Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36018 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36018 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23324/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 952/2019 depositata il 18/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di tre motivi contrastati da NOME COGNOME con controricorso, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe con cui, per quanto ancora interessa, la Corte di Appello di Bari ha, dapprima, dichiarato che i motivi di appello a mezzo dei quali ricorrenti avevano riproposto la questione di usurarietà del tasso di interesse convenuto nel contratto di mutuo concluso con NOME COGNOME il 12 dicembre 1996, non coglievano la ratio RAGIONE_SOCIALEa appellata decisione con cui il Tribunale di Trani aveva ritenuto di ridurre gli interessi al tasso di legge per mancata pattuizione per scritto al contempo escludendo l’applicabilità, ratione temporis, RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui alla l.108/1996, e, successivamente, ha aggiunto, che i detti motivi sarebbero stati comunque infondati, non apparendo ‘convincente e condivisibile il rilevo di nullità alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 644 c.c. non foss’altro per la indimostrata sproporzione dei vantaggi conseguibili poiché i decreti ministeriali e i tassi soglia 1996 menzionati dalla stessa parte appellante prevedevano tassi fino ad oltre il 25% per i prestiti tra privati’;
il controricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata, sotto la rubrica, ‘ex art. 360 n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 116 e 342 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 2697 c.c. e/o ex art. 360 n.4, per nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento e/o
ex art. 360 n.5. per omesso esame circa un fatto decisivo’, che la Corte di Appello di Bari ha sostanzialmente dichiarato inammissibili i ricordati motivi di appello malgrado che essi involgessero pienamente la decisione del Tribunale;
il motivo è ammissibile e fondato.
2.1. L’eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, sollevata dal controricorrente, va disattesa dato che nel ricorso, in particolare alla pagina 9 è esattamente riportato il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’odierno ricorrente.
2.2. Nell’atto di appello, i ricorrenti avevano contestato la decisione di primo grado per avere il Tribunale solo ridotto al tasso legale il tasso degli interessi convenzionale siccome non pattuito per scritto ed avevano chiesto che la Corte di Appello, ritenuta invece applicabile la normativa di cui alla l.108/1996, dichiarasse gli interessi -il cui tasso il CTU nominato in primo grado aveva accertato essere più elevato del c.d. tasso soglia -usurari tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALEa situazione di soggettiva difficoltà economica in cui gli appellanti versavano e RAGIONE_SOCIALEe garanzie prestate per la restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma.
2.3. L’ a ppello involgeva senz’altro la ratio RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado: a fronte del fatto che il Tribunale aveva solo ridotto il saggio degli interessi pattuito al saggio legale in applicazione del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1284 c.c. (‘Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale’) richiamato in tema di mutuo dall’art. 1815, primo comma c.c., gli appellanti avevano chiesto l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sull’usura (l. 7 marzo 1996, n. 108) con conseguente riduzione RAGIONE_SOCIALE‘interesse a zero (art. 1815, comma 2, c.c.: ‘ Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi’) . Va ricordato che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa l.108/96, l’art. 644 c.p., in primo luogo, fissa in modo obiettivo il
tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari rimettendo la determinazione di tale tasso al RAGIONE_SOCIALE e, in secondo luogo, prevede che sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria’. Va poi ricordato che per il periodo di tempo intercorso tra la data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. 108/96 e la data RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa prima rilevazione dei tassi da parte del RAGIONE_SOCIALE, valeva la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l. 108/96 secondo cui ‘Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 è punito a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 644,primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se’ o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità’.
2.4. La Corte di Appello ha illogicamente ritenuto che in una contestazione radicale non fosse compresa una contestazione parziale.
Ha sostanzialmente eluso il proprio dovere, sancito dall’art. 112 c.p.c., di decidere sulla domanda degli appellanti;
il primo motivo di ricorso deve essere accolto;
restano assorbiti il secondo e il terzo motivo con cui sono state denunciate, rispettivamente, ‘violazione e/o falsa applicazione degli 132, n.4, c.p.c. ex art. 360 n.4., c.p.c. e/o, ex art. 360, n.3
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1815 e 2697 c.c.’ e ‘violazione e/o falsa applicazione degli 132, n.4, c.p.c. ex art. 360 n.4., c.p.c. e/o, ex art. 360, n.3 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224, 1284, 1815, 2033 e 2697 c.c. e 644 c.p.’.
Entrambi i motivi di ricorso investono l’affermazione con cui la Corte di Appello, dopo avere ritenuto inconferenti e quindi, in sostanza inammissibili, i motivi di appello già qui ricordati, ha definito non ‘convincente e condivisibile il rilevo di nullità alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 644 c.c. non foss’altro per la indimostrata sproporzione dei vantaggi conseguibili poiché i decreti ministeriali e i tassi soglia 1996 menzionati dalla stessa parte appellante prevedevano tassi fino ad oltre il 25% per i prestiti tra privati’.
Questi motivi di ricorso restano assorbiti per il fatto che l’affermazione suddetta è ad abundantiam e tamquam non esset rispetto a quella -che esprime la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e che è stata fondatamente attaccata con il primo motivo di ricorso;
in ragione di quanto precede, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo e il terzo motivo restano assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per esame RAGIONE_SOCIALE‘appello degli odierni ricorrenti;
6. al giudice del rinvio è rimessa la definizione del regime RAGIONE_SOCIALEe spese del processo;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione.
Roma 19 dicembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME