Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24234 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/08/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13190/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
Ricorrente principale e controricorrente incidentale -contro
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE. INDIRIZZO in Roma, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
– Controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 6888/2018 depositata il 30/10/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 10 aprile 2025.
Condominio
Udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso principale e che rigetti il ricorso incidentale.
Udito l’avvocato
Udito l’avvocato
NOME COGNOME per parte ricorrente. NOME COGNOME per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma emise il decreto ingiuntivo n. 19833/2007, di importo pari a euro 196.215,01, in accoglimento del ricorso della RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Condominio Orti di INDIRIZZO nnINDIRIZZO in Roma (‘RAGIONE_SOCIALE‘) per fatture relative al contratto di servizio energia di durata quinquennale intercorso tra le parti avente ad oggetto la somministrazione del metano e la gestione del riscaldamento dell’edificio condominiale.
Il Condominio propose opposizione e contestò i complessi calcoli effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE per la determinazione del corrispettivo dell’energia fornita e sostenne di avere pagato più di euro 100.000,00 per la riqualificazione della centrale termica per la quale il contratto prevedeva un corrispettivo di euro 75.281,10 (oltre Iva); dedusse inoltre di avere pagato molte delle fatture sulle quali era basata la domanda d’ingiunzione e, quindi, chiese: la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’erronea determinazione dei corrispettivi, e la condanna della RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di euro 108.000,00 ; l’accertamento dell’erronea determinazione del corrispettivo dovuto per la realizzazione della centrale termica e di due sottocentrali e la condanna della RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di euro 30.000,00; la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della società appaltatrice alla data del 31/03/2007, e il risarcimento del danno nella misura di euro 40.000,00; in subordine che, accertate le rispettive partite di dare e
avere e operate le conseguenti compensazioni, l ‘altra contraente fosse condannata al pagamento del conguaglio.
La RAGIONE_SOCIALE costituendosi in giudizio, chiese il rigetto dell’opposizione ed evidenziò che il sistema di calcolo del corrispettivo contrattualmente previsto per l’erogazione del combustibile era complesso ma preciso e verificabile ed ancorato a una tariffa base suscettibile di variazioni secondo determinati coefficienti in dipendenza dell’aumento del costo del gas.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1880 del 2013, in accoglimento dell’opposizione del Condominio, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò il contratto risolto per mutuo dissenso, e, accertate le reciproche poste di dare e avere, condannò la RAGIONE_SOCIALE a restituire al Condominio euro 124.825,68.
Interposti appello principale da parte della RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale da parte del Condominio, la Corte d’appello di Roma ha respinto entrambe le impugnazioni e ha regolato le spese compensandole per metà e ponendo la parte residua a carico della RAGIONE_SOCIALE
In sintesi, quanto al l’appello principale de lla società, il giudice d’appello ha condiviso il calcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti operato dal primo giudice e , con riferimento all’interpretazione del contrato e all’applicazione delle tariffe stagionali differenziate, ha osservato che (v. pag. 11 della sentenza) « stante gli artt. 6 (primo anno del servizio) e 7 (anni successivi), per la corretta applicazione dei costi è necessario fare riferimento alla tariffa T1 per riscaldamento e acqua nei mesi in cui il riscaldamento era in funzione e alla tariffa T2, per la sola acqua sanitaria nei mesi in cui il riscaldamento non era in funzione e, pertanto, come in motivazione della sentenza appellata, si deve tenere conto dei conteggi elaborati in sede di chiarimenti forniti dal ctu, che non appaiono viziati da
illogicità e antigiuridicità ». Quanto all’appello incidentale del Condominio, volto ad ottenere la restituzione dell’ulteriore importo di euro 32.000,00, pagato in eccesso per la riqualificazione della centrale termica, nonché il rimborso degli interessi sui pagamenti non dovuti ai sensi dell’art. 2033 c.c., la Corte d’appello ha respinto la prima pretesa sul rilievo che l’importo che il Condominio avrebbe dovuto restituire per l’acquisto della centrale termica e delle due sottocentrali non era un importo fisso, pari al prezzo di acquisto, ma per volontà delle parti un importo legato al variare dei consumi e dei costi del metano, e ha ritenuto non dovuti gli interessi richiesti in quanto compensati.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso (principale) per cassazione, con cinque motivi.
Il Condominio Orti di Trastevere nn. 34 86 ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, con tre motivi, a cui la RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Il PM ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso principale e di rigettare quello incidentale.
In prossimità dell’udienza la società ricorrente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza che, nella parte in cui respinge il motivo di appello che critica l’interpretazione del contratto prescelta dal Tribunale, si limiterebbe a ripetere quasi alla lettera il dictum del primo giudice.
E questo nonostante che la società avesse stigmatizzato che il Tribunale, nel ricostruire la volontà dei contraenti, aveva trascurato che, per previsione contrattuale (art. 6 comma 1), la fornitura per il
riscaldamento sarebbe stata remunerata in base alla tariffa T1 e quella per l’acqua calda in base alla tariffa T2; (art. 7) le tariffe T1 e T2 sarebbero state determinate a seguito di un periodo di misurazione di durata pari almeno ad una stagione di riscaldamento; (art. 6 comma 1), fino a quando detto periodo non si fosse esaurito, e perciò esclusivamente nella ‘fase iniziale’, corrispondente alla ‘durata della prima stagione termica’, le tariffe T1 e T2 sarebbero state forfettariamente determinate in misura rispettivamente di euro 0,0880/kwh (oltre Iva) e euro 0,150/Kwh (oltre Iva) e, in tale ‘fase iniziale’, la fornitura di acqua calda sarebbe stata compensata in base alla tariffa T1 nella stagione di riscaldamento e alla tariffa T2 per il resto dell’anno; (art. 14) esisteva un meccanismo di aggiornamento dei prezzi.
La conclusione della ricorrente è che la sentenza sarebbe nulla per motivazione apparente, in quanto riproduttiva della decisione del Tribunale e tale da risolversi nella mera adesione alle argomentazioni del primo giudice, nonché priva di elementi da cui potere desumere che la censura dell’appellante era stata davvero esaminata e ritenuta infondata.
Il secondo motivo, proposto in subordine rispetto alla precedente doglianza, censura , ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Si sostiene che la sentenza sarebbe viziata per non avere esaminato nessuna delle questioni interpretative sollevate dalla società e riconducibili ai seguenti dati testuali del contratto di servizio energia: la differenziazione tra la ‘fase iniziale’ e la durata residua del rapporto; i diversi criteri per la determinazione dei corrispettivi in ciascuno dei suddetti periodi; il carattere promozionale o presuntivo della tariffa concordata per la ‘fase inziale’; la ragione per la quale i
corrispettivi per la ‘fase iniziale’ erano stati commisurati a parametri presuntivi; i metodi per il calcolo delle tariffe T1 e T2 per il periodo posteriore alla ‘fase iniziale’; il metodo per la successiva revisione dei prezzi così stabiliti in modo da adeguarli all’incremento del costo del combustibile.
Il terzo motivo, proposto in subordine rispetto al secondo motivo, censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.
Si pone l’accento sull’erronea esegesi , da parte del giudice d’appello, delle clausole contrattuali in tema di (art. 6) ‘ R emunerazione delle prestazioni’, (art. 7) ‘Tariffa’, (art. 14) ‘Revisione prezzi’ .
Il quarto motivo censura la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.
La sentenza sarebbe altresì nulla per non avere esaminato i motivi di appello concernenti la contraddittorietà della motivazione della pronuncia di primo grado, l’omesso esame, da parte del Tribunale, della critica rivolta alla consulenza tecnica d’ufficio lì dove, discostandosi dai limiti del quesito peritale, veniva applicato uno sconto di euro 32.837,44 (oltre Iva) offerto dalla RAGIONE_SOCIALE a fine transattivo, nonché l’omesso esame delle oss ervazioni critiche regolarmente depositate, dove quest ‘ultimo vizio ed altri ancora erano stati diffusamente illustrati.
Il quinto motivo censura la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. : la sentenza sarebbe viziata da intrinseca contraddittorietà perché, esattamente come la decisione di primo grado, pur aderendo ai conteggi elaborati dal consulente tecnico d’ufficio nei ‘secondi chiarimenti’ , se ne discosta incrementando l’importo così ottenuto di euro 37.000,00, quale ulteriore somma spettante al Condominio.
Il primo motivo di ricorso incidentale del Condominio censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c.: la sentenza sarebbe viziata per non avere esaminato e, quindi, per non avere accolto l’eccezione del Condominio in punto di mancanza, nell’ impugnazione della RAGIONE_SOCIALE, dei requisiti di forma dettati dall’art. 342 c.p.c. e, risolvendosi l’altrui atto di appello in un’unica censura trattata in circa trenta pagine, in punto di carenza della chiara individuazione delle questioni e degli aspetti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze e di una parte argomentativa diretta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1655, 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.
Con riferimento alla pretesa del Condominio di ottenere la restituzione delle somme versate in eccesso alla RAGIONE_SOCIALE rispetto a prezzo contrattualmente previsto per la realizzazione della centrale termica e delle due sottocentrali, l’ente si duole che la sentenza avrebbe affermato il carattere pattiziamente aleatorio della relativa prestazione, con un importo a carico del Condominio non fisso e pari al prezzo di acquisto, ma legato al variare dei consumi e al costo del combustibile, trascurando che quello concluso dalle parti è un contratto di appalto e che, in base alle sue clausole, era previsto un prezzo fisso per la riqualificazione della centrale termica, pari a euro 75.281,10 (oltre Iva), da corrispondere con una modalità di pagamento dilazionate mediante rate di ammontare variabile, determinate con l’applicazione alle fatture del servizio energia di un coefficiente moltiplicatore (1,18), con la conseguenza che, l’appaltatrice, incassato il prezzo complessivamente previsto di euro 75.281,10, per la riqualificazione della centrale termica, mediante
l’applicazione alla fatturazione periodica del fattore 1,18, avrebbe semplicemente dovuto smettere di applicare tale coefficiente alle fatture successive. Sicché, in ultima analisi, posto che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che il Condominio aveva corrisposto la complessiva somma di euro 107.509,78, la domanda restitutoria di euro 32.000,00 era senz’altro fondata.
8 . Il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2033 c.c.: sulla premessa, da un lato, che il credito fatto valere in via monitoria dalla RAGIONE_SOCIALE non avrebbe prodotto alcun interesse e che, comunque, esso è stato estinto in corso di causa; dall’altro, che il Condominio ha complessivamente versato euro 172.000,00, parte ricorrente incidentale sostiene di avere diritto, ai sensi dell’art. 2033 c.c., agli interessi sulle somme indebitamente versate dal giorno dei pagamenti non dovuti o, alternativamente, dal giorno della domanda, a seconda della mala o buona fede dell’ accìpiens .
Il primo motivo di ricorso incidentale, il cui esame è prioritario rispetto agli altri motivi di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, è infondato.
Per la giurisprudenza di legittimità, il mancato esame, da parte del giudice, di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. nn. 24808 del 2005, menzionata da Cass. 12131 del 2023; in termini, Cass. n. 25710 del 2024).
Nella specie, la Corte di Roma si è occupata direttamente del merito della controversia, il che significa che essa ha implicitamente respinto l ‘eccezione del Condominio di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell’appello principale svolto dalla società.
Ciò precisato, d all’esame dell’atto di appello della RAGIONE_SOCIALE – che questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha consultato -si evince l’ idoneità delle censure ivi contenute a sottoporre a critica adeguata e specifica la decisione del Tribunale di Roma.
10. Il primo motivo di ricorso principale è fondato.
In termini generali, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata ‘ per relationem ‘ ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016, Rv. 640759 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021, Rv. 660394 -01; conf., tra le altre: Cass. nn. 2397/2021, 20107/2022, 28335/2024, 12472/2024).
Delineata la cornice concettuale della questione all’attenzione del Collegio, è adesso possibile rispondere alla censura: la sentenza è viziata da motivazione apparente perché, senza spiegarne le ragioni,
manifesta un’ellittica condivisione del risultato cui è pervenuto il primo giudice, il quale ha riconosciuto un credito del Condominio pari a euro 143.415,62, ma è priva di una propria e autonoma trama argomentativa, nel senso che omette di esaminare la minuziosa sequenza di rilievi critici rivolti dalla RAGIONE_SOCIALE alla sentenza impugnata in relazione, soprattutto, all’esegesi delle clausole nn. 6, 7 e 14 del contratto di servizio energia , all’interpretazione delle risultanze della c.t.u., agli errori contabili, ascrivibili ( nell’ottica dell’appellante ) al Tribunale, attinenti alla determinazione della pretesa creditoria dell’appaltatrice per i servizi di riscaldamento forniti al Condominio.
Sono assorbiti, pertanto, i restanti motivi di ricorso principale ed anche il terzo motivo di ricorso incidentale.
12. È fondato il secondo motivo di ricorso incidentale.
In base al consolidato indirizzo di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 6675 del 19/03/2018, Rv. 648298 -01, conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 11092 del 10/06/2020, Rv. 658148 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021, Rv. 663182 -01; Sez. L, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021, Rv. 662267 -01, richiamate, in motivazione, da Sez. 2, Sentenza n. 3367 del 06/02/2024, non massimata; in termini, Cass. nn. 5047/2025, 28259/2024), in tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale , sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell’interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che dell’interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati
nella controparte. Dunque, com’è naturale, il criterio di partenza dell’operazione ermeneutica è quello dell’interpretazione letterale: l’art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Sez. 2 – Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 -01; conf.: Sez. 1 – Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678 – 01).
Nella specie, la Corte d’appello, lì dove (testualmente) afferma (v. pag. 11 della sentenza) che l’importo che il Condominio avrebbe dovuto restituire per l’acquisto della centrale termica e delle due sotto centrali non era un importo fisso e pari al prezzo d’acquisto, ma un importo legato, per volontà delle parti, al variare dei consumi e del costo del combustibile, non fa corretta applicazione delle regole di interpretazione del contratto, a cominciare da quella, fondamentale, di interpretazione letterale.
La clausola contrattuale di riferimento (art. 13 comma 2), riprodotta nell’autosufficiente motivo di impugnazione ( donde l’infondatezza dell’eccezione di difetto di autosufficienza della doglianza svolta in controricorso), prevede che gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’allegato D pari a euro 75.281,10 (oltre Iva) verranno pagati nella quota tariffaria con il fattore moltiplicativo 1,18.
La Corte d’appello non ha compreso che, a i fini della corretta esegesi della previsione pattizia, non è possibile prescindere dall’univoco dato testuale riguardante la specifica determinazione di
un prezzo fisso (euro 75.281,10), rispetto al quale, indubitabilmente, il riferimento, nella stessa clausola pattizia, al fattore moltiplicativo 1,18 si colloca sul diverso piano della modalità e dei termini di adempimento dell’obbligazione solutoria del Condominio.
13. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso e del terzo motivo di ricorso incidentale; va altresì accolto il secondo motivo di ricorso incidentale, mentre deve essere respinto il primo motivo del medesimo ricorso, sicché la sentenza è cassata in relazione al primo motivo di ricorso principale e al secondo motivo di ricorso incidentale, con rinvio al giudice a quo , anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi del medesimo ricorso e del terzo motivo di ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del medesimo ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e del ricorso incidentale, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in