Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 151 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 151 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 21438/2017 proposto da:
Ministero dell’e conomia e finanze e Agenzia delle Entrate, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME domiciliata a Roma presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1266/2016 del 13/07/2016.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Lette e ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
Ascoltati gli avvocati NOME COGNOME per i ricorrenti e NOME COGNOME per la controricorrente.
Fatti di causa
Nel 2006 il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna NOME COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME (amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME (rappresentante della RAGIONE_SOCIALE) per l’accertamento della simulazione relativa – per interposizione fittizia della parte compratrice – del contratto di compravendita di un bene immobile, stipulato nel 1996 tra la venditrice RAGIONE_SOCIALE e la compratrice RAGIONE_SOCIALE. Gli attori allegavano che l’effettivo compratore era NOME COGNOME. In primo grado veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di COGNOME e della COGNOME, poiché costoro non erano parti in senso sostanziale del contratto. Ne discendeva l’inammissibilità dell’istanza di interrogatorio formale a loro rivolta. Nel merito veniva rigettata la domanda per difetto di prova della partecipazione della terza contraente venditrice all’ accordo simulatorio tra interponente e interposto. Il Tribunale aggiungeva che gli accertamenti facevano propendere per l’interposizione reale. In secondo grado è stato confermato il rigetto della domanda di simulazione relativa.
Ricorrono in cassazione gli attori con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la COGNOME con controricorso e memoria.
Con ordinanza interlocutoria, la Corte ha assegnato termine per notificare il ricorso ad NOME COGNOME e/o per produrre in giudizio la cartolina che attesti la notificazione. In prossimità della nuova adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie. Gli attori hanno depositato l’atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, eseguita nei confronti di NOME COGNOMEnella sua qualità di erede di NOME COGNOME, morta il 27/10/2012 durante il giudizio di
appello. La controricorrente ha eccepito la nullità di tale atto in quanto non eseguito nei confronti dell’erede di NOME COGNOME, cioè di NOME COGNOME, risultante dagli atti figlia di NOME COGNOMEnonché madre di NOME COGNOME. Tale risultanza processuale attesta l’inescusabilit à dell’errore degli attori. Con ordinanza interlocutoria, la Corte ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica , in prossimità della quale le parti hanno nuovamente depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. -In via preliminare si pronuncia la scissione del litisconsorzio di ordine processuale nei confronti dell’erede di NOME COGNOME Con l’ordinanza interlocutoria 23863/2023, la Corte aveva ravvisato l’opportunità di rimettere la trattazione del ricorso all’udienza pubblica per saggiare tale prospettiva nel contesto di un contraddittorio allargato anche al Pubblico Ministero e pervenire così ad una pronuncia nel merito del ricorso per cassazione, nonostante che la notificazione del ricorso non sia stata eseguita nei suoi confronti e che non si possa far luogo alla rimessione in termini (cfr. Cass. 9114/2012).
Nelle sue osservazioni, il P.G. premette che l’accertamento richiesto comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti, modificando la loro sfera giuridica (la parte pubblica rinvia a Cass. SU 25163/2011), ma fra tali soggetti non è da annoverarsi la rappresentante della società compratrice. Infatti, NOME COGNOME era estranea rispetto al rapporto giuridico comune alle parti sostanziali che le obbliga ad adempiere alle reciproche prestazioni.
Il Collegio condivide tale tesi.
La scissione del litisconsorzio è sorretta dalla considerazione che NOME COGNOME fu evocata in giudizio esclusivamente nella sua qualità di rappresentante della compratrice ed è intervenuta come tale nella stipula del contratto di cui gli attori hanno domandato l’accertamento della simulazione relativa (per interposizione fittizia della compratrice). Infatti, sul versante sostanziale, NOME COGNOME fu parte del contratto solo in senso formale. Costei stipulò il contratto in nome e per conto della compratrice COGNOME Gli effetti della sentenza definitiva di merito sono chiamati a prodursi n ei confronti di quest’ultima, regolarmente presente in giudizio, non già nei confronti dell’erede di NOME COGNOME Ci si trova dinanzi quindi ad un caso di specie diverso da quello deciso (per citare il precedente meno distante) da Cass. 41438/2021, in tema di rappresentanza senza poteri. In un caso in cui la domanda di accertamento dell’inefficacia del contratto era stata proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante, Cass. 41438/2021 ha accertato che si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale, funzionale a prevenire l’eventuale contrasto di giudicati. Da tale precedente non si può desumere se non un argomento a contrario per negare che nel presente caso di specie sia necessario che l’erede di NOME COGNOME partecipi al processo.
Non induce a pervenire ad una conclusione diversa l’argomento fatto valere dalla controricorrente nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza. Costei obietta che, stante la mancata notifica del ricorso all’erede della COGNOME, nei confronti dell’erede si è prodotto il giudicato sulla natura genuina e non simulata dell’atto impugnato. Pertanto, vi sarebbe il pericolo concreto che, ove il giudizio prosegua nei confronti degli altri contraddittori, si produca un giudicato contrastante con il primo.
Tuttavia, non si dà il paventato conflitto tra giudicati nella sfera giuridica dell’erede di NOME COGNOME poiché un possibile accertamento di merito di contenuto diverso da quello raggiunto dalla sentenza della Corte di appello, attualmente oggetto di ricorso in cassazione, non è destinato a produrre effetti giuridici entro la sfera dell’ erede (per le ragioni già esposte).
2.Passando all’esame del merito del ricorso, il primo motivo censura ex artt. 112 e 115 c.p.c. in primo luogo, essenzialmente, l’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stato impugnato il rigetto (con ordinanza del 17/11/2008) delle istanze istruttorie dirette a provare l’interposizione fit tizia di persona. In particolare, si tratta delle seguenti istanze: (a) interrogatorio formale dei convenuti COGNOME, COGNOME e COGNOME; (b) prove testimoniali.
In relazione ad (a) si lamenta l’omissione di pronuncia sull’istanza di interrogatorio formale di NOME COGNOME e il rigetto dell’istanza di interrogatorio formale nei confronti di COGNOME e di COGNOME fondato sul difetto della loro legittimazione passiva. In relazione a (b) si lamenta che il rigetto sia fondato su ragioni generiche, quali tardività, irrilevanza o superfluità, senza discernere le ragioni a seconda della persona chiamata a testimoniare.
Il primo motivo censura, inoltre, la pronuncia di difetto di legittimazione passiva di NOME COGNOME e di NOME COGNOME
Il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo motivo, ripropone la sostanza di quest’ultimo sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di indizi decisivi per l’accertamento dell ‘ esistenza di un accordo simulatorio trilaterale.
Il quarto motivo denuncia ex art. 1414 c.c. che si sia ritenuta necessaria la prova della partecipazione del terzo venditore a ll’accordo
simulatorio laddove (come nel caso di specie) sia a lui indifferente chi sia il reale compratore.
Il quinto motivo, subordinato al rigetto del quarto, censura ex artt. 99 e 112 c.p.c. che si sia considerata come proposta per la prima volta in appello, quindi inammissibile, la domanda di interposizione reale di persona.
-È da pronunciarsi dapprima sul secondo motivo, secondo il criterio della ragione più liquida.
Coglie nel segno la censura di omessa motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. commessa dalla Corte del merito sul motivo di appello con cui gli attori avevano impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva confermato il rigetto (adottato nell’ordinanza del 17/11/2008) delle istanze istruttorie da loro proposte. In particolare, entrano in considerazione l’istanza di interrogatorio formale rivolta a NOME COGNOME e l ‘istanza di assunzione di prove testimoniali (esposte nel ricorso nel rispetto del canone di specificità/autosufficienza). Infatti, da un lato la sentenza della Corte di appello è costellata di affermazioni che: «non vi è la prova dell’accordo si mulatorio» , «l’appellante non ha fornito la prova» , «non vi è la prova dell’accordo dissimulato», «del tutto inidonee a fornire la prova presuntiva», «gli elementi indiziari offerti dagli attori… non consentono di affermare… », eccetera. Dall’altro lato , non una parola è spesa sul profilo del rigetto delle menzionate istanze istruttorie, aventi ad oggetto proprio la prova degli elementi di fatto di cui la Corte di appello ha accertato il difetto di prova. Alla stregua di un giudizio prognostico ex ante, la prova di tali elementi di fatto riveste un valore decisivo ai fini della definizione della controversia.
-È accolto il secondo motivo di ricorso, sono assorbiti i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,
è rinviata la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023.