Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28275 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28275 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 19958/20 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– ricorrente –
contro
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE 17 ottobre 2021 n. 2264;
udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio del 21 giugno 2023 e del 14 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (che in seguito si fonderà per incorporazione nella società ‘RAGIONE_SOCIALE‘; d’ora innanzi, per brevità, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘) è una struttura sanitaria privata accreditata, che tra il 2003 ed il 2008 ha
Oggetto: cessione del credito – interpretazione del contratto – inammissibilità.
reso prestazioni sanitarie per conto dell’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE; d’ora innanzi, ‘la RAGIONE_SOCIALE‘).
La RAGIONE_SOCIALE si rese morosa nel pagamento dei corrispettivi dovuti per gli anni dal 2003 in poi.
2.1. Nel 2006 il Direttore Generale della RAGIONE_SOCIALE, nel quadro di una politica di contenimento della spesa raccomandata dal Ministero delle finanze con una circolare di tre anni prima, autorizzò preventivamente la RAGIONE_SOCIALE a cedere il proprio credito alla società RAGIONE_SOCIALE, a condizione che:
fosse concessa una dilazione del termine di pagamento alla RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE cedente si impegnasse ‘ a non presentare per gli anni pregressi alcuna azione legale ed a ritirare le azioni giudiziarie già intraprese, senza ulteriori pretese, previo riconoscimento dell’interesse di punti percentuali 1,40 oltre Euribor e del pagamento delle spese legali sostenute in relazione ai provvedimenti giudiziali già ottenuti prima dell’accordo di facto ring (…)’ .
2.2. Nel 2008 la NOME cedette il proprio credito alla RAGIONE_SOCIALE
2.3. Il 15.9.2009 la RAGIONE_SOCIALE dichiarò per iscritto alla RAGIONE_SOCIALE di impegnarsi a non ‘ presentare per i crediti riguardanti i ritardati pagamenti delle forniture rese, afferenti gli anni dal 2003 e seguenti e fino alla stipula della cessione, nessuna azione legale impegnandosi, altresì, a ritirare e rinunciare alle azioni giudiziarie già intraprese ed ad ogni pretesa alle stesse connessa.
Tale rinuncia – prosegue la dichiarazione della RAGIONE_SOCIALE viene espressa a condizione che venga riconosciuto, sui crediti sopra specificati, il diritto ad ottenere il pagamento degli stessi, degli interessi, nella misura concordata, fissata nelle delibere dell’azienda n. 1800 dell’11 agosto 2006 e n. 2076 del 27 novembre 2007 (…).
La presente ha da valere come atto di espressa rinuncia a tutti gli effetti ed ai diritti scaturenti dai titoli giudiziari già divenuti esecutivi riguardanti i sopra individuati crediti maturati negli anni dal 2003 fino alla stipula della cessione’.
Sorse a questo punto controversia tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE circa gli effetti giuridici dei tre suddetti atti (Deliberazione del Direttore della ASP, cessione del credito e dichiarazione unilaterale della RAGIONE_SOCIALE).
La RAGIONE_SOCIALE, infatti, chiese stragiudizialmente alla RAGIONE_SOCIALE, invocando i suddetti atti, il pagamento degli interessi di mora su tutti i crediti che le erano stati pagati in ritardo, maturati dal 2003 fino alla stipula della cessione ad RAGIONE_SOCIALE dei crediti successivi.
La RAGIONE_SOCIALE tuttavia rifiutò il pagamento, sostenendo che per effetto degli atti sopra ricordati la RAGIONE_SOCIALE avesse rinunciato a qualsiasi credito per interessi moratori, eccezion fatta per gli interessi maturati sui crediti dei quali era stato chiesto l’adempimento in giudizio prima della cessione del credito alla RAGIONE_SOCIALE.
Perdurando il contrasto, nel 2013 la RAGIONE_SOCIALE convenne la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna:
in via principale, al pagamento degli interessi di mora maturati dal 2003 al 2008 sui crediti per rimborso delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, interessi da calcolarsi al saggio previsto dal d. lgs. 231/02, previa dichiarazione di nullità del patto che stabiliva la diversa misura pari al saggio Euribor maggiorato di 1,4 punti;
in subordine, al pagamento dei suddetti interessi di mora ad un tasso pari al saggio Euribor maggiorato di 1,4 punti.
A fondamento della pretesa dedusse che il rifiuto da parte della RAGIONE_SOCIALE di pagamento degli interessi di mora al saggio Euribor+1,4% aveva comportato la risoluzione dell’accordo scaturito dagli atti sopra indicati, e che comunque quel patto di interessi era nullo per contrarietà all’art. 7 d. lgs. 231/02.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì eccependo l’inapplicabilità ai crediti in contestazione del d. lgs. 231/02, e sostenendo che la RAGIONE_SOCIALE con la propria dichiarazione del 15.9.2009, sopra trascritta, aveva rinunciato al proprio credito per interessi.
Con sentenza 18.12.2014 n. 4804 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda.
Il Tribunale interpretò gli accordi intercorsi tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE come segue:
la RAGIONE_SOCIALE si era obbligata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE a due diverse rinunce: rinunciare a proporre nuove domande giudiziali e rinunciare alle domande già proposte;
solo la seconda rinuncia, e non la prima, aveva per contropartita l’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di pagare gli interessi di mora sui crediti dedotti nei giudizi cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe rinunciato;
la rinuncia a proporre nuove domande era invece incondizionata e senza eccezioni;
poiché la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il pagamento degli interessi di mora su crediti sì tardivamente pagati dalla RAGIONE_SOCIALE, me che non erano stati mai giudiziariamente azionati, quegli interessi non erano dovuti perché rinunciati.
Il Tribunale, inoltre, escluse che il suddetto patto (ritenuto di) rinuncia agli interessi moratori fosse nullo ai sensi del d. lgs. 231/02.
La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 17.10.2019 n. 2264 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE preliminarmente dichiarò inammissibile per genericità, ex art. 342 c.p.c., il motivo d’appello inteso a far valere la nullità (ex art. 7 d. lgs. 231/02) dell’accordo stipulato tra le parti circa la misura degli interessi dovuti.
Nel merito accolse parzialmente il gravame, interpretando i patti intercorsi tra le parti in modo diverso rispetto a quanto deciso dal Tribunale.
La Corte territoriale in particolare:
-) concordò col Tribunale sul fatto che la RAGIONE_SOCIALE avesse assunto due obblighi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE: a) non convenire in giudizio la RAGIONE_SOCIALE; b) rinunciare alle domande già proposte;
-) concordò col Tribunale sul fatto che la rinuncia alle domande già proposte aveva per contropartita il pagamento degli interessi di mora al saggio convenuto;
-) non concordò col Tribunale circa la sorte dei crediti per interessi maturati, non pagati e non azionati in giudizio: mentre, infatti, secondo il
Tribunale a questi crediti la RAGIONE_SOCIALE aveva rinunciato, secondo la Corte d’appello ‘ per i crediti non azionati in sede giudiziaria nessuna rinuncia doveva essere formulata non essendoci azioni giudiziarie a cui rinunciare’ .
Di conseguenza condannò la RAGIONE_SOCIALE a pagare alla RAGIONE_SOCIALE gli interessi di mora sui crediti maturati dal 2003 alla data della cessione al saggio convenuto, cioè Euribor+1,4.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE, con ricorso fondato su quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Con ordinanza interlocutoria 13.7.2023 n. 20178 questa Corte ha fissato termine alle parti ex art. 101 c.p.c. affinché chiarissero per quali ragioni di diritto ‘ la società RAGIONE_SOCIALE abbia conservato il diritto al pagamento degli interessi, nonostante l’incontestata cessione del credito, e ciò sia con riferimento agli interessi maturati dall’insorgenza del credito sino alla cessione, sia con riferimento agli interessi maturati successivamente alla cessione ‘.
Con memoria depositata l’8.8.2023 la RAGIONE_SOCIALE ha depositato mem oria in ottemperanza del suddetto invito, facendo rilevare – con puntuali richiami agli atti di causa – che il credito oggetto del contendere non è ricompreso tra quelli a suo tempo ceduti alla RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE non ha depositato memorie ex art. 101 c.p.c..
Il Collegio si è riconvocato nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 e deciso la causa come segue.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione delle regole di ermeneutica legale (artt. 1362 ss. c.c.), nonché dell’art. 1324 c.c..
Deduce che tali errori sono consistiti:
nell’avere interpretato unitariamente (l’uno per mezzo dell’altro) la Delibera della ASL del 2006 (contenente il benestare alla cessione) e la dichiarazione della RAGIONE_SOCIALE del 2009, nonostante fossero atti diversi da considerare atomisticamente;
nell’avere adottato un’interpretazione contrastante con la chiara lettera degli atti negoziali;
nell’avere violato il principio di universalità dell’interpre tazione, estrapolando e valorizzando solo alcuni passi degli atti suddetti;
nell’avere esteso le dichiarazioni negoziali ad ipotesi in esse non previste, in violazione dell’art. 1365 c.c.;
nell’avere violato l’obbligo di interpretazione conforme a buona fede.
La ricorrente conclude il motivo in esame osservando che quella da essa caldeggiata è ‘ l’unica interpretazione plausibile’ degli atti più volte ricordati.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La violazione delle regole legali di ermeneutica non può dirsi sussistente diverse sol perché il testo negoziale consentiva in teoria altre e interpretazioni, rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata.
L’interpretazione del negozio prescelta dal giudice di merito può condurre alla cassazione della sentenza impugnata quando sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non quando costituisca una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni ( ex multis , in tal senso, Sez. 3 – , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 -01; Sez. 1 – , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006, Rv. 589465 -01).
1.3. Nel caso di specie, la società ricorrente, pur formalmente lamentando la violazione di varii canoni legali di ermeneutica, nella sostanza contrappone la propria interpretazione del contratto a quella
adottata dalla Corte d’appello, che di per sé era comunque non implausibile.
Il giudice di merito, infatti, doveva interpretare atti e dichiarazioni reciproche, nei quali:
il creditore rinunciava a coltivare le liti pendenti ed introdurne di nuove;
il debitore prometteva di pagare gli interessi moratori ad un determinato saggio.
L’infelice sintassi adottata dalle parti (dove si parla di rinun cia alle azioni anziché ai crediti od ai diritti); l’oggettiva genericità con cui venne definito l’oggetto dell’accordo; l’uso ambiguo del termine ‘rinuncia’; lo stile inutilmente curiale; la poca limpidezza della tecnica scrittoria, rendevano oggettivamen te discutibile tanto l’una, quanto l’altra delle contrapposte interpretazioni, sicché non fu implausibile la scelta interpretativa adottata dalla Corte d’appello.
Se, poi, ve ne potessero essere anche altre e migliori, non è questione che può prospettarsi in questa sede, come già detto.
Col secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione, oltre che delle regole sulle interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali, degli artt. 1326 e seguenti del codice civile.
Nell’illustrazione del moti vo sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto concluso un accordo fra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
Sostiene che la Delibera n. 1800 del 2016, qualificata dal giudice di merito come ‘proposta’, non era atto idoneo a manifestare all’esterno la volontà della RAGIONE_SOCIALE, e che comunque, anche a voler qualificare quell’atto come ‘proposta contrattuale’, non vi fu da parte della clinica alcuna accettazione conforme alla proposta, e di conseguenza nessun accordo poteva ritenersi concluso.
2.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.
La prima ragione è che l’avvenuta conclusione di un accordo vero e proprio fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE è circostanza non solo ammessa, ma anzi invocata e sostenuta dalla RAGIONE_SOCIALE in grado di appello.
Nel costituirsi in appello, infatti, la RAGIONE_SOCIALE sostenne che il contenuto della Delibera ASP n. 1800/16 era ‘ speculare al contenuto della dichiarazione di rinuncia resa dalla struttura accreditata’ , e che di conseguenza il susseguirsi dei due suddetti documenti aveva provocato la conclusione dell’accordo. Aggiunse che, anche a ritenere che la dichiarazione unilaterale 15 settembre 2009 della clinica non fosse conforme alla delibera della RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima aveva accettato per facta concludentia la controproposta, ed anche in questo caso il contratto doveva perciò ritenersi concluso.
2.2. La seconda ragione di inammissibilità del motivo è che la censura non è sorretta da giuridico interesse ex articolo 100 c.p.c..
Se, infatti, si disconoscesse l’esistenza di qualsiasi accordo vincolante fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, e si interpretasse la dichiarazione di quest’ultima solo come una ‘controproposta’, dovrebbe concludersi che mancherebbe nel caso di specie un patto transattivo sugli interessi, e che di conseguenza la RAGIONE_SOCIALE sarebbe tenuta al pagamento integrale di essi. Sicché non è chiaro qual frutto la ricorrente intenda trarre da questo secondo motivo di ricorso.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 1321, 1324 e 1334 c.c..
Il motivo reitera, con altri argomenti, la censura già prospettata col primo motivo, e cioè che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso, da parte della clinica, qualsiasi rinuncia a domandare il pagamento degli interessi di mora sui crediti che non avevano ancora formato oggetto di domanda giudiziale.
3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte in precedenza: e cioè che con esso si censura una interpretazione del contratto non implausibile, e come tale insindacabile in questa sede.
Con l’ultimo motivo la ricorrente principale prospetta il vizio di omesso esame del fatto decisivo.
Il fatto storico che si assume non esaminato consisterebbe in un passo della dichiarazione unilaterale della clinica datata 15 settembre 2009. Questo passo dimostrerebbe -sostiene la ricorrente -che quella dichiarazione conteneva una rinuncia al credito per interessi di mora. In conseguenza di questo errore, la Corte d’appello avrebbe adottato un ‘ approccio interpretativo contrario alle regole legali di ermeneutica ‘.
4.1. Anche questo motivo è inammissibile per la medesima ragione per la quale è inammissibile il precedente, e cioè che ad onta della sua intitolazione formale, esso censura l’interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito.
Col primo motivo di ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c..
Sostiene che il secondo motivo di appello da essa proposto (con cui si invocava l’applicazione del saggio di interessi previsto dal d. lgs. 2 31/02, in luogo del saggio legale) non era né generico, né oscuro.
5.1. Il motivo è infondato.
In primo grado il Tribunale ritenne che l’art. 7 d. lgs. 231/02 (il quale commina la nullità ai patti derogativi delle previsioni del decreto stesso) si potesse applicare solo alle deroghe concordate contestualmente al patto di interessi, ma non agli accordi intesi a transigere una lite sugli interessi, insorta dopo la stipula del contratto.
La RAGIONE_SOCIALE impugnò tale statuizione con un motivo di gravame così strutturato:
-) il primo capoverso dell’illustrazione del motivo di gravame contiene la trascrizione del passo della sentenza di primo grado oggetto di censura;
-) il secondo capoverso proclama l’intento impugnatorio;
-) nel terzo capoverso è trascritto il testo della norma che si assume violata (l’art. 7 d. lgs. 231/02);
-) il quarto capoverso afferma che l’art. 7 cit. sancisce una nullità speciale;
-) il quinto capoverso afferma che l’interpretazione (non della norma, ma dell’accordo) adottata dal Tribu nale sarebbe pregiudizievole per la clinica.
Seguono ulteriori osservazioni che nulla hanno a che vedere con l’ermeneutica dell’art. 7 d. lgs. 231/02.
5.2. A fronte di una censura così strutturata, correttamente la Corte d’appello l’ha ritenuta inammiss ibile ex art. 342 c.p.c..
Il motivo d’appello infatti non spende un solo motto per spiegare per quali ragioni, ad avviso dell’appellante, l’art. 7 dovrebbe applicarsi non solo ai patti di interessi, ma anche alle transazioni sulle controversie scaturenti dai patti di interessi.
Il secondo motivo di ricorso incidentale concerne il merito della pretesa al pagamento degli interessi speciali nella misura di cui al d. lgs. 231/02, ed è inammissibile in quanto investe una valutazione compiuta dalla Corte d’ appello solo ad abundantiam .
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) rigetta il ricorso incidentale;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei due ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 giugno 2023.
Il Presidente
(NOME COGNOMECOGNOME