Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1436 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1436 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26140/2022 R.G. proposto da
IMPRESA COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-ricorrente – contro
Oggetto: Appalto opere pubbliche -Ritardato pagamento -Criteri di determinazione – Art. 46 delle Condizioni Generali per l’Appalto dei Lavori del Genio Militare approvate con r.d. n. 366 del 17 marzo 1932
R.G.N. 26140/2022
Ud. 09/01/2025 CC
MINISTERO DELLA DIFESA , in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 703/2022 depositata il 28/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 703/2022, pubblicata in data 28 marzo 2022, la Corte d’appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15223/2020 e nel contraddittorio tra RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e MINISTERO DELLA DIFESA ha condannato quest’ultimo a corrispondere alla prima la somma di € 8.655,58, oltre interessi al tasso legale dal 5 aprile 2004 al saldo, a titolo di interessi dovuti per il ritardato pagamento del secondo acconto sul corrispettivo per un contratto di appalto.
L’IMPRESA NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto innanzi il Tribunale di Venezia il MINISTERO DELLA DIFESA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 20.883,09, a titolo, quanto ad € 884,62, di residuo ammontare del saldo de i lavori oggetto di un contratto di appalto, e, quanto alla residua somma, di risarcimento del danno derivato dal ritardato pagamento del secondo acconto di £ 130.200.000 (pari ad € 67.242,69), maturato il 12 febbraio 1993 e corrisposto solo in data 3 novembre 1994.
Il giudizio, poi, si era sviluppato:
-nella sentenza del Tribunale di Venezia n. 222/2008, pubblicata in data 24 gennaio 2008, la quale aveva accolto integralmente la domanda;
-nella sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1937/2014, pubblicata in data 13 agosto 2014, la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato il MINISTERO DELLA DIFESA al pagamento della somma di € 1.641,60 a titolo di sald o delle opere eseguite nonché al pagamento della somma di € 3.743,25 a titolo di interessi dovuti per il ritardato pagamento del secondo acconto;
-nell’ordinanza di questa Corte n. 15223/2020, pubblicata in data 16 luglio 2020, la quale, in accoglimento ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE aveva cassato la decisione impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia .
Questa Corte, in particolare -accogliendo il motivo di ricorso con il quale veniva lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 delle Condizioni Generali per l’Appalto dei Lavori del Genio Militare (C.G.A.L.G.M.) approvate con r.d. n. 366 del 17 marzo 1932, dell’art. 35 del d.P.R. n. 1063/62 e dell’art. 4, legge 741/1981 – aveva rilevato la necessità di applicare ratione temporis l’art. 46 delle C.G.A.L.G.M. del R.d. n. 366 del 17 marzo 1932 nella versione modificata dal d.P.R. 17 novembre 1986, n. 1038, in quanto il contratto tra le parti era stato concluso nell’ottobre 1990.
La Corte d’appello di Venezia, premesso che la residua materia del contendere si sostanziava nella determinazione del risarcimento del danno da ritardo nel pagamento ed affermato che l’identificazione del periodo di ritardo rilevante come individuato nei precedenti gradi di
merito non era stato oggetto di impugnazione, ha proceduto alla determinazione della somma spettante all’impresa sulla scorta della previsione dell’art. 46 delle C.G.A.L.G.M. del R.d. n. 366 del 17 marzo 1932 ratione temporis vigente e dei decreti ministeriali che avevano determinato via via i tassi di interesse.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre ora l’IMPRESA NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso MINISTERO DELLA DIFESA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 delle C.G.A.L.G.M. di cui al r.d. n. 366 del 17.3.1932; 35, d.P.R. 1063/62; 4, Legge n. 741/81.
Argomenta il ricorso che la decisione della Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’art. 46 delle C.G.A.L.G.M., in quanto, in virtù dell’art. 35, d.P.R. 1063/62 come modificato dall’art. 4, Legge n. 741/81, la liquidazione del danno sarebbe dovuta avvenire computando gli interessi al tasso legale i primi 60 giorni di ritardo; gli interessi moratori per il periodo successivo alla scadenza di tale termine e fino al materiale pagamento; gli interessi al tasso legale fino alla domanda giudiziale, ‘d i talché, oggi, si appalesa errato e/o incompleto tanto nell’applicazione della normativa di cui all’art. 46 delle Condizioni Generali anche nella formulazione aggiornata al 1986 quanto al suo raccordo con gli artt. 35 e 36 del DPR 1063/62 nonché alla L. 741/81 e 109/94, il calcolo ottenuto dalla sola applicazione dei tassi di interesse ex art. 46 che altrimenti avrebbero dovuto
considerare anche l’ulteriore applicazione degli interessi compensativi previsti nell’ottica della rivalutazione monetaria delle somme oggetto di interessi per ritardato pagamento degli acconti e della rata di saldo’ ..
Il ricorso è infondato.
La Corte d’appello di Venezia, invero, era chiamata a conformarsi alle indicazioni contenute nella precedente decisione di questa Corte, la quale aveva cassato la precedente decisione d’appello unicamente in relazione alla determinazione degli interessi da ritardato pagamento, affermando la necessità di applicare ratione temporis l’art. 46 delle C.G.A.L.G.M. del r.d. n. 366 del 17 marzo 1932 nella versione modificata dal d.P.R. 17 novembre 1986, n. 1038.
A tale indicazione la Corte territoriale si è fedelmente conformata, procedendo al calcolo degli interessi da ritardato pagamento sulla scorta del l’art. 46 delle C.G.A.L.G.M. e dei vari decreti ministeriali contenenti la determinazione specifica dei tassi di interesse, prevedendo, ulteriormente il computo degli interessi sugli interessi come stabilito dalla precedente decisione della corte d’appello, la quale, sostituitasi a quella di primo grado, così aveva stabilito senza essere, sotto tale profilo, cassata.
Risulta, in tal modo, insussistente la dedotta violazione di legge, avendo il giudice di rinvio statuito conformemente alle indicazioni contenute nella decisione di questa Corte.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.400,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima