Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27563 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27563 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8190/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO -con domiciliazione PEC – che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (domicilio PEC: );
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME
COGNOME (domicili PEC:
-controricorrenti-
,
e
);
NOME COGNOME – successore a titolo particolare di COGNOME -, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e NOME COGNOME elettivamente
domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO rappresentati e difesi dagli avvocati NOME e NOME (domiciliazioni PEC: e )
-controricorrenti-
e
COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME, con domiciliazione PEC
;
-controricorrente-
e
CONDOMINIO INDIRIZZO, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-intimati- avverso SENTENZA di COGNOME D’APPELLO COGNOME n. 1947/2018 depositata il 17/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva acquistato in data 26.5.1999 da RAGIONE_SOCIALE un appartamento sito in NOME, INDIRIZZO, facente parte di un fabbricato in condominio. Egli aveva adito il Tribunale di NOME lamentando che i condomini convenuti, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avevano commissionato e installato, senza autorizzazione, una porta in ferro nell’ingresso di sua esclusiva proprietà, abbattendo la parete che lo delimitava: l’attore aveva richiesto la condanna delle controparti alla rimozione delle opere e al ripristino della situazione pregressa, con eliminazione della porta e chiusura del vano.
I convenuti COGNOME/COGNOME si erano ritualmente costituiti chiedendo il rigetto delle domande dell’attore e, in via riconvenzionale, il riconoscimento che il vano corridoio di cui si discuteva era stato oggetto di cessione a loro favore da parte di RAGIONE_SOCIALE, di cui chiedevano la chiamata in causa, con la scrittura privata del 29.8.1992 (di cui chiedevano, in via subordinata, la declaratoria di risoluzione per inadempimento della società venditrice, con risarcimento dei danni). I convenuti COGNOME, COGNOME,
NOME e NOME si erano costituiti tardivamente, aderendo alle difese già svolte dagli altri condomini.
Si costituivano anche RAGIONE_SOCIALE e il Condominio di INDIRIZZO in NOME, quest’ultimo chiamato ritualmente in causa su istanza dell’attore, chiedendo il rigetto delle domande proposte da COGNOME.
Esperita istruttoria sia attraverso l’acquisizione di prove orali, sia attraverso la disposizione di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di NOME aveva respinto la domanda di NOME COGNOME e aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta dai condomini COGNOME/COGNOME – con pronuncia a loro favore per le spese processuali , mentre aveva dichiarato inammissibile l’analoga domanda degli altri condomini convenuti con spese compensate.
NOME COGNOME aveva proposto appello e, costituitosi ritualmente il contraddittorio nei confronti di tutti gli appellati, la COGNOME d’Appello di NOME aveva respinto l’impugnazione in base alle seguenti considerazioni: -con scrittura privata del 28.9.1992 RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto in permuta ai condomini COGNOME e Alario ‘ l’ingresso del suo appartamento al fine di consentire ai condomini della scala B del palazzo Alario di poterlo utilizzare come accesso per la costruzione e l’uso dell’ascensore ‘, a fronte della cessione di un vuoto di fabbrica; dopo la scrittura e prima dell’inizio delle trattative con NOME COGNOME per la vendita dell’alloggio ‘ lo stato dei luoghi ha subito una modifica consistente nell’arretramento della porta d’ingresso dell’appartamento alla fine del corridoio, circostanza confermata dai testi escussi e dallo stesso appellante in sede di interrogatorio formale ‘ e, nella scrittura privata intervenuta nel 1999 tra la società e il COGNOME, l’appartamento era stato acquistato da quest’ultimo ‘ nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non per indicazione di vani ‘; l’attore aveva altresì preso visione dell’immobile ed era stato informato dal socio di RAGIONE_SOCIALE dell’avvenuta cessione del corridoio; era evidente dunque che NOME COGNOME acquistò il bene consapevole che fosse privo del vantato corridoio; nel contesto descritto e tenuto conto dell’esito della CTU che aveva confermato l’esclusione del corridoio dalla vendita dell’appartamento, non apparivano rilevanti la descrizione dell’immobile in maniera analoga nella scrittura del 1999 e in quella del 1992 e la coincidenza dei confini; -le contestazioni di NOME COGNOME in ordine alla validità ed efficacia, stante pure la mancata trascrizione, della scrittura privata del 1992 erano infondate, perché questa non si riferiva al medesimo bene compravenduto dall’appellante e perché, ‘ in ogni caso e come in precedenza rilevato è stata allegata e provata la circostanza della pregressa conoscenza … da parte dell’appellante , della cessione del corridoio al condominio ‘; -quanto alle puntualizzazioni contenute nella comparsa conclusionale, della mancata considerazione delle quali da parte del Tribunale l’appellante si
doleva, si doveva confermare la finalità meramente illustrativa delle ragioni di fatto e di diritto già introdotte nel processo propria dell’atto di parte richiamato.
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della COGNOME d’Appello di NOME NOME COGNOME, affidandolo a tre motivi.
Hanno depositato controricorsi autonomi: NOME COGNOME con NOME COGNOME; NOME COGNOME; NOME COGNOME (attuale titolare del bene immobile già di proprietà di NOME, deceduta) con NOME, NOME e NOME COGNOME; la società RAGIONE_SOCIALE
Il Condominio di INDIRIZZO NOME è rimasto intimato.
Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative delle difese già svolte.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
I controricorrenti hanno prospettato l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e per violazione del disposto dell’art. 360 bis n.1 c.p.c.: gli eventuali profili di inammissibilità evidenziati saranno trattati con riferimento ai singoli motivi di ricorso proposti.
Appare opportuno iniziare la trattazione del ricorso proposto da COGNOME dall’esame del secondo e del terzo motivo prospettati, che sarebbero assorbenti rispetto al primo motivo di ricorso perché affermano la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo motivazionale e per omessa considerazione, reiterata in sede di appello, dei rilievi sollevati dall’attore ricorrente in sede di comparsa conclusionale di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso NOME COGNOME ritiene la sentenza d’appello nulla ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per motivazione ‘inesistente e/o contraddittoria, nonché per omissione di pronuncia’.
Secondo il ricorrente la COGNOME d’Appello non spiegherebbe in base a quali ragioni si debba ritenere che egli abbia conosciuto ed accettato la precedente cessione del corridoio dal suo dante causa agli altri condomini, né darebbe giustificazioni sul fatto che egli abbia continuato a pagare le spese condominiali secondo i millesimi originariamente attribuiti all’alloggio, oltre che le imposte e tasse locali per la stessa consistenza. Mancherebbe del tutto, inoltre, una valutazione circa la validità della scrittura privata del 1992, per tutti i profili di contestazione pur sollevati con l’atto di appello e nelle conclusioni dello stesso giudizio di impugnazione; sul punto la COGNOME di merito ‘ alla richiesta formulata dal ricorrente di valutare e dichiarare l’invalidità o l’inefficacia della scrittura del ’92, … risponde affermando che la stessa non è invalida perché nel ’99 il bene che è stato venduto non comprendeva anche quello trasferito nel ’92 ‘; la nullità conseguente della sentenza sarebbe, secondo il ricorrente, evidente.
Il motivo di ricorso in esame, pur ammissibile sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, è infondato.
Si premette che, in base all’orientamento interpretativo consolidato di questa COGNOME, formatosi anche in considerazione della modifica dell’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando ‘pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost .’ – così Cass. n. 13248/2020, in linea con la pronuncia delle SSUU n. 34476/2019 che, in motivazione, sottolinea ancora come ‘… nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione’ ; le pronunce successive sono tutte nello stesso senso -.
Nel caso di specie non è ipotizzabile alcuna omissione o apparenza della motivazione della sentenza d’appello impugnata, né essa risulta caratterizzata da una inconciliabile contraddittorietà argomentativa, in tesi rilevante ex art. 111 Cost., perché la COGNOME di merito esplicita in modo pienamente comprensibile l’iter logico seguito per giungere alla decisione, sulla base del materiale istruttorio acquisito, dando conto del proprio convincimento anche in ordine alla validità e alla rilevanza della scrittura privata del 1992 per la controversia decisa.
Quanto, in particolare, alla scrittura privata del 28.9.1992 la COGNOME d’Appello ha infatti ritenuto infondate le contestazioni della sua validità ed efficacia da parte dell’appellante ricorrente evidenziando come ‘… non è utilmente invocabile il richiamo al principio della priorità della trascrizione ex art. 2644 c.c. quale regola di risoluzione dei conflitti in caso di più acquirenti del medesimo bene, in quanto è pacifico che nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE ha alienato al condominio unicamente il corridoio, mentre ha alienato all’odierno appellante la parte restante dell’immobile. Dunque, non si tratta del medesimo bene; in ogni caso … è stata allegata e provata la pregressa conoscenza … da parte dell’appellante, della cessione del corridoio al condominio ‘ – così la sentenza, a pag. 7 -.
Nella sostanza il ricorrente, pur prospettando una radicale inadeguatezza della motivazione della sentenza d’appello, ne contesta più propriamente il contenuto interpretativo del materiale istruttorio, orale e documentale, acquisito agli atti, e la qualità della conseguente valutazione operatane dalla COGNOME, valutazione alla quale vorrebbe sostituire una diversa lettura favorevole alle proprie tesi attraverso una rivisitazione di merito che è preclusa in questa sede di legittimità.
Con il terzo motivo di ricorso NOME COGNOME propone un altro profilo di nullità della sentenza impugnata, anch’esso proposto come rilevante ex art. 360 co. 1, n. 4 c.p.c., ‘ per violazione degli artt. 183, 190 e 345 del codice di procedura civile ‘ .
La sentenza d’appello ha rigettato l’ultimo motivo di appello, con il quale NOME COGNOME aveva contestato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha statuito: ‘ per inciso non possono essere prese in considerazione le puntualizzazioni formulate da parte attrice solo nella comparsa conclusionale e mai prima nemmeno adombrate nel contraddittorio tra le parti’ . Secondo il ricorrente la COGNOME di merito non spiegherebbe perché ‘le puntualizzazioni’ non contenenti alcuna allegazione di fatti né argomenti di diritto nuovi, siano precluse in sede di comparsa conclusionale, né precisa quali siano le ‘puntualizzazioni’ inammissibili contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Il motivo in esame è inammissibile perchè carente di autosufficienza: non sono riportate le parti del contenuto della comparsa conclusionale di primo grado il cui esame sarebbe stato omesso, né se ne evidenzia la rilevanza ai fini della decisione, in modo da permetterne la verifica nei termini richiesti e cioè quale ipotesi di nullità della sentenza per violazione delle norme processuali indicate – e/o per eventuale violazione dei diritti di difesa -. In sostanza, non è dato capire di che cosa si stia discutendo.
Sul principio di autosufficienza si richiama Cass. n. 6769/2022 che, in ossequio ad un indirizzo interpretativo consolidato (cfr. Cass. SSUU n. 8077/2012), rileva come ‘ In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della COGNOME EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione’; e Cass. n . 21346/2024, che ribadisce il principio ancora in relazione alla prospettazione di errores in procedendo , osservando come ‘ In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1,
n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della COGNOME ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza’ .
Deve a questo punto essere esaminato il primo motivo di ricorso proposto, con il quale NOME COGNOME lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione degli art.1362 e ss. del codice civile in tema di interpretazione dei contratti in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.’
Secondo il ricorrente la COGNOME d’Appello avrebbe mal applicato i criteri interpretativi emergenti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. perché, a fronte di una incontroversa individuazione dei confini e dei limiti esterni del bene emergenti dal contratto di compravendita immobiliare da egli concluso con RAGIONE_SOCIALE nel 1999, l’oggetto del trasferimento non avrebbe potuto che essere identificato tenendone conto, in ossequio al primo criterio interpretativo dei contratti che si richiama al loro contenuto letterale. La COGNOME di merito sarebbe invece giunta ad una diversa individuazione dell’immobile da egli acquistato enfatizzando impropriamente la clausola negoziale in forza della quale l’attuale ricorrente avrebbe acquistato l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, senza considerare che si tratterebbe di una clausola non attinente all’oggetto del contratto e di contenuto solo formale.
Anche superando la totale carenza di autosufficienza del motivo (il ricorrente fa riferimento a clausole specifiche del contratto di compravendita immobiliare e della scrittura privata del 1992, mettendole a confronto, e richiama l’atto di provenienza del bene a favore della propria dante causa, senza riportare il contenuto di alcuno degli atti e/o delle clausole richiamate), esso è infondato
Il ricorrente non prospetta alcuna concreta violazione del disposto degli art.1362 e 1363 c.c. ma si limita a riproporre quella che, secondo il suo convincimento contrastante con quanto ritenuto dai Giudici di merito, sarebbe l’interpretazione ed identificazione dell’oggetto del contratto di compravendita del 1999 che avrebbe dovuto essere considerata corretta e che avrebbe dovuto ricomprendere nel suo acquisto anche la porzione di immobile in discussione
La proposizione del motivo in esame non prospetta una specifica violazione di legge nell’attività dei Giudici di merito ma, attraverso il richiamo generico alle norme in materia di interpretazione dei contratti, contesta in realtà la correttezza delle loro valutazioni conformi, con esclusione quindi dell’astratta possibilità di interpretare il motivo di cui si discute come riconducibile all’ambito dell’art. 360 co 1, n.5 c.p.c.: cfr. sul punto Cass. n.10745/2022 – mettendone genericamente in discussione
l’attività interpretativa che è di carattere meritale ed è preclusa al Giudice di legittimità. Si richiama, al riguardo, il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale ‘ Posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. … ‘ -così Cass. n. 9461/2021, che esprime un principio ripetuto: cfr. anche Cass. n. 25728/2013; Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 27136/2017 e, di recente, Cass. n. 353/202 5-.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso per cassazione in esame deve essere respinto.
Le spese processuali del giudizio di legittimità si pongono a carico del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La COGNOME Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità a favore di: NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, liquidandole in euro 3.100,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati; NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidandole in euro 2.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati; NOME, liquidandole in euro 3.100,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati; RAGIONE_SOCIALE, liquidandole in euro 2.200,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 4 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME