Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33696 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26332/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma INDIRIZZO
pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME NOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA INDIRIZZO
157, pec:
-controricorrente e ricorrente incidentalecontro
COGNOME NOME, COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE ut supra rappresentati e difesi –controricorrenti all’incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 1778/2021 depositata il 07/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e i fideiussori NOME COGNOME e NOME COGNOME il primo anche quale liquidatore della società, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la società Banca Italease SpA RAGIONE_SOCIALEpoi Banco B.P.M. RAGIONE_SOCIALE -con la quale aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto tre porzioni immobiliari ad uso negozio, con annesso magazzino, nel Comune di Roma INDIRIZZO/1236 e INDIRIZZO– per sentir accertare la contrarietà delle pattuizioni trasfuse nel contratto di leasing ( secondo cui il costo dell’operazione finanziata era pari al tasso di mora da calcolarsi in misura pari alla media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di sei punti percentuali) alla disciplina di cui all’art. 1815, comma 2 c.c. per interessi usurari; convertire il contratto di leasing da oneroso a gratuito, dichiarando che la società é tenuta alla restituzione della sola somma capitale, con esclusione di interessi di qualsivoglia natura; compensare il credito, ancora eventualmente dovuto, con le somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari; e condannare la Banca a restituire ex art. 2033 c.c. le somme che eventualmente residuino all’esito della avvenuta compensazione ; accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori per un’obbligazione futura, secondo quanto disposto dall’art. 1956 c.c. ; condannare la banca al risarcimento del danno.
Radicatosi il contraddittorio con il Banco BPM, il Tribunale di Milano rigettò la domanda.
A seguito di appello principale della società e dei fideiussori, volto a sentir riformare la sentenza nella parte in cui aveva disatteso la domanda di nullità formulata ai sensi dell’art. 181 , co. 2 c.c., e di appello incidentale condizionato del Banco BPM, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1778 del 7/6/2021, e notificata in data 13/7/2021, ha rigettato il gravame principale senza procedere all’esame dell’appello incidentale .
Per quanto ancora d’interesse in questa sede , ha ritenuto che, ai fini della usurarietà, nessuna norma consente di operare, come preteso dagli appellanti, la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia; che il criterio per calcolare la soglia usuraria degli interessi di mora è costituito dalla maggiorazione degli interessi corrispettivi con il valore medio degli interessi di mora del 2,1%; e che, sulla base di tale dato, essendo il tasso soglia dei moratori quello del 12,12%, il tasso pattuito nel contratto é certamente inferiore al tasso soglia.
La c orte d’ appello ha altresì disatteso il motivo con il quale era stata prospettata la violazione degli obblighi di informativa e trasparenza, ritenendo che la mancanza del piano di ammortamento non determina la violazione delle norme in tema di trasparenza e che l’ammortamento alla francese, previsto dal contratto, non nasconde alcuna prassi indebitamente anatocistica.
Avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e i fideiussori NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resiste il Banco B.P.M. SpA con controricorso e ricorso incidentale condizionato, illustrati da memoria, cui hanno resistito i ricorrenti principali con controricorso.
Considerato che:
con il primo motivo -Vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ai fini della decisione del giudizio nonché di omessa e/o contraddittoria motivazione (Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) – i ricorrenti lamentano (p. 7 penultimo capoverso) che la Corte d’Appello , dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che si è espressa nel senso della sottoposizione al vaglio della usurarietà anche degli interessi moratori, ha inteso ‘scorporare la valutazione circa la connotazione usuraria del tasso corrispettivo rispetto al tasso di mora’ , con ciò svilendo il criterio ermeneutico adottato dalle SS.UU., in mancanza di specifiche indicazioni sul singolo tasso di mora pattuito se non nel contesto della comparsa conclusionale.
Il motivo è inammissibile perché prospetta la violazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., senza mai individuare un ‘fatto storico’ la cui omissione, in base alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., SSUU, nn. 8053 e 8054 del 2014, e successive conferme) integri effettivamente il vizio denunciato.
Le doglianze sono, peraltro, prive di specificità e non attingono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui non è legittimo sommare, puramente e semplicemente, il tasso degli interessi corrispettivi a quello dei moratori, perché, in base alla giurisprudenza di questa Corte relativa al calcolo del tasso usura, tenendo conto della data di stipulazione del contratto e dei D.M. allora vigenti, si perviene alla soglia, quanto ai moratori, del 12,12% con la conseguente inferiorità del tasso previsto in contratto- 9,08 % – alla suddetta soglia. Il motivo non attinge la ratio decidendi, frutto di una valutazione operata dalla corte territoriale e non anche integrante un ‘fatto storico’ omesso, richiedendo in sostanza una rivalutazione di mezzi istruttori. Con il secondo motivo -omessa e/o carente motivazione per quanto attiene il punto afferente all’ applicazione del sistema di ammortamento alla francese, violazione e/o errata applicazione del combinato disposto degli artt. 1283 e 1284 c.c. ( art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)- i ricorrenti
lamentano che ‘nel contesto del libello introduttivo del giudizio -di appello’ avrebbero introdotto una doglianza relativa al sistema di ammortamento alla francese, su cui la corte territoriale avrebbe taciuto . L’ammortamento alla francese determinerebbe un regime di capitalizzazione degli interessi con un esborso maggiore per interessi rispetto a quelli pattuiti, con costo complessivo del finanziamento maggiore del dichiarato, con il conseguente prodursi dell’anatocismo di cui all’art. 1283 c.c.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha motivato in modo adeguato e conforme alla giurisprudenza di legittimità là dove ha nell’impugnata sentenza (p. 18) affermato: ‘ quanto alla presunta violazione degli obblighi di informativa e trasparenza la censura non costituisce ammissibile motivo di appello, atteso che la deduzione circa non meglio precisate ipotesi di ‘nullità assoluta’ delle clausole contrattuali sugli interessi , per il fatto che il piano di ammortamento sarebbe stato sviluppato col metodo alla francese, non costituisce argomento di confutazione della articolata motivazione con la quale il primo giudice ha disatteso la doglianza sul punto formulata, osservando che l’eventuale mancata consegna del piano di ammortamento non determina alcuna violazione delle norme in tema di trasparenza e che l’ammortamento alla francese non nasconde alcuna prassi indebitamente anatocistica’ .
Trattasi di motivazione speculare a quella della pronuncia Cass. S.U., Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 – 02) che, pur pronunciando con riferimento a un mutuo, ha enunziato principi anche nella specie applicabili là dove ha sottolineato che <>.
Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso principale, con assorbimento dell’unico motivo d el ricorso incidentale condizionato ( con il quale il Banco BPM ha chiesto la riforma della impugnata sentenza sul difetto di legittimazione ad impugnare di RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro delle imprese in data 24/11/2017 ).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile