Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27832 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27143/2022 R.G. proposto da:
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE A CARATTERE SCIENTIFICO, elettivamente domiciliata presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente e ricorrente incidentale-
e contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 2573/2022 depositata il 19/4/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2128/2017, revocava decreto ingiuntivo che aveva emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE – poi RAGIONE_SOCIALE , dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE e
condannando la RAGIONE_SOCIALE a pagare alla opposta RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 11.252.000, oltre interessi legali dal 21 marzo 2012 al saldo.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello principale, la RAGIONE_SOCIALE appello incidentale e ulteriore appello incidentale proponeva l’intervenuta per cessione del credito RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.2573/2022, rigettava gli appelli della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo invece quello della RAGIONE_SOCIALE e quindi condannando la RAGIONE_SOCIALE a pagarle gli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002; condannava solidalmente la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE, compensandole tra le altre parti.
La RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, articolato in tre motivi. Si è difesa con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che ha presentato pure ricorso incidentale con un motivo. Si sono difese altresì con rispettivo controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A., quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti della RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE stessa.
La RAGIONE_SOCIALE e Intesa Sanpaolo hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, primo comma, e 2, primo comma, lettera a), d.lgs. 231/2002.
1.1 Si duole che l a corte territoriale, accogliendo l’appello della RAGIONE_SOCIALE, abbia ritenuto applicabile agli interessi di mora il d.lgs. 231/2002, laddove non è qualificabile come transazione commerciale il rapporto con la struttura privata preaccreditata, sussistendo invece un contratto di concessione di un pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Lamenta che essendo un ente pubblico, va nella specie applicata la disciplina speciale di contabilità pubblica, e non già il d.lgs. 231/2002.
1.2 Il motivo è infondato.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, devono considerarsi transazioni commerciali ex articolo 2 d.lgs. 231/2002 le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col RAGIONE_SOCIALE erogate agli assistiti per contratto scritto (stipulato dopo l’accreditamento) con la pubblica amministrazione concluso dopo l’8 agosto 2002: contratto che è a favore di terzi a esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di paga mento d’un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta la debenza degli interessi moratori ex articolo 5 d.lgs. 231/2002 ( v. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2023, n. 35092 ).
Quel che allora rileva è solo la data dell’accordo, e nella specie -afferma il giudice d’appello ( pagina 8 ) nella sentenza impugnata- la Convenzione de qua risulta stipulata nel 2004.
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4, 5 e 11 d.lgs. 231/2002, 8 quater e 8 quinquies d.lgs. 502/1992, 4, 7, 14, 18 e 21 L.R. RAGIONE_SOCIALE 4/2003.
2.1 Ritenendo essere gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. 231/2002, nel porre in rilievo come l’articolo 11 di tale decreto legislativo preveda <>, il giudice d’appello ha nell’impugnata sentenza affermato non essere <>.
L’accordo però -obietta la RAGIONE_SOCIALE– sarebbe inesistente, sussistendo nel 2004 ‘ancora l’accreditamento provvisorio’ ex articolo 6 l. 724/1994.
2.2 La sostanza del motivo è, evidentemente, l’asserita inesistenza nel 2004 dell’accordo che, invece, il giudice d’appello ha ritenuto esistente.
La questione dunque è fattuale, e rende la doglianza inammissibile.
Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.
3.1 Come rilevato nel secondo motivo, la corte territoriale ha riconosciuto l’inapplicabilità dell’articolo 11 d.lgs. 231/2002 sul presupposto dell’esistenza di C onvenzione del 2004 (‘convenzionamento’) , laddove dagli atti siffatto ‘convenzionamento’ tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE viceversa non è dato rinvenire, sicché nel 2004 non erano applicabili tali interessi.
3.2 Anche questa censura è palesemente di merito, e perciò inammissibile.
Il ricorso principale va pertanto rigettato.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale , l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione nonché erronea applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e contraddittorietà della sentenza là dove, pur avendo la c orte d’appello confermato il difetto di legittimazione passiva della ricorrente ravvisato dal giudice di prime cure l’ha poi condannata, in solido con la RAGIONE_SOCIALE, a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE.
4.2 Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Con l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza del giudice di prime cure per avere escluso la solidarietà dell’odierna ricorrente con la RAGIONE_SOCIALE quanto alle obbligazioni nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
A pagina 8 dell ‘impugnata sentenza risultano dalla corte di merito spiegate le ragioni del rigetto di tale appello, ribadendo quanto già osservato in ordine al secondo motivo del l’appell o principale della RAGIONE_SOCIALE relativamente alla ravvisata sussistenza della legittimazione passiva di quest’ultima , ‘dovendosi escludere anche quella concorrente della RAGIONE_SOCIALE come invocata dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla cessionaria’ .
4.3 Ala fondatezza della censura nei suindicati termini consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza .
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c. con la declaratoria della compensazione delle spese del giudizio di appello tra l’odierna ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, inalterato il resto.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della sopravvenienza della pronunzia delle Sezioni Unite successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, per disporsi la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio d’appello tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, inalterato il resto. Compensa tra tutte le parti le spese giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 28 maggio 2024