Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19820 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14241/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5680/2020 depositata il 17/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 22 dicembre 1999, NOME COGNOME sottoscriveva con l’allora RAGIONE_SOCIALE un contratto di finanziamento ex art. 9 septies della L. n. 609/96 (cosiddetto ‘prestito d’onore’). Con nota del 9 ottobre 2002 n. 69438, RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, comunicava all’COGNOME di aver avviato il procedimento di decadenza per mancata ottemperanza all’obbligo di presentazione della documentazione richiesta per legge e con successiva nota del 24 febbraio 2004 n. 9353 comunicava l’avvenuta revoca del contributo. Con nota del 28 gennaio 2009, RAGIONE_SOCIALE intimava il pagamento del residuo debito.
RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, con ingiunzione di pagamento del 19 gennaio 2012, notificata il 15 febbraio 2012, chiedeva all’COGNOME il pagamento della somma complessiva di euro 21.301,86, di cui euro 15.398,46 per totale erogato in conto capitale a fondo perduto, ed euro 5.903,4 per interessi maturati sul totale erogato a fondo perduto, relativi al finanziamento agevolato erogatogli.
Con sentenza n. 3080/2016 del 16 febbraio 2016, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso dell’COGNOME avverso la suddetta ingiunzione.
Con sentenza n. 5680/2020 del 17 novembre 2020, la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello proposto dall’COGNOME avverso la citata sentenza del Tribunale. La Corte di merito riteneva pacifico e documentalmente provato che l’COGNOME non aveva inviato nei termini la documentazione alla RAGIONE_SOCIALE e riteneva che l’asserita consegna al tutore RAGIONE_SOCIALE non potesse comunque
valere a rendere tempestivo l’inoltro, sull’infondato presupposto che la RAGIONE_SOCIALE fosse la longa manus di RAGIONE_SOCIALE ed avesse l’obbligo del successivo inoltro a RAGIONE_SOCIALE. La Corte di merito rilevava che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 12 del contratto di finanziamento, RAGIONE_SOCIALE aveva il diritto di revocare le agevolazioni concesse in una serie di ipotesi, tra cui quella, di rilievo nel caso in esame, in cui il beneficiario non avesse fornito nei termini stabiliti la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei beni finanziati.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi e resistito con controricorso da RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE).
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo di ricorso, la ‘ violazione dell’art. 360, comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 cod. civ. ‘ per avere la Corte d’appello erroneamente applicato il principio di cui all’art. 1362 cod. civ. ( in claris non fit intepretatio ) nella esegesi del contratto di finanziamento, escludendo l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall’odierno ricorrente, volti a dimostrare che RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto al beneficiario di consegnare i documenti al tutor; ii) con il secondo motivo di ricorso, la ‘ violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in ordine alla violazione dell’art. 2697 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 183 comma 7 e 188 cod. proc. civ. nonché violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, dovuta alla mancata assunzione
dell’interrogatorio formale del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e dei testi COGNOME e COGNOME ‘; iii) con il terzo motivo di ricorso, la ‘ violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in ordine alla violazione dell’art. 132, n. 4 cod. proc. civ. per vizio di motivazione apparente ‘, per avere il Tribunale motivato il rigetto delle prove richieste, sostenendo che fossero volte a dimostrare una convinzione personale di NOME, non considerando che quest’ultimo intendeva, invece, dimostrare, come ampiamente dedotto, il suo esatto adempimento; iv) con il quarto motivo di ricorso, la ‘ violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale secondo buona fede ex art. 1366 cod. civ. ‘, deducendo che la Corte di merito, ove avesse ammesso i mezzi di prova richiesti, avrebbe potuto accertare che l’atto di revoca aveva violato il principio di affidamento; v) con il quinto motivo di ricorso, la ‘ violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 1189 cod. civ. e del principio della rappresentanza apparente di cui all’art. 1387 cod. civ. ‘, per non avere la Corte d’appello valutato che il tutor aveva agito come rappresentante apparente di RAGIONE_SOCIALE e che pertanto l’odierno ricorrente aveva correttamente adempiuto la propria obbligazione contrattuale con la consegna al tutor della documentazione richiesta; vi) con il sesto motivo di ricorso, la ‘ violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione del principio della irretroattività fissato dall’art. 11 delle Disp. Prel. al codice civile in relazione all’applicazione del D.M. 28 maggio 2001, n. 295 e del d. lgs. 21 aprile 2000 n. 185 ‘, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il contratto prevedesse la revoca immediata del finanziamento, in caso di mancata consegna dei documenti, anche in forza di quanto previsto dal d. lgs. n. 185/2000, applicabile retroattivamente, senza, invece, dare rilevanza a quanto previsto dal D.M. 8 novembre 1996, n. 591, e, in particolare, a quanto disposto dagli artt. 7, 8 e
9 del citato D.M., trattandosi di previsioni che, ad avviso del ricorrente, confermano l’interpretazione contrattuale da egli prospettata; vii) con il settimo motivo di ricorso, la ‘ violazione art. 360, n. 3 Cpc per violazione dell’art. 10 bis, L. 7.8.1990 n. 241, dell’art. 1455 c.c. nell’interpretazione della revoca di cui all’art. 12 del contratto di finanziamento 22.12.1999 (A) e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex artt. 1363, 1370 e 1372 del codice civile (B)’; in particolare il ricorrente deduce che era errata l’interpretazione della Corte di appello circa gli effetti dell’erronea qualificazione della natura della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 12 del contratto di finanziamento, che, invece, secondo l’interpretazione del ricorrente, impediva la revoca automatica e rendeva necessaria una procedura di accertamento della responsabilità; il ricorrente lamenta, altresì, la mancata considerazione dei canoni di buona fede, ragionevolezza e importanza dell”inadempimento; viii) con l’ottavo motivo di ricorso, la ‘ violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 codice civile e RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 c.p.c.’, per avere la Corte d’appello ritenuto, in contrasto con le risultanze sostanziali (motivazione dell’ingiunzione) e processuali (produzione in atti delle spedizioni e omessa contestazione della società convenuta), irrilevante la corretta qualificazione della clausola, in base all’erroneo presupposto che non vi sarebbe traccia in atti dell’ invio della documentazione avvenuto il 9 marzo 2004; ix) con il nono motivo di ricorso, la ‘ violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 1 L. n. 241/90 ed art. 5 Trattato sull’Unione (principio di proporzionalità) – Violazione art. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c.’; a d avviso del ricorrente, la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente, circa il lasso di tempo trascorso tra la concessione del finanziamento e la successiva
revoca, fosse difforme dal vero e che la revoca fosse coerente con il principio di proporzionalità, in quanto RAGIONE_SOCIALE, che espletava funzioni e prerogative pubblicistiche, era comunque tenuta a procedere a un rigoroso controllo dell’utilizzo delle agevolazioni anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE adempimenti contrattuali; rimarca che non vi era stato un utilizzo distorto del finanziamento, come risultava dalla motivazione della sentenza impugnata, e richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui era sempre necessaria un’attenta, congrua e motivata valutazione di proporzionalità del rapporto tra inadempimento e conseguenze della risoluzione; x) con il decimo motivo di ricorso, la ‘ violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 1, comma 136 L. n. 311/2004 e dell’art. 21 nonies L. 7 agosto 1990, n.. 241; per violazione dell’art. 2964 codice civile; per violazione dell’art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 (principio dell’affidamento) e dell’art. 1375 c.c.’ , per non avere la Corte d’appello considerato che, essendo trascorsi più di tre anni tra una fase del procedimento e la successiva, si era ingenerato un affidamento del ricorrente sulla certezza dei rapporti giuridici, mentre l’azione di recupero della somma erogata, conseguente alla revoca del finanziamento, era stata tardiva e RAGIONE_SOCIALE non aveva, come invece avrebbe dovuto, compiutamente giustificato il lungo lasso di tempo trascorso tra l’inadempimento addebitato al ricorrente, comunque emendato, la revoca; xi) con l’undicesimo motivo di ricorso, la ‘ violazione art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 3 del d. lgs. 12.2.1993 n. 39 – Violazione art. 360, n. 4 in relazione all’art. 132, comma 1 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione apparente e violazione dell’art. 112 c.p.c.’; il ricorrente, nel riproporre l’eccezione di nullità dell’ingiunzione per carenza di valida sottoscrizione, deduce che la RAGIONE_SOCIALE, in quanto ente di diritto privato a partecipazione pubblica, non era autorizzata all’apposizione della firma meccanografica; ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE fosse
autorizzata, in virtù del decreto del MEF 4/2/2008, alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, poiché tale richiamo è inconferente, atteso che la firma meccanografica non è un predicato necessario della riscossione mediante ruolo, ma una facoltà della P.A. e la motivazione della sentenza impugnata era illegittima per violazione dell’art.3 d.lgs.n.39/1993.
I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare.
Le censure – sotto il profilo della violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362 cod. civ., 2697 cod. civ., 183 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. civ. e della motivazione apparente, espunto il riferimento, inammissibile, alla motivazione insufficiente (Cass. S.U. 8053/2014) – colgono nel segno.
In via di principio, va anzitutto osservato che, benché l’interpretazione del contratto resti tipico accertamento devoluto al giudice del merito, qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ha indirizzato l’opera del predetto giudice, peraltro in presenza d’emergenze semantiche obiettivamente non corroboranti l’interpretazione proposta, sussiste la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che occorra ulteriormente onerare il ricorrente di ricercare, con specificità, la ratio decisoria avversata, giacché il giudice viene meno al dovere d’interpretazione secondo i canoni legali, ove fornisca un’esegesi svincolata da regole conoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e non giustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale (Cass. 30686/2019). Inoltre, il divieto di provare per mezzo di testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea, non comprende l’accertamento di circostanze chiarificatrici del contenuto negoziale in quanto suscettibile di diverse interpretazioni (Cass. 933/1976). Più di
recente si è ribadito che nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 cod. civ., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell’atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale (Cass. 1742/2022).
Inoltre, il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (Cass. 30810/2023). Infine, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più
varie, ipotetiche, congetture (Cass. 6758/2022; Cass. 13977/2019; Cass. S.U. 22232/2016).
Nella specie, la Corte d’appello -ai fini del riscontro della tempestività della trasmissione alla finanziatrice RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) della documentazione attestante l’avvenuto e corrett o utilizzo delle risorse assegnate, la cui ritardata consegna aveva comportato la revoca del finanziamento erogato all’COGNOME – ha rilevato che quest’ultimo aveva affermato, anche in appello, di «avere assolto i suoi obblighi consegnando a mano la documentazione a una persona preposta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a riceverla , ovvero al proprio tutor dr. NOME COGNOME», poiché in sede di esecuzione del contratto di finanziamento del 22 dicembre 1999 – «spettava a costui ricevere la documentazione e poi curarne la spedizione a RAGIONE_SOCIALE». La sentenza ha altresì dato atto che l’COGNOME aveva articolato interrogatorio formale e prova per testi, indicando a testi lo stesso COGNOME ed altro dipendente della società di tutoraggio RAGIONE_SOCIALE, per dimostrare che l’istante era «contrattualmente obbligato a presentare la documentazione al proprio tutor», essendo il medesimo preposto alla società finanziatrice, e quindi obbligato a trasmetterla a quest’ultima. La Corte di merito ha affermato che il Tribunale aveva rilevato, invece, che l’invio diretto da parte dell’COGNOME della documentazione a RAGIONE_SOCIALE non era avvenuto nel termine contrattuale di 90 giorni e che, quindi, la consegna avvenuta alla SCI era del tutto priva di rilievo.
E tuttavia, in maniera incomprensibile e priva di collegamento logico con la premessa, la Corte ha ritenuto che il motivo di appello formulato dall’COGNOME, per contestare tale assunto del Tribunale, fosse «infondato perché aggredisce un passaggio motivazionale che ha un contenuto diverso da quello che l’appellante ha voluto contestare», laddove l’appellante voleva proprio contestare di non
essere tenuto – come aveva affermato il primo giudice – a spedire direttamente la documentazione alla RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto riguarda, poi, l’interpretazione del contratto e la conseguente valutazione di rilevanza delle prove articolate, la Corte territoriale si è limitata ad osservare che l’art. 5, ultimo cpv. del contratto «pone in capo al beneficiario l’obbligo di invio della documentazione» (p. 16), e che in base all’art. 12, in caso di ritardata consegna della documentazione in questione, RAGIONE_SOCIALE aveva il diritto di revocare il finanziamento, sicché, secondo la Corte di merito, il contratto non conteneva previsione alcuna che consentisse al beneficiario di operare la consegna «in modo diverso dall’invio diretto alla concedente».
Per tali ragioni, senza neppure analizzare il contenuto delle prove articolate, la Corte d’appello – solo implicitamente ritenendole irrilevanti – ha rigettato il motivo di appello.
Orbene, la sentenza va ravvisata carente sul piano motivazionale ed erronea sul piano giuridico. La clausola 5 del contratto, che – a detta della Corte di merito – conterrebbe l’obbligo di inviare direttamente alla finanziaria la documentazione in questione, si limita a stabilire che il «beneficiario si obbliga a presentare …» detta documentazione, e l’art. 12 si limita a prevedere il diritto della RAGIONE_SOCIALE di revocare il finanziamento, ove «il beneficiario non fornisca nei termini stabiliti la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento dei beni finanziati», come deduce il ricorrente con sufficiente specificità, rimarcando che nessuna previsione contrattuale prevedeva che l’COGNOME fosse tenuto a consegnare, o a «spedire» come si legge nella sentenza impugnata, la documentazione a RAGIONE_SOCIALE, poiché il contratto faceva riferimento ad espressioni «aperte» e «non univoche», come «presentare» e «fornire», senza neppure l’indicazione del destinatario di tale consegna. Per le ragioni suesposte, il giudice di merito era tenuto a delibare compiutamente il contenuto del
contratto, in ordine alla sua chiarezza o equivocità nel senso invocato dal ricorrente, scrutinando complessivamente le clausole anche alla luce delle finalità perseguite dalle parti, e di conseguenza a delibare la rilevanza dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale, i cui capitoli sono stati riprodotti nel secondo motivo, nel rispetto del principio di autosufficienza (Cass. 6440/2007; Cass. 17915/2010; Cass. 13677/2012). Ebbene, i capitoli di prova erano diretti a dimostrare: che, in fase di esecuzione del rapporto – e secondo le istruzioni impartite dal tutor -l’NOME doveva obbligatoriamente consegnare la documentazione a quest’ultimo che l’avrebbe controfirmata e spedita all’ente erogatore; che «era vietata la possibilità di spedizione RAGIONE_SOCIALE stessi da parte del beneficiario direttamente all’ente erogatore»; che la consegna al COGNOME avvenne nei termini contrattuali; altre circostanze rilevanti per la controversia. La Corte di merito non ha ammesso le prove senza una specifica motivazione sulla loro irrilevanza, negando all’istante il diritto alla prova (art. 24 Cost. e 2697 cod. civ.). Nello specifico, difetta una valutazione della rilevanza delle prove in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché ricorre vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, in base all’orientamento di questa Corte suesposto.
L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento di tutti gli altri.
In conclusione, vanno accolti i motivi primo, secondo e terzo di ricorso, nei limiti precisati; la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti, dichiarati assorbiti gli altri, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, a cui è demandata anche la statuizione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo e terzo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, a cui