Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34785 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34785 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25669/2022 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
FONDO DI GARANZIA DEI RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
BANCA DEI DUE MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 319/2022 depositata il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME si opponeva al decreto n. 972 del 2014 del Tribunale di Cosenza con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di 1.136.200,00 euro, oltre accessori, in favore della Banca Due Mari di Calabria Credito Cooperativo soc. coop. a r.l., in amministrazione straordinaria, la quale ne deduceva la spettanza in ragione di garanzie fideiussorie prestate, in particolare, con riferimento a obbligazioni facenti capo a Eurofin s.p.a., di cui COGNOME era amministratore unico, per crediti di firma rilasciati dalla banca, su richiesta di RAGIONE_SOCIALE in favore di altra società, ed escussi;
l’opponente deduceva la riferibilità della fideiussione ad altro rapporto contrattuale, l’invalidità della garanzia ai sensi dell’art. 1939, cod. civ., la liberazione ex art. 1956, cod. civ., l’inefficacia a mente dell’art. 1957, cod. civ.;
chiedeva dunque la revoca dell’ingiunzione e la condanna, in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale rischi interbancaria;
la Banca Due Mari di Calabria non si costituiva e il giudice, il 23 gennaio 2015, dichiarava l’interruzione processuale per la messa in liquidazione coatta amministrativa della medesima;
riassunto il giudizio da parte di COGNOME con ricorso depositato il 23 aprile 2015, interveniva la BCC Gestione Crediti s.p.a., quale procuratrice del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
RAGIONE_SOCIALE, divenuto titolare della ragione creditoria a séguito di cessione ex art. 90, testo unico bancario;
il Tribunale dichiarava l’estinzione processuale per tardiva riassunzione ai sensi dell’art. 305, cod. proc. civ., con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui il relativo termine era decorso dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 7 gennaio 2015, quale momento di legale conoscenza, della messa in l.c.a. della parte contumace, con apertura della procedura concorsuale che aveva a sua volta determinato l’interruzione del processo ipso iure a mente dell’art. 299, cod. proc. civ., posto che l’opposizione al decreto ingiuntivo aveva introdotto una fase autonoma e distinta da quella decretale, salvo il diverso effetto di litispendenza, dalla notificazione del monito, disciplinato dall’art. 643, cod. proc. civ.;
avverso questa decisione ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, NOME COGNOME;
resiste con controricorso la BCC Gestione RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo;
è rimasta intimata la Banca Due Mari di RAGIONE_SOCIALE, in l.c.a.;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300, cod. proc. civ., 47, legge fall., 83, t.u.b., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare l’interruzione processuale ipso iure per apertura della procedura concorsuale nei confronti di parte non costituita, atteso che avrebbe dovuto farsi diverso riferimento all’ingiunzione, stante la complessiva unicità del procedimento, e dunque considerare costituita la parte istante per la pretesa creditoria, con conseguente differente regime dell’estinzione, prodotta con la relativa
dichiarazione giudiziale, e correlata quanto tempestiva riassunzione;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 305, 307, cod. proc. civ., 43, legge fall., 83, t.u.b., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di far decorrere il termine per la riassunzione dalla dichiarazione giudiziale d’interruzione, nel rispetto del diritto di difesa, anche a mente dei principî espressi da queste Corte, a Sezioni Unite, con l’arresto n. 12154 del 2021;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 305, 307, 132, n. 4, cod. proc. civ., 43, legge fall., 83, t.u.b., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando solo apoditticamente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della messa in l.c.a. avrebbe rappresentato il momento di legale e compiuta conoscenza dell’apertura della procedura concorsuale; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 307, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato dichiarando l’estinzione dell’intero giudizio, anche, pertanto, nei confronti del Fondo di Garanzia che aveva effettuato un ritenuto intervento adesivo autonomo;
parte ricorrente ha chiesto di affrontare il merito delle proprie reiterate deduzioni in fase rescissoria;
Considerato che
i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento logico del quarto, e rinvio al giudice di merito per il relativo giudizio;
la messa in liquidazione coatta amministrativa della banca, così come il fallimento negli omologhi casi, comporta la perdita di capacità di stare in giudizio (cfr., ad esempio, in varie fattispecie, Cass., 30/07/2021, n. 31869, Cass., 14/05/2014, n. 10456) e di conseguenza, nel caso, l’interruzione del processo ipso iure per il
combinato disposto degli artt. 80, comma 6, e 83, t.u.b., ratione temporis applicabili, in coerenza con la disciplina fallimentare, art. 43, terzo comma, della relativa legge;
si sarebbe giunti ad analoga conclusione tenendo conto del fatto che la messa in l.c.a. era avvenuta prima della costituzione in giudizio della banca (art. 299 cod. proc. civ.), che, nell’ipotesi, doveva e deve riferirsi a quella nel distinto, successivo ed eventuale giudizio di opposizione, soggetto infatti e logicamente alle regole generali sul punto, senza che possa incidere la speciale disposizione concernente la differente fattispecie della litispendenza, di cui all’art. 643, terzo comma, cod. proc. civ.;
ciò posto, questa Corte ha chiarito, di recente, che in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ. (al di fuori delle ipotesi d’improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93, legge fall., per le domande di credito, che qui non interessano) decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte: tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario (Cass., Sez., 17/05/2021, n. 12154, e succ. conf.);
per le medesime ragioni sopra specificate in punto di estensione della disciplina fallimentare, parte qua, alla liquidazione coatta amministrativa, il principio deve applicarsi anche a tale ultima fattispecie;
le Sezioni Unite (v. in specie alle pagg. 11, 19 e 26 della motivazione) hanno spiegato che la conclusione è coerente con l’esigenza di evitare un variegato e poco prevedibile catalogo di
forme idonee a integrare la conoscenza legale ed effettiva richiesta dalla giurisprudenza costituzionale (v. in specie Corte cost., nn. 139 del 1967 e n. 17 del 2010) rendendo irrilevante – ai fini della produzione della conseguenza interruttiva – la notificazione alle altre parti costituite da parte del soggetto colpito dalla perdita di capacità, la dichiarazione difensiva in udienza dell’intervenuta apertura della menzionata procedura, nonché gli atti e i fatti previsti dal quarto comma dell’art. 300 cod. proc. civ. nel caso di coinvolgimento, come nel caso, del contumace;
ne consegue che, essendo l’opponente costituito, il termine decorreva dalla dichiarazione d’interruzione fatta in udienza, il 23 gennaio 2015, sicché la riassunzione, pacificamente del 23 aprile 2014, avrebbe dovuto ritenersi tempestiva;
alla fondatezza nei suindicati termini del primi tre motivi di ricorso consegue, assorbito il quarto motivo, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d ‘A ppello di Catanzaro, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il quarto motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21/10/2024.