Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 1229/2021 r.g. proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME e difesi, per procura speciale a margine de l ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la ordinanza della Corte di appello di Perugia n. 481/2020, depositata in data 27 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
Dopo l’espletamento di un accertamento tecnico preventivo svolto dal AVV_NOTAIO COGNOME, in ordine alla ricostruzione di tutti i rapporti di credito debito tra le parti, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione a precetto, ad essi notificato in data 18/1/2012, da parte di NOME COGNOME per l’importo complessivo di euro 12.357,08, sulla base di cambiali rilasciate da NOME COGNOME.
A parere degli opponenti l’importo preteso non era dovuto, in quanto si trattava di cambiali emesse a garanzia per l’adempimento di un obbligo assunto in sede di cessione di quote.
Era stato stipulato un contratto preliminare, con la scrittura privata del 3/11/2005, per la cessione delle quote della società RAGIONE_SOCIALE, con cui il socio NOME COGNOME aveva ceduto a NOME COGNOME (già socio al 50%) il residuo 50% delle sue quote.
Successivamente – ad avviso degli opponenti – era stato stipulato il rogito notarile di cessione di quote del 12/4/2006, che aveva del tutto sostituito la scrittura privata del 3/11/2005. Nell’atto di cessione di quote notarile NOME COGNOME pagava la somma di euro 7500,00, obbligandosi a fornire garanzie alle banche ed ai fornitori in sostituzione delle garanzie che erano state in precedenza fornite dai genitori di NOME COGNOME, ossia da parte di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Le cambiali, dunque, di cui all’atto di precetto, con avallo del padre di NOME COGNOME, ossia di NOME COGNOME, sarebbero
state rilasciate proprio a garanzia di tale obbligazione di pagamento nei confronti degli istituti di credito e dei fornitori.
La complessa pattuizione avrebbe previsto anche l’intervento della madre di NOME COGNOME, NOME COGNOME, che avrebbe consentito l’iscrizione ipotecaria su un proprio terreno.
In base alla ricostruzione del COGNOME, egli aveva provveduto al pagamento dei debiti nei confronti delle banche e dei fornitori, risultati peraltro anche maggiori di quelli indicati in sede di cessione delle quote, «cosicché la funzione di garanzia delle cambiali non aveva più ragione di essere, risultando anzi egli a credito del sig. COGNOME COGNOME».
Di qui, la richiesta di dichiarazione di nullità del precetto «per il venir meno del rapporto sottostante».
Si costituiva in giudizio NOME COGNOME, evidenziando che né il COGNOME, né i suoi familiari, avevano fatto fronte agli impegni assunti, risultando dunque creditore «per somme nel complesso maggiori a quelle portate dalle cambiali».
Il tribunale di Perugia, con sentenza del 22/6/2017, respingeva l’opposizione.
Per il giudice di prime cure risultava provata la cessione di quote della società RAGIONE_SOCIALE in favore di COGNOME NOME per il corrispettivo complessivo di euro 60.000,00.
Risultava anche provata la consegna di titoli cambiari per complessivi euro 45.000,00, in pagamento, e non con funzione di garanzia, «tra i quali risultavano compresi quelli posti a fondamento del precetto».
Non era poi verosimile che il COGNOME non conoscesse, al momento dell’acquisto delle quote di cui era titolare il COGNOME, la situazione finanziaria della RAGIONE_SOCIALE, di cui egli era socio al 50%.
Avverso la sentenza proponevano appello NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.1. Con il primo motivo di gravame si deduceva la «violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione del principio della domanda, violazione della effettività della tutela giurisdizionale», in relazione all’omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine alla «domanda subordinata diretta a ricostruire i rapporti complessivi di debito credito intercorsi tra le parti», con particolare riferimento alla posizione dei garanti di NOME COGNOME che avevano provveduto ad estinguere una parte dei debiti della RAGIONE_SOCIALE, restando però il COGNOME debitore della stessa società della somma di euro 7971,00, da portare in compensazione.
4.2. Con il secondo motivo di appello i COGNOME si dolevano della «violazione dell’art. 113 c.p.c., violazione del principio dell’autonomia negoziale, violazione degli articoli 1321 e 1322 c.c.». Il tribunale avrebbe fondato la propria decisione basandosi sul preliminare di cessione della 3/11/2005, e non sul contratto definitivo del 12/4/2006 ove «si dava atto che il sig. COGNOME NOME aveva provveduto al pagamento della cessione delle quote come pure a liberare il sig. COGNOME NOME e i suoi garanti (COGNOME NOME e NOME COGNOME) dai debiti che la società RAGIONE_SOCIALE aveva nei confronti delle banche».
Il contratto stipulato dinanzi al AVV_NOTAIO avrebbe superato il contratto preliminare, sicché nessuna conseguenza poteva trarre il tribunale dal mancato disconoscimento del preliminare.
4.3. Con il terzo motivo di impugnazione di appellanti deducevano la «violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., violazione del principio della disponibilità e della valutazione della prova, difetto di motivazione». Il tribunale avrebbe errato nel non tenere conto alcuno dell’esito dell’accertamento tecnico preventivo disposto dal presidente del tribunale in data 5/10/2010, affidato al AVV_NOTAIO COGNOME,
che si concludeva nel senso che «con riferimento all’atto di cessione delle quote a rogito AVV_NOTAIO, dai movimenti finanziari imputabili a tale atto, emerge che il sig. COGNOME NOME debitore nei confronti del sig. COGNOME NOME di euro 12.296,34».
Per tale unico debito erano state promosse due esecuzioni: la prima immobiliare nei confronti della signora NOME COGNOME, «quale garante dei garanti del creditore principale», sig. COGNOME NOME (COGNOME NOME e COGNOME NOME); la seconda mobiliare nei confronti di NOME COGNOME che «non essendo stata sospesa, ha comportato – così asseriscono gli appellanti -il pagamento delle cambiali in questione» (cfr. in tal senso motivazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia del 27/10/2020).
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 481/2020, depositata il 27/10/2020, rigettava l’appello.
5.1. In particolare, tutti i motivi dell’appello, che venivano affrontati congiuntamente, essendo tutti tesi a lamentare che «il tribunale, omettendo di tenere conto dello sviluppo complessivo della vicenda, non è stato in grado di comprendere come i titoli cambiari in base ai quali è stato notificato il precetto opposto, in realtà sono privi della causa sottostante perché emessi a garanzia di un debito ormai estinto», erano ritenuti non fondati.
Incombeva, ai sensi dell’art. 2697 c.c., su chi agiva in giudizio l’onere di provare i fatti posti a fondamento della prova domanda, sicché «incombeva agli attuali appellanti l’onere di provare, nonostante la oggettiva sussistenza di titoli di credito formalmente regolari, quali le cambiali poste a fondamento del precetto opposto, la insussistenza del credito o per la mancanza originaria, nonostante la emissione delle cambiali, o perché estinto successivamente alla loro emissione».
Tale onere non era stato assolto dagli appellanti, risultando dai documenti in atti e, in verità, dalle «stesse allegazioni degli appellanti», elementi idonei per pervenire «ad una decisione corretta».
La Corte territoriale evidenziava la complessità della vicenda, ove erano stati coinvolti anche terzi soggetti (la madre di NOME COGNOME ed i genitori di NOME COGNOME), che risultava dalla corrispondenza tra le parti e dai documenti proAVV_NOTAIOi, oltre che «dall’esito dell’accertamento tecnico preventivo invocato proprio dagli appellanti».
Il contratto definitivo di cessione del 50% delle quote sociali della società RAGIONE_SOCIALE da NOME COGNOME a NOME COGNOME, in virtù dell’atto rogato dal AVV_NOTAIO del 12/4/2006, era stato preceduto da pagamenti effettuati in favore di istituti di credito verso i quali era esposta la società RAGIONE_SOCIALE, «posti in essere in base alla scrittura privata del 3/11/2005».
Il AVV_NOTAIO, nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo espletato (relazione del 5 del 2011), aveva accertato: «1. Con riferimento all’atto ‘cessione di quote’ a rogito AVV_NOTAIO, dai movimenti finanziari imputabili a tale atto, emerge che il sig. COGNOME NOME è debitore nei confronti del sig. COGNOME NOME di euro 12.296,34. 2. Con riferimento al ‘contratto preliminare di cessione di quote sociali del 3 novembre 2005’ emerge che il sig. COGNOME NOME è debitore del sig. COGNOME NOME di euro 47.296,34».
Pertanto, reputava la Corte territoriale che «sia che si tenga conto del solo atto notarile, sia che si tenga conto anche della più complessa situazione derivante dalla scrittura privata del 3/11/2005» il COGNOME «almeno alla data dell’accertamento tecnico preventivo, risultava debitore del sig. COGNOME NOME di una somma
corrispondente sostanzialmente a quella dei titoli di cui all’atto di precetto opposto (12.357,08 euro)».
Per la Corte d’appello, poi, il debito «reale» era quello di euro 47.296,34, con riferimento alla scrittura privata, in quanto, essendo stato il contratto notarile di cessione preceduto da una complessa serie di rapporti, «non possibile interpretare il rilascio della quietanza del prezzo della cessione, indicato nell’atto notarile in misura pari al valore nominale delle quote, euro 7005,00 (art. 2 del contratto), come attestazione dell’adempimento o comunque del superamento di tutte le obbligazioni derivanti dalla scrittura privata precedente che ancora dovevano essere adempiute dal sig. COGNOME NOME».
Per la Corte territoriale la «scrittura privata non rappresenta nel caso in esame un mero preliminare dell’atto di cessione delle quote stipulato dinanzi al AVV_NOTAIO, ma contiene anche un regolamento autonomo dei rapporti diretto a preparare il contesto nel quale il contratto definitivo delle quote si sarebbe dovuto inserire».
NOME COGNOME dunque, dunque anche ove avesse rilasciato le cambiali a garanzia delle obbligazioni assunte in ottemperanza alla scrittura privata, risulterebbe ancora debitore in virtù di tale scrittura delle obbligazioni assunte per la somma accertata dal CTU.
Ma anche facendo riferimento al debito accertato dal CTU con riferimento al solo atto notarile del 12/4/2006, sussisteva «la presenza di un debito corrispondente sostanzialmente all’importo delle cambiali azionate».
Né gli opponenti, poi appellanti, avevano dimostrato «che tale debito è stato successivamente estinto a causa delle procedure esecutive promosse nei confronti loro o della signora COGNOME». Infatti, non vi era «alcuna prova che tale debito sia stato soddisfatto tramite dette procedure».
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell’art. 113 del c.p.c. Per violazione o falsa applicazione della norma- ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 115, primo comma, del c.p.c.».
In particolare, sia il giudice di prime cure che quello d’appello non si sarebbero pronunciati «sulla domanda formulata dai ricorrenti e in particolare quella indicata in via subordinata ossia – accertare che il credito di cui ai titoli cambiari attiene al pagamento di euro 34.213,00, per il quale è stata promossa ad esecuzione immobiliare pendente avanti al tribunale di Perugia al n. 30/2009 rg. E.I., di cui è stato pagato il minor importo di euro 21.500,00 da parte del Sig. COGNOME».
Il giudice d’appello si sarebbe limitato ad accertare l’esistenza o meno del debito indicato nelle cambiali sulla base della CTU, ma non avrebbe accertato «mancando sul punto una statuizione del Giudice» che «il credito di cui ai titoli cambiari attiene al pagamento di euro 34.213,00, per il quale è stata promossa ad esecuzione immobiliare pendente avanti al tribunale di Perugia al n. 30/2009 RG E.I.».
In realtà – ad avviso dei ricorrenti – la circostanza «non è di secondo rilievo», in quanto i genitori del COGNOME, sulla base dell’ipoteca volontaria concessa dalla madre a garanzia delle obbligazioni assunte dal COGNOME nella cessione di quote, hanno promosso esecuzione immobiliare per il medesimo debito mettendo in vendita il bene oggetto di ipoteca».
Ed infatti, «i genitori del COGNOME stanno comunque procedendo alla vendita del bene intestato alla mamma del Sig.
COGNOME, COGNOME NOME, garante dello stesso per l’adempimento della scrittura di cessione delle quote».
Il giudice d’appello non avrebbe, dunque, accertato «l’unicità del debito di cui alle cambiali e alla promossa esecuzione immobiliare», nonostante il pagamento «di tutte le cambiali anche quelle indicate nel precedente giudizio pari ad euro 12.357,08».
La violazione dell’art. 115 c.p.c., deriverebbe dalla circostanza che il giudice d’appello avrebbe dovuto condividere la ricostruzione dei fatti effettuata dal CTU «in quanto nessuna parte aveva contestato l’unicità dei rapporti tra i figli e i genitori». L’unica fonte di obbligazione era «l’atto di cessione di quote, il definitivo».
Il motivo è inammissibile.
2.1. Invero, nonostante i ricorrenti si dolgono apparentemente di una violazione di legge, ed in particolare della violazione degli articoli 113 e 115 c.p.c., in realtà chiedono una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, già congruamente compiuta dal giudice d’appello.
2.2. Anzitutto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo in alcun modo indicato il ricorrente il contenuto delle due scritture stipulate tra le parti, il contratto preliminare di cessione di quote del 3/11/2005 ed il rogito notarile del 12/4/2006, restando oscuro il contenuto delle stesse e delle singole clausole ivi contemplate.
Tra l’altro, i ricorrenti non hanno neppure riportato, anche solo per stralcio, gli atti relativi ad esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti dell’immobile di proprietà di NOME COGNOME, quale madre di NOME COGNOME.
Il motivo è inammissibile anche sotto un ulteriore profilo, in quanto, vertendosi sull’interpretazione dei due contratti, da un lato, il contratto preliminare di cessione di quote della RAGIONE_SOCIALE, del
3/11/2005, e dall’altro, il rogito notarile di cessione di quote della RAGIONE_SOCIALE del 12/4/2006, e proponendo i ricorrenti una peculiare interpretazione degli atti negoziali, dovevano essere indicati i criteri di interpretazione negoziale e di ermeneutica contrattuale che sarebbero stati eventualmente disattesi dalla Corte territoriale.
Infatti, la Corte d’appello ha chiaramente indicato gli elementi di prova da cui ha fondato il proprio convincimento, in ordine alla persistenza del debito di NOME COGNOME, a seguito dei due accordi negoziali sopra menzionati.
Al fine di sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., sez. 6-2, n. 5647/2019, Cass. n. 24539/2009;Cass., n. 6125/2014; anche Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27136).
Pertanto, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, debbono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti (la cui ricerca, che integra un
accertamento di fatto, è preliminare alla qualificazione del contratto), al fine di consentire, in sede di legittimità, la verifica dell’erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., sez. 5, 4/6/2010, n. 13587).
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia dagli stessi discostato (Cass., sez. 3, 28/11/2017, n. 28319).
Tra l’altro, la motivazione della Corte d’appello poggia anche su una ulteriore ratio decidendi che non risulta in alcun modo toccata da ricorso per cassazione.
Si afferma, infatti, in motivazione, nella sentenza della Corte territoriale, che, con riferimento alle procedure esecutive promosse nei confronti degli appellanti e di COGNOME NOME «non vi è infatti alcuna prova che tale debito sia stato soddisfatto tramite dette procedure».
Tale specifica ratio decidendi non è stata in alcun modo aggredita dai motivi di ricorso per cassazione.
Trova applicazione, dunque, il principio per cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione aAVV_NOTAIOata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass., sez. 6-5, 18/4/2017, n. 9752; Cass., sez. 3, 18/4/2019, n. 10815; Cass., Sez. U., 29/3/2013, n.
7931; Cass., Sez. U., 8/8/2005, n. 16602; Cass., sez. 1, 18/9/2006, n. 20118).
La Corte d’appello, dunque, ha pronunciato anche sulla domanda subordinata proposta dagli opponenti, in relazione ai titoli cambiari posti a base dell’esecuzione immobiliare pendente dinanzi al tribunale di Perugia sull’immobile di proprietà di NOME COGNOME, quale madre di NOME COGNOME.
Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza della Corte d’appello del 27/10/2020 che «la complessità della vicenda, dei rapporti tra le parti che hanno coinvolto anche terzi soggetti (la madre del sig. COGNOME NOME ed i genitori del sig. COGNOME NOME) risulta, oltre che dalla corrispondenza intercorsa e dei documenti proAVV_NOTAIOi, dall’esito dell’accertamento tecnico preventivo invocato proprio dagli appellanti che si dolgono del fatto che il tribunale non avrebbe tenuto conto di esso».
Inoltre, nella predetta motivazione, si chiarisce – a dimostrazione che la Corte d’appello ha tenuto conto anche dell’azione esecutiva immobiliare promossa nei confronti di NOME COGNOME – che «né gli opponenti, attuali appellanti, hanno provato che tale debito è stato successivamente estinto a causa delle procedure esecutive promosse nei confronti loro o della signora COGNOME. Non vi è infatti alcuna prova che tale debito sia stato soddisfatto tramite dette procedure».
6. La Corte d’appello, con esame approfondito di tutti gli elementi istruttori emergenti, tenendo conto anche delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, ha reputato che il debito reale era quello accertato in relazione al contratto preliminare di cessione di quote sociali del 3/11/2005, in quanto il successivo contratto notarile di cessione delle quote del 12/4/2006 era stato «preceduto da una complessa serie di rapporti», sicché «non è possibile interpretare il rilascio della quietanza del prezzo della cessione,
indicato nell’atto notarile in misura pari al valore nominale delle quote, euro 7500,00 (art. 2 del contratto), come attestazione dell’adempimento o comunque del superamento di tutte le obbligazioni derivanti dalla scrittura privata precedente che ancora dovevano essere adempiute dal sig. COGNOME NOME».
La Corte di merito ha anche precisato che «in realtà la scrittura privata non rappresenta nel caso in esame un mero preliminare dell’atto di cessione delle quote stipulato dinanzi al AVV_NOTAIO, ma contiene anche un regolamento autonomo dei rapporti diretto a preparare il contesto nel quale il contratto definitivo delle quote si sarebbe dovuto inserire».
Sul punto, si menziona quanto affermato da questa Corte per cui l’omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell’opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell’accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a “formalizzare” la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti (Cass., sez. 1, 11/1/2022, n. 662; Cass., n. 22984 del 2014).
In motivazione, nella ordinanza di questa Corte n. 662 del 2022, si rileva che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli articoli 1362 e ss. c.p.c., o di
motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione.
6.1. Va anche osservato che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il credito portato dalle cambiali, sia considerando esclusivamente la scrittura privata di cessione di quote del 3/11/2005, sia valutando in via esclusiva la cessione di quote avvenuta in sede notarile del 12/4/2006 («In ogni caso – è bene ribadire – anche se si fa riferimento all’addebito accertato dal AVV_NOTAIO. COGNOME con riferimento al solo atto notarile sussiste la presenza di un debito corrispondente sostanzialmente all’importo delle cambiali azionate»).
6.2. Deve aggiungersi che per questa Corte ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione aAVV_NOTAIOata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., sez. 1, 13/10/2017, n. 24155; anche Cass., sez. 5, 6/12/2017, n. 29191).
Nella specie, è evidente, dal tenore complessivo della motivazione, che vi è stato il rigetto della domanda subordinata proposta dai ricorrenti.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deducono la «violazione dell’art. 113 delle c.p.c. per violazione o falsa applicazione della norma – ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 1241 del c.c.».
In sostanza, si reputa sussistente una «ulteriore mancata pronuncia da parte del giudice di secondo grado», questa volta «sulla domanda formulata dai ricorrenti e in particolare quelle indicate in via subordinata ossia ‘accertare quantificare l’eventuale credito ancora in essere tra le parti operata la compensazione con l’importo di euro 7971,00 dovuto dal Sig. COGNOME NOME».
Il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che il Sig. COGNOME NOME «era debitore del COGNOME. COGNOME unico socio della RAGIONE_SOCIALE delle fatture proAVV_NOTAIOe».
7.1. Il motivo è inammissibile
7.2. In particolare, oltre alla mancata trascrizione di tutti gli atti necessari per comprendere la consistenza della richiesta di compensazione della somma di euro 7971,00, il motivo resta incomprensibile e non intellegibile alla stregua della asfittica deduzione del motivo di ricorso.
Non è in alcun modo possibile comprendere quali siano gli opposti crediti da porre in compensazione.
Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione o falsa applicazione della norma – ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 115 del c.p.c. Violazione dell’art. 113 del c.p.c. Violazione dell’art. 1321, 1322 e 1372 del c.c. Violazione degli articoli 2722 e 2729 c.c.».
Il giudice d’appello ha disatteso – ad avviso dei ricorrenti – l’atto definitivo di cessione di quote a favore del preliminare ritenendo quest’ultimo contenente ‘un regolamento autonomo dei rapporti’.
Ciò perché la Corte territoriale ha riferito che «non è possibile» che «il rilascio della quietanza del prezzo di cessione, indicato nell’atto notarile in misura pari al valore nominale delle quote …come attestazione dell’adempimento o comunque del superamento di tutte le obbligazioni derivanti dalla scrittura privata».
Vi sarebbe in tale affermazione una contraddizione in quanto il giudice d’appello, utilizzando la locuzione «non è possibile» avrebbe rifiutato integralmente la CTU «ossia quel lavoro scrupoloso fatto dal AVV_NOTAIO. COGNOME nella ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra il COGNOME e il COGNOME e i loro genitori, nel pieno contraddittorio di tutte le parti senza oltretutto indicare le prove fondanti di tale ragionamento».
Peraltro, la sussistenza di un unico accordo complesso, con la partecipazione anche dei genitori di entrambe le parti, sarebbe emersa dalle dichiarazioni dello stesso consulente tecnico di parte dei COGNOME, la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, la quale avrebbe affermato che «tengo a ribadire che l’atto di costituzione di ipoteca volontaria del 13/4/2007, che contiene il riconoscimento del debito, è l’ultimo accordo intervenuto tra le parti superando tutti gli altri», rappresentando una sorta di «confessione», in ordine «all’unitarietà dei rapporti scaturiti nella nota cessione di quota».
La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che il debito reale fosse quello accertato dalla CTU attraverso l’esame della scrittura preliminare di cessione di quote del 3/11/2005, pari ad euro 47.296,34.
Il giudice avrebbe invece dovuto ritenere che il debito reale fosse di euro 12.296,34, scaturente dall’atto di cessione notarile del 12/4/2006.
Sia il giudice di prime cure che la Corte d’appello avrebbero valutato esclusivamente le obbligazioni risultanti dalla scrittura privata del 3/11/2005, mentre avrebbero dovuto tenere conto delle obbligazioni «del definitivo assunte dal Sig. COGNOME NOME e che consistevano nel seguito pagamento della cessione e nel liberare il Sig. COGNOME NOME e i suoi garanti (COGNOME NOME e NOME COGNOME
NOME) dai debiti che la società RAGIONE_SOCIALE aveva nei confronti delle banche».
Nell’atto notarile vi erano, in realtà due distinte obbligazioni pattuite: 1) il pagamento della cessione pattuito è corrisposto in euro 7500,00, ai sensi dell’art. 2 del contratto notarile; 2) l’impegno di liberare il Sig. COGNOME NOME e i suoi familiari nella loro qualità di garanti dai debiti e scoperti bancari della RAGIONE_SOCIALE (art. 6 del contratto notarile).
Il giudice d’appello avrebbe ritenuto sopravvissute anche clausole del preliminare rispetto al definitivo, non adducendo però alcuna prova di tale assunto.
Il motivo è inammissibile.
9.1. Vanno richiamate le stesse argomentazioni utilizzate per reputare non fondato il primo motivo di ricorso.
9.2. I ricorrenti non hanno adempiuto adeguatamente all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riproducendo, neppure per stralcio, il contenuto delle due convenzioni negoziali.
9.3. Si chiede una nuova valutazione del materiale istruttorio, già congruamente e sufficientemente effettuata dal giudice di merito.
10 La Corte d’appello ha esaminato la posizione delle parti contrattuali nel suo complesso ed è giunta, con accurata motivazione, a reputare la persistenza del debito portato dalle cambiali, pari ad euro 12.357,00. E ciò, tenendo conto di entrambe le prospettazioni della CTU, sia con riguardo ai debiti scaturiti dal contratto preliminare di cessione di quote del 3/11/2005, pari ad euro 47.296,34, sia tenendo conto della cessione delle quote avvenuta in sede notarile e 12/4/2006, con un debito di euro 12.296,34, somma del tutto assimilabile a quella porta dalle cambiali, pari ad euro 12.357,00.
11. Tra l’altro, non può non ricordarsi che la relazione tecnica di parte proAVV_NOTAIOa in giudizio, dalla quale si traggono elementi a favore della controparte, non assume valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non rilevando, a tal fine, la mera inferenza logica di un’ammissione del consulente (Cass., sez. 2, 24/9/2013, n. 21827).
Pertanto, anche eventuali considerazioni giuridiche palesate dalla consulente tecnico di parte dei signori COGNOME non possono certo assurgere ad ammissione dei fatti riportati.
11.1. Deve anche rimarcarsi che per giurisprudenza di legittimità consolidata la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione – contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili ” aliunde ” -, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass., sez. 3, 19/7/2023, n. 21400; Cass., sez. 3, 20/1/2003, n. 729; Cass., sez. 1, 5/6/1987, n. 4913, per cui la quietanza a saldo può contenere una dichiarazione di carattere liberatorio il cui contenuto è rimesso all’accertamento del giudice del merito; Cass., sez. L., 19/8/1977, n. 3798, per cui la quietanza, di regola, non ha efficacia negoziale e non determina il costituirsi di una situazione definitiva, né può assurgere al valore di confessione).
La quietanza è, dunque, atto meramente certificativo dell’avvenuto pagamento di una data somma; la stessa quietanza “a saldo” in tanto può dirsi preclusiva in ordine a ulteriori crediti in
quanto sussistano elementi tali da evidenziare, senza possibilità di equivoci, la portata liberatoria e abdicativa di essa, nel senso della volontà dell’autore di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa (Cass., sez. 3, 29/5/1978, n. 2710).
Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
Il fatto decisivo, per cui vi sarebbe stato omesso esame da parte della Corte territoriale, consisterebbe in «quello accertato dalla CTU», ossia nella mancata considerazione della «unicità dei rapporti sorti tra le parti tra il COGNOME NOME e il COGNOME NOME e la mamma del Sig. COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME accertati per l’appunto con la predetta CTU».
Del resto la stessa consulente tecnica di parte dei signori COGNOME avrebbe ammesso l’unitarietà dei rapporti, dove ha dichiarato che «tengo a ribadire che l’atto di costituzione di ipoteca volontaria del 13/4/2007, che contiene il riconoscimento del debito, l’ultimo accordo intervenuto tra le parti superando tutti gli altri».
Il motivo è inammissibile.
13.1. In questo caso, non può non rilevarsi la violazione dell’art. 348ter c.p.c., essendo presente in atti una «doppia decisione conforme» di merito, con la conseguente impossibilità di articolare censure di merito.
Inoltre, si chiede a questa Corte una nuova rivalutazione degli elementi istruttori, già congruamente e coerentemente effettuata dalla Corte d’appello, non consentita in questa sede.
Peraltro, la Corte territoriale, come già evidenziato in precedenza, ha più volte menzionato l’intera struttura del rapporto
contrattuale intercorso tra le parti, prendendo in esame anche l’esecuzione immobiliare promossa nei confronti di NOME COGNOME.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024