Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1170 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1170 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23780/2017 R.G. proposto da: kr(1)'(
NOME COGNOME
CREDITPROF DI COGNOME NOME,
entrambi elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
– resistente –
62.
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 222/2017 depositata il 22/06/2017. n.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. La RAGIONE_SOCIALE convenne innanzi il Tribunale di Larino la RAGIONE_SOCIALE, premettendo in fatto di avere concluso con la convenuta una convenzione di mediazione, in virtù della quale la stessa attrice aveva conferito alla convenuta l’incarico di provvedere per suo conto alla promozione di operazioni di prestito contro cessione o delega di pagamento di quote di stipendio o salario.
Lamentò l’attrice che, nell’espletamento dell’incarico conferitole, l RAGIONE_SOCIALE aveva individuato come soggetti con i quali concludere i contratti di finanziamento le persone di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti indicati come dipendenti dell’associazione RAGIONE_SOCIALE
Dopo l’erogazione dei prestiti -ed a seguito della sospensione da parte della RAGIONE_SOCIALE del rimborso delle rate- era tuttavia emerso che NOME COGNOME e NOME COGNOME risultavano soggetti inesistenti essendo i numeri di posizione INPS indicati sulle buste paga in realtà riferibili a soggetti differenti- mentre NOME COGNOME non risultav dipendente della RAGIONE_SOCIALE, essendone stato unicamente presidente.
L’attrice, quindi, lamentando l’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta -ed in particolare la mancata
nonché contro
verifica della veridicità ed autenticità della documentazione posta all base dell’erogazione dei prestiti- chiese che la stessa, previo accertamento di responsabilità, venisse condannata al risarcimento dei danni, quantificati in C 72.732,23 per danno emergente ed C 23.543,77 per lucro cessante.
La RAGIONE_SOCIALE, costituitasi, contestò la propria negligenza, deducendo di essersi avvalsa della collaborazione esterna di NOME COGNOME e dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE. Oltre a concludere per il rigetto della domanda, quindi, chiese -ed ottenne- l’autorizzazione alla chiamata in causa di questi ultimi pe essere dagli stessi manlevata in caso di condanna.
Costituitisi a propria volta, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestarono la domanda della convenuta, deducendo di aver adempiuto con diligenza agli obblighi su di essi gravati.
Con sentenza n. 270/12 il Tribunale di Larino, in accoglimento parziale della domanda, accertò la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per i danni conseguenti ai soli finanziamenti erogati a NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannando la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del solo danno emergente -quantificato in C 27.187,68 pari al residuo credito da mutuo non restituito- nonché alla restituzione delle provvigioni corrisposte in relazione ai due finanziamenti, pari ad 4.763,88.
Il Tribunale, invece, rigettò la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di NOME COGNOME e dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME.
Proposto appello dalla RAGIONE_SOCIALE, e costituitisi sia la RAGIONE_SOCIALE -interponendo appello incidentale- sia NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, la Corte d’appello di Campobasso,
con sentenza n. 222/17, accolse l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, condannando la RAGIONE_SOCIALE sia all’ulteriore risarcimento dei danni da lucro cessante in relazione ai prestiti erogati a NOME COGNOME e NOME COGNOME, sia all’integrale risarcimento dei danni in relazion al prestito erogato a favore di NOME COGNOME.
La Corte, altresì, in accoglimento dell’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, condannò NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME sia a tenere indenne l’appellante incidentale di tutte le somme che la stessa avrebbe dovuto corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE sia a restituire alla RAGIONE_SOCIALE gli importi da quest’ultima corrisposti a titolo di provvigione.
Per quel che nella presente sede ancora rileva, la Corte territoriale nell’accogliere l’appello incidentale interposto dalla RAGIONE_SOCIALE, argomentò che:
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, in quanto soggetti dotati di autonomia imprenditoriale ed iscritti -come la RAGIONE_SOCIALE– nell’elenco istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 T.U.B., dovevano ritenersi pienamente soggetti alle regole di responsabilità operanti per i soggetti operanti in via imprenditoriale come intermediari finanziari, senza poter in alcun modo addurre a scusante -come invece opinato dal giudice di prime cure- un minor livello organizzativo connesso alla natura di imprenditori individuali;
era ravvisabile una responsabilità di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per grave inadempimento sia agli obblighi di legge gravanti sul mediatore professionale sia agli obblighi derivanti dalla convenzione conclusa con RAGIONE_SOCIALE; grave
era da ritenersi sussistente, in particolare, l’inadempimento dell’obbligo di verifica della veridicità e autenticità documenti e delle sottoscrizioni raccolte, obblighi che non potevano ritenersi assolti col solo controllo dell’apparente regolarità della documentazione;
per contro, l’impiego dell’ordinaria diligenza ed una verifica (da ritenersi materialmente possibile), avrebbero consentito di verificare sia l’inesistenza dei soggetti indicati con i no di NOME COGNOME e NOME COGNOME, sia l’assenza di un rapporto di lavoro tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, evitando l’erogazione dei prestiti.
Per la cassazione della decisione della Corte d’Appello di Campobasso propongono ora ricorso NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME.
Inizialmente sono rimasti intimati sia RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
In data 12 febbraio 2019 la RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE) ha depositato atto intestato “memoria ex art. 378 c.p.c.”, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata per conto di RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE.
Va premesso, per chiarezza, che il ricorso in esame è stato proposto in epoca successiva alle modifiche introdotte con il d.l. n. 168 del 201 (conv., con modif., con L. n. 197 del 2016), e quindi in piena vigenza
dell’attuale assetto del rito camerale non partecipato dalle parti, gi giudicato da questa Corte come non incompatibile con le garanzie costituzionali (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017 – Rv. 642729 – 01) e con il principio di pubblicità dell’udienza, previs dall’art. 6 CEDU (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5371 del 02/03/2017 – Rv. 643480 – 02).
Detta premessa vale ad evidenziare che non sussistono nella specie i presupposti che hanno indotto questa Corte a ritenere ammissibili le memorie depositate dalla parte intimata non costituitasi tempestivamente negli specifici casi in cui il ricorso per Cassazione era stato proposto in prossimità temporale all’entrata in vigore dell novella del 2016, sussistendo in tali ipotesi l’esigenza di tutela l’affidamento dell’intimata -aspirante controricorrente- che aveva diligentemente iniziato il procedimento notificatorio nell’immediatezza della riforma del 2016 (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13093 del 24/05/2017 – Rv. 644387 – 01, nonché le successive Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 – Rv. 657368 – 01 e Cass. Sez. 5 Sentenza n. 6592 del 10/03/2021 – Rv. 660817 – 01).
Operato tale chiarimento, quindi, questa Corte intende dare continuità all’orientamento che ha affermato l’inammissibilità dell memorie di costituzione depositate dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previs dall’art. 370 c.p.c., ritenendo preclusa alla parte la possibilit giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell’adunanza camerale, proprio in considerazione della ingiustificata inottemperanza al disposto di cui all’art. 370 c.p.c., atteso che in tale caso sare stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24835 del 20/10/2017 (Rv. 645928 – 01).
Va quindi ribadito il principio per cui nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis d n. 168 del 2016, conv. con modif., con I. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, il mancat deposito di un controricorso ammissibile (derivi detta inammissibilità dal mancato rispetto del termine di cui all’art. 370 c.p.c. o dalla caren dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c.), r inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata, in quanto -divenuta regola la trattazione camerale ed eccezione quella in udienza pubblica- deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza discussione, con la conseguenza che -venuta a mancare tale udienzaalcuna attività difensiva è più consentita (cfr. Cass. Sez. 3 – Ordinanz n. 34791 del 17/11/2021 – Rv. 663181 – 01; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 17030 del 16/06/2021 – Rv. 661609 – 01; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020 – Rv. 659281 – 02; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019 – Rv. 653584 – 01; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018 – Rv. 650526 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 36 n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione alla fattispecie dell’art 3.2 della convenzione di mediazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 15/04/2003, e degli art.li 1176 c. c. e 1759 c.c.”.
Lamenta il ricorso che erroneamente la Corte territoriale, abbia ritenuto sussistente la responsabilità dei ricorrenti, omettendo d considerare che gli stessi avevano verificato, nei limiti dei relativi po e compiti, gli elementi necessari ai fini dell’accertamento del
veridicità ed attendibilità della documentazione richiesta per l concessione del prestito.
Argomenta, ulteriormente, il ricorso che i ricorrenti medesimi non godevano di alcun potere decisorio in ordine alla concessione dei prestiti né di poteri istruttori in relazione alla valuta dell’erogabilità del finanziamento, poteri rimessi integralmente all società mandante, sulla quale, conseguentemente, deve ritenersi gravare anche il rischio dell’inadempimento derivante da fatti illeciti terzi.
3. Il ricorso è inammissibile.
I ricorrenti, infatti, oltre ad operare un generico richiamo ad un non meglio precisata documentazione (pag. 20) ed a risultanze di attività istruttoria assolutamente non specificata nei contenuti ed esi (pag. 21) -incorrendo in tal modo in una diretta violazione dei canoni di specificità e completezza del ricorso- ancorano le proprie critiche a provvedimento impugnato unicamente alle previsioni contrattuali (peraltro riprodotte solo in parte e senza alcuna indicazione in ordin alla loro reperibilità in atti, in tal modo precludendo la possibilità esame del documento) nonché alla, alquanto generica, deduzione di una violazione dei canoni normativi di cui agli artt. 1176 e 1759 c.c.
Tale impostazione, tuttavia, determina una incompletezza del ricorso, dal momento che questo non viene ad investire nella sua completezza la ratio posta alla base della decisione della Corte d’appello di Campobasso.
La sentenza impugnata, infatti, non ha basato la responsabilità degli odierni ricorrenti unicamente su una mera violazione delle previsioni contrattuali, ma, prima ancora, ha proceduto a qualificare ricorrenti medesimi quali intermediari finanziari assoggettati al disciplina del T.U.B., ravvisando, quindi, un “inadempimento grave
degli obblighi di legge che incombono sul mediatore professionale e di quelli derivanti dalla convenzione del 15 aprile 2003″.
Occorre, allora, rammentare che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qua modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse for dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 – Rv. 658610 – 01; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 – Rv. 642805 – 02).
Il ricorrente, quindi, a pena d’inammissibilità della censura, h l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo co le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativ ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti del sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 – Rv. 659448 – 01).
Nel caso in esame, per contro, è evidente non solo che parte delle doglianze dei ricorrenti si fondano su profili in fatto (come l’oggetto
non specificati accertamenti istruttori) che sono rimessi all valutazione esclusiva del giudice di merito, ma anche che i ricorrenti si sono limitati a generiche doglianze in ordine all’applicazione degli art 1176 e 1759 c.c. senza neppure affrontare il profilo del loro livello responsabilità discendente sia dalla veste di mediatori professionali sia, ancora di più, dal loro assoggettamento all’attività -particolarmente qualificata- di soggetti tenuti all’osservanza delle specifiche previsi del T.U.B.
Assente un’adeguata critica della decisione impugnata nella parte in cui essa ha esplicitamente richiamato tali ultimi parametri, inevitabile concludere che il ricorso, non avendo investito la ratio della decisione medesima nella sua integralità, non può che incorrere in una valutazione di inammissibilità.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese alla luce della irritualità e conseguente inammissibilità dell’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 4428 del 11/02/2022 – Rv. 663779 – 01).
Stante il tenore della pronuncia, deve invece darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma de stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 9 settembre 2022.