Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15179 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
Oggetto: mutuo – usura –
interessi moratori
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16265/2020 R.G. proposto da Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima , sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 125/2020, depositata il 23 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 23 gennaio 2020, che, in riforma dell’ordinanza del locale Tribunale, l ‘ ha condannata alla restituzione in favore di NOME COGNOME della somma di euro 36.085,00, indebitamente versata a titolo di interessi corrispettivi relativi a un contratto di mutuo fondiario;
la Corte di appello ha dato atto che la domanda della predetta RAGIONE_SOCIALE si fondava sulla nullità della clausola contrattuale avente a oggetto gli interessi moratori, in quanto usuraria, e sulla conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ.;
dopo aver riferito che il giudice di primo grado aveva disatteso la domanda, ritenendo che la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi moratori non pregiudicasse la validità di quella relativa agli interessi corrispettivi, la cui debenza rimaneva, dunque, dovuta, ha accolto il gravame sostenendo che, invece, alla nullità di tale clausola conseguiva l’effetto della non debenza di qualsiasi somma a titolo di interessi, ivi inclusi quelli corrispettivi;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso NOME;
-quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224 e 1815, secondo comma, cod. civ., 1 l. 7 marzo 1996, n. 108, 644 cod. pen. e 100 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare il difetto di interesse ad agire della RAGIONE_SOCIALE in ordine alla spiegata domanda di ripetizione di indebito, stante il mancato versamento di somme a titolo di interessi moratori;
il motivo è inammissibile;
va rilevato che il Tribunale aveva respinto l’eccezione della odierna ricorrente di difetto di interesse ad agire della mutuataria e su tale
statuizione non risulta essere stato proposto motivo di gravame;
da ciò consegue la formazione di un giudicato interno sulla questione, ostativa del riesame della stessa da parte del giudice del gravame, oltre che del suo potere (dovere) di rilevazione officiosa (cfr. Cass. 28 marzo 2022, n. 9844);
può, in ogni caso, osservarsi che l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati, dovendosi avere riguardo, in tale caso, al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo (cfr. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597);
con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione delle medesime disposizioni di legge in relazione al diverso profilo della ritenuta non debenza degli interessi corrispettivi previsti nel contratto di mutuo in ragione del fatto che tale contratto conteneva una clausola di determinazione degli interessi moratori in misura usuraria e, in quanto tale, nulla;
il motivo è fondato;
questa Corte ha autorevolmente affermato (con la menzionata sentenza, resa a Sezioni Unite, del 18 settembre 2020, n. 19597) che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, non essendo di ostacolo la loro mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) individuato nei decreti ministeriali di cui all’art. 2, primo comma, l.n. 108 del 1996;
-ha, tuttavia, ritenuto che l’art. 1815, secondo comma, cod. civ., secondo cui «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di
interessi che ha superato la relativa soglia;
infatti, benché la disciplina antiusura intenda sanzionare sia la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, sia gli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato, qualora, come nel caso in esame, l’interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi sono illeciti e non dovuti;
-infatti, laddove si pervenisse all’affermazione per cui alla usurarietà della (sola) pattuizione seguisse la non debenza (anche) degli interessi corrispettivi, si perverrebbe all’irragionevole conclusione di premiare il debitore inadempiente rispetto a colui che adempie ai suoi obblighi con puntualità, nonché a un generale pregiudizio all’intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all’art. 1375 cod. civ.;
la Corte di appello, nel ritenere che, invece, in presenza di una pattuizione di interessi moratori usurari e, dunque, nulla, non siano dovuti (neanche) gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio;
-all’accoglimento del secondo motivo segue l’assorbimento del terzo motivo, con cui si censura la sentenza di appello, invocando la violazione e/o falsa degli artt. 1815, secondo comma, 1, l.n. 108 del 1996, 644 cod. pen. e della Comunicazione della Banca d’Italia del 3 luglio 2003, nella parte in cui ha accertato l’usurarietà degli interessi moratori, in relazione al superamento del tasso soglia indicato nel decreto ministeriale emanato in attuazione della predetta l.n. 108 del 1996, senza utilizzare, quale elemento del parametro di riferimento, il T.E.G.M. comprensivo anche degli interessi moratori, così come rilevato, sia pure a fini statistici, dalla Banca d’Italia , in quanto vertente
su una questione strettamente conseguenziale;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024.