SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6330 2025 – N. R.G. 00000621 2025 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile d’appello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE contenziosi avverso la sentenza n. 7244/2024 del Tribunale di Napoli, Sez. X Civile pubblicata il 18.7.2024, riservato alla decisione collegiale, ex art. 352, co. 2 c.p.c., con ordinanza del 3.12.2025 con OGGETTO: interessi moratori su fornitura di presidi ortopedici.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano alla INDIRIZZO (p.iva. ), nella qualità di cessionaria dei crediti della , (p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: ), con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA) alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all’atto di appello, dall’avv. ), presso il cui studio in Napoli, alla via Con P. P. C.F.
NOME COGNOME (c.f.: INDIRIZZO, elettivamente domicilia. C.F.
Appellante
E
(c.f.:
), con sede legale in
P.
Napoli alla INDIRIZZO, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE ing.
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME (c.f.: ) e (c.f.: ) tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla INDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE Contenzioso della predetta C.F. RAGIONE_SOCIALE.F.
in virtù di distinte procure notarili speciali alle liti in atti. Cont
Appellato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 4722/2019 emesso in data 9.9.2019 il Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto all’ odierna appellata di pagare in favore della società appellante la somma di € 109.770,83 documentati da fatture emesse per interessi al tasso del d.lvo 231/02, a seguito del ritardato pagamento di prestazioni (documentate con relative fatture) riguardanti fornitura di ausili proteici, oltre interessi come da domanda oltre le spese della procedura, liquidate in € 2.135,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi. Cont
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la ha convenuto in giudizio la
, eccependo il difetto di prova che le fatture fossero state emesse sulla base di un valido contratto e, soprattutto, la non spettanza RAGIONE_SOCIALE interessi c.d. moratori non essendo riferibili i crediti vantati dall’opposta a transazione commerciale, ma a fornitura di ausili ortopedici.
Sulla scorta di quanto dedotto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, rilevato che il credito nasceva da una fornitura di ausili ortopedici e rilevato che la sua fonte non è un contratto ma una procedura amministrativa di fonte legale, ha revocato il decreto ingiuntivo.
In particolare, il tribunale ha ritenuto non dovuti i richiesti interessi di mora al tasso commerciale ex d. lgs. 231/2002, non essendo la relativa disciplina applicabile al caso di specie, atteso che il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi trova la sua regolamentazione nel DM 332/99 e nella delibera della Regione Campania n 315 del 1.2.2000. Il giudice di prime cure ha altresì condannato l’opposta società a pagare alla le spese di lite liquidandole nell’importo di euro 8.433,00 per onorario ed euro 786,00 per esborsi.
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Avverso questa decisione ha spiegato appello la con un unico, articolato motivo, con cui ha dedotto violazione e falsa applicazione del d. lgs 231/2002.
3.1. Preliminarmente, ha illustrato:
di essere legittimata ad agire in giudizio essendo essa una società costituita ai sensi
della L. n. 130/99 operando nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti;
che in virtù di contratto di cessione del 03/08/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la
ha acquistato una serie di crediti vantati dalla
e
nella qualità di soggetto erogatore di dispositivi protesici di cui all’elenco 1 del D.M. 332/99, iscritto nell’apposito elenco nazionale, in regime di convenzione con il RAGIONE_SOCIALE;
-che tale cessione prevedeva anche l’acquisizione dei crediti di cui al decreto ingiuntivo n. 4722/2021 oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio.
3.2. Nel merito ha in primis richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35092 del 14/12/2023, le quali hanno stabilito che il rapporto intercorrente tra la struttura privata ed il SSN è imperniato intorno a tre caratteristiche: l’autorizzazione alla realizzazione del bene o alla fornitura del servizio, l’accreditamento istituzionale che è riconducibile ad un provvedimento concessorio del servizio pubblico, gli accordi contrattuali che devono avere ad oggetto le specifiche prestazioni che la struttura privata svolgerà per il RAGIONE_SOCIALE sanitario, a beneficio dei fruitori dello stesso ed, infine, la determinazione del credito che maturerà in favore della struttura privata.
Fatto questo richiamo, ha dedotto che la società è iscritta all’albo delle imprese ed opera in regime di concorrenza.
Dunque, nella prospettiva delineata dall’appellante sulla scorta della citata pronuncia delle Sezioni Unite, il rapporto tra struttura privata accreditata e ha le caratteristiche ‘ di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi’. Cont
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Insiste l’appellante nell’asserire che tra i soggetti vi sia stato un contratto validamente concluso e produttivo di ogni effetto; in particolare, nel rilievo che ci troviamo di fronte ad un contratto a favore di terzo, a formazione progressiva, che si realizza ogni volta che la stipula del contratto avviene attraverso una serie, spesso complessa e articolata, di trattative e negoziati.
Di tipo contrattuale sarebbe, secondo la sua prospettazione, il meccanismo di fornitura della prestazione in oggetto ai sensi del DM 332/99. Espone l’appellante che ogni singolo paziente per ottenere l’ausilio di cui ha bisogno, esibisce una richiesta di visita specialistica a firma del proprio medico di base; la visita dovrà essere effettuata da un medico competente per la menomazione e la disabilità riscontrate (c.d. medico prescrittore). Successivamente, quest’ultimo, a tal uopo individuato dalla effettua la visita e, se del caso, prescrive l’ausilio compilando uno specifico modulo. Sulla base della prescrizione, il paziente sceglie liberamente un’impresa tra quelle inserite nell’Elenco Regionale, che stilerà un preventivo dettagliato. L’RAGIONE_SOCIALE, territorialmente competente in relazione alla residenza dell’assistito, previa verifica della conformità del preventivo, autorizza, in caso di esito positivo, la fornitura dell’ausilio; solo dopo tale controllo positivo la effettua il pagamento del corrispettivo. Quando il centro emette la singola fattura per la prestazione fornita allega tutta la documentazione a supporto, compilando un ulteriore apposito modulo. Pertanto, al documento contabile viene allegato il nome del paziente che ha usufruito del presidio, la prescrizione (del medico prescrittore , il preventivo, l’autorizzazione del distretto e l’avvenuto collaudo. Cont Cont Cont
Secondo l’appellante la pubblica amministrazione non presta il proprio consenso attraverso un singolo soggetto, ma attraverso una molteplicità di soggetti a vario titolo autorizzati a farlo (medico di base -medico prescrittore -responsabile UO RAGIONE_SOCIALE). Il rapporto dell’impresa privata con la quindi, è regolato da una fonte negoziale, un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive, con il quale le parti stabiliscono diritti ed obblighi reciproci e la prestazione viene resa a favore di un terzo che sceglie liberamente a chi rivolgersi (tra i vari soggetti accreditati) per ottenere quel determinato bene o servizio. Cont
Tutto ciò posto, l’appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE interessi.
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3.3. Instaurato il contraddittorio si è costituita la appellata, che ha incentrato la sua difesa sul fatto che per la fornitura di protesi ortopediche a favore di utenti residenti nel territorio di Napoli non sussiste un rapporto contrattuale tra la e le imprese fornitrici, che, dunque, il rapporto con i centri erogatori non è inquadrabile come transazione commerciale e non vi si applicano gli interessi richiesti al tasso di cui agli artt. 4 e 5 del Dlvo 231/02. Cont
3.4. Fissata la comparizione, all’udienza del 2.7.2025, svolta in modalità cartolare, il giudice istruttore ha rinviato al 3.12.2025 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di scritti difensivi finali.
Quindi, con ordinanza emessa il 3.12.2025 ha riservato il giudizio alla decisione del Collegio, che nella camera di consiglio in pari data ha deliberato di emettere la presente sentenza.
Risultano depositati scritti conclusivi, anche in replica da entrambe le parti, non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
§§§
L’appellante deduce e correttamente documenta di essere legittimata attiva in virtù di contratto di cessione del 4/08/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con cui ha acquistato ex lege 130/99 una serie di crediti vantati dalla
nella qualità di soggetto erogatore di dispositivi protesici di cui all’elenco 1 del D.M. 332/99, tra i quali anche i crediti di cui al decreto ingiuntivo n. 4722/2021 oggetto di opposizione nel primo grado di giudizio.
4.1. Nel merito l ‘appello è infondato e merita di essere respinto.
Già da tempo la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, afferma la debenza RAGIONE_SOCIALE interessi se le prestazioni sanitarie sono erogate da strutture accreditate nell’ambito del servizio sanitario nazionale; di contro, per le forniture dei medicinali anticipate dalle farmacie ne esclude l’esigibilità.
Il giudice di legittimità ripetutamente ha ritenuto che ‘Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all’8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l’Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale
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l’Ente abbia assunto l’obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate’ ( così Cass Cass. sez. 3, sent. n. 20391 dell’11 ottobre 2016 ).
Il criterio discretivo tra le due ipotesi è stato individuato nella natura contrattuale o legale della fonte del rapporto.
Anche in recentissima pronuncia, si è ribadito che ‘ la fonte negoziale del rapporto è quindi la condicio sine qua non per la applicabilità RAGIONE_SOCIALE interessi commerciali al ritardo nel pagamento, dovuto in virtù di un rapporto obbligatorio tra le parti che possa definirsi transazione commerciale’ ( Cass. 2870/2025 ).
Ed è su questo discrimine che va verificata sia la fattispecie concreta, sia le doglianze che in appello si muovono alla ricostruzione operata dal tribunale di Napoli.
4.2. Orbene, venendo all’esame del motivo di appello, non appare corretta la descrizione fatta dall’appellante secondo cui vi sarebbe nella sequenza procedimentale lo svolgersi del cd. regime delle tre A, invocato ad avviso della Corte adita in modo inappropriato.
Infatti, a differenza di quanto avviene nell’ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi non ha la sua fonte in un contratto, ma trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999.
L’art. 4 rubricato ‘modalità di erogazione’, prevede una specifica procedura amministrativa per la fornitura delle protesi a carico della che si articola nelle seguenti fasi: 1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del servizio sanitario nazionale; 2) autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico da parte della RAGIONE_SOCIALE competente; 3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell’apposito elenco di quelle convenzionate; 4) collaudo del dispositivo da parte dell’ Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo. Cont Cont
Parimenti, in caso analogo esaminato dalla Suprema Corte, si è osservato che ‘ la sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 non è quella che nella dottrina amministrativa è stata definita come il regime delle tre A (autorizzazioneaccreditamento-accordo), perché, anche a non voler rilevare che i fornitori non sono propriamente accreditati, ma soltanto iscritti in un albo (per l’erogazione dei dispositivi su misura), manca in ogni caso la terza A, vale a dire l’accordo manifestato dai soggetti
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legittimati a disporre del diritto e a rappresentare la volontà della Azienda, nonché la forma scritta richiesta ad substantiam, essenziale per i contratti con la Pubblica Amministrazione, che non si possono stipulare per comportamento concludente (Cass. n. 12316/2015) ‘.
La pronuncia richiamata introduce un elemento essenziale: nella sequenza procedimentale delle forniture ortopediche non può ravvisarsi la stipula di un contratto, anche perché manca la manifestazione di una volontà negoziale, dal momento che l’autorizzazione alla fornitura del dispositivo è, come rileva la appellata, un’autorizzazione tecnica rilasciata dal responsabile dell’unità operativa di RAGIONE_SOCIALE presso il Distretto RAGIONE_SOCIALE di residenza del paziente e non dal legale rappresentante della autorizzazione che, lungi dall’essere manifestazione di un potere contrattuale, ‘si limita a controllare la conformità della protesi alla prescrizione effettuata dallo specialista e la congruità dei costi in base al tariffario regionale’ ( cf sul punto pagina 7 della comparsa ). Cont
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante che nella scansione RAGIONE_SOCIALE adempimenti procedurali -prescrizione della visita specialistica, prescrizione dell’ausilio, scelta dell’impresa fornitrice, approvazione da parte dell’asl, fornitura e pagamento si realizzi un contratto a favore del terzo, in casi siffatti (come detto in giudizi simili dalla Corte adita – sent. n. 969/2025 pubblicata il 27.2.2025, Sezione V civile – e dal giudice di legittimità) vi è ‘ una sequenza procedimentale regolata direttamente dalla fonte normativa (secondaria). Lo scambio di corrispondenza tra le parti (invio del preventivo e autorizzazione alla fornitura), quando avviene, poiché l’autorizzazione può anche essere tacita, è meramente attuativo di detta disciplina e comunque non esaurisce la sequenza procedimentale e non la perfeziona, perché è necessario che intervengano la consegna, il rilascio di ricevuta da parte dell’assistito e il collaudo, affinché sorga il diritto al pagamento . Ciò rende evidente che ci troviamo di fronte ad una fattispecie a formazione progressiva, in virtù della quale si costituisce un rapporto obbligatorio tra le parti; il rapporto si costituisce non in ragione della manifestazione di volontà, ma in quanto le parti compiono tutti gli atti della sequenza procedimentale, ai quali la normativa (secondaria) riconnette l’effetto di far sorgere la obbligazione. Si tratta quindi della ipotesi residuale prevista dall’art. 1173 c.c., e cioè del rapporto obbligatorio che sorge non in virtù di contratto ma «per ogni altro atto o fatto idoneo a
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produrle in conformità all’ordinamento giuridico» ‘ (così Cass. 2870/2025, pubblicata il 30.9.2025, a conferma di App. Napoli, sent. n. 2332/2023
depositata il 22/05/2023) .
D’altro canto, l’appellante non ha offerto nessun elemento in fatto idoneo a scalfire il ragionamento fatto dal giudice di prime cure circa l’inesistenza di uno scambio negoziale.
Tantomeno si può rinvenire il contratto nel ‘modulo’, che l’appellante menziona come documento allegato alla fattura che, in allegato al documento contabile, riepiloga il nome del paziente che ha usufruito del presidio, la prescrizione (del medico prescrittore , il preventivo, l’autorizzazione del distretto e l’avvenuto collaudo. Cont
Si tratta della registrazione della sequenza fin qui già descritta, della quale si è già detto perché non costituisce un contratto.
Nè può ritenersi, come sembra prospettare l’appellante, che l’autorizzazione del medico della equivalga ad una manifestazione di volontà contrattuale dell’Ente, che, pur esplicitata ‘a distanza’, va ad incontrarsi e combinarsi con l’offerta contrattuale del fornitore in tal modo generando un contratto, secondo lo schema dettato dall’art. 1326 c.c.. Cont
Pare appena il caso di ribadire che nessun potere di impegnare contrattualmente la sussiste né in capo al medico che prescrive -che dà un mero parere scientifico sulla patologia sofferta e sull’indicazione terapeutica né in capo al medico che autorizza, che esprime un doppio parere tecnico, di conformità della protesi fornita alla prescrizione effettuata dallo specialista e di congruità del prezzo rispetto al tariffario regionale. Cont
Rimane ferma la differenza con le farmacie ( su cui amplius Cass. 2870/25 cit. ), l’assimilazione con le quali non è nemmeno nella decisione impugnata -un argomento dirimente. La vera quaestio facti che conduce al rigetto dell’appello è che nel caso di ausili ortopedici la fonte del rapporto di fornitura tra la e l’azienda privata fornitrice è la legge, l’erogazione dei dispositivi ortopedici è sottratta alla negoziazione privata, trovando la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999, che fissa anche prezzi e tariffe. Cont
Sì, perchè ad escludere la natura di transazione commerciale della fornitura milita ulteriormente la previsione (art. 9 del D.M. 332/1999) che demanda alla legislazione
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regionale la fissazione del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori.
Correttamente il tribunale ha escluso che manchi nel caso di specie proprio il presupposto oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, rappresentato da un accordo commerciale tra le parti.
L’appello, per tutte le ragioni esposte, è respinto.
§§§
5. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna della al pagamento in favore dell’ appellata delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia inclusa nello scaglione da 52.000,00 € a 260.000,00 €, nonché dell’attività processuale svolta, con esclusione dunque RAGIONE_SOCIALE onorari per l’istruttoria. Cont
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 7244/2024 del Tribunale di Napoli, Sez. X Civile, pubblicata il 18.7.2024, in contraddittorio con la , così provvede:
–Respinge l’appello;
—
Condanna alla refusione, in favore dell’
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
5.000,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
–Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. NOME COGNOME dr. NOME COGNOME
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