Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5974 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 25344 – 2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -p.P_IVAvP_IVAa. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) -c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona de ll’avvocato NOME COGNOME in virtù di procura autenticata in data 14.7.2017 a ministero AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME .
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 3319/2017 della Corte d’A ppello di Milano; udita la relazione nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 del AVV_NOTAIO COGNOME,
–premesso che:
Con ricorso ex artt. 633 ss. in data 18.7.2013 la ‘ RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Milano.
Esponeva che era creditrice dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per l’importo di euro 2.398.671, 22, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, in quanto cessionaria pro soluto di crediti vantati da altre società nei confronti della stessa azienda RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto n. 38377/2013 il tribunale pronunciava l’ingiunzione .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione.
Deduceva , peraltro, l’avvenuto pagamento della sorte capitale.
Instava per la revoca dell’ingiunzione.
Si costituiva la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Deduceva che, in conseguenza dei pagamenti eseguiti a seguito della notifica dell’ingiunzione, il credito per il capitale si era ridotto ad euro 3.925,29.
Chiedeva quindi la condanna al pagamento di tale importo con gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sull’originario importo di euro 2.398.671,22.
Con sentenza n. 12379/2015 il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’ ‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 2.872,41, con gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sull’originario ammontare di euro 2.398.671,22.
L’ ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva appello.
Resisteva la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 3319 -5/14.7.2017 la Co rte d’Appello di Milano rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Premetteva, la corte – per quel che qui rileva – che l ‘appellante aveva addotto che gli interessi sarebbero stati da computare al tasso legale in considerazione della natura finanziaria dell’operazione intercors a tra le società cedenti e la ‘RAGIONE_SOCIALE
Esponeva dunque, la corte, che la circostanza per cui le cessioni intercorse tra le cedenti e la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ integrassero gli estremi di un’operazione finanziaria, non alterava la natura commerciale delle forniture di prodotti sanitari eseguite, verso corrispettivo, dalle originarie cedenti in favore dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Avverso tale sentenza l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso; ha premesso che non intende esperire impugnazione avverso il capo della statuizione di seconde cure che ha disconosciuto la necessità di una formale costituzione in mora (cfr. ricorso, pag. 5) ; quindi, ha chiesto la cassazione dell’impugnato dictum sulla base di due motivi con ogni conseguente statuizione.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memorie.
10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012.
Deduce che ha errato la Corte di Milano a negare la natura finanziaria dell’operazione intercorsa tra la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e le proprie cedenti (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce c he non vi è margine per l’applicazione del d.lgs. n. 231/2002, ‘posto che (…) il predetto decreto si applica unicamente alle , ovvero ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo’ (così ricorso, pag. 8) .
Deduce quindi che la corte di merito avrebbe dovuto applicare gli interessi legali , ossia al tasso ‘indicato all’articolo 18 del Capitolato Generale d’Oneri per la Fornitura dei Beni e Servizi approvato con determina 479 del 15.6.06 e recepito con determinazione ASO n. 623 del 22.6.2007’ (così ricorso, pag. 7) .
Deduce che la soluzione recepita dalla corte di merito importa duplicazione della pretesa di controparte relativa agli interessi, interessi che ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, in veste di factor nell’ambito del contratto di factoring siglato con le società cedenti, ha già conseguito (cfr. ricorso, pag. 9) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo.
Deduce che la Corte di Milano per nulla ha tenuto conto, ai fini della inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002, della circostanza per cui il reale referente delle forniture effettuate alle aziende sanitarie è la Regione Piemonte.
Deduce segnatamente che al pagamento delle forniture provvede indirettamente la Regione Piemonte, il che preclude l’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, siccome non si è al cospetto di un rapporto contrattuale di natura ‘privatistico/imprenditoriale’ (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce del resto che ‘l’erogazione dei servizi sanitari deve essere assicurata anche se cagiona sicure perdite’ (così ricorso, pagg. 10 -11) ;
–ritenuto che, ai fini della decisione delle quaestiones che i motivi di ricorso involgono, occorre valutare l ‘incidenz a della pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state sollecitate ad assumere con ordinanza interlocutoria n. 10336 del 18.4.2023 della prima sezione civile di questa Corte;
–dato atto che, medio tempore , le sezioni unite hanno con sentenza n. 35092 del 14.12.2023 affermato che:
‘Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del RAGIONE_SOCIALE sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse c on la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d. lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica. Ne consegue che, in
caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002′;
–ritenuto quindi che si impone la necessità di rinvio a nuovo ruolo;
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023.