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Interessi moratori: no a forniture ortopediche alla ASL

Una società cessionaria di crediti ha richiesto gli interessi moratori commerciali per il ritardato pagamento di forniture ortopediche da parte di un’Azienda Sanitaria Locale. La Corte d’Appello di Napoli ha respinto la richiesta, stabilendo che il rapporto non deriva da un contratto commerciale, ma da una procedura amministrativa regolata dalla legge. Di conseguenza, non sono applicabili gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali dal D.Lgs. 231/2002.

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Fornitura di protesi alla ASL: quando non si applicano gli interessi moratori commerciali

La questione degli interessi moratori nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è da sempre un tema delicato. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli ha fornito un chiarimento cruciale per le aziende che forniscono presidi ortopedici al Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo che in questi casi non si applica la disciplina più favorevole prevista per le transazioni commerciali. Analizziamo insieme la decisione e le sue importanti implicazioni.

I Fatti di Causa

Una società specializzata nell’acquisto di crediti si è rivolta al tribunale per ottenere il pagamento di una somma cospicua a titolo di interessi moratori, calcolati secondo il D.Lgs. 231/2002. Tali interessi erano maturati a causa del ritardato pagamento, da parte di un’Azienda Sanitaria Locale (ASL), di fatture relative alla fornitura di presidi ortopedici e protesi.

Il Tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta, revocando il decreto ingiuntivo inizialmente emesso. La motivazione del giudice si basava su un punto fondamentale: il rapporto tra l’azienda fornitrice e l’ASL non è un contratto commerciale, ma una procedura amministrativa di fonte legale. La società creditrice ha quindi presentato appello, sostenendo la natura contrattuale del rapporto e, di conseguenza, il proprio diritto a percepire gli interessi di mora previsti per le transazioni commerciali.

La Tesi dell’Appellante: un Contratto a Favore di Terzo?

La società appellante ha argomentato che il meccanismo di fornitura dei presidi, sebbene complesso, costituisce a tutti gli effetti un contratto a favore di terzo (il paziente). Secondo questa visione, la procedura – che inizia con la prescrizione del medico, passa per la scelta libera del fornitore da parte del paziente e si conclude con l’autorizzazione e il pagamento da parte dell’ASL – darebbe vita a un vero e proprio accordo negoziale. In questo schema, il ritardo nel pagamento da parte dell’amministrazione pubblica farebbe scattare l’applicazione del D.Lgs. 231/2002, che prevede tassi di interesse più elevati per tutelare le imprese.

La Decisione della Corte d’Appello e gli interessi moratori

La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’impugnazione, confermando integralmente la decisione di primo grado. I giudici hanno stabilito che la pretesa di applicare gli interessi moratori commerciali è infondata perché manca il presupposto essenziale: una “transazione commerciale”, ovvero un contratto.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha smontato la tesi della natura contrattuale del rapporto, evidenziando come l’intera procedura di fornitura di protesi e ausili ortopedici sia rigidamente disciplinata da una fonte normativa, il Decreto Ministeriale n. 332/1999. Questo decreto regola ogni singola fase:

1. Prescrizione: Effettuata da un medico specialista.
2. Autorizzazione: Rilasciata dall’ASL competente dopo una verifica tecnica di conformità e congruità.
3. Fornitura: Eseguita da un’azienda iscritta in un apposito elenco.
4. Collaudo: Verifica finale del dispositivo.

I giudici hanno sottolineato che in questa sequenza non vi è spazio per una manifestazione di volontà negoziale da parte dell’ASL. L’autorizzazione alla fornitura non è un’accettazione contrattuale, ma un atto tecnico-amministrativo volto a verificare la conformità della protesi alla prescrizione e la congruità del costo rispetto al tariffario regionale. Manca, quindi, l’elemento chiave di un contratto: l’incontro delle volontà delle parti finalizzato a costituire un rapporto giuridico patrimoniale.

Il rapporto obbligatorio, ha concluso la Corte, non sorge da un contratto (fonte negoziale), ma da “ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità all’ordinamento giuridico” (art. 1173 c.c.), in questo caso la procedura prevista dalla legge. Poiché non esiste un contratto, non può esserci una “transazione commerciale” e, di conseguenza, il D.Lgs. 231/2002 non è applicabile.

Le Conclusioni

Questa sentenza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: la disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali si applica solo in presenza di un vero e proprio contratto scritto tra l’impresa e la Pubblica Amministrazione. Per le forniture di presidi ortopedici erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il cui rapporto è interamente regolato da una fonte normativa, tale disciplina è esclusa. Le aziende del settore devono quindi essere consapevoli che, in caso di ritardato pagamento da parte delle ASL, non potranno avvalersi delle tutele rafforzate previste per i rapporti puramente commerciali, ma dovranno fare riferimento alle regole generali sulle obbligazioni pecuniarie.

Perché in questo caso non sono stati riconosciuti gli interessi moratori commerciali?
La Corte ha stabilito che gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 si applicano solo alle “transazioni commerciali”, che presuppongono l’esistenza di un contratto. Nel caso della fornitura di presidi ortopedici alla ASL, il rapporto non nasce da un contratto ma è interamente regolato da una procedura amministrativa prevista dalla legge (fonte normativa), pertanto manca il presupposto contrattuale.

Qual è la natura giuridica del rapporto tra chi fornisce presidi ortopedici e l’Azienda Sanitaria Locale?
Secondo la sentenza, non si tratta di un rapporto contrattuale basato sulla libera negoziazione tra le parti. È invece un’obbligazione che sorge da una sequenza procedimentale regolata dalla legge, riconducibile alla categoria degli “altri atti o fatti idonei” a produrre obbligazioni secondo l’ordinamento giuridico, come previsto dall’art. 1173 del Codice Civile.

L’autorizzazione rilasciata dalla ASL per la fornitura di una protesi equivale a un’accettazione contrattuale?
No. La Corte ha chiarito che l’autorizzazione non è una manifestazione di volontà negoziale, ma un atto tecnico-amministrativo. Il suo scopo è unicamente quello di verificare la conformità della protesi alla prescrizione medica e la congruità del costo rispetto al tariffario regionale, non di perfezionare un accordo contrattuale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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