Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33762 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33762 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1612-2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME GAETANA, quali eredi di NOME COGNOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 873/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo dichiararsi essere la servitù di passaggio gravante sul fondo di loro
proprietà limitata alla larghezza di cm 180, con divieto ad NOME COGNOME -proprietario del fondo dominante confinante – di usarne per una larghezza maggiore e, in subordine, in caso di rigetto della domanda contro NOME COGNOME, chiedendo la condanna di NOME COGNOME, loro dante causa, a restituire parte del maggior prezzo incassato per la vendita, oltre al risarcimento del danno, rivalutazione e interessi.
1.1. A sostegno della pretesa, esponevano gli attori di aver acquistato da NOME COGNOME – con atto pubblico del 03.02.2003, che seguiva al preliminare del 23.01.2002 – una porzione di terreno gravata da servitù di passaggio e di scaricatoio su una zona di detto, terreno della larghezza costante di centimetri 180, da misurarsi a partire dal confine con la porzione di terreno di proprietà di NOME COGNOME. Dettagliavano gli attori che NOME COGNOME, con ricorso possessorio, aveva ottenuto ordinanza di reintegra nel possesso della suddetta servitù di passaggio a piedi e con mezzi rotabili su una striscia di terreno larga cm 250; pretesa che contrastava con quanto dichiarato dal dante causa NOME COGNOME nell’atto di compravendita menzionato.
1.2. Il tribunale rigettava le domande attoree e la pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME e NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Salerno.
Il giudice di seconde cure rigettava il gravame principale e accoglieva l’appello incidentale elevato da NOME COGNOME, ordinando agli appellanti, per l’effetto, di ridurre in pristino lo stato dei luoghi ante spoglio operato da NOME e da NOME, con demolizione del muro realizzato sul tratto dell’esercitata servitù di passaggio.
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a quattro motivi.
Restavano intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si deduce violazione di norme di diritto: artt. 1362 e 1366 cod. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere la Corte disattesa la lettera dell’art. 2 del contratto di compravendita e, quindi, violato le norme di ermeneutica dei contratti. Difetto di motivazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia rappresentato dalla mancata indicazione della larghezza della zona soggetta a servitù negli atti precedenti al definitivo atto di donazione preliminare: il tutto in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui viola parametri ermeneutici preposti all’interpretazione dei contratti: a giudizio del ricorrente, la ricerca della comune intenzione delle parti contraenti è il primo strumento interpretativo costituito dalla formulazione letterale dei patti, dalla connessione logica delle parole e delle espressioni usate per esprimere l’intento, mentre il ricorso a parametri ermeneutici sussidiari è consentito al giudice solo nel caso in cui il dato letterale sia insufficiente a dimostrare la reale volontà delle parti. Nel caso concreto, la Corte di merito ha trascurato totalmente la formulazione letterale dell’art. 2 del contratto di compravendita del 03.02.2003, ed ha ricostruito il patto contrattuale ricorrendo ad elementi estrinseci all’atto, quali sono il preliminare e l’atto di donazione originario, deducendo elementi contrari alla lettera dell’art. 2 del contratto definitivo senza tener presente che, in questi atti, la larghezza della zona di terreno soggetta a servitù non era mai stata indicata. Pertanto, la Corte territoriale ha stravolto la lettera dei documenti citati, che non conteneva alcun riferimento all’ampiezza della stradella, fino a farne emergere un elemento di fatto del tutto
insussistente su cui, ciò nonostante, avrebbe basato la decisione. La pronuncia, quindi, è inficiata da errori di fatto e di diritto nell’interpretazione degli atti, nonché da errori di fatto nella lettura degli atti stessi che si risolve in un vizio della motivazione e nell’omessa considerazione di un punto della controversia decisivo.
1.1. Il motivo è infondato. Risponde ad orientamento consolidato di questa Corte che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è al riguardo, peraltro, precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 cod. civ., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. Sez. 3, n. 14882 dell’08.06.2018; Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).
1.2. Orbene, nel caso che ci occupa la Corte distrettuale ha correttamente applicato i principi ermeneutici sopra riportati, poiché ha dedotto l’intenzione delle parti in merito alle pattuizioni inerenti all’esistenza ed ampiezza della servitù passiva di cui è causa da quanto indicato nello stesso atto pubblico, nelle clausole in cui rinvia espressamente all’atto di donazione del 1978 nonché al preliminare del 2002. Da tali rinvii la Corte territoriale ha dedotto, con ragionamento scevro da errori logico-giuridici, che la servitù di passaggio dichiarata
e garantita da NOME COGNOME con l’atto pubblico era quella da sempre esercitata in favore del fondo dominante, sulla superficie di terreno indicata nell’atto di donazione. L’indicazione dei 180cm, nell’atto di compravendita del 2003, alla dimensione della stradella al tro non sarebbe se non un mero riferimento all’esercizio del diritto di passaggio, quasi a voler fornire una descrizione più facilmente percepibile.
1.3. In definitiva nella sentenza impugnata non si rinvengono le denunciate violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; d’altra parte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465 del 10/02/2015).
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1489 e degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. ad esso correlati, in virtù del richiamo all’art. 1479 cod. civ. contenuto nell’art. 1480, cod. civ.: il tutto in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 1489 cod. civ., in virtù della quale nell’ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri l’acquirente ha diritto, oltre alla riduzione del prezzo, anche al risarcimento del danno, fermo restando che la dichiarazione resa dal venditore sulla libertà del bene esonera l’acquirente dell’onere di qualsiasi indagine in forza del principio dell’affidamento nell’altrui dichiarazione.
2.1. Il motivo è infondato. La ratio decidendi della sentenza gravata si fonda sul giudizio di fatto che gli acquirenti erano edotti dell’esistenza della servitù nella consistenza risultante dai titoli richiamati dal loro atto di acquisto e tale ratio decidendi , oltre a fondare il rigetto della domanda di limitazione della servitù esercitata a favore del fondo di NOME COGNOME, è autonomamente idonea a sorreggere il rigetto delle domande di riduzione del prezzo e di risarcimento danni spiegate dall’odierno ricorrente nei confronti di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 1489 cod. civ.
Con il terzo motivo si deduce ulteriore violazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Nella prospettazione dei ricorrenti, l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto è costituita dal contratto definitivo, pur se le parti abbiano stipulato un contratto preliminare. Nella specie, invece, la Corte di merito ha ritenuto di trarre dall’atto di donazione del 1978 e dal preliminare di vendita la prova di una diversa volontà delle parti, con ciò violando il principio sopra ricordato.
3.1. Il motivo è infondato, perché la Corte territoriale ha fondato la propria decisione non sul contratto preliminare inter partes , ma sul c ontratto definitivo, là dove quest’ultimo richiama l’atto di donazione del DATA_NASCITA.
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ. in correlazione con gli artt. 61, 115 e 191 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Quale corollario degli errori sopra enunciati, il ricorrente denuncia la mancata ammissione della consulenza tecnica pure richiesta in primo e secondo grado, che avrebbe dovuto accertare la situazione dei luoghi, la condizione di minore utilità derivata agli odierni ricorrenti, la parte di prezzo da restituire.
4.1. Il quarto motivo resta assorbito (assorbimento improprio) dal rigetto dei primi tre motivi di ricorso, dei quali costituisce un corollario, per espressa precisazione del ricorrente (pag. 14 del ricorso).
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in mancanza di attività difensiva del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda