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Interessi transazioni commerciali: la Cassazione decide

Una società di factoring agisce contro un’azienda sanitaria per il recupero di crediti acquistati da fornitori. Il dibattito verte sulla natura degli interessi dovuti: legali o i più onerosi previsti per le transazioni commerciali? La Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rinvia la decisione, evidenziando un recente e decisivo intervento delle Sezioni Unite che qualifica le prestazioni sanitarie come transazioni commerciali, legittimando l’applicazione degli interessi di mora speciali previsti dal D.Lgs. 231/2002.

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Interessi Transazioni Commerciali: Quando la PA paga in ritardo, anche al Factor?

Il tema dei ritardi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione è una questione annosa che affligge molte imprese. Quando questi crediti vengono ceduti a società di factoring, sorge una domanda cruciale: quali sono gli interessi transazioni commerciali applicabili? Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione fa luce sulla questione, richiamando un principio fondamentale stabilito dalle Sezioni Unite.

I Fatti del Caso: Dal Decreto Ingiuntivo alla Cassazione

Una società di factoring otteneva un decreto ingiuntivo contro un’Azienda Sanitaria Universitaria per un importo di circa 2,4 milioni di euro, oltre agli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002. Il credito derivava dall’acquisto, tramite cessione pro soluto, di fatture emesse da diverse aziende fornitrici di prodotti sanitari.

L’Azienda Sanitaria si opponeva, sostenendo di aver già saldato la sorte capitale. In corso di causa, il debito residuo per capitale si riduceva a poche migliaia di euro, ma rimaneva la contesa sugli interessi, che la società di factoring pretendeva calcolati sull’intero importo originario.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello davano ragione alla società di factoring, affermando che la natura originaria del rapporto (fornitura di beni, quindi una transazione commerciale) non veniva modificata dalla successiva cessione del credito. L’Azienda Sanitaria, ritenendo errata tale interpretazione, ricorreva in Cassazione.

La Questione Giuridica: Interessi Legali o Maggiorati per le Transazioni Commerciali?

Il cuore della controversia risiede nella corretta applicazione del D.Lgs. 231/2002, che disciplina i ritardi di pagamento nelle interessi transazioni commerciali. Secondo l’Azienda Sanitaria, questa normativa non dovrebbe applicarsi al rapporto tra essa e la società di factoring, poiché quest’ultimo sarebbe di natura puramente finanziaria e non commerciale.

L’ente pubblico sosteneva che la cessione del credito trasformasse l’obbligazione, rendendo applicabili solo gli interessi al tasso legale, notevolmente inferiori. A suo avviso, riconoscere gli interessi commerciali al factor comporterebbe una duplicazione di costi, dato che la società di factoring ottiene già un guadagno dallo sconto applicato al momento dell’acquisto del credito.

L’Intervento Decisivo delle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione, nel decidere il caso, non emette una sentenza definitiva ma un’ordinanza interlocutoria. La ragione è l’intervento, avvenuto medio tempore, delle Sezioni Unite con la sentenza n. 35092/2023, che ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla medesima materia.

La Natura Commerciale delle Prestazioni Sanitarie

Le Sezioni Unite hanno stabilito un principio di diritto chiarissimo: le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale rientrano a pieno titolo nella nozione di “transazione commerciale”.

Questo perché, sebbene inserite in un contesto pubblicistico, si basano su un contratto a prestazioni corrispettive: la struttura privata eroga un servizio al cittadino (terzo beneficiario) e l’amministrazione pubblica si impegna a pagare un corrispettivo. Di conseguenza, in caso di ritardo nel pagamento, l’amministrazione è tenuta a versare gli interessi di mora speciali previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

le motivazioni

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ritenuto necessario prendere atto di questo nuovo e vincolante orientamento. La questione sollevata dall’Azienda Sanitaria ricorrente trovava una risposta diretta e inequivocabile nella pronuncia delle Sezioni Unite. Poiché il principio enunciato era direttamente applicabile al caso di specie, la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. Questo significa che il caso sarà nuovamente discusso e deciso da un collegio che dovrà necessariamente uniformarsi a tale principio. La motivazione della Corte, quindi, non entra nel merito della specifica vicenda, ma si limita a riconoscere l’impatto risolutivo della sentenza delle Sezioni Unite sulle questioni oggetto del ricorso.

le conclusioni

Le implicazioni pratiche di questa ordinanza, e del principio che richiama, sono notevoli. Viene confermato che le Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, sono soggette alla disciplina più stringente sui ritardi di pagamento quando acquistano beni e servizi da privati. La cessione del credito a una società di factoring non altera questa realtà: il factor subentra nella stessa posizione del creditore originario e ha diritto a ricevere i medesimi interessi di mora maggiorati. Questa interpretazione rafforza la tutela dei fornitori della PA e delle società finanziarie che li supportano, disincentivando i ritardi cronici nei pagamenti e garantendo una più equa compensazione per il creditore.

I crediti per forniture sanitarie verso la Pubblica Amministrazione sono considerati transazioni commerciali?
Sì, secondo un principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore del Servizio Sanitario Nazionale rientrano nella nozione di transazione commerciale ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Se un’azienda sanitaria pubblica paga in ritardo un fornitore, quali interessi deve pagare?
Deve corrispondere gli interessi legali di mora previsti specificamente per le transazioni commerciali dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, che sono generalmente più elevati del tasso di interesse legale ordinario.

La cessione del credito a una società di factoring modifica la natura degli interessi dovuti?
No, la cessione del credito non altera la natura dell’obbligazione originaria. La società di factoring, subentrando nei diritti del creditore originario, ha diritto a pretendere gli stessi interessi di mora che sarebbero spettati al fornitore iniziale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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