Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12950 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12950 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
Oggetto: responsabilità civile – Consob – attività di vigilanza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5286/2021 R.G. proposto da COGNOME AnnaCOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ricorrente, controricorrente in via incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente, ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3786/2020, depositata il 27 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 27 luglio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda di condanna della Consob -Commissione Nazionale per le Società e la Borsa al risarcimento dei danni in suo favore per omessa vigilanza sull’operato del la s.d.f. Agenti di Cambio COGNOME NOME NOME e NOME;
la Corte di appello ha disatteso il gravame ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Commissione convenuta;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso la Consob -Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la quale propone ricorso incidentale condizionato;
avverso tale ricorso incidentale condizionato resiste con controricorso NOME COGNOME
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, primo comma, e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 1310, primo comma, 2055, primo comma, 2953, commi 1, 2 e 4, e 2945, primo comma, cod. civ., per aver la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla controeccezione all’eccezione di prescrizione sollevata dalla Commissione, in relazione alla idoneità della domanda di ammissione al passivo fallimentare della s.d.f. RAGIONE_SOCIALE NOME NOME e NOME e del relativo decreto di ammissione a costituire atto interruttivo e sospensivo del termine prescrizionale;
-con il medesimo motivo allega l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’escludere che il termine prescrizionale , decorrente dal 20 aprile 2001, fosse stato utilmente interrotto per effetto di apposita richiesta di pagamento, aggiungendo che non era
oggetto di contestazione che aveva provveduto all’invio di tale richiesta in data 28 febbraio 2006;
il motivo è inammissibile;
la deduzione del vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello impone, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che il contenuto di tale motivo sia riportato nell’atto di impugnazione per riassunto o mediante trascrizione dei passaggi essenziali, in modo da renderlo pienamente comprensibile, e che sia specificamente indicato l’atto con cui il motivo di appello è formulato e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l’individuazione al suo interno (cfr. Cass. 2 maggio 2023, n. 11325; Cass. 19 aprile 2022, n. 12481);
nel caso in esame, parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere non consentendo a questa Corte di poter accertare il contenuto del motivo di appello asseritamente non esaminato e, conseguentemente, poter apprezzare la fondatezza della censura;
-sotto quest’ultimo profilo, anzi, dalla lettura del motivo di ricorso sembra che la censura formulata in appello vertesse piuttosto sulla mancata proposizione di alcuna eccezione di prescrizione con riferimento alla richiesta risarcitoria avanzata il 28 marzo 2006 e non già sulla inidoneità della domanda di ammissione al passivo fallimentare a interrompere la prescrizione del credito vantato;
-quanto all’errore percettivo, dedotto con riferimento alla data di spedizione della richiesta di pagamento, individuata dal giudice di appello nel 28 marzo 2006 anziché nel 28 febbraio dello stesso anno, la censura è del pari inammissibile, atteso che, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla rilevanza dell’errore, il controllo dell’attività del giudice di merito nel momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è affidato all ‘istituto della revocazione (cfr. Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792);
-inammissibile è la doglianza anche sotto il diverso profilo dell’omesso
rilievo della mancata contestazione della circostanza, atteso che parte ricorrente non ha assolto al l’ onere, sulla stessa gravante, di dimostrare la rituale allegazione della stessa nel corso del giudizio di primo grado entro il termine decadenziale previsto per le attività assertive;
con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 cod. civ., nonché la motivazione apparente, per aver la sentenza impugnata escluso che l’eccepito termine prescrizionale fosse stato tempestivamente interrotto in ragione della mancata prova della ricezione, in tempo utile, del relativo atto, benché, trattandosi questo di atto di natura stragiudiziale avente efficacia interruttiva della prescrizione, la prova della spedizione era sufficiente
a fondare la presunzione di conoscenza;
il motivo è infondato;
la Corte di appello ha ritenuto che la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento relativo alla lettera raccomandata con cui la ricorrente ha interrotto il decorso della prescrizione non consentisse di ritenere dimostrata la tempestività dell’atto interruttivo;
-una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice, per cui si sottrae alla censura di apparenza della motivazione, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale che nel caso in esame risulta essere presente (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127);
quanto alla prospettata violazione o falsa applicazione della legge, si osserva che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione si presume giunta a destinazione sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, avuto riguardo alle univoche e
concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull ‘ ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico;
tale presunzione non si estende, tuttavia, alla data di ricezione della raccomandata, per cui l’individuazione della stessa risulta essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, in quanto tale non sindacabile in questa sede con riferimento al paradigma evocato;
con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1219, 1310, primo comma, 2055, primo comma, 2934, primo comma, 2943, commi 1, 2 e 4, e 2945, primo e secondo comma, cod. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare determina l’interruzione della prescrizione del credito con effetti sino alla chiusura della procedura concorsuale;
il motivo è inammissibile;
la questione ivi dedotta non risulta essere stata trattata nella sentenza di appello;
in una siffatta evenienza è onere della parte ricorrente allegare la avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, onde consentire a questa Corte di poter verificare l’ammissibilità delle censure, sotto il profilo dell’assenza di novit à, oltre che la sua fondatezza, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito (cfr. Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675);
infatti, non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981), posto che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo
e alle questioni di diritto proposte (così, anche, Cass. 26 marzo 2012, n. 4787);
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto e, conseguentemente, quello incidentale condizionato va dichiarato assorbito;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 aprile 2025.