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Interessi moratori sanità: sì a D.Lgs. 231/2002

Una Azienda Sanitaria Locale ha contestato un ordine di pagamento per interessi di mora su fatture per prestazioni sanitarie, sostenendo di non essere il debitore corretto e l’inapplicabilità delle norme sulle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la titolarità del debito è una questione di fatto non riesaminabile in sede di legittimità. Soprattutto, ha stabilito che la disciplina sugli interessi moratori si applica ai contratti sanitari con la pubblica amministrazione, rendendo gli interessi dovuti automaticamente in caso di ritardo, senza necessità di formale sollecito.

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Interessi moratori nella sanità: la Cassazione conferma l’applicazione del D.Lgs. 231/2002

I ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione rappresentano una sfida costante per le imprese, specialmente nel settore sanitario. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna su un tema cruciale: l’applicabilità degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali ai crediti vantati dalle strutture sanitarie private accreditate nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). La decisione chiarisce che tali crediti sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 231/2002, con importanti conseguenze pratiche per gli operatori del settore.

I Fatti del Caso

La vicenda giudiziaria ha origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per il pagamento di oltre 860.000 euro a titolo di interessi moratori. Tali interessi erano maturati su fatture per prestazioni sanitarie, per un valore complessivo di oltre 18 milioni di euro, erogate da diverse case di cura private tra il 2006 e il 2007. Il credito era stato oggetto di cessione a una società finanziaria e, successivamente, a un istituto bancario.

L’ASL si opponeva al pagamento, sollevando diverse eccezioni. In primo luogo, contestava la propria legittimazione passiva, sostenendo di non essere il soggetto tenuto al pagamento. In secondo luogo, negava la legittimazione attiva dell’istituto bancario, mettendo in dubbio la validità della catena di cessioni del credito. Infine, e questo è il punto centrale della controversia, l’ASL riteneva inapplicabile al caso di specie la normativa sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), poiché i rapporti con le strutture accreditate non sarebbero, a suo dire, assimilabili a contratti commerciali.

Dopo una prima sentenza favorevole all’ASL per incompetenza territoriale e una successiva riassunzione del giudizio, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno dato ragione all’istituto bancario, condannando l’ASL al pagamento degli interessi. L’Azienda Sanitaria ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione e gli interessi moratori

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’ASL, confermando integralmente le decisioni dei giudici di merito. I motivi di ricorso sono stati respinti in quanto ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati.

Le censure relative alla legittimazione (attiva e passiva) e alla validità della cessione del credito sono state giudicate inammissibili. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o le prove, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto. Le questioni sollevate dall’ASL richiedevano un nuovo accertamento dei fatti, già compiuto dai giudici di primo e secondo grado, e pertanto esulavano dalle competenze della Suprema Corte.

Le Motivazioni

Il cuore della decisione risiede nell’analisi del quarto motivo di ricorso, quello relativo all’applicazione del D.Lgs. 231/2002. Su questo punto, la Cassazione ha dichiarato il motivo infondato, fornendo una motivazione chiara e allineata alla sua più recente giurisprudenza, incluse le Sezioni Unite.

La Corte ha affermato che i rapporti tra le ASL e le strutture sanitarie private accreditate, che erogano prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, rientrano a pieno titolo nella nozione di ‘transazione commerciale’ come definita dal D.Lgs. 231/2002. Questo decreto, che attua una direttiva europea, mira a contrastare i ritardi di pagamento e a tutelare i creditori.

Di conseguenza, si applica il regime speciale che prevede:
1. Decorrenza automatica degli interessi: Gli interessi moratori iniziano a maturare automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Inutilità della messa in mora: Non è necessario che il creditore invii una formale intimazione di pagamento (la cosiddetta ‘messa in mora’) per far scattare gli interessi.
3. Saggio di interesse maggiorato: Il tasso di interesse è quello di riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di diversi punti percentuali, come previsto dalla normativa.

La Corte ha quindi confermato che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato questi principi, riconoscendo il diritto del creditore a percepire gli interessi calcolati secondo le scadenze e i tassi previsti, senza necessità di alcun sollecito formale.

Conclusioni

Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza per il settore della sanità. Stabilisce in modo definitivo che le ASL, nei loro rapporti contrattuali con le strutture private accreditate, sono equiparate a qualsiasi altro operatore commerciale per quanto riguarda gli obblighi di pagamento. La decisione rafforza la tutela dei creditori, garantendo loro il diritto a un’automatica compensazione in caso di ritardi nei pagamenti, e funge da deterrente per la Pubblica Amministrazione a non procrastinare i propri adempimenti. Per le strutture sanitarie, questo significa maggiore certezza giuridica e una più efficace protezione dei propri crediti.

Gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 si applicano anche ai pagamenti dovuti dalle ASL alle strutture sanitarie private accreditate?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in base a un contratto con la Pubblica Amministrazione rientrano nella nozione di “transazione commerciale”. Pertanto, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti automaticamente gli interessi moratori secondo il D.Lgs. 231/2002.

È necessaria una formale richiesta (messa in mora) per far scattare gli interessi di mora nei confronti della Pubblica Amministrazione in questi casi?
No, la sentenza chiarisce che l’obbligo di corrispondere gli interessi moratori sorge automaticamente alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria una previa costituzione in mora da parte del creditore.

È possibile contestare in Cassazione la titolarità passiva del debito (cioè sostenere di non essere il vero debitore) se la questione attiene ai fatti già decisi nei gradi precedenti?
No, la Corte ha stabilito che la questione sulla titolarità del rapporto (chi è il vero debitore o creditore) attiene al merito della lite e rappresenta un accertamento di fatto. Non può essere sollevata in Cassazione, in quanto il giudizio di legittimità è limitato alla violazione di legge e non a una nuova valutazione dei fatti già accertati dai giudici di primo e secondo grado.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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