Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4024/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2190/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 990/2022 depositata il 30/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato. NOME COGNOME conveniva in giudizio NOME COGNOME deducendo: a) che con rogito notarile del 16.10.2001 la RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’attore quale coamministratore della società, aveva venduto a NOME COGNOME un immobile ad uso negozio sito in RAGIONE_SOCIALE (meglio specificato in atti); b) che con scrittura privata sottoscritta dal COGNOME e dal COGNOME in data 15.10.2001, le parti avevano convenuto quanto segue: “Il Signor COGNOME NOME dichiara che contrariamente a quanto risulta dai rogiti notarili (ivi compreso quello afferente al mutuo per il pagamento del prezzo della compravendita, ndr) il negozio in oggetto è di proprietà anche di COGNOME in ragione di 1/2 (un mezzo) indiviso ciascuno ed il mutuo suddetto verrà rimborsato quindi all ‘ istituto finanziatore anche dal suddetto COGNOME NOME nella stessa proporzione di proprietà dell’immobile suddetto “.
Ciò premesso, l’attore chiedeva che venisse accertata la simulazione relativa della vendita di cui al rogito del 16.10.200 per interposizione fittizia di NOME COGNOME in relazione alla quota indivisa di 1/2 della piena proprietà dell’immobile de quo , con conseguente declaratoria di inefficacia della detta vendita con riguardo alla predetta quota indivisa e con accertamento della proprietà in capo all’attore della medesima quota.
Si costituiva NOME COGNOME eccependo, preliminarmente, l’infondatezza della domanda di simulazione svolta dall’attore per inefficacia dell’accordo simulatorio, essendo
questo intercorso unicamente tra “interposto ed interponente”. Eccepiva, in via subordinata, l’inadempimento dell’attore agli impegni presi con la scrittura privata del 15.10.2001 sub specie di pagamento del 50% delle rate del mutuo contratto dal convenuto, e chiedeva la declaratoria di risoluzione dell’accordo simulatorio in via ulteriormente subordinata in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva che il detto accoglimento fosse condizionato alle dovute trascrizioni nei pubblici registri ed al previo rimborso da parte del COGNOME del 50% di tutto quanto versato dal convenuto per il pagamento del mutuo, dell’ICI e della TARSU, oltre agli interessi legali dettati dal ritardo nel rimborso. In via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna dell’attore al pagamento delle suddette somme per indebito arricchimento.
Il Tribunale di Teramo, disatteso l’eccepito difetto di integrità del contraddittorio per mancato coinvolgimento del terzo, rigettava le domande attoree.
Il giudice rilevava che, essendo l’interposizione fittizia di persona una dissimulazione, non già del contratto, ma di una delle parti contraenti, essa prevedeva come necessario presupposto l’accordo simulatorio tra i tre soggetti contraenti (il contraente apparente, quello effettivo e la controparte). Nel caso di specierilevava il giudice – non figurando in alcun modo il coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE (società di capitali, dunque entità personificata completamente distinta dai soci e dotata di autonomia patrimoniale piena e perfetta), e non essendo il COGNOME mai menzionato nella scrittura privata nella sua qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, doveva ritenersi detta scrittura a struttura esclusivamente bilaterale “ben lungi dal
dimostrare l’adesione della citata società venditrice all’accordo simulatorio”.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME resisteva al gravame.
La Corte d’Appello rigettava l’appello . Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità correttamente riportata nella sentenza appellata il giudice del gravame rilevava che, in assenza della prova della controdichiarazione sottoscritta da tutte e tre le parti, sia contestualmente al rogito notarile che in atto separato; non potendo attribuirsi al COGNOME la partecipazione all’accordo, siglato il giorno prima del rogito, anche in rappresentanza della società RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere accertata la simulazione relativa della vendita per interposizione fittizia del COGNOME, in ragione del 50%, nel contratto del 16.10.2001, e non poteva essere accolta la domanda di inefficacia della detta vendita con riguardo alla quota indivisa della piena proprietà.
NOME COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME COGNOME resistito con controricorso
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
A seguito di tale comunicazione il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
10 . Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. entrambe le parti con memoria hanno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 1414, comma 2, c.c. art. 1350 c.c., art. 2475bis c.c. e 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la scrittura di controdichiarazione datata 15/10/2001, sottoscritta da COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali parti coinvolte nella compravendita, non idonea a dare la dimostrazione della reale destinazione soggettiva, in capo all’interponente COGNOME NOME, degli effetti del contratto apparente, munito dei requisiti di forma richiesti dalla specifica tipologia di compravendita immobiliare.
La Corte di Appello, nonostante abbia richiamato i corretti principi giurisprudenziali sottesi alla disciplina della simulazione relativa, avrebbe errato nel ritenere che la controdichiarazione non sia stata sottoscritta da ‘tutte e tre le parti’ contestualmente al rogito notarile e in atto separato e che la sottoscrizione della controdichiarazione effettuata il giorno prima del rogito da NOME COGNOME non possa essere intesa come siglata anche in rappresentanza del venditore RAGIONE_SOCIALE.
Richiamati i principi in tema di interposizione fittizia secondo il ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe considerato la particolarità della fattispecie, costituita dall’intervento, già alla stipulazione del negozio simulato, di NOME COGNOME, ovvero di colui che si rivelerà essere l’acquirente effettivo, nel dissimulato contratto con sé stesso nell’ambito di un rapporto di rappresentanza organica. Tant’è che al contratto simulato,
stipulato con rogito notarile il 16/10/2001 (doc. 1 prodotto con l’iscrizione a ruolo della causa di primo grado), sono intervenuti non solo il venditore (la RAGIONE_SOCIALE) e il simulato acquirente (COGNOME NOME), ma anche l’interponente COGNOME NOME, sia pure nella veste di coamministratore e legale rappresentante della società.
Nel contratto simulato scritto sono comparse tutte e tre le persone protagoniste dell’interposizione fittizia.
L’atto pubblico è sottoscritto anche dal dissimulato acquirente, che ricopriva il ruolo di amministratore con poteri di legale rappresentante della società a responsabilità limitata alienante, a ciò autorizzato anche dall’altro coamministratore , COGNOME NOME. COGNOME NOME ha sottoscritto, dunque, il contratto apparente, sia pure non in proprio ma nella qualità di organo della società venditrice.
Il rapporto che lega l’amministratore con poteri di rappresentanza alla società (rappresentanza legale che trova fondamento nella legge ex art. 2475- bis c.c.) è di rappresentanza organica. Anche nella immedesimazione organica non viene meno la dualità soggettiva tipica della rappresentanza. L’atto è sottoscritto dall’interponente (nel ruolo di amministratore con poteri di legale rappresentante), per cui l’atto apparente presenta la stessa configurazione soggettiva dell’intesa simulatoria, che nel caso in esame è consacrata nella più volte richiamata scrittura datata 15/10/2001, ma sottoscritta e ripassata contestualmente al rogito notarile, come si evince dallo stesso tenore letterale del documento.
Nel contratto notarile i soggetti giocano un ruolo diverso: il reale destinatario degli effetti negoziali non assume le vesti anche del dissimulato acquirente, limitandosi ad agire come organo della società. Nondimeno, le parti dell’intesa simulatoria sono le stesse del contratto apparente.
Pertanto, si contesta la decisione della Corte Territoriale la quale, contrariamente a quanto sollecitato nell’atto di appello, non ha considerato che detta scrittura veniva sottoscritta da tutte le parti (venditore-interposto-interponente) nelle vesti sopra delineate e nel medesimo momento e contesto dell’atto notarile. La Corte territoriale, per non incorrere nelle lamentate violazioni di legge, avrebbe dovuto ritenere che tutte le parti erano inequivocabilmente a conoscenza che in tale contesto COGNOME NOME sottoscriveva la controdichiarazione, oltre che in proprio, anche nella sua veste di rappresentante della società venditrice, agendo in nome e per conto del rappresentato, anche in forma tacita, sempre nell’ambito della delega conferitagli dal coamministratore COGNOME NOME, che comunque sottoscriveva altresì il documento.
Inoltre, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 115 c .p.c. ritenendo che la controdichiarazione fosse stata sottoscritta il 15/10/2001, ovvero nella data in calce alla scrittura, anziché il giorno della stipula del rogito avvenuta il 16/10/2001. Difatti, dal tenore letterale della scrittura (trascritta a pag. 4 del presente ricorso) ove si premette espressamente che ‘ con atto a rogito AVV_NOTAIO in data odierna la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha venduto al Signor COGNOME NOME il locale negozio sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, censito al N.C.E.U. di
RAGIONE_SOCIALE al foglio 32 con la particella 509 sub 5 ‘, si evince che la scrittura è stata sottoscritta il giorno del rogito, ovvero il 16/10/2001. La sentenza sarebbe giuridicamente errata sotto il profilo del principio della non contestazione di cui all’art. 115 c .p.c., non stato applicato dalla Corte territoriale.
L’applicazione dei principi sopra indicati consentirebbe di rilevare l’errore, della sentenza impugnata, nell’avere considerato la controdichiarazione priva di efficacia probatoria, tra le parti, della interposizione fittizia in assenza della sottoscrizione di ‘tutte e tre le parti’ . Ma la controscrittura non è l’intesa in sè, ma il documento che ha valore ricognitivo dell’intesa stessa. Il documento non è espressione della voluntas simulandi , bensì si limita ad attestare una volontà già manifestata in precedenza. Infatti: la controdichiarazione proviene da tutti i soggetti partecipanti all’operazione simulatoria: dall’interposto COGNOME NOME, dal terzo alienante, RAGIONE_SOCIALE, rappresentato ex lege da COGNOME NOME, e dall’interponente COGNOME NOME, in proprio; con tale scrittura le parti non si sono limitate a rilasciare una dichiarazione genericamente attestante una situazione diversa da quella apparente, ma hanno specificamente richiamato il rogito per AVV_NOTAIO stipulato ‘in data odierna’ (ovvero 16/10/2001) e si sono date atto, reciprocamente, che ‘contrariamente a quanto risulta dai rogiti Notarili il negozio in oggetto è di proprietà anche di COGNOME NOME in ragione di ½ (un mezzo) indiviso ciascuno’.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380 -bis c.p.c. è di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia di
atto di compravendita immobiliare (doppia conforme), per le seguenti ragioni:
Unico motivo: inammissibile e/o manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale, nel condividere il convincimento del giudice di prime cure, non ha ritenuto provata la partecipazione della RAGIONE_SOCIALE all’accordo simulatorio datato 15.10.2002, poiché alla scrittura in commento avevano preso parte solamente il COGNOME e il COGNOME in proprio, mentre dal contenuto dell’accordo non emergeva in alcun modo il coinvolgimento della società venditrice, ente dotato di autonomia patrimoniale piena e perfetta e personalità distinta da quella dei soci. Il ricorrente sostiene che la propria partecipazione alla controdichiarazione scritta avrebbe dovuto essere riferita anche alla società venditrice, per via della contestualità dell’accordo simulatorio rispetto a l rogito notarile, nonché in ragione del rapporto di rappresentanza organica che lega il RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE Sennonché, tali deduzioni introducono censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite; profili del giudizio, questi ultimi, che non sono sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente né affetta da irriducibile contrasto logico (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Va infine ribadito che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 dell’11/06/1998, Rv. 516348).
3. Parte ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. Con la memoria ripropone le medesime tesi del ricorso richiamando la giurisprudenza di questa Corte. In particolare, la pronuncia cui fa riferimento il ricorrente è così massimata: Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta ad substantiam deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l’accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente – che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso – va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della voluntas simulandi , ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all’accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta ad probationem (Sez. 2 – , Ordinanza n. 18049 del 06/06/2022, Rv. 665165 – 01).
A parere del ricorrente la fattispecie decisa in quell’occasione è perfettamente sovrapponibile a quello in esame.
Il collegio ritiene di dover confermare le conclusioni comunicate nella proposta di definizione in quanto, come ivi si è ben evidenziato, la sentenza della Corte d’Appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, mentre il caso richiamato dal ricorrente riguarda la diversa ipotesi della controdichiarazione sottoscritta successivamente, ma pur sempre da tutte le parti dell’accordo (interponente, interposto e terzo). In quel caso, infatti, l’interponente nella controdichiarazione aveva speso anche il n ome della società agendo in proprio e in nome di quella. Questo elemento determina una differenza sostanziale con il caso in
esame. Infatti, nel contratto simulato il COGNOME ha agito in qualità di rappresentante della società mentre nella controdichiarazione sia il COGNOME che il COGNOME hanno sottoscritto l’atto in nome proprio e senza alcuna spendita del nome della società. In questo caso, pertanto, viene a mancare la prova scritta della partecipazione del terzo (la RAGIONE_SOCIALE, ) all’accordo simulatorio il che rende inapplicabile il principio di diritto sopra riportato e richiamato dal ricorrente.
Deve ribadirsi, infatti, che: L’interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all’intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell’accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell’interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell’interposizione reale di persona (Sez. 2, Sentenza n. 4738 del 10/03/2015 Rv. 634675).
D’altra parte , in caso di compravendita di immobile, la prova dell’interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all’art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti,
mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 13634 del 02/07/2015, Rv. 635906).
In tal senso la successiva pronuncia n. 25578 del 2018 ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente, ragion per cui la prova dell’accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato “inter partes”, non può essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti – ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l’interposto -l’acquisizione dell’ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l’interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria (Sez. 2, Sentenza n. 25578 del 12/10/2018, Rv. 650676 – 01)
In un altro caso solo si è, infine, evidenziato che la controdichiarazione fatta dal legale rappresentante di una società
ma senza spendita del nome non è idonea a fornire la prova scritta de lla partecipazione all’accord o simulatorio della medesima società (Sez. 2, Sent. n. 6357 del 05/03/2019, Rv. 652934 – 01).
In conclusione, con riferimento al caso in esame, non è possibile ritenere provato che il COGNOME e il COGNOME abbiano fatto la controdichiarazione anche per conto della società RAGIONE_SOCIALE in quanto manca la necessaria prova scritta della partecipazione all’accordo simulatorio da parte del terzo e tale prova non può dirsi raggiunta sulla base di altri elementi.
Il ricorso è rigettato.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta form ulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q uello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in euro 6000,00 (seimila), nonché al pagamento della somma di euro 3000,00 (tremila) in favore della cassa delle ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione