Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 92 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 92 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2023
sul ricorso 9222/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1865/2016 depositata il 19/03/2016;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 19/12/2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ne ha respinto la domanda intesa a conseguire, in relazione ai crediti cedutigli dalla RAGIONE_SOCIALE a fronte delle prestazioni da questa rese in convenzione con il SSN, il riconoscimento degli interessi moratori nella misura stabilita dal d.lgs. 9 ottobre 2001, n. 231 ovvero, subordinatamente, nella misura stabilita dall’art. 53 dell’all.to B l. reg. Lazio 22 aprile 1989, n. 22, che a tal fine rimandava agli artt. 35 e 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, come richiamato dall’RAGIONE_SOCIALE, approvato dalla RAGIONE_SOCIALE Lazio con DGR 7279/1990.
La Corte territoriale è pervenuta alla decisione in contestazione, considerando, quanto alla prima istanza, il disposto dell’art. 11 d.lgs. 231/2002 -secondo cui le disposizioni recate dal citato decreto non si applicano ai contratti stipulati prima dell’8.8.2002 -, di guisa che, risalendo l’RAGIONE_SOCIALE di convenzionamento a suo tempo intercorso con la RAGIONE_SOCIALE a data antecedente all’8.8.2002, le disposizioni di maggior favore in punto di interessi moratori introdotte dal d.lgs. 231/2002 si rendono inapplicabili nella specie; e, quanto alla seconda, l’intervenuta soppressione, motivata sul presupposto che analoga disposizione della RAGIONE_SOCIALE Marche era stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost. 82/1998, ad opera della successiva DGR 3741/1998 della norma di riferimento, che aveva cessato dunque di produrre qualunque effetto vincolante.
Il mezzo azionato dalla ricorrente si vale di tre motivi seguiti da memoria, ai quali resiste l’RAGIONE_SOCIALE intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si argomenta, in relazione al denegato riconoscimento degli interessi moratori secondo le previsioni del d.lgs. 231/2002, l’erroneità del ragionamento decisorio
nell’aver identificato nell’originario regime convenzionale il momento in cui è sorto il rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE ed il SSN, nonché la violazione dell’art. 11 d.lgs. 231/2002, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, della l. reg. Lazio 3 marzo 2003, n. 4 e degli artt. 1321 e segg. cod. civ. anche in relazione all’interpretazione della delibera tariffaria della Giunta RAGIONE_SOCIALE del Lazio n. 1762/2002 con riferimento all’art. 1362 cod. civ. in tema di interpretazione degli atti amministrativi. Si sostiene, in breve, che la Corte d’Appello sarebbe caduta in errore nel disconoscere gli interessi reclamati in ragione della risalenza del convenzionamento a prima del’8.8.2002, perché in tal modo aveva applicato la norma al rapporto e non al contratto, non aveva considerato che nel regime del preaccreditamento o dell’accreditamento provvisorio era sempre riconoscibile una previa intesa contrattuale, aveva ritenuto rilevante la data di convenzionamento in tal modo identificando nel momento concessorio il momento contrattuale, non aveva tenuto conto della natura continuativa del rapporto, che impedisce di distinguere tra prima e dopo l’8.8.2002 e rende possibile applicare le disposizioni vigenti al tempo della prestazione ed, ancora, del fatto che il diritto di credito sorge nel momento della prestazione in favore del’utente ed avrebbe dovuto applicare le norme regionali che prevedono l’accreditamento provvisorio di tutte le strutture già convenzionate.
3. Con il secondo motivo di ricorso si argomenta, sempre in relazione al capo della decisione impugnata già censurato con il primo motivo, la nullità del sentenza per aver la Corte d’Appello argomentato in modo contraddittorio ed insufficiente le ragioni per le quali il momento concessorio sarebbe stato ritenuto rilevante ai fini di determinare la debenza o meno degli interessi ex d.lgs. 231/2002, nonché per omessa argomentazione a sostegno del decisum in punto all’equiparazione tra rapporto e contratto ai fini dell’applicabilità
dell’art. 11 d.lgs. 231/2002. Si sostiene in breve che l’errore interpretativo in cui è incorsa la Corte d’Appello nel negare gli interessi ex d.lgs. 231/2002 non può non riverberare che in un radicale vizio motivazionale, giacché gli argomenti da essa sviluppati per individuare nel momento concessorio il momento identificativo del sorgere del contratto, che così viene ad essere collocato in un momento antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 231/2002, sono tali da non permettere di individuare le motivazioni sottostanti avendo il decidente liquidato l’argomento sull’insufficiente ovvero contraddittoria deduzione della decisività del momento concessorio, che ha riguardo invece al solo trasferimento di potestà dal pubblico al privato.
Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono infondati e non meritano perciò seguito.
Come visto la Corte decidente ha motivato il pronunciato diniego sulla considerazione che, stante il dettato dell’art. 11 d.lgs. 231/2002, che rende applicabili le disposizioni introdotte con il decreto ai contratti stipulati dopo l’8.8.2002, le predette disposizioni non si applichino nel caso di specie, giacché il rapporto di convenzionamento, ossia il contratto, da cui scaturivano gli accessori reclamati e alla cui data di stipulazione si lega, appunto, l’applicazione della disciplina “europea” degli interessi, era sorto in data antecedente all’8.8.2002 e, più esattamente, in base alla convenzione stipulata tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cedente e la RAGIONE_SOCIALE Lazio con atto repertoriato al n 1085 del 29.9.1980.
L’assunto così enunciato, lungi dall’essere inficiato dalle contestazioni ricorrenti, poiché è nel convenzionamento a suo tempo intervenuto che la Corte d’Appello ha individuato il momento rispetto al quale stabilire o meno se decorrano gli interessi di mora nella misura indicata dal d.l.gs. 231/2002 -momento rispetto al quale, anche nel
regime antecedente alla novellazione operata dal d.lgs. 502/2002, il momento concessorio costituisce un accadimento antecedente nella sequenza procedimentale che sfocia nella stipulazione della convenzione -riflette esattamente il pensiero di questa Corte nella materia in scrutinio.
Questa Corte ha, infatti, già enunciato, ripetutamente, anche a SS.UU. (Cass., Sez. U, 20/11/2020, n. 26496), che nell’assetto impresso alla materia dalla riforma attuata con il d.lgs. 502/1992 e, vieppiù, a seguito della legislazione RAGIONE_SOCIALE che alla riforma ha dato concreta attuazione in ambito territoriale (per la RAGIONE_SOCIALE Lazio appunto la richiamata l. reg. 4/2003), si determina, nella regolazione del rapporto tra la P.A. ed i soggetti privati che per conto della prima eroghino in favore della generalità degli utenti prestazioni di natura sanitaria, una sequenza operativa che una dottrina amministrativa ha definito come il regime delle “3 A”, basandosi essa su tre distinti atti: l’autorizzazione, al cui rilascio è preposta la RAGIONE_SOCIALE previa verifica che l’attività autorizzanda soddisfi “requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall’articolo 8, comma 4, del presente decreto”; l’accreditamento istituzionale, che “è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione RAGIONE_SOCIALE e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti” e che segna l’ingresso della struttura nel sistema RAGIONE_SOCIALE nazionale nella forma della concessione di pubblico RAGIONE_SOCIALE; e l’RAGIONE_SOCIALE contrattuale che la regione accreditante stipula
con la struttura accredita e che ha, tra l’altro, il compito di indicare “gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi”, “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assiRAGIONE_SOCIALEre”, “i requisiti del RAGIONE_SOCIALE da rendere” e “il corrispettivo preventivato a fronte dell attività concordate”.
Si è precisato a questo riguardo che «la sequenza delle cosiddette 3 A – autorizzazione, accreditamento, RAGIONE_SOCIALE – approda proprio alla stipulazione tra l’ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato di quello che, se l’accreditato è un soggetto privato, si qualifica e assume la forma di un contratto, nel quale, seppure tenendo conto della programmazione RAGIONE_SOCIALE e delle relative delibere della Giunta RAGIONE_SOCIALE, quelle che sono così diventate le parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l’accreditato assume a favore degli utenti del RAGIONE_SOCIALE nonché il conseguente corrispettivo che l’ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli» (Cass., Sez. III, 4/07/2016, n. 14349).
In ciò si rende agevolmente riconoscibile, per il fatto che si tratta, dunque, di un contratto tra un’impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo, la “transazione commerciale” di cui è menzione nell’art. 2 d.lgs. 231/2002, sicc hé, con riguardo al problema che ne occupa, se ne tratta la conclusione -tenuto conto di quanto al riguardo dispone l’art. 11 d.lgs. 231/2002 -che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del RAGIONE_SOCIALE, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all’8.8.2002, sia stato concluso, tra l’Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena
di nullità, con il quale l’Ente abbia assunto l’obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di RAGIONE_SOCIALE da essa erogate (Cass., Sez. III, 2/07/19, n. 17665).
E dunque bene ha fatto il decidente del grado, rilevando che nella specie il rapporto era sorto in data antecedente a quella indicata dal citato art. 11 d.lgs. 231/2000, ad escludere la debenza degli interessi di mora nella misura reclamata.
6. Con il terzo motivo di ricorso si argomenta, in relazione al denegato riconoscimento degli interessi moratori secondo le previsioni recate dall’art. 53 dell’all.to B l. reg. Lazio 22/1989, richiamante a tal fine gli artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962, la violazione e/o la falsa applicazione delle norme interpretazioni dei contratti (art. 1321 e segg., cod. civ., art. 1362 e segg., cod. civ., art. 1372 e segg., cod. civ.) atteso il richiamo al citato art. 53 operato con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE del 29.3.1990, recepito ed esteso erga omnes con DGR Lazio 7279/1990. Si sostiene, in breve, che la Corte d’Appello sarebbe caduta in errore nel disconoscere gli interessi in parola sul presupposto che la norma che il prevedeva fosse stata, in prosieguo, di tempo soppressa per evitare di incorrere nella declaratoria di illegittimità costituzionale già intervenuta in relazione ad analoga disposizione della RAGIONE_SOCIALE Marche, poiché, così ragionando, il decidente non si sarebbe avveduto che, per effetto dell’RAGIONE_SOCIALE tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la regione Lazio recepito con delibera della Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 7279/1990, la previsione recata dal citato art. 53 era stata fatta oggetto di patto contrattuale, rispetto al quale i successivi accadimenti normativi a cui egli si era richiamato per motivare il rigetto del gravame in parte qua avrebbero dovuto reputarsi del tutto indifferenti.
Il motivo è inammissibile per novità della questione e difetto di autosufficienza.
E’ ben vero che, impugnando la decisione di primo grado, l’odierna ricorrente avesse sollevato la questione degli interessi moratori previsti dall’art. 53 dianzi citato, da riconoscersi subordinatamente al denegato riconoscimento degli interessi ex d.lgs. 231/2002, questione che la Corte d’Appello ha ritenuto di poter definire nei termini oggetto di contestazione ovvero osservando, come detto, che l’art. 53 era stato in prosieguo di tempo soppresso con DGR 3741 del 22.7.1998. Il punto è però che nel fare ciò non costa dall’illustrazione del motivo -ed in ciò sta la radice del rilievo ostativo in punto di autosufficienza -che la ricorrente avesse posto anche il tema dell’intervenuta contrattualizzazione della previsione recata dall’art. 53, di guisa che la sua successiva soppressione ad opera della citata delibera di Giunta potesse perciò ritenersi ininfluente ai fini del riconoscimento degli interessi da essa disciplinati Per vero, nei pregressi gradi di merito la ricorrente si era limitata ad impetrare che gli interessi di mora, qualora si fosse negata l’applicazione della disciplina recata dal d.lgs. 231/2002, le fossero accordati in base all’art. 53 citato, ma non aveva pure sviluppato l’ulteriore argomento, che coonesta ora il motivo, secondo cui gli interessi in questione sarebbero comunque dovuti, ad onta della soppressione della norma che li aveva previsti, in quanto essa era stata recepita nell’RAGIONE_SOCIALE contrattuale tra la RAGIONE_SOCIALE lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE. Questo porta a rilevare la novità della questione oggi agitata, dato che avanti alla Corte d’Appello si era invocata l’applicazione della norma recepita dal protocollo RAGIONE_SOCIALE, ma non si era pure fatta valere la considerazione che la previsione in essa contenuta fosse stata pure contrattualizzata, di modo che la sua sollevazione in questa sede sollecita lo scrutinio
cassatorio su un tema di diritto che non ha formato oggetto di previo confronto processuale tra le parti, esponendosi, di conseguenza, al rilevato difetto di ammissibilità, noto essendo, infatti, che il giudizio di cassazione può avere ad oggetto solo le questioni esaminate e decise nelle precedenti fasi di merito.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 10900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 19.12.2022.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME