Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 75 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 75 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15913/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di COGNOME RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 462/2022 depositato il 19/05/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE ammetteva solo parzialmente al passivo della procedura il credito vantato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando la prescrizione degli importi riportati in alcune cartelle.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto giudicava infondata l’opposizione proposta da Agenzia delle Entrate -Riscossione, in
quanto non era stata fornita prova idonea dell’interruzione del termine di prescrizione rilevato in sede di verifica dello stato passivo. In particolare, riteneva infondata l’eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dall’agenzia opponente facendo riferimento alla sentenza n. 4668/2016 del Tribunale di Catania, con cui era stata rigettata l’opposizione ai ruoli oggetto del giudi zio proposta dalla società allora in bonis agli effetti dell’art. 24 d.lgs. 46/1999; ciò in quanto la domanda di accertamento negativo ex art. 24 d. lgs. 46/1999 non era idonea a determinare -secondo la giurisprudenza di legittimità – né la sospensione della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, né l’interruzione della prescrizione.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, prospettando un unico motivo di doglianza.
L’intimato fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, comma 2, e 2945, comma 2, cod. civ.: il tribunale non ha riconosciuto efficacia interruttiva del termine prescrizionale all’opposizione avverso i ruoli , incardinata nel 2009 dalla società in bonis dinanzi al Tribunale di Catania, sezione lavoro, e definita con sentenza n. 4668/2016, facendo applicazione del principio enunciato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 9589/2018.
La stessa Corte di legittimità, tuttavia, si era in seguito discostata dal precedente richiamato dal giudice di merito, affermando che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, cod. civ., in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito
e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ..
In applicazione di questo più attuale principio il tribunale, tenuto conto che l’opposizione agli estratti di ruolo era stata incardinata nel 2009 e decisa con sentenza depositata il 28 novembre 2016 e che nell’ambito di tale giudizio Riscossione Sicilia s .p.a. aveva resistito chiedendo il rigetto delle domande del contribuente, doveva escludere che la prescrizione fosse intervenuta per le somme non ammesse dal G.D.
5. Il motivo è fondato.
Questa Corte, come ha ricordato il tribunale, ha affermato -con la sentenza n. 9589/2018 – che la domanda di accertamento negativo ex art. 24 d. lgs. 46/1999 non comporta l’interruzione della prescrizione, che l’art. 2943 cod. civ. fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenenti l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Questo principio è stato in seguito affinato da un successivo arresto, che ha spiegato che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, cod. civ., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ., ben potendo un’azione di accertamento negativo dell’altrui negazione del credito contenere implicitamente un’azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio (Cass. 21799/2021).
Il collegio intende dare continuità a tale indirizzo.
Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 29 novembre 2024.