Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18214 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14274-2023 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 705/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2023 R.G.N. 3754/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Lavoro privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) volta ad ottenere la condanna di quest’ultim a al pagamento di euro 1.800.000, oltre accessori, per l’inadempimento alle obbligazioni contenute in una scrittura privata risalente al 3 luglio 2013; accordo in base al quale -secondo quanto ricostruito dalla Corte -il COGNOME (amministratore delegato di RAGIONE_SOCIALE dal 4.2.2009 al 31.12.2015, in prorogatio fino al 12.9.2016) si era garantito ‘la stabilità retributiva e la successione di incarichi di pari ordinazione’ nei diversi passaggi, decisi da RAGIONE_SOCIALE, ‘fra la capogruppo e le società partecipate, o in difetto un’adeguata compensazione di carattere economico’;
la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha ritenuto che nessuna delle due condizioni previste dalla scrittura privata richiamata e legittimanti il pagamento di quanto richiesto dal dirigente si fosse realizzata: ‘a) non la prima, atteso che il COGNOME non è cessato dalla carica per volere di RAGIONE_SOCIALE o di RAGIONE_SOCIALE, bensì per dimissioni volontarie in data 12 settembre 2016; b) non la seconda, perché le dimissioni immediate non sono state causate da ripetuti comportamenti dei vertici aziendali, nemmeno in concreto dedotti, ma da motivi personali di aggravamento delle condizioni di salute’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito;
1.1. col primo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere erroneamente affermato che la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE al ricorrente del 17 maggio 2016 non attestava la decisione di RAGIONE_SOCIALE di cessazione dell’incarico del ricorrente’; si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la comunicazione richiamata non documentasse la cessazione dell’incarico di amministratore del COGNOME;
1.2. con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 416 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, c. 1, cod. proc. civ, per avere erroneamente affermato che la comunicazione di NOME del 4 agosto 2 016 confermava che l’incarico di NOME non era cessato’; si eccepisce, in particolare, che il NOME abbia mai ricevuto tale comunicazione successiva;
1.3. con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2697 e 2721 e segg. cod. civ. e dell’art. 244 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, c. 1 n. 3, cod. proc. civ., per avere erroneamente affermato che il nostro capitolo 8 di prova testimoniale relativo alla giusta causa delle dimissioni sarebbe inammissibile in quanto generico.’; si contesta la Corte territoriale per avere ritenuto la genericità di un capitolo di prova posto a fondamento della circostanza che le dimissioni del COGNOME erano sorrette da giusta causa, in quanto determinate da ‘ripetuti
comportamenti dei vertici aziendali idonei a segnalare una non piena adesione da parte degli stessi delle attività svolte e delle iniziative intraprese’;
2. il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. il primo motivo è inammissibile;
infatti, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; da ultimo, conf. Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una mot ivazione che valichi la soglia del cd. ‘ minimum costituzionale’; inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);
nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole in ordine alla comunicazione del 17 maggio 2016; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione – riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo -laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006);
2.2. inammissibile è anche il secondo motivo;
per incontestato orientamento, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere
della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione -come nella specie – che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del novellato n. 5 dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (tra le più recenti, v. Cass. n. 8973 del 2024);
peraltro la Corte territoriale ha esplicitamente preso posizione sulla mancata comunicazione del documento del 4 agosto 2016, ritenendo che ciò fosse irrilevante, in quanto comunque confermava quanto già ricavato dalla missiva del 17 maggio 2016, e cioè ch e l’incarico non di amministratore non era cessato in detta data, con un apprezzamento circa il contenuto di una manifestazione di volontà che, per quanto già esposto, non è sindacabile innanzi a questa Corte;
2.3. inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, sia perché il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito (cfr. Cass. n. 2201 del 2007; Cass. n. 32715 del 2018; di recente Cass. n. 3959 del 2024), ma anche perché la censura non si misura adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha escluso, sulla base di una pluralità di argomentazioni, che fossero stati allegati elementi idonei ad integrare una giusta causa di recesso, dimissioni che, piuttosto, la Corte attribuisce a ‘motivi personali di aggravamento delle condizioni di salute’;
conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 18.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 23 aprile