Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1572 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
R.G.N. 21651/23
C.C. 5/12/2024
Appalto -Pagamento corrispettivo -Simulazione relativa soggettiva
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21651/2023) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380bis , secondo comma, c.p.c.;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, già RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 495/2023, pubblicata il 21 marzo 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
vista l’opposizione tempestivamente spiegata dalla ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 1031/2014 dell’11 febbraio 2014, notificato il 5 marzo 2014, il Tribunale di Brescia ingiungeva il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE e a carico della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 258.500,00, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura e installazione di una sala di mungitura e relativi accessori presso la sede della società RAGIONE_SOCIALE
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2014, proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE, la quale deduceva che non aveva instaurato alcun rapporto contrattuale con la società ingiungente, ma si era limitata a realizzare, per conto di Comagro, una stalla, dei capannoni, degli uffici e un impianto di biogas, con esclusione dell’impianto di mungitura, la cui sala era stata commissionata alla RAGIONE_SOCIALE direttamente da Comagro; e ciò sebbene, su
richiesta di contraenti, avesse accettato di risultare fornitrice e installatrice anche della sala di mungitura, in favore di COGNOME, al fine di consentire a quest’ultima di percepire i contributi ungheresi di provenienza europea sul presupposto che vi fosse un unico fornitore.
Per l’effetto, chiedeva che, in ragione di tale estraneità rispetto al rapporto di fornitura e installazione dell’impianto di mungitura, il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato, essendosi limitata a ‘ritrasferire i pagamenti che le giungevano e a ricomprendere l’impianto di mungitura nella propria documentazione contrattuale e fiscale’.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, la quale resisteva all’accoglimento dell’opposizione, chiedendo la conferma del provvedimento monitorio opposto.
Con separato atto di citazione la RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti allo stesso Tribunale, la Comagro e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse accertato quale delle due convenute fosse tenuta al pagamento del residuo dovuto per la fornitura e l’installazione della sala di mungitura e accessori, stante che, per un verso, aveva ricevuto la conferma d’ordine del 15 ottobre 2012 e il pagamento dell’acconto di euro 50.000,00 da RAGIONE_SOCIALE e, per altro verso, aveva eseguito tale appalto presso la sede di Comagro.
Le due cause erano riunite.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1095/2020, depositata il 12 giugno 2020, dichiarava che il committente
dell’impianto era la RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
2. -Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2020, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’omessa valutazione di alcuni documenti, da cui anche in via presuntiva -avrebbe dovuto trarsi la prova dell’esistenza di un accordo simulatorio per interposizione fittizia di persona, essendo solo apparenti contraenti dell’appalto la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sebbene la RAGIONE_SOCIALE fosse l’effettiva destinataria degli effetti della fornitura e installazione dell’impianto; 2) l’erronea rilevanza attribuita alla conferma d’ordine n. 267/2012, ai fini di ritenere che l’effettiva appaltante fosse la RAGIONE_SOCIALE, senza attribuire alcun rilievo al fatto che tale conferma d’ordine sarebbe stata sottoscritta in nome e per conto di Comagro, stante che, a detta della stessa sentenza del Tribunale, ‘RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a rispettare la scaletta di pagamento concordata tra le parti, previa ricezione di adeguata provvista finanziaria’ da parte di Comagro, ‘pattuizione che (secondo il Tribunale) non avrebbe avuto alcun significato se RAGIONE_SOCIALE avesse sottoscritto la fornitura in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE; 3) l’erronea attribuzione di una posizione di garanzia verso RAGIONE_SOCIALE, che si sarebbe posta in contrasto con l’accordo in cui si dava atto che gli effetti obbligatori scaturenti dalla conferma d’ordine si sarebbero prodotti unicamente a carico del committente RAGIONE_SOCIALE e del fornitore RAGIONE_SOCIALE; 4) l’omessa pronuncia sulla titolarità del rapporto contrattuale, in quanto, in presenza di un’interposizione fittizia, il richiamo all’istituto della manleva sarebbe stato del tutto fuori luogo.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE la quale instava per il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che il Tribunale, lungi dal ravvisare l’interposizione fittizia di persona nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e Comagro, aveva accertato che la sala di mungitura era stata commissionata da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, come risultava dalla conferma d’ordine MR 7HU n. 267/2012, recante la sottoscrizione non disconosciuta dell’appellante; b ) che, nella citata conferma d’ordine, RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad apporre la sua sottoscrizione, senza fare alcun riferimento al fatto che l’accettazione avvenisse in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE; c ) che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le pattuizioni richiamate -relative, sia all’accettazione della conferma d’ordine in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, sia all’impegno di Due A di rispettare la scaletta di pagamento concordata dalle parti -non potevano assumere alcuna rilevanza, perché contemplate nell’accordo di collaborazione del 26 novembre 2012, che come ammesso dalla stessa appellante nel suo primo atto difensivo -‘per vari motivi’ non era mai stato sottoscritto, né da COGNOME, né da RAGIONE_SOCIALE; d ) che, in conseguenza, doveva essere esclusa l’integrazione di una fattispecie di interposizione fittizia di persona, per la cui configurazione sarebbe stato indispensabile,
sotto il profilo soggettivo, un accordo non solo tra l’interponente e l’interposto, ma anche con il terzo, il quale avrebbe dovuto consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma; e ) che l’appellante non aveva fornito neppure la prova in giudizio che il parziale pagamento della sala di mungitura -dalla stessa pacificamente effettuato -fosse avvenuto con provvista proveniente da Comagro.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, l’intimata RAGIONE_SOCIALE
-All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio depositata il 27 giugno 2024, comunicata il 28 giugno 2024, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Con atto depositato il 6 settembre 2024, la RAGIONE_SOCIALE ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio.
-Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di merito trascurato ogni riferimento al riconoscimento da parte di RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) della simulazione con dichiarazione scritta, come da accordo di collaborazione del 26 novembre 2012, con il quale le parti avrebbero riconosciuto gli accordi effettivamente voluti e conclusi, sostenendo
indebitamente che tale accordo non fosse stato sottoscritto dalle parti mentre, con la memoria integrativa del thema decidendum , sarebbe stato prodotto l’accordo sottoscritto dall’opposta.
2. -Con il secondo motivo svolto la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, in ordine alla circostanza che i pagamenti parziali dell’impianto in questione fossero stati effettuati con provvista fornita da COGNOME, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che Due A non avesse dimostrato che i pagamenti parziali fossero stati eseguiti con provvista resa da COGNOME, mentre, per converso, dalla mail inviata da COGNOME a Due A in data 8 maggio 2013 sarebbero risultati i versamenti a titolo di provvista.
3. -Con il terzo motivo proposto la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1414, 1417, 2721, 2722 e 2729 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto non dimostrata la simulazione relativa soggettiva, non considerando l’accordo di collaborazione del 26 novembre 2012, il quale avrebbe costituito prova necessaria e sufficiente della reale destinazione soggettiva, in capo a Comagro, degli effetti del contratto apparentemente concluso da Due A, prova come integrata anche dalla mail citata dell’8 maggio 2013.
4. -I tre motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica -sono infondati.
E ciò perché, pur a fronte del diverso iter decisionale percorso dalle sentenze di merito di primo e secondo grado, per un verso,
difetta la natura decisiva dei fatti (documentali) asseritamente omessi e, per altro verso, non risultano scalfite le ragioni della pronuncia circa la non integrazione di una fattispecie di interposizione fittizia di persona.
4.1. -Si premette, in ordine al primo punto, che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia ‘carattere decisivo’, vale a dire che, ‘se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024; Sez. L, Ordinanza n. 31511 del 25/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Ne consegue che entrambi i fatti dedotti come omessi -in tanto potrebbero giustificare l’accoglimento delle censure articolate -in quanto ad essi possa essere riconosciuto il requisito della decisività.
4.1.1. -Non è dotato di decisività anzitutto il primo documento (ossia l’accordo di collaborazione del 26 novembre 2012), su cui la pronuncia impugnata si è soffermata, escludendo che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, esso fosse stato sottoscritto dalle parti, tanto da negarne a propri ogni rilevanza giuridica.
E tanto perché il fatto che, per contro, tale documento, come prodotto con la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n.
2, c.p.c. vigente ratione temporis , fosse stato sottoscritto -come comprovato dalla ricorrente -dalla sola T.D.M. –RAGIONE_SOCIALE non vale a suffragare la tesi dell’interposizione fittizia, in difetto della sottoscrizione della società interponente RAGIONE_SOCIALE
In secondo luogo, il contenuto di tale documento (come già ritenuto dal Tribunale) non avrebbe comunque avallato la ricostruzione della fattispecie in termini di interposizione fittizia, il che avvalora la conclusione del difetto della sua natura decisiva.
Ed invero, dal suddetto documento risulta -alla lett. B) -che l’appaltatore (Due A) si impegna (verso T.D.M.) a rispettare la scaletta di pagamento concordata tra le parti, previa ricezione dell’adeguata provvista finanziaria da parte del committente (COGNOME), e -alla lett. C) -che la committente (COGNOME) si impegna a fornire all’appaltatore (Due A) preventivamente la liquidità necessaria a rispettare la scaletta di pagamento come concordata con il fornitore (T.D.M.); elementi, questi, da cui si desume, come affermato dalla sentenza impugnata, l’esistenza di una fattispecie di interposizione reale e non già fittizia.
Ora, la differenza fra interposizione fittizia di persona e interposizione reale non sta nella partecipazione o no del terzo contraente all’accordo che ha portato alla sostituzione dell’interposto all’interponente (dal momento che anche nella seconda il terzo può partecipare all’accordo), ma nel concreto atteggiarsi della volontà degli interessati. Pertanto, poiché nella simulazione per interposizione fittizia l’interposto figura soltanto come parte apparente, mentre gli effetti del negozio si producono a f avore dell’interponente, ricorre un’ipotesi di interposizione
reale nel caso in cui non vi sia un accordo simulatorio o perché interponente ed interposto vogliono veramente far ricadere nella sfera giuridica dell’interposto gli effetti del contratto stipulato col terzo o perché è proprio il terzo a rifiutare la proposta dell’interponente ed a pretendere ed ottenere di contrattare in via diretta con un altro soggetto interposto.
Nel caso in disputa la Due A si è impegnata effettivamente verso T.D.M. a rispettare la scaletta di pagamento concordata, cioè ad effettuare essa stessa i pagamenti, sebbene la COGNOME si fosse a sua volta impegnata a fornire la provvista a Due A (e non già direttamente in favore di T.D.M.).
4.1.2. -Anche il secondo documento, il cui esame è stato in tesi omesso, non è decisivo, anzi avalla la ricostruzione in termini di interposizione reale e non fittizia.
Infatti, si tratta (in base all’analitica precisazione resa dalla ricorrente, anche in sede di opposizione avverso la proposta di definizione anticipata) della mail dell’8 maggio 2013, inviata da Comagro a Due A, con cui la prima, avendo provveduto ad effettuare i versamenti in favore della seconda, chiedeva a quest’ultima di effettuare il versamento di euro 100.000,00 in favore di T.D.M.
Ebbene, tale omissione non è rilevante, appunto perché il fatto che i versamenti siano avvenuti da Comagro a Due A e che, all’esito, Due A avrebbe dovuto provvedere a corrispondere il compenso in favore di T.D.M. non è affatto indicativo di un’interposizione fittizia (la quale avrebbe presupposto, semmai, che il corrispettivo per la fornitura e l’installazione dell’impianto fosse stato versato direttamente da Comagro a T.D.M.).
4.2. -In secondo luogo, le ragioni addotte dalla pronuncia impugnata, a fondamento della negazione di una fattispecie di interposizione fittizia dell’appalto per la fornitura e l’installazione di una sala di mungitura, con riferimento alla figura dell’appaltante, restano ferme anche all’esito dell’utilizzazione (a fini probatori) di tali documenti, il che supporta la conclusione della non fondatezza del terzo motivo di ricorso.
Segnatamente la pronuncia d’appello ha valorizzato i seguenti elementi per giungere alla conclusione che la Due A fosse la parte effettivamente tenuta a corrispondere il residuo corrispettivo dovuto per l’esecuzione del citato appalto in favore di T.D.M., ora RAGIONE_SOCIALE, difettando le condizioni per reputare integrata una fattispecie di interposizione fittizia di persona: a ) la provenienza della conferma d’ordine per la fornitura dell’impianto direttamente da Due A verso T.D.M.; b ) l’assenza di alcun riferimento in tale conferma al fatto che l’accettazione fosse avvenuta in nome e per conto di Comagro; c ) l’assenza di un accordo trilatero tra le parti a sostegno dell’integrazione di una simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia; d ) il pagamento dell’acconto di euro 50.000,00 in favore di T.D.M. direttamente a cura di RAGIONE_SOCIALE
Orbene, l’interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all’intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell’accordo simulatorio), onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali
direttamente nei confronti dell’interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell’interposizione reale di persona (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11055 del 27/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 4738 del 10/03/2015; Sez. 1, Sentenza n. 8682 del 10/04/2013; Sez. 2, Sentenza n. 22024 del 19/10/2007; Sez. 2, Sentenza n. 6451 del 18/05/2000).
5. -In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 6.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda