Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 472 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 472 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 31798/2020 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 417/2020 depositata il 20/07/2020.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.
Domanda
ex
2932 cod. civ.
Rilevato che:
con atto di citazione notificato il 26/02/2001, NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME e allegò che tra gli stessi intercorreva, da tempo, una stabile relazione di convivenza dalla quale era nato il figlio NOME e che il convenuto, con rogito del 09/02/1981, aveva acquistato un appartamento sito in Cagliari, INDIRIZZO (descritto in atti), che era stato destinato ad abitazione familiare; che, con scrittura privata 10/02/1981, sottoscritta da entrambe le parti, il sig. COGNOME aveva riconosciuto di aver ricevuto dall ‘attrice lire 25 milioni in contanti per l ‘ acquisto del l’immobile sopra descritto, quanto alla quota del 50 per cento nell ‘ interesse dell ‘attrice , e si era impegnato a trasferirle, a sua semplice richiesta, la quota ideale pari alla metà indivisa dell’appartamento. Chiese, quindi, per quanto ancora rileva, che venisse pronunciata sentenza ex art. 2932, cod. civ., traslativa della proprietà della metà indivisa dell’immobile.
Il sig. COGNOME costituendosi in giudizio, contestò la domanda, chiese che venisse dichiarata la nullità, annullabilità o risoluzione della scrittura privata del 10/02/1981, che avrebbe sottoscritto senza averla letta, e, in riconvenzionale, chiese la condanna dell’attrice alla restituzione di un prestito di lire 350 milioni e, ancora, che a suo favore fosse pronunciata sentenza ex art. 2932, cod. civ., traslativa della proprietà del box auto n. 43 (in Cagliari, INDIRIZZO), che la sig.ra COGNOME si era impegnata a trasferirgli con scrittura privata del 12/12/1989. Con la memoria ex art. 180, cod. proc. civ., il convenuto eccepì la prescrizione ex art. 2934, cod. civ., del diritto dell’attrice ad ottenere il trasferimento della quota ideale dell’appartamento di cui sopra, per la decorrenza del termini di dieci anni dalla sottoscrizione della scrittura privata del 10/02/1981;
il Tribunale di Cagliari, con sentenza non definitiva n. 2406/2016, accolse le domande delle parti ex art. 2932, cod. civ., ed
accolse altresì, limitatamente alla somma di euro 20.982,61, la riconvenzionale del convenuto di condanna dell’attrice alla restituzione dei prestiti ottenuti durante la lunga convivenza e per diverse causali. Inoltre, con separata ordinanza, dispose la prosecuzione del processo per decidere sulla domanda di divisione dall’attrice conseguente all’accoglimento della domanda principale ex art. 2932, cod. civ., riguardante l’appartamento posto a Cagliari.
Con sentenza definitiva n. 3183/2017, il Tribunale di Cagliari dichiarò inammissibile la domanda di divisione della sig.ra COGNOME perché proposta tardivamente con la memoria ex art. 183, cod. proc. civ.;
interposto gravame dal sig. COGNOME la Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza sopra indicata, nel contraddittorio dell’appellata, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’appellante e in riforma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda della sig.ra COGNOME ex art. 2932, cod. civ.;
per la cassazione della decisione d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso, con due motivi, a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , cod. proc. civ., che è stata ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative;
Considerato che:
il primo motivo -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 327, 112, cod. proc. civ. -denuncia che la sentenza impugnata ha ritenuto
tempestivo l’appello proposto dal sig. COGNOME che a suo tempo aveva formulato riserva di appello della prima pronuncia – avverso la sentenza ‘non definitiva’ del Tribunale di Cagliari n. 2406/2016, depositata il 04/08/2016, con citazione notificata il 07/11/2018, entro il termine lungo dal deposito, in data 3/11/2017, della sentenza ‘definitiva’ n. 3183/2017 dello stesso Tribunale, senza considerare che, in realtà, l’atto di gravame di controparte era tardivo in quanto la prima decisione era una sentenza che definiva tutte le domande delle parti e, soprattutto, la domanda ex art. 2932, cod. civ., dell’attrice, a favore della quale veniva costituita la comproprietà pro indiviso dell’immobile, e disponeva la prosecuzione del giudizio esclusivamente per le ‘operazioni di divisione’ dell’appartamento;
1.1. il motivo è infondato;
1.2. la valutazione sulla natura non definitiva della prima pronuncia , al fine della verifica della tempestività dell’appello proposto contro di essa dalla parte che si era riservata tale facoltà, si fonda sul principio dell’apparenza, al quale la Corte di Cagliari si è attenuta, che nella specie risulta dai seguenti elementi: (a) la qualificazione espressamente fornita dal Tribunale come pronuncia ‘non definitiva’; (b) la statuizione, giusta apposita ordinanza, circa la prosecuzione del giudizio tra le stesse parti; (c) la regolamentazione delle spese di lite, nella loro interezza, solo con la sentenza definitiva. Questa Corte ha infatti chiarito che ai fini dell’individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse -deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa, con la conseguenza che, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia
liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell’ambiguità derivante dall’irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e allo scopo di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l’appello in concreto proposto mediante riserva (Cass. S.U. n. 10242/2021; Cass. n. 16289/2019; Cass. n. 5443/2002).
Nella fattispecie in esame non sussiste alcuna ambiguità atteso che la sentenza è stata qualificata come ‘non definitiva’ e che, inoltre, la regolamentazione delle spese, in coerenza con tale qualificazione, è stata differita alla sentenza ‘definitiva’;
2. il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, cod. proc. civ., 2697 e 2944 cod. civ. -denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento di un motivo di appello del sig. COGNOME ha ritenuto che l’attrice non avesse allegato atti interruttivi della prescrizione del diritto al trasferimento dell’immobile ex art. 2932, cod. civ., e che quest’ultima avesse dedotto l’esecuzione di interventi sull’immobile esclusivamente ai fini della dimostrazione della domanda subordinata di usucapione e non quale atto interruttivo della prescrizione, a fronte della quale la parte, ad avviso della Corte di Cagliari, non aveva controeccepito alcunché.
Rileva che, in realtà, nella memoria ex art. 184, cod. proc. civ., aveva dedotto prove orali sul riconoscimento del debito da parte del convenuto e sull’esecuzione dei lavori sull’immobile e, in particolare, un capitolo di prova testimoniale (capitolo n. 6) sull’esistenza di un patto fiduciario, ossia di un accordo tra le parti riguardante il trasferimento alla ricorrente della metà dell’appartamento una volta estinto il mutuo gravante sull’immobile; soggiunge che il giudice
d’appello ha errato sia nel ritenere che la prova orale, pur ritualmente acquisita, riguardasse soltanto la domanda di usucapione poi dichiarata inammissibile, sia nel trascurare che il sig. COGNOME aveva ripetutamente riconosciuto, dinanzi a testimoni, il diritto della convivente more uxorio a ricevere il trasferimento in tempi congrui ad impedire il preteso maturare della prescrizione;
2.1. il motivo è fondato;
2.2. è principio di diritto consolidato (Sez. 1, Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023, Rv. 667492 -01; in termini, Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013 (Rv. 627483 -01) quello secondo cui «oiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto po testativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione
della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati ‘ ex actis ‘;
2.3. inoltre, a proposito degli atti interruttivi della prescrizione, questa Corte (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13897 del 06/07/2020, Rv. 658726 – 01) ha avuto modo di affermare che affinché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall’art. 2944, cod. civ., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso; ne consegue l’ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. Giova ricordare che, nel caso da cui è stata tratta questa massima, la Corte ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell’interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore;
2.4. nella specie, la Corte d’appello ha escluso che la sig.ra COGNOME a fronte dell’eccezione dell’appellante di prescrizione dell’invocato diritto al trasferimento della metà dell’immobile, avesse allegato atti interruttivi della prescrizione.
Ed infatti, afferma la sentenza, per un verso, l’appellata aveva sostenuto che l’obbligo del sig. COGNOME di trasferirle la metà indivisa del bene, risultante dalla scrittura privata del 10/02/1981, dovesse qualificarsi come condizione sospensiva o potestativa costituita dalla mera richiesta di formalizzazione del detto trasferimento; per altro verso, i lavori di ristrutturazione, richiamati dal primo giudice, non potevano essere qualificati come atti interruttivi della prescrizione, perché eseguiti in adempimento degli obblighi assunti dalla sig.ra COGNOME a norma delle clausole 3 e 4 della citata scrittura privata;
2.5. la statuizione della Corte d’appello presta il fianco a due obiezioni: innanzitutto, n on considera che l’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio e non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte; secondo, non si confronta con la possibile rilevanza, ai fini dell’interruzione della prescrizione (art. 2944, cod. civ.), delle risultanze della prova testimoniale sul tema del riconoscimento, da parte del sig. COGNOME del dritto della controparte ad ottenere il trasferimento della quota ideale della metà dell’immobile.
Previa cassazione della sentenza, dunque, la valutazione della prova per testi assunta in primo grado dovrà essere compiuta dal giudice del rinvio;
in conclusione, accolto il secondo motivo e rigettato il primo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 20 dicembre 2023.