Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23285/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale eletto: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7646/2019 depositata il 05/12/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe, l a Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato tardivo il suo ricorso ex art. 303 c.p.c., depositato il 12.3.2013, per la riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -a seguito del fallimento di quest’ultima, come da sentenza dichiarativa depositata il 29.11.2010 con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. e poi comunicata dal curatore fallimentare all’opponente con e -mail del 22.2.2013 -dichiarando perciò estinto il giudizio di opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, «assorbite le richieste delle parti».
1.1. -L a corte territoriale ha dichiarato l’appello in parte infondato -poiché l a conoscenza legale dell’evento interruttivo si era avuta con il deposito in giudizio della sentenza di fallimento -e in parte inammissibile, poiché l’appellante avrebbe dedotto solo vizi in rito (diversi da quelli che comportano la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.) e non anche di merito, limitandosi a lamentare che il tribunale avrebbe dovuto ‘decidere nel merito’ .
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione resiste con controricorso, parimenti corredato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, l.fall., in combinazione con gli artt. 300 e 305 c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente individuato il “dies a quo” del termine trimestrale di riassunzione.
2.2. -Il secondo mezzo prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ne comporti la conoscenza legale per la controparte.
2.3. -Il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per avere la corte d’appello adottato la più rigorosa interpretazione dell’art. 342 c.p.c., privilegiando l’aspetto formale dell’atto di appello e ritenendolo perciò proposto esclusivamente in rito.
-Il ricorso è fondato e va accolto.
-Con riguardo ai primi due motivi, da esaminare congiuntamente, va richiamato l’indirizzo nomofilattico per cui «in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art.43 co.3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art.176 co.2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima» (Cass. Sez. U, 12154/2021; conf. e plurimis , Cass. 4031/2022, 3468/2022).
Anche di recente è stato ribadito che, in seguito all’apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell’evento interruttivo, ma dell’ordinanza del giudice che dichiara l’interruzione (Cass. 22714/2025, proprio in fattispecie in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui l’evento interruttivo era stato comunicato, a mezzo EMAIL, alla controparte dal difensore costituito, invece, che dalla successiva
data in cui il giudice aveva pronunciato, in udienza, l’ordinanza dichiarativa dell’interruzione del processo).
4.1. -Nel caso in esame è pacifico che nessuna dichiarazione di interruzione del processo è stata mai adottata dal giudice -prima ancora che notificata, comunicata o comunque conosciuta perché pronunciata in udienza -e quindi, non essendo iniziato a decorrere il relativo dies a quo , la riassunzione del processo da parte dell’odierno ricorrente doveva ritenersi tempestiva. Ha dunque errato il giudice di secondo grado a dichiarare infondato l’appello contro la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione da parte del tribunale per mancanza di una tempestiva riassunzione.
-La fondatezza del terzo motivo deriva dal fatto che è la stessa corte territoriale a dare atto che l’appellante non si era limitato a dedurre il vizio di rito, ma aveva anche riproposto le richieste di merito (come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata: « previa dichiarazione della tempestività della riassunzione del giudizio di primo grado, la reiezione delle domande e delle eccezioni formulate dall’appellata in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo per carenza dei requisiti previsti dall’art. 633 c.p.c.; accertare, inoltre, e dichiarare che nulla è dovuto dall’appellante al fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nonché accertare che RAGIONE_SOCIALE ha offerto la garanzia legale disciplinata dall’art. 130 Digs 20672005; accertare e per l’effetto dichiarare VDC responsabile ex art. 131 Digs 206/2005 dei costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE per le operazioni eseguite a tutela degli acquirenti consumatori; accertare e dichiarare l’esistenza del controcredito vantato da COGNOME NOME: SPA nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quantificato con riferimento al valore dei prodotti tecnologici di fornitura VDC sostituiti e/o riparati da COGNOME per difetti di conformità; condannare: VDC alla refusione del controcredito vantato da COGNOME nei confronti di VDC e compensare tale importo con la somma azionata in via monitoria dalla convenuta opposta, con refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio »).
5.1. -Del resto, il tribunale non aveva deciso anche nel merito sulle contrapposte domande delle parti, limitandosi a dichiararle ‘ assorbite ‘ stante la conferma del decreto ingiuntivo ( rectius esecutorietà dello stesso a norma dell’art. 653, comma 1, c.p.c.). quale effetto della (però errata) dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione.
Non è allora conferente l’orientamento, evocato dalla corte territoriale a supporto della declaratoria di inammissibilità dell’appello, in base al quale « è ammissibile l’impugnazione con cui l’appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, in caso contrario, è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali ipotesi, l’appello proposto esclusivamente in rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione» (Cass. 20799/2018).
Difatti, la corte d’appello avrebbe dovuto accertare l’erronea declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e poi passare ad esaminare il merito delle reciproche richieste sulle quali il tribunale non si era pronunciato, dichiarandole assorbite.
-Segue la cassazione con rinvio della decisione impugnata, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME