Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5143 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5143 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 26398-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Estratto di ruolo
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 24/10/2025
CC
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 200/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/06/2019 R.G.N. 513/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado dichiarativa della inammissibilità del ricorso proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, volto a dichiarare, in opposizione ad estratti di ruolo, la prescrizione dei crediti riportati in numerose cartelle di pagamento ed avvisi di addebito per contributi RAGIONE_SOCIALE e premi assicurativi RAGIONE_SOCIALE , essendone stata dimostrata l’avvenuta notifica ed in assenza di procedura esecutiva.
La Corte territoriale, sul presupposto dell’ autonoma impugnabil ità dell’estratto di ruolo qualora il debitore non sia venuto a conoscenza della cartella a causa della invalidità della notifica e che, diversamente, in caso di regolarità della notifica manca un interesse ad agire per l’accertamento negativo potendo il contribuente invocare, per via amministrativa, lo sgravio del ruolo per intervenuta prescrizione, ha proceduto all’esame dei motivi di gravame inerenti al disconoscimento della documentazione prodotta in fotocopia, alla contestata
mancanza di sottoscrizione degli atti e leggibilità degli avvisi di ricevimento ovvero del formato di file reso in produzione telematica, alla tempestività RAGIONE_SOCIALE eccezioni su vizi formali, all ‘ efficacia e natura RAGIONE_SOCIALE istanze di rateazione, concludendo per la infondatezza dell’appello.
Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi, a cui ciascuno dei tre enti convenuti resiste con controricorso.
La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 11 d.lgs. 546/92 come mod. da art. 9 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 156/2015, degli artt. 83, 125, 182 co.1 e 2, c.p.c., per avere la Corte di merito riconosciuto valenza probatoria alla documentazione prodotta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di cui deduce la nullità della costituzione in giudizio tramite l’assistenza difensiva di un avvocato del libero foro, ed in mancanza di allegazione dell’atto organizzativo generale; né era stato concesso un termine per regolarizzare.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 , comma 1, n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2702, 2714, 2719, 2724, 2725 c.c., 214 e ss. c.p.c. , per avere la Corte d’appello riconosciuto valenza probatoria alla documentazione prodotta in fotocopia da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e disconosciuta formalmente, senza che fosse stata sollevata querela di falso.
Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione, in relazione agll’art.360 , comma 1, n.3 c.p.c., degli artt. 137,
138, 139, 140, 143, 149 in combinato disposto con artt. 26 d.P.R. n.602/1973 e art. 60, co.1, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7 ult. co. L.890/1992, nonché del d.P.R. 68/2005 ed art. 30 co.4 d.l. n.78/2010, per non avere la Corte territoriale ritenuto la relata di notifica elemento fondamentale del procedimento notificatorio, non surrogabile dall’attività dell’agente postale , e per il cui completamento occorre la lettera informativa se è avvenuta la consegna a persona diversa dal destinatario; nella relata non si dava atto di accessi e vane ricerche, e lamenta che le copie fotostatiche non autentiche non lasciano comprendere il collegamento tra notifiche e atto notificato. Riguardo alle notifiche degli avvisi di addebito, ne mancava l’attestazione di conformità, e provenivano da un sito non istituzionale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo la società lamenta, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art.36 d.lgs. n.546/92, mancando, in sentenza, l ‘ esposizione dei fatti rilevanti ed il criterio logico seguito per valutare la correttezza RAGIONE_SOCIALE notifiche, né erano state esaminate le contestazioni della parte appellante.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , co.1 n.4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli art. 115116 c.p.c. La Corte d’appello aveva ritenuto dimostrate le notifiche senza alcuna idonea prova, essendo state prodotte mere copie fotostatiche senza ricevute di ritorno, e senza raccomandata informativa; e, per la prescrizione, la Corte aveva ritenuto rilevante l’istanza di rateazione che non ha natura di ricognizione di debito ma può essere dettata dall’esigenza di evitare effetti pregiudizievoli (quali il fermo amministrativo, il blocco dei conti). Ed invece, sostiene il ricorrente, l’istanza di rateazione non è idonea ad interrompere
la prescrizione, e non equivale ad acquiescenza dovendo essere esplicita la rinuncia a contestare le pretese del fisco; per tale ragione integrerebbe un errore processuale.
Con il sesto ed ultimo motivo, deduce in relazione all’art. 360 , comma 1, n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 62 d.lgs. n. 546/92, e dell’art. 112 c.p.c., in presenza di una motivazione insufficiente e illogica della sentenza impugnata allorché abbia valutato, in ordine alla prescrizione, il diritto di credito incorporato nelle cartelle impugnate, mai regolarmente notificate. Conclude, in subordine, per la applicazione della prescrizione quinquennale.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituisce deducendo che le irregolarità formali RAGIONE_SOCIALE notifiche dei propri titoli sono imputabili ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, precisando tuttavia che le copie RAGIONE_SOCIALE relate di notifica sono idonee a documentare l’avvenuta ricezione degli atti presupposto e che è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario; mancano, poi, ragioni specifiche di disconoscimento dei documenti prodotti in copia, e ritiene che la rateazione non equivale ad acquiescenza ma configura un atto interruttivo della prescrizione.
Anche RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituisce con controricorso precisando che mancano specifiche doglianze sulla notifica degli avvisi di addebito riguardando le doglianze del ricorrente le sole notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento; riguardo alla difesa affidata ad avvocati del libero foro, si tratterebbe di una eccezione nuova, non sollevata in appello; conclude per l’ infondatezza e inammissibilità degli altri motivi e per la raggiunta prova della regolare notifica degli avvisi di addebito.
Nel suo controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE evidenzia di aver depositato documentazione idonea a provare le notifiche,
e che in appello non fu eccepita la nullità della propria costituzione in giudizio. Si trattava, poi, di documentazione già prodotta in primo grado che la controparte avrebbe potuto esaminare. Segnala che il patrocinio tramite avvocati esterni era stato autorizzato nel rispetto della disposizione del d.l. n.34/2019. Sul secondo motivo, la parte aveva invocato un disconoscimento preventivo, ancor prima di vedere gli atti prodotti, quindi era generico e comunque non si ravvisa alcuna difformità tra copie ed originali; sulle altre eccezioni sostiene che l’agente postale non è tenuto a redigere alcuna relata, non era necessario l’invio di comunicazione di avvenuta ricezione ; e sulla motivazione della sentenza ne ritiene l’adeguatezza con esiti decisori insindacabili se la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove rientra nell’ambito di apprezzamento del giudice , ed esclude la maturazione della prescrizione.
3. Il ricorso è complessivamente infondato.
Va preliminarmente precisato che a fronte di un ‘ esplicita affermazione di inammissibilità dell’azione proposta in primo grado, il giudice di appello non ha confermato tale statuizione, procedendo ad un’analisi dei sollevati vizi, sia formali che di merito, e che in questa sede non è stata contestata l’i mplicita riaffermazione dell’interesse ad agire; sicché la relativa questione non è in questa sede sub judice ed occorre procedere alla disamina dei singoli motivi di impugnazione. La Corte territoriale nel procedere a disamina dei motivi di appello, fra i quali, nella premessa dell’atto di gravame , la società appellante, ribadendo le eccezioni sollevate in primo grado, aveva invocato l’ammissibilità del ricorso introduttivo sostenendo l’esistenza di un proprio interesse ad agire, ne ha quindi sostanzialmente ritenuto la sussistenza. In assenza di impugnazione sul punto
(poiché il ricorso, come l’appello , è stato proposto dalla sola contribuente), ed in mancanza di ribadite eccezioni di controparte, la questione non è più rivalutabile. Si consideri, in proposito, il costante orientamento di questa Corte (per tutte: Cass. n. 4448/2023) secondo il quale: « in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione esercitata, e quindi della sussistenza dell’interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione )».
5. Passando all’esame dei motivi, la prima censura è infondata. Questa Corte ha affermato, a chiarimento del contenzioso avviato sin dalla prima applicazione della normativa di istituzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ( d.l.n.193/2016) quale ente pubblico economico strumentale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE subentrato ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi con continuità operativa nell’attività di RAGIONE_SOCIALE sul territorio nazionale, che ‘ai fini della rappre sentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di
conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio’ (Cass. S ez.Un. n. 30008/2019). Ha enunciato, quindi, un principio generale, ex art. 363 c.p.c., secondo il quale ‘quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità’. Più di recente (Cass. n.28199/ 2024) è stato anche precisato che ‘in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si avvalgono dell’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva
all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per que llo di legittimità …’.
5.1 – Nel caso in esame, il ricorrente non deduce che il protocollo non sia applicabile o che sia stata violata la disposizione normativa a mente del r.d. n.1611/1933 sulla disciplina del patrocinio dell’Avvocatura di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE oppure dell’art. 1 d.l. n. 193/20 16 sull’avvalimento da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di avvocati del libero foro; deduce una violazione processuale sulla nullità della costituzione in giudizio senza tuttavia dimostrare se, dalla convenzione o protocollo vigente, sia stato riservato il patrocinio all’AVV_NOTAIO vocatura erariale o risultasse aliunde l’ indisponibilità ad assumere la difesa. Rileverebbe anche un profilo di inammissibilità della censura poiché non risulta che nella sentenza impugnata sia stato dato atto della specifica doglianza sollevata, in quella sede, dall’appellante.
Anche il secondo motivo è infondato. Preliminarmente si osserva che in sentenza è stata argomentata l’irrilevanza di una generica doglianza sul disconoscimento degli atti in fotocopia e sulla non conformità come sollevata dall’interessato, in una alla non necessità della produzione degli originali; in tal modo la Corte ha aderito al costante ed uniforme orientamento di legittimità secondo il quale, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si
intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. n.16557/2019), essendo poi rimesso al giudice l’accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, co.1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l’utilizzabilità (Cass. n.26200/2024). Il principio è stato altre volte ribadito (Cass. n.134/2025) nel senso che il disconoscimento della conformità all’originale deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, non con mere clausole di stile, e, presupponendo l’esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, è consentito di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni. I richiami normativi citati dal ricorrente non illustrano, dunque, né una vi olazione di tipo processuale sull’utilizzabilità dei dati documentali prodotti in copia e non adeguatamente e specificamente contestati sotto il profilo della difformità agli originali, né una violazione di legge sulla devianza della regola di giudizio sulla loro valenza probatoria. Da ultimo, si rammenti quanto osservato da questa Corte sul tema della notifica della cartella di pagamento: se l’agente della RAGIONE_SOCIALE produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (cfr. di recente, Cass. n. 8604/2025).
7. Il terzo motivo è infondato. Come ricordato nella pronuncia di questa Corte n. 12577/2023, non occorre cd. lettera informativa se la consegna del plico è avvenuta a mani di persona diversa dal destinatario ma presso il luogo esatto di destinazione. L ‘ attestazione da parte del messo notificatore della avvenuta consegna a persona qualificatasi come “addetta” alla ricezione per la società, è da ritenersi assistita da fede fino a querela di falso, riguardando essa circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto RAGIONE_SOCIALE notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato “addetto” alla ricezione è assistito da presunzione iuris tantum che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione.
7.1 Inoltre, sull’ulteriore profilo di censura sollevata in relazione alla notifica via pec compiuta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, va rilevato che l’utilizzazione dell’indirizzo mail non istituzionale del mittente non è assistita da sanzione di nullità e ad ogni modo la parte che la eccepisce non ha dedotto il pregiudizio difensivo che ne sarebbe derivato. Già con sentenza Cass. Sez.Un. n. 15979/2022 era stato affermato che, in un caso di notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, la stessa ‘non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della
notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente’. La questione è stata nuovamente affrontata da questa Corte ed in particolare è stato osservato (Cass.n.18684/2023) che ‘i n tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della RAGIONE_SOCIALE, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro’.
8. Il quarto motivo è inammissibile, poiché, al di là del non pertinente richiamo alla normativa processuale tributaria, mancano riferimenti specifici al motivo di appello asseritamente non valutato, circa la regolarità del procedimento notificatorio. Si rammenti che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (cfr. Cass. n.27551/25); ed ancora, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda,
eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente (Cass. n.29952/22) ma si richiede comunque una specifica allegazione del motivo di appello rimasto non esaminato.
Sul quinto motivo, va rilevata l’infondatezza della doglianza di tipo interpretativo: la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (sul punto, cfr. Cass. n. 3414/2024).
Ad esso si collega il rilievo del sesto motivo di ricorso, infondato sotto il denunciato profilo di insufficiente motivazione della valutazione sulla prescrizione quinquennale; a parte gli effetti dell’interruzione sulla decorrenza del nuovo termine di prescrizione ex art. 2945 c.c., sicché non si verte in un caso di previsione del termine decennale ma in un rinnovo del termine quinquennale dopo la presentazione dell’istanza di rateazione, va esclusa la rilevanza del vizio motivazionale come dedotto, no n configurabile nell’ambito del paradigma dell’art. 360 n.3 c.p.c. e non ravvisabile in assenza di prospettazione di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di assenza di un minimo costituzionale desumibile dal complesso argomentativo svolto dal giudice di merito (si richiamino, sul tema, le pronunce nn.23940/2017, 16611/2018, 27571/2025). Nel caso specifico, poi, la sentenza impugnata ha anche specificamente rappresentato le ragioni per le quali si possa
ritenere conosciuta, dal ricorrente, la pretesa avanzata nelle cartelle ed avvisi di addebito, dando atto del deposito, su ordine del primo giudice, del dettagliato elenco RAGIONE_SOCIALE varie istanze di rateazione formulate dalla società contribuente, così fornendo adeguata e completa argomentazione del presupposto interruttivo esaminato.
Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto, con condanna alle spese in favore dei controricorrenti, liquidate come da dispositivo in ragione del valore di causa a ciascuno di essi riferibile per titoli impositivi e RAGIONE_SOCIALE.
In considerazione del rigetto del ricorso si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 8.000,00, in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, euro 4.500,00 in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, euro 5.500,00 in favore di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oltre spese ed accessori di rito; spese prenotate a debito per RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME