Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7255 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 29819 -2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ex art. 1 bis L.R. n. 5/2016) , in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo p.e.c., in Cosenza, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliat o, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo p.e.c., in Rosarno, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso l ‘ordinanz a del 29.5.2020 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Reggio Calabria,
udita la relazione nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. la ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ex art. 1 bis L.R. n. 5/2016) ‘ conveniva innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria
il RAGIONE_SOCIALE di Feroleto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che ampie porzioni di particella di terreno di sua proprietà erano state occupate dal RAGIONE_SOCIALE convenuto, che non aveva provveduto né al pagamento RAGIONE_SOCIALEe indennità di occupazione legittima né all’emanazione dei decreti di espropriazione.
Esponeva che, per giunta, aveva appurato che il RAGIONE_SOCIALE aveva concesso in locazione le porzioni di terreno occupate al RAGIONE_SOCIALE e che sulle medesime porzioni era stato poi edificato il RAGIONE_SOCIALE.
Chiedeva, peraltro, accertare il suo diritto a percepire l’indennità di occupazione legittima e per l’effetto condannare l’ente territoriale convenuto al relativo pagamento con gli interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
Il RAGIONE_SOCIALE di Feroleto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituiva.
Eccepiva l’intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘avversa pretesa.
Instava per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘avversa domanda.
Con ordinanza del 29.5.2020 la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava la domanda e condannava la ricorrente alle spese di lite.
Evidenziava la corte che l’eccezione pre liminare era fondata, siccome la ricorrente non aveva dato prova di validi atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione ‘in
relazione all’indennità di occupazione temporanea maturata anno per anno (…)’ (così ordinanza impugnata, pag. 6) .
Evidenziava segnatamente che l’ultima annualità risultava scaduta il 26.10.1992 e non si era acquisito riscontro di idonei atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione sopraggiunti entro il mese di ottobre 2002 (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 6 – 7) .
Evidenziava che nei documenti indicati dalla ricorrente come interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione non si scorgevano gli estremi di specifiche richieste di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione legittima (cfr. ordinanza impugnata, pag. 8) .
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE (ex art. 1 bis L.R. n. 5/2016) ‘ ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il RAGIONE_SOCIALE Feroleto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2943 e 2934 cod. civ.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ.; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1344 e 2944 cod. civ.
Deduce che, contrariamente agli assunti RAGIONE_SOCIALE Corte di Reggio Calabria, gli atti allegati ai nn. 7, 8 e 9 del proprio fascicolo devono essere considerati interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione (cfr. ricorso, pag. 9) .
Deduce che nella nota prot. 9709/1996 del 7.11.1996 (all. n. 7) e nella nota prot. 2918 del 9.4.2001 (all. n. 8) si rinvengono tutti gli elementi necessari per riconoscerne la natura di atti idonei ad interrompere la prescrizione (cfr. ricorso, pagg. 9 – 11) .
Deduce segnata mente che la corte d’appello ha disatteso i canoni ermeneutici RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale e complessiva RAGIONE_SOCIALE‘atto (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) .
Deduce che nel verbale RAGIONE_SOCIALE‘incontro tenutosi in data 9.10.2003 tra un proprio funzionario ed il sindaco del RAGIONE_SOCIALE di Feroleto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (all. n. 9) si riscontrano gli estremi di un vero e proprio riconoscimento di debito (cfr. ricorso, pagg. 11 – 13) .
Il motivo di ricorso va respinto.
La valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all ‘ effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2943 cod. civ. – costituisce apprezzamento ‘ di fatto ‘ , come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (cfr. Cass. 18.9.2007, n. 19359; Cass. 24.11.2010, n. 23821; Cass. sez. lav. 21.11.2018, n. 30125) .
L ‘ accertamento del contenuto ricognitivo di un determinato atto è riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è pertanto sindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass. 18.6.1992, n. 7548; Cass. sez. lav. 21.1.1994, n. 576; Cass. sez. lav. 8.11.2004, n. 21252) .
In questi termini vanno premessi i rilievi che seguono.
Il motivo di ricorso reca sostanzialmente censura del giudizio ‘di fatto’ sulla cui scorta la Corte di Reggio Calabria ha disconosciuto attitudine ‘interruttiva’
alle note prot. 9709/1996 del 7.11.1996 e prot. 2918 del 9.4.2001 nonché valenza ‘ ricognitiva ‘ al v erbale RAGIONE_SOCIALE‘incontro in data 9.10.2003.
In tal guisa il motivo di impugnazione si qualifica essenzialmente in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. (è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054) .
10. In questa proiezione, nel solco, appunto, del n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. e nel segno RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte, si osserva quanto segue.
Per un verso, è da escludere recisamente che taluna RAGIONE_SOCIALEe figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire significato alla luce RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite testé menzionata (e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione) , possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte calabrese ha ancorato il suo dictum .
In particolare, con riferimento al paradigma RAGIONE_SOCIALE motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte d’appello ha lo si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Ulteriormente, la corte di merito ha puntualizzato che con le note di novembre 1996 e di aprile 2001 la ricorrente si era ‘limitata a chiedere informazioni sullo stato RAGIONE_SOCIALEe procedure e l’invio degli atti nelle more emessi’ (così ordinanza impugnata, pag. 9) ; che ‘nell’incontro del 9 ottobre 2003 il riferimento è (…) alle pratiche in generale senza alcuna denuncia di mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEe
annualità di occupazione legittima’ (così ordinanza impugnata, pag. 9) ; che nella dichiarazione del sindaco non si individuava ‘ alcun riconoscimento di debito in relazione alle suddette poste e annualità difettando a monte la specifica richiesta’ (così ordinanza impugnata, pag. 9) ; che ‘ finanche nella richiesta di mediazione il riferimento è alla vicenda espropriativa nel suo complesso (…), senza che mai vi sia menzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione legittima e degli importi pretesi a tale titolo’ (così ordinanza impugnata, pag. 9) .
Per altro verso, la corte distrettuale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa .
Per altro verso ancora, l’ iter motivazionale che sorregge il dictum RAGIONE_SOCIALE corte territoriale, è ineccepibile sul piano RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica.
11. Si tenga conto, poi, dei seguenti aggiuntivi rilievi.
L ‘interpretazione del contratto e più in generale degli atti privati, traducendosi in una operazione di accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà, si risolve in una indagine ‘di fatto’ riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole e rmeneutiche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
Al contempo, né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, s otto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto o all’atto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una
RAGIONE_SOCIALEe possibili, e plausibili, interpretazioni (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131) .
Ebbene, nel solco RAGIONE_SOCIALEe enunciate indicazioni giurisprudenziali le censure dalla ricorrente addotte e destinate ad esplicar valenza su di un piano ermeneutico si risolvono tout court nella prefigurazione RAGIONE_SOCIALE (asserita) maggior plausibilità RAGIONE_SOCIALE patrocinata antitetica interpretazione (la ‘nota prot. 9709/1996 (…) presenta tutti i requisiti per essere considerata atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione’: così memoria RAGIONE_SOCIALE ricorrente, pag. 4; ‘la nota prot. 2918 del 09 aprile 2021 è anch’essa un valido atto interruttivo RAGIONE_SOCIALE prescrizione (…) . Il riferimento espresso alla precedente nota n. 9706/1996 (…) consente di riconoscere anche alla prefata nota del 2001 la medesima efficacia’ : così memoria RAGIONE_SOCIALE ricorrente, pagg. 4 – 5; ‘nel verbale RAGIONE_SOCIALE‘incontro, il Sindaco si impegna a riconoscere all’RAGIONE_SOCIALE la somma complessiva dei vari ‘: così memoria RAGIONE_SOCIALE ricorrente, pag. 5) .
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte