Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12198 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Vicenza
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE a sua volta cessionaria dei crediti della BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Vicenza
-controricorrente-
Oggetto:
conto
corrente ipotecario
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 472/2021, pubblicata il 1°.3.2021, notificata il 5.3.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.4.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Con decreto n. 1303/2016 immediatamente esecutivo, il tribunale di Vicenza, su ricorso della Banca Popolare dell’Alto Adige s.c.p.a., ha ingiunto a NOME COGNOME e, quale garante, a NOME COGNOME (a costui nel limite di € 670.000) di pagare alla ricorrente la somma di € 759.365,98, oltre ad accessori, a titolo di saldo passivo di un contratto di conto corrente ipotecario assistito da apertura di credito fondiaria stipulato con la Banca Popolare di Marostica s.c. a r.l. Avverso tale decreto ha proposto opposizione il garante NOME COGNOME deducendo la nullitàinefficacia della fideiussione (per carenza di forma scritta, per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 1957 c.c. e per violazione della disciplina del credito fondiario), nonché il difetto di prova del credito e del suo ammontare.
2 .─ Con sentenza n. 2977/2018 l’adito tribunale ha respinto l’opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo.
3 .─ NOME COGNOME proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia. La Corte adita, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello . Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
a) non è dato riscontrare la violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di primo grado, nel riscontrare le doglianze formulate dal COGNOME con riguardo alla mancata ricomprensione nella garanzia fatta valere del rapporto garantito, ha verificato che la dizione contrattuale consentiva di
ricomprendervi anche il rapporto di apertura di credito fondiario oggetto della domanda della banca;
il tenore della clausola è tale che non può esservi dubbio che ricomprenda nella garanzia anche la linea di credito effettivamente erogata a NOME COGNOME pur diversa da quella indicata con scrittura meccanica nel testo della fideiussione (€ 600.000 anziché € 670.000 e apertura di credito per 24 mesi anziché mutuo ipotecario a 120 mesi);
c)non vi è alcuna norma che consenta di ritenere che la dicitura scritta a macchina prevalga su quella scritta a stampa; di tale prevalenza si potrebbe discutere soltanto in caso di incompatibilità fra le due scritturazioni ma non certo quando le due previsioni sono compatibili e possono coesistere;
dagli esiti istruttori risulta che il mutuo fondiario non è mai stato stipulato e sussiste soltanto l’apertura di credito fondiario e il garante non ha mai contestato di aver garantito l’apertura di credito nemmeno quando ha ricevuto la lettera di richiesta di pagamento per il debito della garantita;
la discrasia tra il rapporto specificamente indicato e la tipologia di finanziamento effettivamente erogata non pare denotare più di una svista verosimilmente in cui è incorsa la banca nella dizione utilizzata;
dagli esiti probatori risulta che la banca ha attivato la procedura di recupero nei confronti del debitore e del garante entro il termine semestrale previsto dall’art.1957 c.c.;
il finanziamento concesso alla NOME non ha le caratteristiche del credito al consumo, ma un ordinario credito fondiario per un periodo di 24 mesi anche rinnovabile che rispetta il requisito del rispetto della percentuale dell’80% del valore dell’ immobile concesso in ipoteca;
il COGNOME non ha mai posto contestazioni specifiche su tutta la documentazione esibita dalla Banca e si è limitato ad invocare
l’espletamento di una CTU che avrebbe assunta una funzione meramente esplorativa. La rilevabilità ufficiosa della nullità non esime la parte da ogni onere di allegazione né vale a sconvolgere il principio della domanda o a trasformare il principio dispositivo che informa il regime delle prove.
─ NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
─ Con il primo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., per aver la Corte d’Appello di Venezia provveduto ad affermare, nella sostanza, la natura omnibus della fideiussione prestata dal sig. NOME COGNOME in favore di Banca Popolare di Marostica, a dispetto del fatto che tale prospettazione non fosse stata formulata della Banca appellata e comunque disapplicando le norme che, in materia di interpretazione del negozio giuridico, impongono di tenere conto della volontà dei contraenti, avuto riguardo al loro comportamento complessivo anche successivo alla stipulazione dell’accordo (art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.).
5.1 -La censura è inammissibile: innanzitutto perché la ratio decidendi non è fondata nel senso di accertare la presenza di una fideiussione omnibus .
Ed, inoltre, la censura, benché formulata in termini di violazione di regole ermeneutiche, attiene al risultato interpretativo relativo all’oggetto del contratto, che è riservato al giudice di merito.
Non è possibile limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo
in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021). A tale fine, l’estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un’astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022).
-Con il secondo motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativo alla data di rilascio della fideiussione da parte dell’odierno ricorrente, alle specifiche condizioni del rapporto bancario che la stessa garantiva, ben diverse rispetto a quelle del rapporto instaurato dalla debitrice principale e, infine, al mancato perfezionamento del rapporto di finanziamento dedotto nel testo della fideiussione.
6 . 1 ─ La doglianza vuol porre in discussione l’accertamento compiuto in sede di merito sulla capacità finanziaria della debitrice. L’effettiva consistenza di tale elemento inerente alla situazione economico finanziaria della debitrice è una circostanza di fatto che comporta un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità.
Anche la questione centrale del motivo sulla circostanza della valutazione in termini di durata medio-lunga un credito concesso per 24 mesi, che peraltro il giudice del merito ha accertato come prorogabile, è priva di decisività.
7. ─ Vi è censura anche per la violazione della disposizione di cui agli artt. 5 e 38 TUB e dell’art. 15 del DPR 601/73, nonchè delle disposizioni di cui all’art. 1337, 1368 e 1375 c.c. in relazione alla qualificazione del finanziamento erogato in favore della sig.ra NOME COGNOME come fondiario e non come concessione di credito al consumatore, con violazione delle norme di buona fede circa l’erogazione del credito (art. 360. comma 1, n. 3 c.p.c.).
7.1 ─ La censura è inammissibile, perché ancora una volta tende a formulare una richiesta di rivalutazione di un accertamento di fatto derivante dagli esiti istruttori che non è ammissibile in sede di legittimità.
Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009).
─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima