SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1664 2025 – N. R.G. 00000784 2021 DEPOSITO MINUTA 27 09 2025 PUBBLICAZIONE 27 09 2025
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI), presso lo studio dell’Avv.
NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, in persona del Curatore, dott.
elettivamente domiciliato in San Miniato (PI) presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso
Ordinanza del 12 novembre 2020, pubblicata in data 13 novembre 2020, del Tribunale di Pisa nella causa rubricata al n. 5504/2015 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 784 /2021
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, contrariis reiectis, – in rito, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c, ritenuto l’appello di ragionevole accoglimento, per tutti i motivi indicati in parte narrativa, revocare l’ordinanza del 12 novembre 2020, pubblicata in data 13 novembre dal Tribunale di Pisa, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dr. COGNOME NOME, mai notificata, con la quale è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 305 c.p.c. il giudizio rubricato al n. 5504/2015 R.G.C. promosso dalla Sig.ra contro la società e riassunto contro la Curatela RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, conoscere del merito della causa e statuire in ordine alle seguenti domande formulate in primo grado; in via cautelare e preliminare, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l’ordinanza di estinzione resa dal Tribunale di Pisa in data 12.11.2020 priva di efficacia esecutiva e, per l’effetto, dichiarare opponibile la domanda ex art. 2932 c.c. alla curatela e, conseguentemente, dichiarare inammissibile/illegittimo/improcedibile il diritto della Curatela di procedere in via esecutiva nei confronti della Sig.ra per ottenere il rilascio dell’immobile ed il pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione; nel merito, accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della società Convenuta agli obblighi dalla stessa assunti con la sottoscrizione del contratto preliminare del 04 aprile 2012; sempre nel merito, emettere sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà, oggetto del citato preliminare e meglio individuato in premessa, a favore della Sig.ra COGNOME
, libera da pesi, livelli, censi e gravami di ogni sorta; sempre nel merito, accertare e dichiarare, operando anche le eventuali dovute compensazioni, l’effettivo importo dovuto dall’Attrice Appellante alla società Convenuta, in conseguenza sia di quanto già versato, sia dei vizi e difetti presenti sull’immobile per l’errata esecuzione delle opere da parte della Convenuta, sia in conseguenza del disagio che la stessa Attrice subirà per l’eliminazione dei difetti e dei vizi contestati e presenti e sia in conseguenza della necessaria cancellazione dell’ipoteca volontaria presente sul bene immobile oggetto di preliminare ed iscritta a favore della , oggi
Si dichiara fin da ora che essa è disponibile a versare alla Curatela la somma residua che, come sopra, verrà accertata dalla Corte Ill.ma; in via istruttoria, si chiede preliminarmente l’acquisizione del fascicolo di primo grado, e, secondariamente, l’ammissione di tutte le richieste istruttorie avanzate dalla scrivente Difesa nel precedente grado di giudizio per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, l’invocata prova testimoniale e la Consulenza tecnica d’Ufficio; in ogni ipotesi con vittoria di spese, competenze dei due
gradi di giudizi, con distrazione delle predette a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e di ogni altra spesa connessa e consequenziale ivi comprese tutte le spese tecniche ‘ .
Per la parte appellata: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: – nel merito rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto come in diritto; – in denegata ipotesi emettere sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà del bene posto in Pontedera (PI) INDIRIZZO – INDIRIZZO INDIRIZZO laddove accertate e ritenute sussistenti le condizioni per provvedere ai sensi dell’art. 2932 c.c. con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge e conseguentemente condannare la Sig.ra al pagamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE della somma di Euro 346.525,00 iva compresa, in adempimento ed a saldo del contratto preliminare del 4 aprile 2012, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, e/o o della diversa maggiore e/o minore somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, con rigetto integrale di ogni altra ed ulteriore domanda avanzata dalla Sig.ra Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi del giudizio ‘.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso l’ordinanza del 12.11.2020, pubblicata in data 13.11.2020, resa dal Tribunale di Pisa nella causa iscritta al n. 5504/2015 RG, con la quale era stata dichiarata l’estinzione della causa predetta.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla predetta sig.ra allegando che:
in data 4.4.2012 aveva stipulato un contratto preliminare di vendita con (di seguito: ), in forza del quale si era impegnata ad acquistare da quest’ultima un immobile da edificarsi in base a permesso a costruire già rilasciato dal Comune di Pontedera (PI);
‘ …l’immobile, oggetto dell’obbligo di trasferimento, consiste in un fabbricato per civile abitazione monofamiliare, sviluppatosi su tre livelli, e catastalmente identificato al Comune di Pontedera (PI), al Foglio 35, particella 997, con i seguenti ulteriori dati: sub. 11, cat. A/2, classe 2, vani 11,5, R.C. euro 1.395,72, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) (l’abitazione con il resede) e sub. 12, cat. C/6, classe 5, consistenza mq.20, R.C. euro 100,19, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) (il garage) ‘ ed il prezzo di vendita era stato stabilito in €
560.000,00 oltre IVA (di cui, al momento dell’instaurazione della causa, erano già stati versati € 313.950,00);
il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro 24 mesi dal preliminare, ma, alla data dell’atto di citazione (notificato l’11.11.2015): l’immobile non era ancora stato ultimato, non era stato possibile effettuare un sopralluogo con il direttore dei lavori, i lavori già realizzati non erano stati eseguiti a regola d’arte (con aggravio di costi per l’attrice), i gravami pendenti sull’immobile (in particolare un’ipoteca a favore della ) non erano stati cancellati;
non era comparsa (per tre volte) avanti al Notaio indicato per la stipula del definitivo.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: ‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, istruita la causa, esperita la conciliazione, per tutti i motivi di cui al presente atto – nel merito, accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della società Convenuta agli obblighi dalla stessa assunta con la sottoscrizione del contratto preliminare del 04 aprile 2012; – sempre nel merito, emettere sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà, oggetto del citato preliminare e meglio individuato in premessa, a favore della Sig.ra , libera da pesi, livelli, censi e gravami di ogni sorta; – sempre nel merito, accertare e dichiarare, operando anche le eventuali dovute compensazioni, l’effettivo importo dovuto dall’Attrice alla società Convenuta, in conseguenza sia di quanto già versato, sia dei vizi e difetti presenti sull’immobile per l’errata esecuzione delle opere da parte della Convenuta, sia in conseguenza del disagio che la stessa Attrice subirà per l’eliminazione dei difetti e dei vizi contestati e presenti e sia in conseguenza della necessaria cancellazione dell’ipoteca volontaria presente sul bene immobile oggetto di preliminare ed inscritta a favore della , oggi
. – in ogni ipotesi con vittoria di spese, competenze del presente grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale ivi comprese tutte le spese tecniche ‘.
1.2) Si era quindi costituita che aveva contestato quanto dedotto e richiesto dall’attrice, in particolare esponendo che:
o nell’agosto 2015 era stato concesso alla l’accesso all’autorimessa dell’immobile, onde riporvi alcune suppellettili, ma, nel successivo mese di settembre, era emerso che la si era illegittimamente introdotta nell’abitazione (tramite una porta di collegamento con l’autorimessa) ed aveva iniziato a dimorarvi con la propria famiglia;
o inutile si era rivelato il sollecito ad interrompere tale illegittima occupazione, sì che aveva instaurato un procedimento ex artt. 1168 c.c e 703 c.p.c. (ancora pendente al momento dell’instaurazione della presente causa);
o il fatto che non tutti i lavori fossero stati terminati dipendeva dall’espressa pattuizione secondo cui molti lavori erano a carico della stessa mentre non corrispondeva al vero che i lavori eseguiti non fossero a regola d’arte;
o era già stato ottenuto il consenso alla liberazione dall’ipoteca;
o la non aveva offerto il pagamento completo del prezzo, quale adempimento della propria obbligazione, necessario onde accedere alla tutela ex art. 2932 c.c..
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: ‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale di Pisa, in accoglimento delle seguenti domande, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa 1. in via principale: rigettare tutte le domande avanzate nei confronti della società perchè infondate in fatto e in diritto; 2. In via riconvenzionale: accertare il danno subito dalla e per l’effetto condannare la Sig.ra alla refusione a favore dell’odierna convenuta di quella somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, onorari di giudizio, oltre accessori come per legge ‘.
1.3) Nel corso del giudizio così instaurato veniva poi dichiarato, con sentenza del 15.6.2018 del Tribunale di Pisa, il fallimento di , sì che, all’udienza del 25.2.2020, il predetto Tribunale aveva dichiarato l’interruzione del processo.
Con ricorso depositato il 22.5.2020, la sig. aveva proceduto alla riassunzione della causa, in cui si era poi costituito (con comparsa depositata il 9.11.2020) il (di seguito: ) che aveva preliminarmente eccepito la tardività della riassunzione, richiamandosi nel merito alle deduzioni e domande già svolte da . C
1.3.1) Il Tribunale di Pisa, con ordinanza depositata in data 12.11.2020, aveva esposto che:
-‘ …il fallimento determina la perdita di capacità, anche processuale, della parte costituita, alla quale subentra il curatore fallimentare nominato, verificandosi l’evento interruttivo del processo di cui all’art. 43, comma 3, R.D. n. 267/1942 ‘;
-‘ Siffatto evento interruttivo è stato processualmente comunicato e comprovato mediante allegazione della sentenza di fallimento – con deposito nel fascicolo telematico del 9.4.2019: è in tale data, quindi, che deve individuarsi il dies a quo per la riassunzione del processo nei confronti del soggetto legittimato, avendo tutte le parti acquisito, in tale frangente, conoscenza legale della circostanza (peraltro, la curatela ha documentato che l’attrice aveva già avuto aliunde
contezza del fallimento della convenuta in quanto destinataria a mezzo pec dell’avviso ex art. 92 L. fall., nel giugno 2018) ‘;
-‘ Ed invero, l’art. 43, III comma, R.D. n. 267/1942, laddove prevede che ‘l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo’, deve essere letto in coordinamento con la norma generale ex art. 300 c.p.c., la quale impone, ai fini dell’operatività dell’istituto interruttivo, che l’evento sia portato a conoscenza delle parti del processo mediante dichiarazione in udienza o notificazione. In altri termini, l’interruzione automatica del processo può verificarsi allorquando vi sia “conoscenza legale” in capo alla parte non colpita dall’evento interruttivo intendendosi non già la parte personalmente, ma il suo difensore – presupposto cognitivo che ricorre in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del menzionato evento (cfr. ex multis Cass. Sez. I, n. 2658/2019; Trib. Catania n. 4672/2019), quale, ad esempio, un deposito sul fascicolo telematico. È da tempo acquisito, infatti, il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì da quello in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima (Corte Cost. 17/2010) ‘.
In forza di tali considerazioni, era stata dichiarata l’estinzione del giudizio, a spese compensate.
Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra preliminarmente esponendo come l’ordinanza predetta avesse natura di sentenza, in quanto aveva definito il giudizio di prime cure sulla base di una questione di rito, e rilevando quindi che ‘ …costante giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il provvedimento con cui si determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza anche se emesso sotto forma di ordinanza, con la sua conseguente impugnabilità mediante appello (Cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17522 del 03 settembre 2015; Cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20631 del 07 ottobre 2011; Cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18242 del 03 luglio 2008) ‘.
2.1) Il gravame è stato poi in particolare affidato all’unico motivo così indicato:
1°. ‘ Sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello ex art. 348 bis c.p.c.: l’art. 300 c.p.c. e l’individuazione del dies a quo per la riassunzione del giudizio ‘, rilevando l’erroneità della sentenza nella parte in cui era stato ritenuto che il termine per la riassunzione decorresse dall’intervenuta conoscenza legale del fallimento (e non, invece, dalla sua dichiarazione in udienza) e, poi, laddove era
stato ritenuto che tale conoscenza legale potesse derivare dall’istanza di accesso agli atti (depositata dal ) cui era stata allegata la sentenza dichiarativa del fallimento di ; il termine per la riassunzione, in ogni caso, aveva iniziato a decorrere dal momento della dichiarazione di interruzione del processo, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e, poi, recepito nel testo dell’art. 143, 3° comma, del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
2.1.1) Previo accoglimento di tale motivo, l’appellante ha quindi reiterato le allegazioni e domande già avanzate in prime cure, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma, in particolare esponendo che:
-ai sensi dell’art. 43 LF, l’interruzione del processo rappresenta effetto automatico della dichiarazione di fallimento, mentre poi, per quanto concerne il dies a quo per la riassunzione, esso va individuato nel momento in cui la parte ha avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo;
-tale conoscenza legale era avvenuta, nel caso concreto, al momento del deposito della sentenza di fallimento;
-inoltre, in data 29 giugno 2018 era stata inviato alla pec del legale della Sig.ra comunicazione ex art. 92 LF;
-al caso di specie non erano applicabili le disposizioni del Codice della Cristi e dell’Insolvenza;
-le domande della sig.ra erano infondate in forza dei rilievi già svolti da in prime cure, reiterati in questa sede dal .
Nel corso del processo la causa, già trattenuta una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo onde espletare consulenza tecnica d’ufficio per ‘ …accertare la sussistenza delle condizioni per provvedere ai sensi dell’art. 2932 c.c. (cfr. Cass. nn.20526/2020 e 12654/2020) e dunque la conformità urbanistica e catastale dell’immobile e per accertare altresì’ quanto lamentato da parte appellante circa il mancato completamento delle opere e i vizi presenti, stimando i costi di ripristino ‘, al cui esito la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l’appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
Va peraltro rilevato come il gravame risulti correttamente rivolto nei confronti di provvedimento che, pur avendo forma di ordinanza, nondimeno ha contenuto sostanziale di sentenza, come ritenuto dalla Suprema Corte, secondo cui ‘ Il provvedimento con cui il
tribunale, in composizione monocratica, delibera l’estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e dev’essere impugnato dinanzi al giudice d’appello ‘ (cfr, da ultimo, Cass. 18603 dell’8.7.2025, nella cui motivazione è esplicitato che ‘ …il provvedimento di estinzione conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio solo allorché sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, mentre, allorché sia stato adottato dal Tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del Tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore ‘).
Il provvedimento impugnato in questa sede, peraltro, contiene l’espressa regolamentazione delle spese di lite, che sono state oggetto di compensazione in quanto è stato ritenuto che ‘ Sussistono eccezionali ragioni per procedere, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., alla compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione di rito determinante la definizione del processo (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost.) e del peculiare andamento della controversia ‘ ed anche sotto questo, invero determinante, aspetto il provvedimento presenta natura sostanziale di sentenza.
4.1) Con riferimento alle argomentazioni svolte da parte appellante nel contesto dell’unico motivo di appello occorre in primo luogo rilevare come la giurisprudenza di legittimità sia ormai consolidata nel ritenere che ‘ In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l’interruzione del processo è automatica, ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., ‘ (così, da ultimo, Cass. 18285 del 4.7.2024, in aderenza a Cass. S.U. 12154 del 7.5.2021).
Dunque, l’interruzione del processo si è verificata, nel caso di specie, al momento della sentenza n. 43/2018 del Tribunale di Pisa, del 15.6.2018, dichiarativa del fallimento di .
4.2) Per quanto invece concerne l’individuazione del dies a quo per la riassunzione del processo interrotto in caso di intervenuto fallimento, va rilevato come la predetta sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12154 del 7.5.2021) abbia specificato che il relativo termine ‘ …decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario ‘ (con indicazione poi ribadita anche dalla parimenti ricordata Cass. 18285 del 4.7.2024).
Ne consegue come il termine trimestrale per la riassunzione del processo abbia iniziato a decorrere, in prime cure, dal 25.2.2020 e che, pertanto, non era ancora decorso al momento della presentazione del ricorso in riassunzione, depositato in data 22.5.2020 (trattandosi peraltro di termine computato in tre mesi – ex art. 305 c.p.c. – e, quindi, ‘ ex nominatione dierum ‘).
4.3) Il gravame deve quindi trovare accoglimento, con integrale riforma dell’ordinanza impugnata e necessità di statuire sul merito delle domande della sig.ra
4.3.1) Per quanto poi concerne l’individuazione del Giudice tenuto ad effettuare tale statuizione, occorre in primo luogo rilevare che:
-la causa in prime cure è stata introdotta con atto di citazione notificato in data 11.11.2015 ed il gravame è stato introdotto con atto di citazione notificato il 19.4.2021;
-alla presente fattispecie è dunque applicabile l’art. 354 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche attuate con d.lgs. n. 149 del 10.10.2022 (c.d. ‘Riforma Cartabia’) e dunque, per quanto specificamente interessa in questa sede, anche la previsione del secondo comma del predetto art. 354 c.p.c., ove era previsto che ‘ Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’art. 308 ‘;
-la Corte di Cassazione (nella già sopra ricordata sentenza n. 18603 dell’8.7.2025) ha avuto modo di evidenziare, in ordine al profilo predetto, che:
o nell’ipotesi di ordinanza di estinzione resa dal Tribunale in cause soggette a decisione monocratica, tale provvedimento ha natura di sentenza e, come sopra ricordato, ‘ …è assimilabile alla sentenza del Tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell’art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del giudice istruttore ‘;
o in questo caso ‘ …il provvedimento, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se emesso in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l’appello, distinguendosi ulteriormente a seconda che l’estinzione sia stata deliberata dal Tribunale in composizione monocratica prima o dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ.; ‘, rilevando quindi che:
→ ‘ nella prima ipotesi (estinzione deliberata dal giudice istruttore che operi come giudice monocratico nel corso del processo, senza che siano state precisate le conclusioni), si integra la fattispecie di cui all’art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., per modo che può essere richiesta al giudice d’appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell’art. 354, secondo comma cod. proc. civ., (nella formulazione, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 149/2022); ‘;
→ ‘ nella seconda ipotesi (estinzione deliberata dal Tribunale in composizione monocratica dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ.), il giudice d’ appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado – non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 354, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito (Cass. 11/11/2010, n.22917; Cass. 3/09/2015, n.17522; Cass. 26/09/2019, n. 23997; Cass. 20/12/2021, n.40831); ‘.
4.3.2) Nella presente fattispecie, il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ha pronunciato l’ordinanza del 12.11.2020 all’esito dello scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12.11.2020, fissata all’esito della riassunzione del processo, e dunque prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni (che, anzi, non risulta essere mai stata neppure fissata).
Ponendosi quindi nell’ottica interpretativa delineata dalla Suprema Corte (nella menzionata sentenza 18603 dell’8.7.2025) risulta come si verta nella prima delle ipotesi considerate nella pronuncia predetta (‘ estinzione deliberata dal giudice istruttore che operi come giudice monocratico nel corso del processo, senza che siano state precisate le conclusioni ‘), sì che trova applicazione l’art. 354, secondo comma, c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis ) con conseguente necessità di rimessione della causa in primo grado.
4.3.3.) Né possono condurre a diversa conclusione le argomentazioni dell’appellante secondo cui ‘ La rimessione al primo giudice per la cognizione delle questioni attinenti il merito può avvenire, ex art. 354 c.p.c., solo se l’estinzione del processo sia stata dichiarata ai sensi dell’art. 308 c.p.c., ovvero in sede di reclamo proposto contro l’ordinanza del Giudice istruttore ai sensi dell’art. 178 c.p.c.. Per
converso, nella fattispecie in esame, il provvedimento di estinzione del giudizio è stato reso dal Tribunale di Pisa in composizione monocratica, ipotesi in presenza della quale la possibilità di ricorrere al rimedio del reclamo risulta del tutto esclusa. Ecco dunque che, qualora l’ordinanza di estinzione sia stata dichiarata ai sensi dell’art. 305 c.p.c., cioè con sentenza (ovvero con ordinanza avente natura di sentenza per il suo essere a carattere definitivo del giudizio) resa da parte del Giudice nella sua composizione monocratica, come nel caso di specie, la Corte d’Appello sarà investita della cognizione sul merito della controversia, non potendo disporne la rimessione al giudice di primo grado ‘.
Tale impostazione ricostruttiva risulta infatti, ormai, insuscettibile di essere condivisa proprio in considerazione dell’approccio interpretativo adottato dalla Corte di Cassazione, nei termini predetti, alla cui stregua la pronuncia in esame (proprio in quanto avente natura sostanziale di sentenza, adottata dal Tribunale in composizione monocratica nel corso della fase di trattazione) ricade pienamente nell’alveo applicativo del predetto art. 354, secondo comma, c.p.c.
4.4) Ne consegue che, previo accoglimento del gravame, la causa deve essere rimessa al Tribunale di Pisa.
Per quanto concerne infine la regolazione delle spese di lite, si osserva come il processo abbia avuto sostanzialmente ad oggetto, in entrambi i gradi di giudizio, la questione concernente l’intervenuta estinzione del giudizio per effetto della tardività della riassunzione dello stesso ad opera della sig.ra come eccepito dal .
La ritenuta infondatezza di tale eccezione, con conseguente riforma della sentenza impugnata, comporta di conseguenza che la soccombenza, sul piano sia formale che sostanziale, debba essere ravvisata in capo al predetto.
Appare tuttavia possibile ravvisare nel caso di specie gli estremi applicativi del revirement giurisprudenziale suscettibile di integrare un’ipotesi giustificativa della compensazione delle spese: l’orientamento della Corte di Cassazione (con l’autorità della composizione a Sezioni Unite, come ricordato al pregresso paragrafo 4.2, e dunque all’esito di contrasti interpretativi insorti nelle sezioni della stessa Corte) si è infatti consolidato nel 2021 e, dunque, in un momento successivo alla costituzione del Fallimento in prime cure ed alla pronuncia contestata nelle presente sede.
Risultano dunque sussistere congrui motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso l’ordinanza del 12 novembre 2020, pubblicata in data 13 novembre 2020, resa dal Tribunale di Pisa nella causa rubricata al n. 5504/2015 RG, così statuisce:
accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’eccezione di estinzione per tardività della riassunzione, sollevata in prime cure da parte convenuta
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
rimette la causa avanti al Tribunale di Pisa, ex art. 354, secondo comma, c.p.c., vigente ratione temporis .
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. NOME COGNOME
Il Consigliere relatore Dott. NOME COGNOME
Il Presidente Dott. NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni