Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1027 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1027 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21813/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-resistente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1510/2021 depositata il 11/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
– RAGIONE_SOCIALE quale debitrice principale e NOME COGNOME in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto con cui Tribunale di Milano, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE Sistema s.p.a., aveva ingiunto loro di pagare la somma di 295.213,90 euro dovuta in ragione del finanziamento per euro 500.000,00 concesso con contratto in data 25.3.2015 che avrebbe dovuto essere restituito in 60 rate mensili, avendo la RAGIONE_SOCIALE interrotto i pagamenti di dette rate il 30.9.2017 e la banca azionato la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto.
2.- Il Tribunale ha ritenuto fondato il solo motivo di opposizione relativo alla disciplina negoziale del preammortamento, ritenendo che nel relativo periodo – dal 25.3.2015 al 31.3.2020 -la mutuataria fosse tenuta al pagamento dei soli interessi, calcolati in euro 104.065,97, che erano stati interamente versati, avendo la debitrice pagato una pluralità di rate, comprensive di capitale e interessi, per l’ammontare complessivo di euro 303.755,37, sicché non poteva ritenersi sussistente la morosità contestata per intimata risoluzione del contratto. Ha invece disatteso gli altri motivi di opposizione. Ha, quindi, dichiarato inefficace la risoluzione comunicata dalla creditrice, ha revocato il decreto quanto a RAGIONE_SOCIALE e condannato RAGIONE_SOCIALE Sistema alla restituzione in favore di quest’ultima di euro 199.869,44. Mentre ha respinto i motivi opposizione del garante COGNOME, rilevando che al disconoscimento di conformità della copia non aveva fatto seguito il disconoscimento dell’originale della fideiussione prodotto dall’opposta e ritenendo che la natura autonoma della garanzia prestata impedisse di far valere i motivi di opposizione che erano stati sollevati dalla debitrice principale e che non erano riconducibili all’ exceptio doli .
3.La Corte d’appello ha riformato la sentenza accogliendo l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE Sistema, respingendo l’appello incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE e accogliendo parzialmente l’appello incidentale di NOME COGNOME.
In sintesi osservando che:
a) la sentenza di primo grado non risultava aver correttamente interpretato la clausola relativa al preammortamento (« L’impresa si obbliga a restituire la somma mutuata e pagare i relativi oneri corrispondendo una rata di preammortamento di interessi e n. 60 rate mensili posticipate di ammortamento composte di capitale e interessi da pagarsi senza interruzione, senza necessità di espressa richiesta da parte della RAGIONE_SOCIALE, secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti, il quale firmato dalle parti stesse viene allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. …. A decorrere dalla data odierna 26.3.2015 fino al 31.3.2020 (giorno precedente a quello di decorrenza del piano di ammortamento) saranno dovuti gli interessi di preammortamento calcolati al tasso indicato al successivo art. 4 »), poiché attribuiva rilievo determinante ed esclusivo all’indicazione letterale del periodo di preammortamento (23.3.2015/31.3.2020), senza indagare sulla comune intenzione delle parti, anche alla luce del comportamento successivo alla stipulazione e senza considerare che agli atti era stata prodotta solo una parte dell’intero regolamento negoziale mancando il documento contenente il piano di ammortamento pur indicato come allegato del contratto sottoscritto; invero il comportamento successivo faceva emergere che RAGIONE_SOCIALE aveva pagato le rate mensili addebitate a partire da aprile 2015 sino a settembre 2017 comprensive di capitale e interessi, e non di una sola «rata di preammortamento di interessi» come indicato nel contratto; né risultava che la debitrice avesse contestato gli addebiti sul conto delle suddette rate o avesse richiesto spiegazioni su una ipotetica esecuzione del contratto non conforme alle pattuizioni: comportamenti incompatibili con un accordo quale quello ricostruito dal Tribunale e posto a fondamento della decisione, accordo, peraltro inusuale, circa un periodo di preammortamento di cinque anni con pagamento di una rata di preammortamento di soli interessi;
i motivi di appello incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE erano infondati, poiché la commissione di estinzione anticipata non costituisce un costo collegato all’erogazione del finanziamento rilevante ai fini della verifica del TEG e non ha, pertanto, alcun rilievo ai fini del rispetto della normativa antiusura; l’ISC è indice che deve essere indicato a fini di trasparenza e che non incide sulla validità del contratto (salvo il caso regolato dall’art. 125 bis Tub, non applicabile nella fattispecie, riguardando la disciplina del credito ai consumatori); l’indicazione del TAE è dovuta secondo la delibera CICR 9.2.2000 solo quando vi sia, come è frequente nei contratti di conto corrente, una capitalizzazione infrannuale degli interessi, ipotesi non ricorrente nel caso di specie di contratti di mutuo con ammortamento alla francese, come indicato nel documento di sintesi; la mancata indicazione dell’anno civile o commerciale era priva di rilievo, posto che si tratta di indicazione che attiene alla trasparenza la cui eventuale violazione non dà luogo a nullità;
era, invece, parzialmente fondato il motivo di appello incidentale formulato dal garante COGNOME, avendo la RAGIONE_SOCIALE dato atto sin dal giudizio di primo grado di aver ricevuto da un terzo garante (il RAGIONE_SOCIALE) una parte della somma dovuta, con conseguente riduzione dell’importo a debito di RAGIONE_SOCIALE e, quindi, di quella dovuta dal garante.
– Contro la sentenza hanno proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME affidandolo a sei motivi di cassazione. RAGIONE_SOCIALE Sistema s.p.a. è rimasta intimata ma ha depositato memoria ex art. 380 bis. c.p.c. La memoria è inammissibile perché ii sensi dell’art. 370 c.p.c. la parte contro la quale il ricorso diretto, se intende contraddire deve farlo mediante controricorso, in mancanza non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il Primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli art. 1362 comma 1 c.c. nonché, in subordine, dell’art. 1370 c.c.
Deducono i ricorrenti che nell’ambito dei canoni interpretativi, è prioritario quello fondato sul significato letterale delle parole -di cui all’articolo 1362, co.1, cod. civ. con la conseguenza che, quando quest’ultimo è esauriente perché non lascia dubbi, l’operazione ermeneutica deve ritenersi definitivamente conclusa; che nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, come quello che occupa, la ricerca della comune intenzione delle parti, ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta attingendo unicamente alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, non potendo rilevare una formazione del consenso che non sia stata incorporata nel documento scritto; che, in ogni caso, essendosi al cospetto di condizioni generali di contratto predisposte dalla RAGIONE_SOCIALE, in conformità all’art. 1370 c.c. che la Corte distrettuale aveva completamente ignorato, la res dubia eventualmente esistente e determinata da previsioni negoziali in conflitto doveva essere risolta contro lo stipulatore (nella specie l’interpretazione più favorevole per la RAGIONE_SOCIALE era quella che collocava il periodo di preammortamento finanziario in cinque anni volendo la mutuataria alleggerire il peso inziale del finanziamento con rate composte di soli interessi, onde assicurarsi la liquidità necessaria per il perseguimento delle finalità indicate in contratto, ovvero acquisto scorte e pagamento fornitori).
Nella specie la Corte distrettuale avrebbe erroneamente valorizzato la mera tolleranza della mutuataria rispetto alla condotta della RAGIONE_SOCIALE di addebito anticipato delle rate di ammortamento quale condotta disvelante una diversa volontà delle parti, ossia quella di dare corso al piano di
ammortamento dal mese successivo alla stipula, laddove dall’esegesi del testo fondata sul significato lessicale dell’art. 3 del contratto si sarebbe evinto con chiarezza «: (i) che la parte mutuataria avrebbe dovuto versare 1 rata di preammortamento e 60 rate di ammortamento; (ii) che sino al 31 marzo 2020 erano dovuti solo gli interessi di preammortamento; (iii) che dal 1° aprile 2020 (primo mese successivo alla scadenza della fase di preammortamento) avrebbe avuto inizio il periodo di ammortamento» ; inoltre nella ricerca della comune intenzione delle parti la Corte aveva attinto ad elementi extratestuali mentre avrebbe dovuto fare riferimento solo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
1.1Il motivo è infondato.
La parte ricorrente formula una censura di non corretta applicazione da parte del giudice di merito dei canoni ermeneutici che l’avrebbe condotto ad un accertamento di fatto errato nella individuazione della volontà contrattuale delle parti.
Il motivo è ammissibile solo laddove veicola, appunto, falsa applicazione o violazione degli articoli 1362 ss. c.c. – senza «scivolare» in una diretta valutazione alternativa dell’accertamento di fattoin conformità al paradigma del mezzo di cui all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., che, in materia di interpretazione del contratto riservata al giudice del merito, impone che in sede di legittimità non si censuri la ricostruzione in concreto effettuata della volontà delle parti, bensì l’applicazione dei canoni quali regole del percorso e del ragionamento accertatorio del giudice (v. Cass. n. 22343/2014; Cass. n. 8296/2005); mentre la proposta di una diversa interpretazione della clausola negoziale di cui si discute che i ricorrenti illustrano in ricorso, non è apprezzabile, investendo inammissibilmente il merito delle valutazioni della Corte d’appello.
1.2- Al riguardo, come è stato già osservato (v. Cass. 34795/2021), questa Corte ha affermato che ai fini della ricerca della comune volontà
delle parti il principale strumento ermeneutico è costituito « dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate » da verificarsi alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento (art. 1363 c.c.), giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass. n. 4571/2021 che richiama Cass. n. 828/2007; Cass. n. 28479/2005; Cass. n. 9626/2003 ); e che il predetto criterio letterale deve tener conto dell’« unitarietà ontologica dell’ermeneutica giuridica» nel senso che dalla letteralità del negozio deve estrarsi la volontà delle parti alla luce dell’intrinseca reciprocità dei canoni di legge, come rammenta il precedente già citato (Cass. n. 4571/2021), secondo cui, « pur assumendo l’elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, a tal fine il giudice deve necessariamente riguardare il medesimo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., in considerazione dello scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa causa concreta (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass.,Sez. Un., 8/3/2019,n. 6882) ».
Pertanto, l’elemento letterale, pur avendo carattere prioritario nell’interpretazione del contratto ed assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, «non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti, impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logicosistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti» (v. Cass. n. 13595/2020) in una «circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione dei contraenti e di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell’accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi» . (Cass. n. 24699/2021).
1.3- Il senso di detti principi è stato poi precisato, con particolare riguardo alla norma che qui si assume in primis violata, nel senso che « l’art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile » (Cass. n. 10967/2023) e che « nell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni
strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c.» (Cass. 6444/2025).
Il criterio letterale, dunque, è esaustivo se chiaro e univoco, il che conduce all’ulteriore considerazione che, se è pur vero che agli altri criteri ermeneutici si deve far riferimento per il solo caso di ambiguità del senso letterale della pattuizione negoziale, deve tenersi conto del fatto che la valutazione della detta ambiguità o del fatto che la lettera della convenzione non «riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti» spetta al giudice del merito.
1.4Ciò premesso sul punto la Corte d’appello ha così argomentato: « Il primo motivo di appello principale riguarda l’interpretazione del contratto di finanziamento nella parte in cui prevede un periodo di preammortamento e individua la decorrenza dell’ammortamento (…). Anche se il documento nuovo prodotto in appello dalla RAGIONE_SOCIALE non è utilizzabile, la sentenza non risulta corretta nella parte in cui attribuisce rilievo determinante ed esclusivo all’indicazione del periodo di preammortamento contenuta nella clausola del testo contrattuale (23.3.2015/31.3.2020), senza indagare sulla comune intenzione delle parti, anche alla luce del comportamento successivo alla stipulazione . La clausola suindicata non può essere, infatti, interpretata solo attraverso il canone letterale, essendo prodotta agli atti solo una parte dell’intero regolamento negoziale, e cioè la parte costituita dalle clausole contenti le pagina 16 di 19 condizioni, mentre non risulta prodotto (ritualmente) il documento contenente il piano di ammortamento, che le parti hanno tuttavia indicato come allegato facente parte integrante del contratto sottoscritto. (…) I suddetti comportamenti risultano incompatibili con un accordo, quale quello ricostruito dal Tribunale e posto a fondamento della decisione, accordo che avrebbe ‘dilatato’, peraltro in modo inusuale e senza alcuna apparente motivazione, il periodo di preammortamento a
ben cinque anni, prevedendo il pagamento di ‘una rata di preammortamento di interessi».
Reputa il collegio che, nella specie, il giudice d’appello nell’argomentazione ermeneutica censurata non si sia discostato dai predetti principi, giacché, per individuare la volontà delle parti nell’accordo de quo e la loro comune intenzione anche alla luce del comportamento successivo alla stipulazione (ovvero che RAGIONE_SOCIALE aveva pagato per più di due anni le rate mensili addebitate dalla banca a partire da aprile 2015 sino a settembre 2017 comprensive di capitale e interessi, e non una sola «rata di preammortamento di interessi» come indicato nel contratto, senza mai contestare gli addebiti sul conto delle suddette rate o richiedere spiegazioni su una ipotetica esecuzione del contratto non conforme alle pattuizioni) ha ritenuto che il testo letterale del contratto in punto preammortamento (« L’impresa di obbliga a restituire la somma mutuata e pagare i relativi oneri corrispondendo una rata di preammortamento di interessi e n. 60 rate mensili posticipate di ammortamento composte di capitale e interessi da pagarsi senza interruzione, senza necessità di espressa richiesta da parte della RAGIONE_SOCIALE, secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti, il quale firmato dalle parti stesse viene allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. …. A decorrere dalla data odierna 26.3.2015 fino al 31.3.2020 (giorno precedente a quello di decorrenza del piano di ammortamento») saranno dovuti gli interessi di preammortamento calcolati al tasso indicato al successivo art. 4 ») non rivelasse la volontà delle parti in modo chiaro ed univoco perché agli atti era stata prodotta solo una parte dell’intero regolamento negoziale, mancando soprattutto il documento contenente il piano di ammortamento, pur indicato come allegato e parte integrante del contratto sottoscritto: giudizio di fatto, questo, che non può essere sindacato in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio motivazionale che qui non è neppure dedotto. La valutazione di esistenza
dell’ambiguità spetta al giudice del merito, che, nella specie, l’ha ritenuta presente per l’assenza del documento sul piano di ammortamento.
1.5Quanto all’ulteriore censura che i ricorrenti rivolgono all’utilizzo del criterio ermeneutico della valutazione del comportamento delle parti anche successivo, trattandosi di contratto soggetto a forma scritta ad substantiam, si osserva che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, si è consolidato il principio per cui « Nei contratti per i quali è prevista la forma scritta “ad substantiam”, la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto», (principio fissato con già da Cass. n. 8080/2002 e n. 6214/99, ribadito da Cass. n. 2216/2004, Cass n. 14444/2006; ex multis di recente, Cass. n. 5112/2018).
Come chiarito, infatti, nella motivazione delle più risalenti pronunce (v. Cass. n. 2216/2004), nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, la valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto; inoltre negli stessi contratti la volontà comune deve rivestire la forma ad substantiam per tutti gli elementi essenziali del contratto. Il che ha portato questa Corte a precisare opportunamente che il censurato riferimento al predetto criterio ermeneutico deve, invece, ritenersi pienamente ammissibile anche nei contratti che prevedono la forma scritta ad substantiam, laddove « mediante il suo utilizzo non si tende a completare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale, ma solo a chiarire l’interpretazione del contenuto del contratto: non, dunque, una portata
integrativa del comportamento, evidentemente inammissibile nei contratti con forma scritta ad substantiam, ma meramente chiarificatrice» (v. Cass. n. 11828/18).
Ebbene, venendo al caso di specie osserva il collegio che la Corte territoriale ha fatto riferimento al successivo comportamento delle parti per chiarire la comune intenzione delle stesse desumibile da una clausola di significato ritenuto non chiaro in punto preammortamento (per mancata produzione del piano di ammortamento cui il regolamento complessivo del finanziamento faceva riferimento) e non al fine di far emergere una dichiarazione negoziale extratestuale.
1.6- Infine, quanto all’ulteriore censura che i ricorrenti muovono al ragionamento ermeneutico della Corte d’Appello per cui, essendosi al cospetto di condizioni generali di contratto predisposte dalla RAGIONE_SOCIALE, nel dubbio, la previsione negoziale doveva essere risolta contro lo stipulatore (laddove nella specie l’interpretazione più favorevole per la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata quella che collocava il periodo di preammortamento finanziario in cinque anni), va osservato che l’esistenza del dubbio costituisce presupposto di fatto dell’applicazione dell’art. 1370 e, in quanto tale, è circostanza il cui accertamento di esistenza è riservato al giudice del merito, intervenendo il sindacato di legittimità solo nel caso di mancata applicazione della detta norma in presenza dell’acce rtamento della circostanza in discorso. La corte territoriale non ha accertato la persistenza di situazioni di carattere dubbioso all’esito dell’applicazione del criterio ermeneutico del comportamento successivo delle parti. Non ha inoltre rilevato ambiguità in ordine alla circostanza se il preammortamento dovesse durare 5 anni o 1 anno, tali che andassero risolte nel senso indicato dalla norma invocata dalla ricorrente.
2.Il secondo motivo -formulato in via condizionata al non accoglimento del primo- denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 2 l.
n. 108 del 1996, dell’art. 644 c.p. dell’art. 1815 comma 2 c.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con detto motivo i ricorrenti censurano la decisione laddove ha escluso la commissione per l’estinzione anticipata dai costi connessi all’erogazione del finanziamento ai fini dell’indagine sull’usurarietà originaria del contratto di finanziamento.
A tale motivo i ricorrenti hanno rinunciato nella memoria depositata ex art. 380 bis. co 1 c.p.c.
3.- Il terzo motivo – formulato in via condizionata al non accoglimento del primo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, co.8, T.u.b., della Delibera del C.I.C.R. del 4.3.2003 (pubblicata in G.U. 27 marzo 2003, n.72), delle Istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 25 luglio 2013 (pubblicate nel supplemento alla G.U. 19 agosto 2003, n.191, S.O.), delle Istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 29 luglio 2009 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Secondo i ricorrenti la decisione impugnata sarebbe errata quanto alla censurata mancata indicazione dell’ISC, perchè si sarebbe affidata ad una lettura non completa delle Istruzioni della RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 25.7.2003, ma solo ai paragrafi 8 e 9 della Sezione II (pubblicità e informazione precontrattuale), mentre il panorama normativo da prendere in considerazione era più esteso comprendendo il paragrafo 3.1. della detta Sezione II, e, soprattutto, il paragrafo 3 della Sezione III (contratto), in forza dei quali – a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale l’I.S.C. sarebbe una condizione economica ed una parte obbligatoria del contenuto dei contratti di mutuo, dei contratti di anticipazione e degli altri finanziamenti indicati dal par. 9 della Sezione II; la nullità del contratto che non contempla detta indicazione obbligatoria discenderebbe dalla combinazione di tali previsioni con i commi 8 e.6 dell’art. 117 T.u.b., alla cui stregua « la RAGIONE_SOCIALE d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di
specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli » (co. 8).
Pertanto sarebbe errata anche la seconda ragione di rigetto esplicata dalla Corte distrettuale, secondo cui l’art. 117 non detta una norma analoga a quella posta dall’art. 125 -bis per il T.A.E.G. perché anche l’art. 117 disciplina direttamente l’I.S.C. pur utilizzando la tecnica di redazione normativa del rinvio a fonte subprimaria (« In sintesi: (i) l’art. 117, co.8, ha composto il precetto mercé rimando a successivi atti del C.I.C.R. e della RAGIONE_SOCIALE d’Italia; (ii) C.I.C.R. e RAGIONE_SOCIALE d’Italia sono intervenuti, includendo l’RAGIONE_SOCIALE. tra le condizioni economiche del contratto, di cui deve trattare non solo il documento di sintesi, ma anche il testo negoziale strettamente inteso» ).
3.1- Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte -cui è conforme la decisione gravata – l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica, ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (v. per l’esauriente motivazione sul punto Cass. n. 39169/2021; confermata da Cass. n. 4597/23; Cass. n. 14000/2023; Cass. n. 5151/2024 e, in motivazione, Sez. Un. n. 15130/2024: « Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre
condizioni di cui all’art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l’eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l’obbligo di indicare l’ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003» ).
4.- Il quarto motivo di ricorso -formulato in via condizionata al non accoglimento del primodenuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, co. 4, D.Lgs. 385/93 e degli artt. 1346, 1284 e 1419 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n.3 c.p.c.
Secondo i ricorrenti la decisione impugnata sarebbe errata quanto alla censurata mancata indicazione del calendario «civile» o «commerciale» per il calcolo degli interessi, il quale non avrebbe una finalità meramente informativa, perché applicando l’uno o l’altro si giunge a risultati diversi nel calcolo della rata di ammortamento, quindi la mancata indicazione in contratto del calendario utilizzato per la redazione del piano di ammortamento inciderebbe in modo insuperabile sulla determinatezza delle condizioni economiche perché renderebbe indeterminati e indeterminabili gli interessi generati dal finanziamento.
4.1- Il motivo è inammissibile, poiché attiene ad un accertamento in fatto -la determinatezza o la presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell’oggetto del contratto -che è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato della Cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione (v. Cass. n. 4474/1992; Cass. 4849/2007; Cass. n. 952/2013); nella specie il giudice di merito, ha ritenuto infondata la doglianza posto che l’indicazione del calendario utilizzato per la redazione del piano di ammortamento attiene alla trasparenza, senza rilevare alcuna indeterminatezza e tanto meno
indeterminabilità dell’oggetto del contratto con appropriata motivazione non sottoposta in sé a censura.
5.- Il quinto motivo di ricorso – formulato in via condizionata al non accoglimento del primo e del secondo – denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 117, co 4, D.Lgs. 385/93 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. laddove la Corte territoriale ha affermato che il T.A.E. (Tasso Annuo Equivalente) deve essere indicato solo in caso di capitalizzazione infrannuale degli interessi la quale non ricorre in ipotesi di contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese, e ciò in quanto: a) la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare che era incontestata ex art. 115 c.p.c. la differenza tra il tasso effettivamente applicato al rapporto di finanziamento (T.A.E.) non indicato, e il tasso indicato in contratto (T.A.N., Tasso Annuo Nominale) che emergeva dal contratto (applicando la formula di matematica finanziaria per il calcolo del T.A.E. esso risultava pari a 7,56 punti percentuali a fronte del 7,31% di T.A.N. indicato in contratto); b) da ciò avrebbe dovuto trarre la conseguenze dell’omessa indicazione del T.A.E. alla luce del co.4 dell’art. 117 T.U.b. che impone alla banca di indicare nel contratto di finanziamento il tasso di interesse praticato, ovvero di quello effettivo, e del co.7 della medesima norma che dispone la nullità della clausola che prevede condizioni economiche più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate.
5.1- Il motivo è inammissibile, poiché con detta censura i ricorrenti si dolgono della decisione sul punto in ragione del fatto che non avrebbe preso in considerazione la differenza fra TAE e TAN dedotta sin dalla citazione in opposizione e non contestata dalla banca laddove, tuttavia, la specifica prospettazione della rilevanza di detta differenza (mancata indicazione del tasso applicato al contratto) nella prospettazione sopra illustrata non risulta sottoposta alla Corte di merito che, invero, respinge la censura relativa alla mancata menzione del T.A.E. osservando « Il
motivo attinente alla mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo è parimenti infondato. La Delibera CICR 9.2.2000 prevede tale indicazione ma solo quando vi sia, come è frequente nei contratti di conto corrente, una capitalizzazione infrannuale degli interessi, che non ricorre, invece, nel caso, come quello di specie, di contratti di mutuo con ammortamento alla francese, come indicato nel documento di sintesi (v. doc. 2D appellante)». A fronte d tale ratio la ricorrente nel motivo invoca in modo inconferente una questione di fatto (la differenza tra TAE e TAN) per censurare una decisione che logicamente prescinde da questa differenza, in quanto si fonda sulla diversità tra le due misure standardizzate di costo e sul fatto che l’indicazione del TAE che è solo un indice informativo di sintesi – è imposta solo quando vi sia una capitalizzazione infrannuale degli interessi, ritenuta non ricorrente nella specie. In altre parole, la Corte d’appello non nega la differenza tra T.A.N. e T.A.E. in punto di fatto (né potrebbe, dal momento che sono due indicatori ontologicamente diversi) bensì afferma che l’omessa indicazione del T.A.E. non rileva ai fini della validità del mutuo nella specie non ricorrendo un’ipotesi di capitalizzazione infrannuale in senso tecnico. E con tale ratio il motivo non si confronta.
Nella memoria la ricorrente -sul punto- richiama il precedente di Cass. n. 5151/2024 che riguarda la differenza tra TAN (tasso annuo di interesse dovuto al netto della capitalizzazione e TAEG (o ISC, che indica, in percentuale annua, il costo effettivo del credito) ed afferma che l’indicazione, nel contratto, del TEAG non giustifica al mancata indicazione del TAN («(…) resta insuperabile la norma cogente contenuta nel cit. comma 4 dell’art. 117, la quale è presieduta dalla sanzione della nullità parziale, con applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma 7 dello stesso articolo» ) stante la limitata finalità cui assolve il TAEG che, rappresentando il dato aggregato del costo del credito, consente all’interessato di confrontare le condizioni di finanziamento che gli
operatori bancari offrono sul mercato (ragione per cui ne è prevista la pubblicità oltre che l’informativa personalizzata in funzione di trasparenza); mentre « L’indicazione, nel testo del negozio, del tasso di interesse risponde, invece, alla funzione informativa che ha la documentazione del contratto stipulato dalla banca col suo cliente. L’art. 117, comma 4, t.u.b. vuole che nel contratto siano precisati il tasso di interesse, i prezzi e le altre condizioni (compresi i maggiori oneri in caso di mora) in quanto reputa che tale nucleo di informazioni – riferite ai diversi elementi dell’obbligazione che grava sul cliente – sia indispensabile per rimuovere l’asimmetria conoscitiva dei contraenti », perché « nella logica della disciplina generale della forma dei contratti bancari l’indicazione puntuale del tasso di interesse (non di un TAEG onnicomprensivo, il quale non è un tasso convenuto contrattualmente ma un dato numerico calcolato in base a una formula matematica, quindi un semplice indicatore di costo) assume, insomma, un rilievo centrale» . Reputa infatti che le riflessioni predette sulla relazione tra TAN e TAEG predette valgano anche rispetto alla relazione TAE e ISC: così facendo tuttavia introduce una ragione di censura del tutto diversa da quella sopra illustrata e quindi inammissibile.
6.1- Il sesto motivo – formulato in via subordinata al rigetto di tutti gli latri motivi di ricorso – deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione della statuizione di condanna della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME al pagamento di euro 75.902,23, poiché RAGIONE_SOCIALE Sistema aveva dichiarato in sede monitoria di essere creditrice dei ricorrenti per euro 295.213,90, nella comparsa di costituzione depositata nel primo grado di giudizio, di aver escusso la garanzia prestata da RAGIONE_SOCIALEcredito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un importo di euro 233.702,34 e nella prima memoria istruttoria che, quest’ultimo con data valuta 13 agosto 2018, le aveva liquidato euro 233.702,84; sicché il credito della convenuta opposta non poteva essere superiore ad euro 61.511,06, mentre la Corte distrettuale
aveva condannato i ricorrenti al pagamento della somma di euro 75.902,23 senza indicare le ragioni che l’avevano portata a disattendere il calcolo matematico in ragione del quale i ricorrenti avevano indicato -anche in appello – il debito residuo nella diversa somma predetta
6.1Il motivo è fondato giacché la Corte d’appello, ritenuto parzialmente fondato il motivo di appello incidentale formulato dal garante COGNOME per aver la RAGIONE_SOCIALE dato atto sin dal giudizio di primo grado di aver ricevuto da un terzo garante una parte della somma dovuta, con conseguente riduzione dell’importo a debito di RAGIONE_SOCIALE, senz’altra considerazione, nel dispositivo ha condannato gli opponenti al pagamento di euro 75.902,23.
7 . – In conclusione il ricorso va accolto solo con riguardo al sesto motivo, infondato il primo ed inammissibili gli altri. Ne consegue la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso;
cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 13.1.2026
Il Presidente NOME COGNOME