Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17086 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16021-2023 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2319/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio
COGNOME, depositata il 01/02/2023 R.G.N. 932/2021; del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Previo ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE i lavoratori in epigrafe indicati ne ottenevano il decreto del 15.11.2017 con il quale veniva ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento degli importi in esso indicati, ex art. 1676 cc, nella sua qualità di obbligata in solido per la corresponsione delle retribuzioni dovute ai ricorrenti, quali dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE, per avere lavorato presso il RAGIONE_SOCIALE Capurso nell’esecuzione di attività sanitaria in regime privatistico/convenzionato, in particolare per prestazioni specialistiche di riabilitazione, senza percepire, per il periodo in contestazione (luglio/settembre 2017), la retribuzione comprovata nell’ammontare dei prospetti paga rilasciati dalla società datrice.
Proposta opposizione il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 26.4.2021, revocava il decreto ingiuntivo e la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la pronuncia impugnata in questa sede, rigettava il gravame presentato dai lavoratori.
Per quello che interessa i giudici di seconde cure hanno ritenuto che, dalla lettura dell’atto di cessione dei crediti pro solvendo , stipulato in data 29.12.2016 tra la RAGIONE_SOCIALE e la Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE, la cessione aveva riguardato tutti i crediti relativi
alle prestazioni da erogarsi dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE dall’1.1.2017 al 31.12.2017 per cui, in quanto ceduto, era insussistente il debito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE alla data di proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda ex art. 1676 cc da parte dei lavoratori.
Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione i lavoratori in epigrafe indicati affidato ad un unico articolato motivo cui resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico articolato motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cc. Essi sostengono che, dalla lettura dell’atto per AVV_NOTAIO del 29.12.2016, non potevano dirsi oggetto di cessione da parte di RAGIONE_SOCIALE i crediti maturati successivamente alla sottoscrizione del contratto per l’anno 2017 e la interpretazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale non era aderente al disposto dell’art. 1362 cc (senso letterale delle parole), dell’art. 1363 cc (valutazione complessiva delle clausole contrattuali) la cui esegesi, invece, a loro conforme, deponeva chiaramente nel senso di intendere che, oggetto di cessione erano stati unicamente i crediti derivanti dalle prestazioni da effettuarsi nell’anno 2017 sino alla sottoscrizione del nuovo contratto, avvenuta il 31.3.2017, e non i crediti successivi quali quelli azionati dai lavoratori per il periodo luglio-settembre 2017.
Il ricorso è inammissibile.
Deve precisarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; è stato pure
puntualizzato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che è stata privilegiata un’altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione; Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010).
4. Le censure in concreto articolate con il motivo in esame non sono coerenti con le richiamate indicazioni del giudice di legittimità in quanto prospettano, secondo una modalità di mera contrapposizione, una diversa e più favorevole interpretazione RAGIONE_SOCIALE clausola dell’atto di cessione del contratto del 29.12.2016, intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE, senza veicolarla in modo idoneo attraverso la individuazione delle modalità con le quali la Corte di merito si è discostata dalle richiamate regole legali di interpretazione e senza evidenziare specifiche implausibilità o illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione esibita dal giudice di appello nel pervenire al contestato approdo ermeneutico.
I giudici di seconde cure, invero, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ratione temporis applicabile, hanno dato atto RAGIONE_SOCIALE discrasia tra quanto indicato nella premessa dell’atto di cessione e quanto indicato nella parte normativa, ma hanno ritenuto che la volontà delle parti contraenti era quella di cedere tutti i crediti derivanti dalle prestazioni da effettuarsi nell’anno 2017 riscontrando tale esegesi- oltre che con la mancata espressa previsione di un limite di tempo- non solo con l’importo presuntivo dei crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE cessione indicati in euro 7.000.000,00 che non poteva essere riferito, chiaramente, al solo spazio temporale di tre mesi (gennaio – marzo 2017), ma anche dal tenore testuale e contenutistico RAGIONE_SOCIALE accettazione RAGIONE_SOCIALE cessione, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 25.1.2017, ove era stato ribadito che il segmento temporale di riferimento, per i crediti ceduti, era quello dall’1.1.2017 al 31.12.2017 e non quelli del solo periodo 1.1.2017 – 31.3.2017 nonché dalla riduzione RAGIONE_SOCIALE quantificazione del credito, operata dalla ceduta RAGIONE_SOCIALE, in ragione del tetto di spesa sanitaria per l’anno 2017.
Si è in presenza, pertanto, di un accertamento che, in quanto fondato su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con l’atto di cessione e senza alcuna violazione dei canoni interpretativi previsti dalla legge, involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, come nel caso di specie, è incensurabile in sede di legittimità.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 27 marzo 2024