Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27845 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10922 R.G. anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat o presso l’avvocato NOME COGNOME ;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 8019/2022 del 12 dicembre 2022 della Corte di appello di Roma.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto il suo danno da RAGIONE_SOCIALE per la somma di euro 603.881,47, oltre interessi.
Il credito azionato in via monitoria era relativo a un leasing immobiliare i cui canoni, secondo la società ingiungente, dovevano essere restituiti, posto che il bene oggetto della locazione finanziaria, a seguito di scissione societaria, era stato attribuito alla predetta RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la pretesa attorea e ha spiegato domanda riconvenzionale per più somme. Si è detta creditrice dell’importo di euro 500.000,00, stante la cessione del credito operata in suo favore da NOME COGNOME, il quale aveva titolo al rimborso del 50% di un finanziamento soci presente nel patrimonio di RAGIONE_SOCIALE al momento della scissione; ha fatto valere altri crediti per euro 1.019.570,14 e per euro 154.213,47, per prestazioni di riprotezione e servizi aggiuntivi e per rimborso di costi del personale.
Il Tribunale di Roma ha revocato il provvedimento monitorio e, accogliendo in parte la domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 500.000,00.
2 . ─ La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda riconvenzionale.
Ricorre per cassazione, con sette motivi, RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone un’impugnazione incidentale basata su due mezzi di censur a.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ Come si è detto, il ricorso principale consta di sette motivi.
Col primo si denuncia violazione o falsa applicazione degli
artt. 1362 e 1363 e ss. c.c. con riferimento all’interpretazione della parte del contenuto del l’accordo del 24 dicembre 2010 in termini di rinuncia al finanziamento da parte di NOME e NOME COGNOME. Si deduce che la Corte di appello avrebbe violato il canone di cui a ll’art. 1362, comma 2, c.c., che richiama « il comportamento complessivo » delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto e quello di cui all’ art. 1363 c.c., che richiama il « senso che risulta dal complesso dell’atto », avendo riguardo, in primo luogo, alla finalità pratica che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto. Dopo aver sottolineato che nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, la ricorrente principale deduce che l’unica interpretazio ne possibile della pattuizione controversa è quella per cui NOME e NOME COGNOME, così come NOME e NOME COGNOME, «hanno rinunciato esclusivamente ai crediti derivanti dai finanziamenti effettuati in favore delle società di cui non erano più soci».
Il tema controverso è rappresentato dalla configurabilità di una rinuncia al diritto di credito avente ad oggetto il rimborso di alcuni finanziamenti: diritto che, come spiega la sentenza impugnata, faceva capo a NOME COGNOME, che lo avrebbe poi ceduto, per una parte, a RAGIONE_SOCIALE. Sul punto, la Corte di appello di Roma ha conferito rilievo alla disciplina pattizia contenuta nella scrittura privata del 24 dicembre 2010, intercorsa tra le società e i rispettivi soci, ove era stato previsto «che le somme oggetto di finanziamento conto soci determinate e corrisposte dalla Sig.ra COGNOME NOME sono state, a tutt’oggi, tra tutti i fratelli COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, riconosciute congrue e corrette e rimanendo tali somme per il proprio importo di esclusiva responsabilità delle relative società, che mai potranno essere richieste da alcuno, familiari ed eredi compresi, a nessun titolo di compensazione». Il Giudice distrettuale ha ritenuto, in particolare, che con l’atto in
questione fosse stata operata una rinuncia osservando: «l concetto abdicativo è chiaro: se una somma non sarà mai, anche in futuro, disponibile per i soci, significa che la società la acquisisce definitivamente». In difformità dal Tribunale, ha poi reputato nella sostanza irrilevanti le restituzioni che erano state operate medio tempore ; ha rilevato che la rinuncia è un atto irrevocabile, non superabile da una contraria volontà: una volta che l’atto abdicativo si sia manifestato nel mondo esterno esso non può essere ritrattato unilateralmente. Questa la conclusione del ragionamento: «ssendo la rinuncia al credito da parte del socio in favore della società irretrattabile, le successive condotte dei soci che, di fatto, hanno in sostanza revocato la loro rinuncia (in danno del patrimonio sociale), non possono essere apprezzate come legittime, per cui la domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE in riforma della impugnata sentenza – deve essere rigettata ».
Il motivo è fondato.
A norma dell’art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti
medesime (Cass. 8 novembre 2022, n. 32786; Cass. 10 maggio 2016, n. 9380): nell’interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell’elemento letterale non deve essere cioè inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. 2 luglio 2020, n. 13595; Cass. 26 luglio 2019, n. 20294).
Ora, il motivo proposto appare meritevole di accoglimento non tanto per la mancata valorizzazione del significato da attribuire a clausole diverse rispetto a quella scrutinata dalla Corte di appello visto che la parte ricorrente non si mostra capace di individuare specifiche disposizioni contrattuali che smentiscano l’interpretazione del Giudice distrettuale -, quanto per l’ effettivo omesso apprezzamento, sul piano ermeneutico, da parte del giudice a quo, della condotta tenuta dalle parti dell’accordo. La Corte di merito , difatti, non nega l’assunto di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva prospettato, in appello, l’esistenza di «cospicue restituzioni» operate dalla società, a far data dal 2011, in favore di uno dei soci parti della convenzione, e cioè NOME COGNOME. E tuttavia, la stessa Corte manca di interrogarsi se tale evenienza abbia un qualche rilievo sul piano interpretativo, quale espressione del « comportamento complessivo » delle parti « posteriore alla conclusione del contratto » (art. 1362, comma 2, c.c.), e si interessa della sola dimensione effettuale delle attuate restituzioni: come si è visto, la Corte territoriale ha infatti reputato che la rinuncia fosse irretrattabile, come tale insuscettibile di essere vanificata dal rimborso
di quanto era stato all’origine mutuato all a società. Il Giudice di appello, prima di verificare «se le restituzioni avvenute successivamente possano superare la suddetta rinuncia», avrebbe dovuto chiedersi se tali rimborsi non consentissero una diversa interpretazione della clausola controversa, visto che gli attuati adempimenti alle obbligazioni restitutorie non erano in sé coerenti col pregresso venir meno dei crediti dei soci che avevano finanziato la società.
3 . -Il secondo mezzo, svolto in via subordinata, oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 2467 c.c. e dei principi in tema di rinuncia al rimborso del finanziamento erogato. La sentenza impugnata è censurata in quanto la Corte di appello avrebbe mancato di accertare previamente il titolo in forza del quale erano stati effettuati i versamenti. Si osserva: «Per essere considerato un elemento patrimoniale posto a baluardo del patrimonio della società, il finanziamento doveva essere inequivocabilmente deliberato dalla assemblea dei soci ed obbligatoriamente inserito tra le poste ideali del patrimonio netto. Ma, nella motivazione, non vi è cenno di alcuna assemblea per deliberare un qualsivoglia aumento del capitale della società».
Col terzo motivo, pure spiegato in via subordinata, si denuncia la violazione o falsa applicazione dei principi in tema di revocabilità della rinuncia. Secondo la società istante, il mancato accertamento del titolo in base al quale sono stati effettuati i versamenti non consentiva di ritenere non revocabile la rinuncia e di affermare, in particolare, che i versamenti fossero da considerare alla stregua di un apporto di capitale.
I due mezzi restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo.
4 . -Il quarto mezzo prospetta la violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c. e dei principi s ul «tempo» di deposito dell’istanza di rimessione in termini. La censura riguarda la decisione della Corte di appello su di un’ istanza di rimessione in termini, che si reputa viziata sotto diversi
profili. Anzitutto, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che tra i documenti da prendere in considerazione erano ricompresi due atti giudiziari provenienti da RAGIONE_SOCIALE relativi ad altro giudizio tra le stesse parti, i quali non potevano essere «assimilati a nuovi documenti, essendo oltretutto ‘ conosciuti ‘ da entrambe le parti». In secondo luogo, la valutazione circa la tempestività della produzione non terrebbe conto che l’art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile: tempestività da intendersi come «immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa», essendo necessario che la parte istante si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo: nella fattispecie, la prima udienza di comparizione davanti alla Corte di Roma si era tenuta il 9 novembre 2018 e all’esito di questa era stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2022, poi differita al 24 marzo 2022, mentre l’istanza di rimessione in termini era stata depositata il 13 febbraio dello stesso anno. Da ultimo, il Giudice distrettuale avrebbe mancato di considerare la rilevanza decisiva dei documenti che aveva ritenuto di non acquisire.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha disatteso l’ istanza di rimessione in termini proposta dalla ricorrente principale con riguardo alla produzione di alcuni documenti osservando che «il funzionamento del software ‘N ocung a’ era noto anche alla RAGIONE_SOCIALE, dato che riguardava entrambe le strutture alberghiere organizzando i reciproci servizi di riprotezione»: con la conseguenza che la società in questione avrebbe potuto produrre in causa tempestivamente il corredo documentale di cui trattasi. Ha aggiunto: «Peraltro, dall’illustrazione del funzionamento di tale software non sembra discenda una confessione debitoria in
sfavore di RAGIONE_SOCIALE».
Il mezzo di censura è anzitutto carente di autosufficienza. In una prospettiva che valorizza il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU questa S.C. è venuta precisando come l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi possa avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481): è stato difatti osservato che il principio di autosufficienza non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18 marzo 2022, n. 8950). Ciò detto, il motivo in esame omette di precisare, nel ricorso, vuoi per riassunto, vuoi per trascrizione dei passaggi essenziali, il contenuto dei documenti prodotti il 13 febbraio 2022 , cui si riferiva l’istanza di rimessione in termini.
In secondo luogo, la ricorrente trascura di misurarsi con la vera e propria ratio decidendi della statuizione di rigetto dell’istanza , e cioè col rilievo per cui la produzione avrebbe potuto attuarsi nel rispetto delle ordinarie scansioni processuali: rilievo che appare pienamente conforme al principio per cui la rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (per tutte: Cass. 6 luglio 2018, n. 17729; Cass. 28 settembre 2011, n. 19836).
5 . -Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione dei principi in tema di acquisizione probatoria e, in particolare, del principio di vicinanza della prova, anche con riferimento all’art. 2697 c.c. . Sulla base della premessa per cui l’onere della prova deve essere ripartito tenendo conto della concreta possibilità per le parti
di provare fatti e circostanze che ricadono nelle loro rispettive sfere di azione, la ricorrente principale lamenta che la Corte di appello abbia mancato di applicare detto principio al tema dei costi dei servizi di riprotezione, oggetto di proprio gravame.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la reale consistenza della decisione impugnata, per la parte che interessa.
Il mezzo investe la statuizione di rigetto del primo motivo dell’ appello incidentale sui costi dei servizi di riprotezione proposti dalla ricorrente : ad essere censurata è l’affermazione della Corte di appello per cui «su RAGIONE_SOCIALE gravava la prova -rigorosa, trattandosi di società appartenenti al medesimo gruppo familiare, circostanza che fa presumere accordi non necessariamente parametrati sui valori di mercato ovvero che il trattamento fosse reciproco -del titolo (acconto o corrispettivo integrale) delle somme fatturate, non essendo sufficienti considerazioni come la notorietà dei prezzi delle camere o il dedotto lavoro in perdita, dato che l’accordo riguardava reciprocamente le due parti».
RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato, in sede di gravame, il rigetto della domanda riconvenzionale del credito per servizi di riprotezione alberghiera.
La Corte di merito ha spiegato, in proposito, che RAGIONE_SOCIALE aveva affermato che quanto era stato da essa pagato non costituiva un acconto ma l’intero importo concordato e che, a fronte di tale deduzione, RAGIONE_SOCIALE aveva «opposto solo insufficienti considerazioni presuntive».
Come è evidente, dimostrare che le somme ricevute dalla ricorrente principale costituissero acconti , e non l’intero corrispettivo convenuto, implicava anzitutto che si desse prova del reale contenuto dell’accordo intercorso tra le due società con riferimento all ‘ ammontare che avrebbe dovuto rimborsarsi. E rispetto a tale accordo il criterio della vicinanza della prova – che è definito dal la possibilità di conoscere in
via diretta o indiretta un determinato fatto (cfr. Cass. 22 aprile 2022, n. 12910) – non è certamente spendibile. Risulta in conclusione assorbente la circostanza per cui l’odierna istante era onerata di dar prova del contenuto dell’accordo di riprotezione: prova che la stessa non è riuscita a fornire.
6 . -Il sesto mezzo denuncia l’«messo esame dei fatti accertati dalla c.t.u., consistenti nella avvenuta esecuzione e quantificazione dei servizi di riprotezione». Si rileva che, benché la consulenza tecnica non possa ricondursi, di per sé, alla nozione di «fatto storico» principale o secondario, essa ben può costituire l’elemento istruttorio da cui è possibile trarre il «fatto storico, rilevato o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso di considerare». Si menzionano, in proposito, l’ avvenuta esecuzione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, delle riprotezioni per euro 1.045.071,79 e il dato relativo alle spese per il personale, pari a euro 154.213,47.
Il motivo è inammissibile.
In parte lo stesso è riferito al tema delle riprotezioni, che aveva visto RAGIONE_SOCIALE soccombente pure in primo grado. Ebbene, nell’ipotesi di «doppia conforme» ex art. 348 ter , comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947).
E’ comunque da osservare, sempre con riguardo alle riprotezioni, che resta insuperabile il dato relativo alla mancata prova dell’accordo che regolava queste ultime. I fatti indicati difettano, dunque, del crisma della decisività.
In relazione al residuo importo di euro 154.213,47 vale quanto sopra osservato in ordine alla «doppia conforme», visto che nemmeno la pretesa avente ad oggetto tale importo, relativo a non meglio chiariti
costi del personale, fu accolta dal Tribunale di Roma.
7 . -Col settimo motivo la ricorrente si duole della motivazione apparente resa sul secondo motivo del proprio appello incidentale. La censura è basata sul principio per cui la motivazione è apparente quando ometta di indicare gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento quanto al diniego della sussistenza della prova della pretesa e comunque quando reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice stesso per la formazione del proprio convincimento. La Corte di appello, con riguardo a un vantato credito di euro 9.351,25, avrebbe «da un lato, fatto riferimento al ‘ precedente rilievo ‘ , incomprensibile data la diversità della fattispecie, trattandosi, in questo caso, di somme ancora dovute da RAGIONE_SOCIALE a titolo di acconto delle prestazioni di riprotezione; dall’altro, apoditticamente affermato che non vi sarebbe prova di quanto preteso, ignorando quanto accertato sul punto dal c.t.u. dott. Bizzarri».
Il motivo è infondato.
La Corte di merito ha chiaramente ritenuto che, con riguardo alla questione relativa alla spettanza della somma di euro 9.351,25, dovevano valere le stesse considerazioni svolte con riferimento alle riprotezioni, dal momento che, anche sul punto, difettava la prova del diritto al rimborso. Come è noto, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, la censura per vizio di motivazione può riguardare solo « l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali » (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054): «al compito assegnato alla Corte di cassazione dalla Costituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della
razionalità della motivazione sulle quaestiones facti , la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito » (Cass. Sez. U. 16 maggio 1992, n. 5888, in motivazione, pure richiamate dalle citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). La sorte del mezzo di censura è segnata, così, dal duplice rilievo per cui la motivazione del rigetto del secondo motivo di appello si colloca oltre la soglia del minimo costituzionale e non può essere sindacata avendo riguardo all’asserito contrasto della decisione con le risultanze della consulenza tecnica.
8 . ─ Deve ora passarsi allo scrutinio del ricorso incidentale.
9 . -Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 342 c.p.c.. Si assume essere errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le doglianze formulate risulterebbero essere specifiche, censurando ogni singolo passaggio della ratio decidendi della pronuncia di primo grado.
Il Tribunale aveva ritenuto che RAGIONE_SOCIALE, società scissa, non avesse diritto a pretendere da RAGIONE_SOCIALE, società beneficiaria, la «maxi rata» del canone di un leasing immobiliare contratto prima della scissione in quanto il rapporto di locazione finanziaria non era ricompreso nell’atto di scissione e il cespite era rimasto nella disponibilità di un soggetto terzo.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che il motivo di gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE fosse, al contempo, inammissibile e infondato. Sotto il primo profilo ha rilevato che l’appellante non aveva colto che il Tribunale aveva fatto proprie le risultanze del c.t.u., il quale aveva rilevato che nel bilancio di RAGIONE_SOCIALE non era stato iscritto un risconto attivo riferito alla rata in questione: ha osservato
che la società appellante non poteva limitarsi a sostenere che il consulente tecnico non si era avveduto dell’iscrizione del risconto e ha evidenziato che il c.t.u. non aveva rilevato tale annotazione, «laddove avrebbe dovuto esservi se il contratto di leasing immobiliare fosse rientrato nella scissione». Sempre con riguardo all’inammissibilità , la Corte distrettuale ha osservato che, secondo l’ausiliario , nell’atto di scissione non vi era menzione dell’obbligazione derivante dal contratto di leasing e che tale circostanza rilevante, ammessa anche dal consulente tecnico di parte di RAGIONE_SOCIALE, non aveva formato oggetto di censura.
La Corte di merito ha dunque imputato all’appellante di non essersi confrontata con tali rilievi, evidentemente recepiti dal Tribunale nella prima pronuncia.
Ebbene, nel corpo del motivo la ricorrente incidentale ha riprodotto (da pag. 31 a pag. 42) una parte del proprio atto di appello ma non ha allegato di aver sollevato censure con riguardo ai due punti di cui si è appena detto: è significativo, in proposito, che RAGIONE_SOCIALE richiami il proprio atto di gravame per rilevare come avesse ivi precisato che le proprie scritture contabili davano conto del trasferimento a RAGIONE_SOCIALE del risconto attivo relativo alla «maxi rata» (cfr. pagg. 42 s. del ricorso), ma non deduca affatto che con la citazione di appello avesse confutato i rilievi del consulente quanto alle emergenze delle scritture contabili della società beneficiaria e al contenuto della convenzione di scissione.
10 . -Col secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa interpretazione dell’art. 2506 -bis c.p.c.. La decisione impugnata risulterebbe essere errata «per aver ritenuto che, in caso di scissione, il mero fatto che un elemento non sia oggetto di un’analitica indicazione nell ‘ allegata situazione patrimoniale non determina l’applicazione della regola suppletiva per la quale tale elemento rimane in capo alla società trasferente».
Il motivo è inammissibile.
A fronte della declaratoria di inammissibilità dell’appello non vi è spazio per lo scrutinio delle ulteriori considerazioni svolte, nel merito, dalla Corte territoriale. Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675).
11 . – In conclusione , va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo e del terzo, rigetto del settimo e declaratoria di inammissibilità dei restanti; il ricorso incidentale va invece rigettato.
12 . -La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, che statuirà in diversa composizione e deciderà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, rigetta il settimo e dichiara inammissibili i restanti; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di appello di Roma, che giudicherà in diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio di legittimità ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione