Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29463 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29463 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8056/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l o studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME NOMEcontroricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO dell’RAGIONE_SOCIALE n. 1292/2020 depositata il 30/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La ricorrente, in qualità di cessionaria del credito vantato nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, ha ottenuto decreto ingiuntivo per interessi moratori ai sensi degli artt. 4-5 del decreto legislativo 231/2002, sulle somme liquidate in ritardo dalla RAGIONE_SOCIALE. Proposta opposizione, il Tribunale ha revocato il decreto ritenendo dimostrato l’avvenuto pagamento delle fatture azionate nei termini contrattuali. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d ell’ Aquila ha respinto, ritenendo pienamente lecito che l’amministrazione condizioni l’esigibilità del corrispettivo per le prestazioni sanitarie alle verifiche ispettive effettuate dalla commissione ispettiva permanente. La Corte osserva che, nella specie, il comitato ispettivo era funzionante e operativo e che il dies a quo per la decorrenza del termine di pagamento andava individuato nella ricezione della comunicazione degli esiti delle verifiche ispettive, in questo caso trasmesse alla direzione sanitaria in data 8 agosto 2008 e ricevute in data 14 agosto 2008, sicché il pagamento, avvenuto il 13 ottobre 2008 risultava tempestivo. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un motivo. Si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 21 settembre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 del codice civile e degli articoli 6 e 10 del contratto del 25 marzo 2011.
La ricorrente lamenta che sebbene fosse chiara la previsione dell’articolo 10 del contratto, la Corte d’appello ha erroneamente subordinato l’esigibilità del credito alle verifiche ispettive.
Trascrive quindi la clausola contrattuale la quale prevede che la RAGIONE_SOCIALE per conto dell’RAGIONE_SOCIALE procederà alla liquidazione delle fatture e alla certificazione del credito derivante dalle stesse a meno che la commissione ispettiva nell’ambito del suo controllo non abbia comunicato alla RAGIONE_SOCIALE l’esito negativo delle verifiche a campione sulle prestazioni di cui all’articolo 6 del contratto’ (pag. 6 ricorso) e dopo avere previsto come si procede alla liquidazione in caso di esito negativo delle verifiche prosegue così: ‘l’esigibilità della prestazione e le modalità di pagamento sono disciplinate come segue: nelle more della stesura ed approvazione da parte della giunta regionale del protocollo di verifica di cui all’articolo 6 del presente contratto il credito purché rientrante nei limiti massimo di cui all’allegato 2 sarà certificato dalla RAGIONE_SOCIALE e sarà erogato secondo le modalità di seguito riportate: l’ottantacinque percento dell’importo a 60 giorni di effe effe emme (data fattura fine mese) il 15% dell’importo a saldo entro il 30 Aprile l’anno successivo a quello di competenza’ .
La ricorrente deduce che, muovendo dal tenore letterale di siffatto articolo, emerge che le parti non abbiano inteso affatto subordinare l’esigibilità del credito alla verifica ispettiva, il cui intervento peraltro avveniva a campione, e che è evidente il travisamento in cui è incorsa la Corte nel momento in cui ha fatto dipendere il pagamento dei corrispettivi maturati dal parere della commissione anche se ciò non era stato né previsto né concordato. 2.- Il motivo è inammissibile.
In tema di interpretazione dei contratti è costante l’ orientamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo in ipotesi di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero di motivazione contraria a logica.
Questa Corte ha altresì ribadito che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dalla corte di merito non deve essere l’unica possi bile – o la migliore in astratto – essendo sufficiente che sia una di quelle possibili (Cass. n. 24539/2009, n. 25861/2013, n. 5016/2014, n. 28319/ 2017 e n. 16987/2018; n. 5670/2019).
La giurisprudenza è quindi salda nel ritenere che il sindacato di legittimità non possa investire il risultato interpretativo in sé (rientrando quest’ultimo nell’ambito dei giudizi di fatto) potendo, viceversa, detto sindacato solo attenersi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito.
In altre parole, in sede di legittimità non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (Cass. n. 7500/2007, n. 10554/2010 e n. 10891/2016).
Di conseguenza il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente con quella accolta nella sentenza impugnata ( Cass. n. 9461/2021)
3.Nella specie, la sentenza impugnata ha esaminato analiticamente i contratti che regolano il rapporto e ha rilevato che
il criterio di pagamento, secondo le modalità indicate dall’ultimo comma dell’articolo 10 del contratto e invocate dalla ricorrente (ossia l’85% a 60 giorni dalla data fattura fine mese il residuo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza), poteva applicarsi solo nelle more della stesura e approvazione del protocollo di verifica che la commissione ispettiva permanente avrebbe dovuto usare e che, data l’operatività del suddetto comitato ispettivo, il termine per il pagamento decorreva invece dalla ricezione della comunicazioni delle verifiche ispettive.
A questa interpretazione sistematica del contratto il ricorso non articola censure che facciano riferimento ad una possibile violazione da parte del giudice di merito delle regole ermeneutiche dei contratti, con puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, come sarebbe stato necessario, ma si limita ad indicare un parametro legale inconferente (art 1341 c.c.) ed a dedurre il travisamento della clausola contrattuale trascritta, cogliendo solo parzialmente la ratio decidendi e senza tenere conto che la diversa interpretazione – conforme in primo e secondo gradoresa dai giudici di merito, si fonda anche sull’accertamento, in punto di fatto, della piena operatività del comitato ispettivo.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00= per compensi, oltre euro 200,00= per spese non documentabili, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/09/2023.