Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6360/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3412/2021 depositata il 21/9/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che: 6360/2022
Il sig. NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società RAGIONE_SOCIALE quale sua controparte in un contratto di locazione finanziaria nautica stipulato il 20 marzo 2008 ( all’epoca figurando controparte RAGIONE_SOCIALE) , chiedendo di accertare l’illiceità del contratto ove prevedeva interessi di mora computati anche sugli interessi corrispettivi e non solo sul capitale, di dichiarare usurario il contratto essendovi stato concordato alla stipula un tasso di mora superiore al tasso di soglia di riferimento (tasso contrattuale 5,58%, tasso di mora 13,46%, tasso soglia tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d’Italia 10,31%), di dichiarare che il tasso moratorio era superiore al tasso di soglia vigente al tempo RAGIONE_SOCIALEa convenzione e che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4 RAGIONE_SOCIALEe allegate condizioni, controparte aveva pattuito che il tasso di mora non sostituisce quello corrispettivo ma decorre su un montante composto da capitale, interessi corrispettivi e spese; chiedeva quindi di dichiarare usurario il contratto e non dovuti gli interessi, per il combinato disposto degli articoli 644, primo comma, c.p. e 1815, secondo comma, c.c., di accertare che al 26 marzo 2015 l’attore aveva pagato come capitale la somma di euro 542.741,57 e come interessi la somma di euro 176.204,43, di ritenerlo non debitore di alcunché, di dichiarare il contratto risolto in data 29 aprile 2011 e di stabilire che la convenuta gli doveva restituire la somma di euro 176.204,43 o una diversa somma di giustizia; in subordine, chiedeva che fosse stabilito che il tasso di mora andasse applicato esclusivamente sul mero capitale e non sugli interessi corrispettivi o su altre remunerazioni.
Si costituiva controparte, resistendo e riconvenzionalmente chiedendo di accertare l’intervenuta risoluzione del contratto ‘per fatto e colpa’ RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore COGNOME, di accertare l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘articolo 19 RAGIONE_SOCIALEe Condizioni
generali del contratto e di condannare COGNOME a pagarle la somma di euro 1.014.096,18, di cui euro 58.806,46 per i canoni di tre mesi, euro 750.150,12 per penale convenzionale ex articolo 19 RAGIONE_SOCIALEe Condizioni generali ed euro 205.139,60 per fatture riguardanti spese sostenute in relazione al recupero, perizia e custodia del natante dalla sua riconsegna alla vendita (articolo 19, punto b).
Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza del 15 novembre 2017, accertata la risoluzione del contratto per inadempimento in forza di raccomandata del 28 luglio 2011 inviata dalla concedente al COGNOME, quantificava il saldo a debito di quest’ultimo nella misura di euro 833.05,00 ( sic ) e rigettava la domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE per indeterminatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
RAGIONE_SOCIALE interponeva gravame, cui controparte resisteva.
La Corte d’ Appello di Napoli, con sentenza del 21 settembre 2021, in parziale riforma, accoglieva la domanda riconvenzionale condannando il COGNOME a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 833.015, oltre interessi moratori nei limiti del tasso di soglia usurario di ogni anno.
Il COGNOME propone ora ricorso, articolato in tre motivi, illustrati pure con memoria; si è difesa con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1815 c.p.c. e 644 c.p. nonché RAGIONE_SOCIALEa l. 7 marzo 1996 n. 108 e del decreto 20 dicembre 2007 del RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Si duole che nell’esaminare i primi due motivi di gravame, senza argomentare sulla motivazione per cui veniva disatteso l’esito RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio espletata in p rimo grado, il giudice d’appello abbia ritenuto che il tasso degli interessi di mora, come applicato al contratto, fosse ‘pari al tasso soglia che non sfiorava, procedendo ad un calcolo matematico però con parametri … diversi’ e in violazione dei parametri previsti dall’articolo 2, primo
comma, l. 108/1996 e dal d.m. 20 dicembre 2017; la corte territoriale ne deduce che il tasso di interesse moratorio era dovuto e pertanto il contratto non andava convertito in gratuito, non sussistendo violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antiusura.
Il ricorrente trascrive l’intero paragrafo IX RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello e si richiama poi la normativa attinente al reato di usura, per dedurne la violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2, quarto comma, l. 108/1996 nel testo ratione temporis vigente quando il giudice d’appello ‘ha ritenuto sottosoglia il tasso di interesse moratorio, previsto nel contratto …, mediante l’applicazione di parametri matematici … errati rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge’.
Fa quindi richiamo al principi affermato in giurisprudenza (Cass. ord. 31615/2021) in base al quale ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del tasso soglia non è attuabile un cumulo materiale RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per interessi corrispettivi e interessi moratori, in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro diversa funzione, onde è necessario il calcolo separato, per i corrispettivi applicando l’articolo 2, quarto comma, l. 108/1996 e per i moratori, se non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi di tale norma, comparando il tasso effettivo globale (TEG) aumentato RAGIONE_SOCIALEa percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (TEGM) del periodo di riferimento (su quest’ultima tematica cfr. S.U. 19597/2020).
In caso di interessi moratori previsti nel contratto con un tasso superiore al tasso soglia – ovvero usurari , deve applicarsi l’articolo 1815, secondo comma, c.c. Ne deduce il ricorrente che la sentenza d’appello andrebbe cassata perché, ‘mediante un’errata applicazione dei parametri’ di cui all’articolo 2, primo comma, l. 108/1996 e al d.m. 20 dicembre 2007, avrebbe ritenuto il tasso degli interessi moratori ‘pari al tasso soglia che non sfiorava’ e altresì perché non avrebbe conseguentemente applicato l ‘articolo 1815, secondo comma, c.c.
1.2 Il motivo è infondato.
Invero, nel paragrafo IX RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza non si dichiara alcunché difforme dalla normativa; e in particolare non si afferma che si debba effettuare un cumulo tra interessi moratori e interessi corrispettivi, bensì viene compiuto un calcolo (nella seconda parte del paragrafo, avviata con il seguente
incipit : ‘Nel caso in esame ecc.’) per dedurne che ‘la pattuizione del … tasso … di mora era pari al tasso soglia, che non sforava’, a proposito degli interessi corrispettivi osservando inoltre che – evidentemente per quanto così appurato ‘la mora’ andava corrisposta tanto quanto gli interessi corrispettivi, ‘e in tal senso l’impugnata sentenza deve essere riformata’.
Non sussiste, pertanto, nella parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza contestata con il presente motivo alcuna violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa.
La censura si sostanzia in realtà nella deduzione di un errore di calcolo, e pertanto in una questione di fatto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo con violazione degli articoli 61, 116 e 191 ss. c.p.c.
2.1 Il motivo è infondato.
Nel giungere a escludere che il tasso degli interessi moratori fosse usurario la corte territoriale non avrebbe ‘motivato le ragioni giuridiche’ sulla base RAGIONE_SOCIALEe quali avrebbe disatteso le risultanze cui sarebbe pervenuto il consulente tecnico d’ufficio pe r dichiarare usurario il suddetto tasso. Si riporta un passo RAGIONE_SOCIALEa relazione del consulente invocando giurisprudenza nel senso RAGIONE_SOCIALEa denunciabilità ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. di una divergenza tra l’esito RAGIONE_SOCIALEa consulenza e la decisione del giudice.
2.2 Ancora una volta nel passo che ha come incipit : ‘Nel caso in esame ecc.’ il giudice d’appello opera una ricostruzione fattuale sufficientemente specifica da raggiungere il corretto canone motivazionale, e inserisce anche dati tratti dalla consulenza tecnica d’ufficio, che rimarca non avere subito cont estazioni. La specifica risultanza RAGIONE_SOCIALEa consulenza riportata nel motivo (si vedano le pagine 1718 del ricorso: ‘il tasso di mora … oltrepassa il tasso soglia proprio RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione concordata (3,15 p unti percentuali)’) è chiaramente fattuale, ed inequivocamente superata proprio dalle argomentazioni tramite le quali il giudice d’appello perviene ad affermare che ‘13,46 era pari al tasso soglia’.
La motivazione è pertanto palesemente sufficiente, e non si ravvisa alcuna violazione RAGIONE_SOCIALEe norme invocate (che tra l’altro, si nota meramente ad abundantiam , non sarebbe atta alla denuncia mediante l’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1458 e 1526 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALEa l. 4 agosto 2017 n. 124.
3.1 Si rileva che il giudice d’appello ha condannato, accogliendo in parte qua la pretesa di RAGIONE_SOCIALE (si veda il terzo motivo d’appello), l’attuale ricorrente a pagare a quest’ultima la somma di euro 833.015, oltre gli interessi di mora, senza però ‘considerare la evidente nullità RAGIONE_SOCIALE‘articolo 19 RAGIONE_SOCIALEe condizioni generali di co ntratto perché sorretto da una causa illecita’; e per illustrare ciò si offre un’ampia serie di argomentazioni (ricorso, pagine 20 -33).
3.2 Il motivo è infondato.
Si è dinanzi evidentemente a un novum : nell’illustrazione del petitum presentato in primo grado l’attuale ricorrente, che aveva agito come attore, non inserisce e non argomenta alcunché (si vedano le pagine 5-7 del ricorso) in ordine ad una pretesa nullità RAGIONE_SOCIALE‘articolo 19 ; né tale questione emerge altrove dal ricorso, tranne naturalmente dal presente motivo.
Nel ricorso, a questo punto, si rinviene una censura indicata come quarto motivo, ma che si manifesta con assoluta evidenza come ‘non motivo’: si tratta, infatti, soltanto RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese processuali nel caso di accoglimento del ricorso.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi di € 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente,
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello del ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024