Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2591 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
OGGETTO:
indennità di custodia di beni sequestrati – interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002
R.G. 18624/2022
C.C. 24-1-2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 18624/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 10215981001, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio al INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80425650589,
intimato
RILEVATO CHE:
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato avanti il Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE inclusa negli elenchi ex art. 8 D.P.R. 571/1982, chiedeva che fosse ingiunto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento di Euro 76.905,04, oltre interessi ex d.lgs. 231/2001 calcolati sulla sorte capitale dal 31° giorno successivo alla ricezione delle richieste di pagamento, a titolo di
compenso per trasporto e custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo tra il 2006 e il 2009.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso in conformità alla domanda propose opposizione il RAGIONE_SOCIALE, che il Tribunale di Roma con sentenza n. 24559/2018 accolse parzialmente, condannando il RAGIONE_SOCIALE a pagare Euro 48.711,63 per capitale ed Euro 10.716,55 per iva , con gli interessi al saggio di cui all’art. 5 d.lgs. 231/2002 dal trentunesimo giorno successivo alle richieste di pagamento pervenute alle Prefettura di Roma il 20-5-2013, come riportato nei decreti di liquidazione.
Propose appello il RAGIONE_SOCIALE, che la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto con sentenza n. 192/2022 pubblicata il 13-1-2022, con esclusivo riguardo agli interessi, che ha riconosciuto nell’entità degli interessi legali previsti dal codice civile e non nell’entità degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002.
2.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec all’avvocatura Generale dello Stato all’indirizzo EMAIL, è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
1.Con l’unico motivo rubricato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettere A e B, del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso la debenza degli interessi
commerciali richiamando il precedente di Cass. 208/2020, riguardante fattispecie diversa e non sovrapponibile. Evidenzia che il custode ex art. 8 d.p.r. 571/1982 non è ausiliario del giudice e vanta il diritto al compenso, determinato dalla Prefettura competente e non in base al Testo Unico delle spese di giustizia, in forza del contratto di custodia che si perfeziona dalla data del verbale di affidamento del singolo reperto; quindi sostiene che la prestazione di custodia sia l’oggetto del contratto perfezionatosi tra un imprenditore e una Pubblica Amministrazione che agisce iure privatorum .
2.Rileva la Corte che la questione posta dal ricorso, con riguardo alla definizione quale transazione commerciale ex art. 2 d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 del rapporto con il custode nominato ai sensi del d.P.R. 29-7-1982 n. 571, giustifica la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda sezione