Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12117 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 12117 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32131/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3063/2019 depositata il 09/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, con citazione notificata il 20/06/2001, domandandone la condanna a ripristinare il muro di recinzione tra i fondi delle parti. Sulla resistenza di NOME COGNOME, espletata l’istruzione probatoria, con sentenza depositata il 10/01/2007 il giudice adito affermò che il muro nella porzione abbattuta insisteva su terreno di proprietà esclusiva del convenuto (mappale 4536), al contrario di altro tratto del muro, secondo la scrittura privata del 07/05/1935 (divisorio fra i mappali 4536 e 5109). Su impugnazione della RAGIONE_SOCIALE e del COGNOME, con sentenza depositata il 15/04/2011 la Corte d’appello di Milano respinse il gravame.
Proposto ricorso per cassazione dai soccombenti, con sentenza n. 19145 depositata il 1° agosto 2017, questa Corte accolse i primi quattro motivi per vizi di motivazione, dichiarando assorbito il quinto.
Con sentenza n. 3063 del 30 novembre 2017, la Corte d’appello di Milano, pronunziando in sede di rinvio, rigettava tutte le domande proposte dalla COGNOME e dal COGNOME.
La Corte distrettuale rilevava che la scrittura privata del 1935 fra i rispettivi danti causa delle parti aveva considerato un muro in comunione sul confine ‘per la lunghezza complessiva di mt. 39,50’, da cui, nel 1959, era stata sottratta una porzione dal Comune di Samarate. Conseguentemente, se il muro in questione -secondo l’assunto degli stessi attori non aveva mai subito variazioni nella sua estensione, il varco di otto metri eseguito dal COGNOME avrebbe
interessato un diverso manufatto, ricompreso totalmente all’interno della proprietà di quest’ultimo (mappale 4536). In tal senso avrebbe altresì deposto la CTU esperita in primo grado, nonché la natura pubblica della porzione di strada, su cui si affacciava l’ingresso creato dal COGNOME. In particolare, alla luce del chiaro tenore della scrittura del 14 settembre 1932, sarebbe risultata evidente l’esclusione dell’appezzamento di terreno allora contraddistinto dal n. NUMERO_DOCUMENTO di mappale. Andava altresì rigettata la domanda di accertamento dell’usucapione, non essendo ravvisabile l’esercizio di un potere di fatto uti dominus pubblico ed indisturbato, per il tempo necessario ad usucapire il bene.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tredici motivi.
Sono rimasti intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo interventore in appello, quale usufruttuario degli immobili in contestazione.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo
conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, il cui conseguimento sia consentito in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (tra le varie, Sez. 3, n. 17240 del 15 giugno 2023).
Nel caso di specie, trattandosi -come già esposto – di un rinvio a seguito di cassazione per vizi di motivazione, la Corte d’appello poteva valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi (tra le varie, Sez. 2, n. 448 del 14 gennaio 2020).
Tanto premesso e passando all’esame delle censure, con la prima di esse, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., i ricorrenti assumono la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui il giudice del rinvio aveva accertato che la scrittura privata del 1932 non avrebbe avuto per oggetto il tratto di muro divisorio abbattuto dal COGNOME, sulla base della rappresentazione grafica dell’originario stato dei luoghi prodotta ex adverso .
La sentenza impugnata avrebbe preso per vera la rappresentazione grafica allegata alla CTU ed elaborata da controparte, nonostante il principio di non contestazione non potesse essere applicato ai documenti prodotti.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Secondo un principio costantemente affermato da questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende
inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le varie, v. Sez. 5, n. 11493 dell’11 maggio 2018; Sez. U, n. 10012 del 2021 in motivazione; Sez. 3, n. 5102 del 26 febbraio 2024).
2.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata a pag. 5 non si è limitata a rilevare la tardività delle contestazioni (prima ratio), ma ha aggiunto anche un’altra ratio decidendi del tutto autonoma, fondata su un apprezzamento in fatto, cioè sulla ritenuta coerenza della ricostruzione grafica del CTU rispetto alla documentazione contrattuale succedutasi nel corso degli anni.
Le censure mosse contro questa seconda ratio sono infondate perché si risolvono in una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali, come meglio si vedrà.
Quindi, si rivela priva di interesse la censura sulla ritenuta tardività delle contestazioni, che fa leva sulla violazione del principio di non contestazione.
Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la COGNOME ed il COGNOME deducono la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., lamentando che i giudici di secondo grado avrebbero mancato di considerare che la sentenza della Cassazione aveva dato per presupposta la natura controversa del fatto relativo all’originario stato dei luoghi, sollecitando ‘adeguati ragguagli’, laddove individuava nelle norme di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e nei limiti delle prove in materia di contratti immobiliari ex art. 1350 c.c. la premessa maggiore cui si sarebbe dovuto attenere il giudice del rinvio nella valutazione di merito della scrittura privata e nel rispetto della presunzione di comunione del muro divisorio.
In altri termini, a fronte degli approfondimenti richiesti dalla parte rescissoria della decisione della Suprema Corte, i giudici milanesi avrebbero addirittura negato l’esistenza del fatto controverso, attraverso l’asserita mancata tempestiva contestazione dello stato dei luoghi, come prospettata da controparte, mentre fin dal primo grado i ricorrenti avrebbero ribadito che lo stato dei luoghi sarebbe stato quello descritto dal proprio CTP. In ogni caso, la Corte d’appello, invece di rinnovare il proprio giudizio in fatto come richiesto dalla sentenza di annullamento -avrebbe ripreso quasi letteralmente il passaggio della sentenza cassata, ignorando le direttive di stretto diritto impartite dal giudice di legittimità, in ordine ai criteri da considerare nella ricostruzione dei fatti.
3.1. Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la ‘violazione del meccanismo presuntivo ex art. 2729 c.c. per cd. doppia presunzione, e comunque per mancanza di concordanza rispetto al fatto di cui lo stesso giudice di rinvio da atto e oggetto della prova testimoniale del muratore COGNOME, che aveva demolito e ricostruito il muro divisorio su incarico di entrambi i proprietari’.
La sentenza impugnata si sarebbe valsa di un’interpretazione della scrittura del 1935, alla luce di un evento successivo, ossia un atto di esproprio da parte del Comune. In tal modo, avrebbe presupposto come fatto ‘noto’ non solo l’esistenza del muro in quel tratto, ma anche il suo abbattimento in occasione dell’esproprio, eventi apoditticamente presunti, per dedurre altresì l’ulteriore fatto ignoto che il tratto di muro non avrebbe potuto essere oggetto della scrittura del 1935.
3.2. La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per carenza di motivazione, ove il giudice di rinvio avrebbe dato per presupposto l’abbattimento del muro sul tratto di strada, facendo altresì leva
sulle mappe catastali del 1929 per confermare che l’oggetto della scrittura privata del 1935 non si sarebbe esteso al tratto di muro divisorio abbattuto nel 1999 ed omettendo di vagliare l’intera deposizione del COGNOME.
La motivazione della sentenza impugnata avrebbe presunto come acclarato l’abbattimento del muro in occasione dell’esproprio del tratto di strada, non meglio giustificato nella sua esistenza, pur essendo tale fatto controverso.
3.3. La quinta censura richiama la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito alle mappe catastali del 1929 valenza di prova contraria al tenore letterale della scrittura privata del 1932. Infatti, le mappe catastali avrebbero avuto una portata meramente indiziaria ai fini dell’accertamento dei diritti dominicali e non ne avrebbero avuto alcuna in ordine alle opere murarie di divisione dei confini.
3.4. Il sesto rilievo riguarda la violazione del giudicato interno in ordine alla nullità della CTU e dell’art. 112 c.p.c., circa l’omessa pronuncia da parte del giudice del rinvio sull’eccepita nullità della CTU, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
A fronte del gravame, la Corte d’appello avrebbe implicitamente accolto l’eccezione di nullità dell’elaborato peritale, riconoscendo la sua inutilizzabilità ai fini del giudizio. Su tale passaggio della sentenza di secondo grado sarebbe calato il giudicato interno, non avendo controparte svolto alcun ricorso incidentale condizionato sul punto. In ogni caso, gli attori avevano espressamente rinviato alle difese ed eccezioni sollevate anche nell’atto di appello ed a tale nullità non sarebbe stata data risposta.
3.5. Attraverso il settimo rilievo, la COGNOME ed il COGNOME denunciano l’adesione acritica della Corte d’appello alle conclusioni dell’elaborato peritale, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.,
nonostante la denunciata superficialità della consulenza tecnica d’ufficio, che si era limitata a rilievi fotografici, senza alcuna misurazione in loco. Affermano che tale scelta sarebbe stata del tutto aprioristica, senza alcuna motivazione.
3.6. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione del vincolo contenuto nella pronunzia della Cassazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte d’appello non si sarebbe attenuta al criterio di cui all’art. 1362 c.c. rispetto alla parte della scrittura privata del 1932, che aveva previsto una servitù di ‘carico e scarico’ in favore del Comune.
La sentenza di annullamento avrebbe sottolineato la necessità di giustificare la ragione per la quale la dizione letterale ‘tutta qui compresa’ fosse stata ritenuta priva di significato dalla decisione annullata, ma i giudici del rinvio avrebbero omesso di esaminare i passaggi della scrittura privata e di giustificare adeguatamente l’iter decisorio.
3.7. Il nono mezzo d’impugnazione si fonda sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La decisione impugnata non avrebbe tenuto conto dell’intero tenore letterale delle clausole, né avrebbe applicato il criterio logico-sistematico, mentre sarebbe stato irrilevante e comunque illegittimo, per violazione degli artt. 1350 e 2729 c.c., l’accertamento in concreto circa la destinazione pubblica della strada.
3.8. Il decimo motivo è volto a rimarcare, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., la ‘motivazione apodittica, poiché la ricostruzione offerta della volontà negoziale non sarebbe passata attraverso la spiegazione del perché fosse stata prevista una servitù di carico e scarico sull’area tutta qui compresa, al contempo in modo apodittico deducendo che questo inciso avrebbe una funzione solo di indicazione di un confine’.
I predetti motivi, che attaccano sostanzialmente tutto l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, possono essere scrutinati congiuntamente per la loro intrinseca connessione e sono infondati.
4.1. La sentenza di annullamento di questa Suprema Corte n. 19145/2017, nella parte attinente all’insufficienza di motivazione, ha testualmente affermato: ‘ In ordine ai profili di insufficienza della motivazione, e in parte anche di contraddittorietà della stessa, si rileva anzitutto la scarsa chiarezza con cui la corte territoriale affronta la questione dell’oggetto della messa in comunione del muro giusta scrittura privata del 07/05/1935 fra NOME COGNOME e NOME COGNOME. Da un lato, detta comunione viene individuata come avente ad oggetto un tratto di muro divisorio (quello posto fra i mappali 4536 e 5109), senza che siano superabili i dubbi circa l’estensione, all’epoca, della particella 5109, tale da poter comprendere, oggi, anche altri mappali in titolarità dei ricorrenti (e con riferimento a una particella che, secondo il c.t.u., sarebbe priva di numerazione). D’altro lato, però, la corte territoriale appare fare richiamo – senza fornire adeguati ragguagli – alla conformazione del muro nel 1935, che non comprenderebbe l’odierno tratto contestato: ciò che, a sua volta, potrebbe discendere o da una non riferibilità in assoluto dell’opera – per ragioni non chiarite – o dal fatto che il tratto in questione sarebbe stato ricostruito, argomento quest’ultimo però non incidente sul regime proprietario. A prescindere da ciò, va poi considerato che se, dunque, da un lato, la corte territoriale perviene a escludere che la scrittura del 1935 si riferisca al tratto oggetto di causa del muro, d’altro lato l’esistenza della scrittura del 1935 (pur dichiaratamente non riferita al tratto che interessa) consentirebbe di superare la presunzione di comunione del muro divisorio, asseverando che -se una pattuizione si era resa necessaria – ciò valeva ad affermare la proprietà esclusiva del tratto non oggetto di pattuizione. Ciò presenta profili di contraddittorietà insuperabili, soprattutto ove si
consideri che la clausola contenuta nella scrittura ove si dà atto che «la cessione di comunione viene fatta ed accettata per tutto tale muretto come trovasi, nello stato qui descritto» (cfr. p. 26 del ricorso ove si richiama il doc. 1 del fascicolo di primo grado) avrebbe imposto una esaustiva ricostruzione della volontà delle parti ex art. 1362 ss. cod. civ. in relazione anche alla natura formale del negozio che, invece, non si rinviene. Deve, poi, soggiungersi che – a fronte del medesimo criterio – parimenti non è fornita sufficiente spiegazione della ragione per la quale le dichiarazioni del teste COGNOME, retribuito per un mezzo da entrambe le parti per la ricostruzione del muro, non sarebbero riferibili alla porzione muraria per cui è causa (elemento probatorio questo del tutto recessivo, peraltro, in materia retta dalla regola dell’art. 1350 cod. civ.). Con specifico riferimento, poi, al primo motivo di ricorso, nella parte in cui si lamenta (p. 21 s.) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’individuazione dell’oggetto dell’atto per AVV_NOTAIO del 14/09/1932 (ma trattasi di profili anche collegati al terzo e al quarto motivo), deve aggiungersi che effettivamente, come deducono i ricorrenti, appare insufficiente l’argomentazione della corte locale a supporto della propria conclusione di mancata inclusione della striscia di metri otto nell’oggetto della vendita: secondo i giudici di merito, infatti, la striscia sarebbe indicata tra le coerenze del mappale 5109 (ossia tra le proprietà, normalmente aliene rispetto a quella dell’immobile oggetto del negozio, prescelte per indicare la perimetrazione del bene e quindi i suoi confini). Senonché l’atto stesso, per come trascritto, si esprime testualmente nel senso che l’immobile è «coerenziato: ad est …, a sud …, ad ovest con COGNOME NOME ed a nord con strada privata larga m. 8 tutta qui compresa sulla quale ha diritto di carico e scarico la proprietà comunale contigua anche per la porzione di terreno a nord della casa dei NOME NOME.”. Detta espressione testuale,
in particolare per quanto concerne la dizione “tutta qui compresa”, è stata ritenuta priva di significato dalla corte d’appello, in quanto essa, a corredo di una particella indicata tra le coerenze, non indicherebbe l’inclusione della strada nell’oggetto del contratto. Ma tale asserzione, che vorrebbe essere sufficiente a sé stessa, non dà ragione della conclusione, che si trova quindi priva di base, anzi essendo logicamente preferibile ritenere – ciò che la corte d’appello nulla dice per smentire – che l’indicazione di una coerenza o confine “interno” all’oggetto del negozio immobiliare ugualmente soddisfi le esigenze di determinazione della res compravenduta (peraltro già indicata su altri tre confini), specie laddove – come nel caso di specie – si indichi con chiarezza la proprietà esterna contigua, peraltro fruitrice di servitù di carico e scarico proprio sulla striscia in questione; indicazione di servitù che non ha normalmente ragion d’essere se non quando essa gravi sull’oggetto della compravendita, in ragione delle garanzie cui è tenuto il venditore .’
4.2. Il giudice del rinvio avrebbe dunque dovuto procedere ad una rinnovata motivazione, quale nuovo giudice di merito, limitando il riesame dei fatti in ordine ai quali il rinvio era stato disposto alle sole circostanze attinenti ai punti decisivi indicati nella sentenza di cassazione, nonché a quelle che risultavano legate ad essi da un nesso di dipendenza logica e valutando nuovamente quei punti della controversia ritenuti, nella sentenza di annullamento, potenzialmente idonei a giustificare una decisione diversa rispetto a quella annullata, salvo il suo potere di un nuovo apprezzamento complessivo della vicenda processuale, ma fermi, peraltro, i rilievi contenuti nella sentenza di cassazione in relazione alle statuizioni di appello cassate (Sez. 2, n. 3150 del 2 febbraio 2024).
4.3. Orbene, la Corte d’appello in sede di rinvio ha ritenuto provato che il tratto di muro parzialmente abbattuto insistesse su terreno di proprietà esclusiva del COGNOME (mappale 4536). Per corroborare tale affermazione, ha preso le mosse dal disegno allegato alla CTU (e
prodotto dallo stesso COGNOME), riportato in sentenza e dal quale si sarebbe evinta la collocazione di tale porzione di muro, riconoscendone la rilevanza a causa della mancata contestazione da parte dei coniugi COGNOME.
4.4. Quanto all’esame della scrittura privata del 1935, di fronte al dato testuale che affermava ‘ La cessione della comunione viene fatta ed accettata per tutto tale muretto, come trovasi, nello stato qui descritto, di guisa che d’ora in avanti lo stesso sarà da considerarsi comune divisorio fra le due proprietà su descritte e per entrambe con tutti i diritti inerenti e pertinenti di comunione ‘, la sentenza impugnata ha ritenuto che il confine fra i mappali 4536 e 5109 non sarebbe rimasto inalterato, ma avrebbe subito delle variazioni per effetto del mutamento della superficie del predetto mappale 5109. Tale mutamento sarebbe riconducibile ad un atto di espropriazione del 1959 da parte del locale Comune su una porzione pari a 180 mq. Da ciò la Corte territoriale ha desunto ulteriormente che il tratto di muro lungo metri 8, in parte abbattuto dal COGNOME per aprire l’ingresso, non avrebbe potuto essere oggetto della scrittura del 1935: ‘ se così fosse stato, il tratto di muro messo in comunione si sarebbe esteso per m. 39,50 + 8,00, non già per m. 39,50 complessivi, come invece si legge nella scrittura ‘.
4.5. Tutti i predetti motivi di censura relativi alle argomentazioni della Corte d’appello di Milano s’infrangono contro il postulato, per il quale, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente
incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).
Infatti, i giudici di secondo grado hanno accreditato un’interpretazione dell’atto COGNOME –COGNOME sicuramente plausibile rispetto ai criteri ermeneutici, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
4.6. In generale, nell’interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Sez. 6-1, n. 13595 del 2 luglio 2020; Sez. 3, n. 20294 del 26 luglio 2019; Sez. 1, n. 16181 del 28 luglio 2017).
Tale attività ermeneutica è senz’altro coerente con il dettato dell’art. 1362 c.c., secondo cui il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé indiscutibili, atteso che un’espressione ” prima facie ” chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne
consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Sez. 63, n. 32786 dell’8 novembre 2022; Sez. 3, n. 34795 del 17 novembre 2021; Sez. 3, n. 17718 del 6 luglio 2018; Sez. 3, n. 9380 del 10 maggio 2016).
4.7. Altrettanto plausibile è la ricostruzione ermeneutica dell’atto del 1932, circa il titolo di provenienza degli attori, di cui la sentenza di cassazione aveva richiesto un più approfondito esame. L’interpretazione che ne offre la Corte d’appello appare congrua circa la qualificazione del tratto di strada, come proprietà comunale, contigua alla proprietà ora COGNOME.
4.8. D’altronde, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017).
4.9. Con riguardo al sesto motivo in particolare, resta da considerare che il ‘giudicato interno’ al quale fanno riferimento i ricorrenti è in realtà il frutto di una deduzione personale. Invero, il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia. Pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 14813 del 26 maggio 2023).
L’undicesima e la dodicesima doglianza si fondano sulla falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché su un vizio di motivazione, asseritamente incomprensibile, giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda subordinata di usucapione, per mancanza di un potere di fatto, utilizzando un argomento (la richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte dell’impresa edile), privo di gravità e precisione.
I suddetti motivi sono inammissibili.
5.1. Giova ricordare che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa
interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
5.2. Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
L’ultimo motivo attiene alla violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nella parte in cui il giudice del rinvio aveva condannato gli attori a rifondere le spese legali di tutti i precedenti gradi, compreso quello di cassazione, in cui la controparte non si era costituita.
Questo motivo è fondato.
6.1. La sentenza impugnata ha erroneamente condannato la COGNOME ed il COGNOME al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione, in cui il COGNOME era rimasto intimato (cfr. sentenza n. 19145 del 2017).
L’errore di diritto è palese e può essere corretto direttamente da questa Corte, non richiedendosi accertamenti in fatto (art. 384 comma 2° c.p.c.).
La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto, e va dunque disposta l’eliminazione della condanna degli odierni ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, salvo il diritto di recupero delle somme eventualmente versate.
Le spese del presente grado di legittimità possono ritenersi compensate, in ragione dell’esito globale del giudizio e della marginalità del motivo accolto.
P. Q. M.
La Corte accoglie il tredicesimo motivo e rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, elimina la condanna della COGNOME e del COGNOME al pagamento delle spese di lite del precedente giudizio di cassazione.
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda