acquisita formale conoscenza del trasferimento RAGIONE_SOCIALEo studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato, poi, a buon fine (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017).
Tale principio è stato più volte applicato al caso in cui il procedimento di notificazione del ricorso per cassazione sia ripreso entro un breve termine, a seguito del suo esito negativo per il trasferimento del domiciliatario dall’indirizzo precedentemente indicato (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16943 del 27/06/2018; v. anche Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014).
3.3. Nella specie, come sopra evidenziato, nel ricorso per cassazione e nella procura alle liti in calce allo stesso, il ricorrente
risulta avere indicato il domicilio eletto presso il difensore, l’AVV_NOTAIO, avente studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
Non risulta effettuata alcuna comunicazione del cambiamento di indirizzo.
Si deve pertanto dare applicazione al principio enunciato anche nel caso di specie, essendo la notificazione non andata a buon fine a causa del cambiamento RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo del difensore domiciliatario, non comunicata alle controparti, cui è seguito il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa stessa, solo undici giorni dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 325 c.p.c.
3.4. In conclusione, l’eccezione di inammissibilità per tardività del controricorso notificato dalla RAGIONE_SOCIALE, deve essere respinta in applicazione del seguente principio:
«In tema di giudizio in cassazione, è tempestivo il controricorso ove la notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso presso il difensore domiciliatario del ricorrente abbia esito negativo a seguito del cambiamento di indirizzo di quest’ultimo rispetto all’indirizzo indicato nel ricorso introduttivo, senza alcuna comunicazione alle parti, e il controricorrente riattivi il processo notificatorio presso il nuovo indirizzo rispettando il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.»
Nel controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dedotto l’intervenuto giudicato sul proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al rapporto giuridico controverso, per essere promotore e beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), mandante di RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE metropolitana ha, in particolare, dedotto di avere eccepito davanti alla Corte d’appello che l’unico soggetto tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALEe indennità era la RAGIONE_SOCIALE e che, nel decidere la controversia, la menzionata Corte ha accolto tale rilievo, laddove ha stabilito «che non può essere emessa condanna al pagamento di indennità, dovendo invece ordinarsene il deposito da parte di RAGIONE_SOCIALE,
quale beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘esproprio, presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», procedendo anche alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese «… tenuto conto da un canto dal rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di condanna proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (p. 3 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata).
4.1. Il rilievo riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALEe indennità conseguenti alla costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, quali parti del rapporto espropriativo, e non concerne propriamente la legittimazione passiva intesa come legitimatio ad causam , ma la titolarità effettiva del rapporto sostanziale in capo ai soggetti evocati in giudizio, che è questione attinente al merito e dev’essere accertata anche d’ufficio dal giudice sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze degli atti di causa (v. da ultimo Cass., Sez. U, Ordinanza n. 25294 del 24/08/2022).
4.2. Si deve, tuttavia, tenere presente che le parti non hanno contestato l’applicazione nella specie del d.P.R. n. 327 del 2001 e l’art. 54 d.P.R. cit. stabilisce che «1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».
A sua volta, l’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, stabilisce che «Il ricorso è notificato all’autorità espropriante, al promotore RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione e, se del caso, al beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all’autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione. Il ricorso è notificato anche al
concessionario RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità.»
Si consideri che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.P.R. n. 327 del 2001, «… b) per “autorità espropriante”, si intende, l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma.»
Nel caso di specie, la stessa RAGIONE_SOCIALE metropolitana nel controricorso ha ricordato di avere evidenziato al giudice di merito che con determinazione n. 243/2007 sono stati attribuiti alla RAGIONE_SOCIALE poteri e doveri relativi al procedimento ablativo, compreso quello di provvedere al pagamento RAGIONE_SOCIALEe indennità, e che la RAGIONE_SOCIALE ha operato «…come autorità preposta al procedimento e titolare dei relativi poteri, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 e segg. RAGIONE_SOCIALEa legge 22 ottobre 1971 m. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, assolvendo alle funzioni autoritative e di superiore controllo pubblico che, ad esempio, nel procedimento disciplinato dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 erano devolute esclusivamente al prefetto… » (p. 7 del controricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE metropolitana).
Non ha dedotto, dunque, che l’RAGIONE_SOCIALE avesse il potere di compiere atti del procedimento in forza di una norma di legge, sicché, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.P.R. n. 327 del 2001, correttamente è stata chiamata a far parte del presente giudizio anche la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale litisconsorte necessario, rivestendo il ruolo di autorità espropriante, succeduta alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che ha dichiarato la pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘opera, autorizzando l’occupazione dei terreni e ha adottato il decreto di asservimento stabilendo l’indennità provvisoria (cfr. in argomento, sui procedimenti pluripartecipati, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 25294 del 24/08/2022).
Il primo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile.
5.1. Parte ricorrente ha dedotto che non è stato espletato il contraddittorio tecnico, previsto dall’art. 195 c.p.c., quando il CTU ha provveduto a redigere il supplemento alla relazione peritale, perché il consulente RAGIONE_SOCIALE‘ufficio non ha proceduto alla trasmissione RAGIONE_SOCIALEa bozza del suo elaborato ai consulenti tecnici di parte, così impedendo a questi ultimi di trasmettere al consulente le proprie osservazioni, che conseguentemente non sono state neppure depositate insieme alla relazione.
Le controricorrenti hanno, invece, dedotto che a p. 3 RAGIONE_SOCIALEa relazione integrativa del CTU si leggeva che la bozza in questione era stata inviata via P.E.C. ai legali RAGIONE_SOCIALEe parti, anche se aveva formulato osservazioni solo la RAGIONE_SOCIALE metropolitana di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5.2. Prima ancora di valutare la fondatezza del motivo, occorre rilevare che l’omesso invio alle parti RAGIONE_SOCIALEa bozza di relazione dà luogo a un’ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito RAGIONE_SOCIALEa perizia (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16196 del 08/06/2023; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 23493 del 09/10/2017)..
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto di avere eccepito alcunché dopo il deposito del supplemento di CTU, sicché il motivo di censura non è specifico su tale aspetto decisivo, dovendo pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
6.1. È inammissibile, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la censura che si fonda sulla dedotta interruzione RAGIONE_SOCIALEe prescrizione in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto riconoscimento del diritto, asseritamente operato con la determinazione dirigenziale n. 243/2007, tenuto conto che parte ricorrente non ha richiamato il
contenuto di tale documento, così omettendo di specificare se la liquidazione in via provvisoria avesse riguardato anche l’indennità di occupazione o solo quella di asservimento come previsto dagli artt. 20 e ss. d.P.R. n. 327 del 2001.
6.2. Per lo stesso motivo è inammissibile la censura, ove lamenta la mancata interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa raccomandata inviata alla RAGIONE_SOCIALE il 07/11/2007, trattandosi di critica estremamente generica, non riportando parte ricorrente il contenuto RAGIONE_SOCIALEa missiva in modo tale da ricondurre tale missiva proprio alla volontà di ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa indennità di occupazione.
6.3. È invece infondata la censura per il resto.
Parte ricorrente ha censurato la statuizione impugnata nella parte in cui ha liquidato l’indennità di occupazione senza considerare il primo anno di occupazione (dal 15/10/2003) ma solo il secondo (dal 15/10/2004), per intervenuta prescrizione decennale del credito indennitario, tenendo conto del fatto che il ricorso ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, depositato ad ottobre 2014, era stato notificato nel mese di novembre 2014.
Secondo parte ricorrente, il giudice avrebbe dovuto considerare la data del deposito del ricorso e non quello RAGIONE_SOCIALEa notifica.
Si deve tuttavia considerare che l’art. 2493 c.c., al comma 1, stabilisce chiaramente che «La prescrizione è interrotta dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo» , così distinguendo tale ipotesi da quella previsa nel successivo comma 2, ove è stabilito che «È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio».
È evidente che la volontà di esercitare il diritto non solo deve essere esternata mediante l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione, ma tale esternazione deve essere indirizzata, e ricevuta, dalla parte che è tenuta a darvi attuazione, essendo espressamente richiesta la
notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, la quale non è necessaria solo se il giudizio è pendente, perché il rapporto processuale sia già instaurato e la formulazione RAGIONE_SOCIALEa domanda regolata dalle disposizioni che disciplinano il processo (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14602 del 09/07/2020 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26929 del 19/12/2014, con riferimento all’atto di intervento nell’esecuzione forzata).
Non ritiene il Collegio di condividere quegli orientamenti che pure hanno ritenuto di dover considerare ai fini interruttivi, nei procedimenti in cui il giudizio non inizia con l’atto di citazione, il momento di deposito del ricorso nella cancelleria del giudice e non quello dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso unitamente al decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24891 del 15/09/2021, con riferimento ad un giudizio sommario di cognizione; v. anche nelle materie lavoristiche e previdenziali, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10767 del 04/05/2018, Cass., Sez. L, Sentenza n. 10016 del 20/04/2017 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 10212 del 04/05/2007).
La norma è chiara, e inequivoca, nella parte in cui ritiene necessaria la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio, come evidenziato da altro orientamento, condiviso da questo Collegio (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22827 del 12/09/2019, proprio in tema di accertamento sommario di cognizione; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022, con riguardo alla procedura monitoria; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22876 del 13/08/2021, in controversie previdenziali; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3357 del 19/02/2016, con riguardo al ricorso per accertamento tecnico preventivo).
Né vi è alcun pregiudizio per la parte che, come nel caso di specie, aziona un diritto di credito, rischiando la prescrizione RAGIONE_SOCIALEo stesso per ritardi ad essa non imputabili, legati al tempo di emissione del decreto di fissazione di udienza, poiché essa, nelle
more, può sempre notificare un atto di costituzione che ha anch’esso effetto interruttivo.
6.4. La censura deve pertanto essere respinta in applicazione del seguente principio:
«In materia di procedimenti per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio ex art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, il mero deposito nella cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello del ricorso introduttivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all’estinzione del diritto.»
7. Il terzo motivo è inammissibile.
Parte ricorrente ha censurato la decisione impugnata, affermando che il giudice di merito ha recepito le conclusioni del CTU senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEe numerose osservazioni operate dal suo consulente tecnico di parte, che aveva evidenziato una errata individuazione RAGIONE_SOCIALEa consistenza, del numero dei tralicci e del reale percorso RAGIONE_SOCIALEa servitù di elettrodotto.
7.1. Senza dubbio deve escludersi la ricorrenza del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., tenuto conto che nell’ordinanza impugnata si legge «…che le lamentate difformità tra il progetto e l’opera realizzata sono contrastate dalle risultanze del collaudo; che comunque si tratta a ben vedere di questione irrilevante nella presente sede, in cui il ricorrente si limita a richiedere la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio che presuppone la piena ritualità del procedimento di ablazione e realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica…» (p. 2 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata).
Le contestazioni del ricorrente risultano essere state, dunque, esaminate e disattese, sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza e sia
sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa non decisività, senza che tale ultima statuizione sia stata impugnata
Con la censura, in effetti, parte ricorrente ripropone ampiamente tutte le osservazioni e i rilievi come sopra effettuati, chiedendo al giudice di legittimità un inammissibile rinnovato giudizio in fatto, senza tenere conto che tali osservazioni sono state ritenute non rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta, volta alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe indennità dovute a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adozione del decreto di esproprio.
7.2. Anche la dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE”art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, si sostanzia in una critica RAGIONE_SOCIALEe valutazioni in fatto, ritenuta violativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa richiamata, ma in base ad una contestazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa CTU, senza una specifica illustrazione RAGIONE_SOCIALEa previsione asseritamente violata e RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa ritenuta violazione in punto di diritto.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
In applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenuta dalla RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenuta dalla RAGIONE_SOCIALE metropolitana di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
dà atto, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima