Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29550 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 80/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2153/2019, depositata il 16/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 2153/2019, resa pubblica in data 16/05/2019, ha rigettato l’appello promosso da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della pronuncia n. 4236/2017 del Tribunale di Milano, ritenendo che:
la clausola n. 13 del contratto di leasing immobiliare stipulato nel settembre 2007 dall’appellante con RAGIONE_SOCIALE, la quale prevedeva che «in caso di ritardato pagamento del corrispettivo o delle somme a qualsiasi titolo dovute alla concedente in base al presente contratto … l’utilizzatore … dovrà corrispondere interessi calcolati … nella misura del TEGM rilevato dal Ministero del Tesoro ai sensi della L. 108/96… aggiornato della metà … » corrispondesse, quanto al tasso applicabile all’operazione finanziaria, al criterio di rilevazione del tasso soglia di cui all’art. 2, comma 4°, della l. n. 108/1996, con conseguente impossibilità di affermare la natura usuraria «degli interessi di mora come pattuito pari al tasso del 10,095%, perché non potranno mai essere superiori alla soglia legislativamente fissata, stante la costruzione stessa di tale clausola nei limiti della salvaguardia»;
fosse infondata la tesi della società utilizzatrice, la quale, per ipotizzare il superamento del tasso soglia, aveva sommato il TAN, determinato nella misura del 5,32%, al tasso dell’interesse di mora, pari al 10,095%, pervenendo alla determinazione di un tasso complessivo del 15,589%, a fronte del tasso soglia stabilito con il dm del 20 giugno 2007 che, con riferimento ai leasing di valore superiore a 50.000,00, era del 10,05%;
-al fine di determinare il superamento del tasso soglia, non possano sommarsi «al tasso di interesse di mora gli interessi corrispettivi … o gli oneri connessi all’erogazione del finanziamento . Oneri che … possono essere sommati … al TEG, ai fini del calcolo del TAEG, che nel caso di specie, risulta … al di sotto della soglia di usura»;
-fosse del tutto arbitraria l’affermazione secondo cui durante lo svolgimento del rapporto sarebbero stati addebitati interessi superiori al tasso soglia;
-la richiesta di accertamento dell’ulteriore causa di nullità relativa alla clausola n. 3, ove risultava pattuito un conguaglio per estinzione anticipata pari a 8,789%, dedotta con la memoria conclusionale di replica nel giudizio primo grado, non meritasse accoglimento, perché l’eventuale nullità degli interessi di mora non porterebbe alla gratuità del contratto di leasing , ma, in ipotesi, all’applicazione del tasso di mora al tasso legale.
Avverso detta pronuncia della corte di merito propone ora ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi di quattro motivi.
Resiste con controricorso, illustrato con memoria, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo sono denunziate violazione degli artt. 61 e 112 cod.proc.civ., per omessa nomina di CTU, relativa omessa pronuncia e motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.
La doglianza è relativa alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di CTU che il giudice a quo ha motivato con la irritualità delle considerazioni espresse per la prima volta in sede di comparsa conclusionale; la ricorrente sostiene che: i) in materie connotate da elevato tecnicismo, come quella per cui è causa, la
CTU avrebbe dovuto essere ammessa, non avendo carattere esplorativo; ii) la richiesta di CTU era già stata formulata nel giudizio di primo grado e quindi la motivazione, secondo cui in appello era stato formulato un diverso motivo di doglianza mai prima d’allora sollevato a cui non poteva darsi seguito, era frutto di un errore e comunque costituiva motivazione meramente apparente, perché potendo la CTU essere disposta anche d’ufficio anzi dovendo essere disposta nella specie per le ragioni esposte l’istanza avrebbe dovuto essere considerata meramente sollecitatoria e non già inammissibile perché tardiva.
Il motivo è inammissibile.
La corte d’appello non ha ritenuto formulata per la prima volta in grado di appello la richiesta di CTU, ma si è limitata a rilevare che per la prima volta con la comparsa conclusionale in appello, così come già aveva fatto in primo grado, l’odierna ricorrente aveva denunciato la mancata ammissione della CTU, aggiungendo che era stato introdotto per la prima volta un ulteriore motivo di doglianza per violazione degli artt. 24 Cost, 61 e 112 cod.proc.civ.
Chiarito questo punto, va precisato, come del resto sostiene la ricorrente, che non si trattava di un motivo di appello, ma di una sollecitazione rivolta al giudice perché disponesse la CTU. Di conseguenza, è del tutto inconferente la denuncia di violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. che sarebbe stata inammissibile anche perchè la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., rilevante ai fini di cui all’art. 360, 1° comma, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito, mentre la mancata ammissione di istanze istruttorie o di CTU può essere sindacata solo sotto il profilo motivazionale (v. Cass. 27/01/2023, n.2606).
A tale ultimo proposito mette conto ribadire che la richiesta di C.T.U. non è da trattare alla stregua di una richiesta istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso
proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze; essa è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice che là dove abbia risolto, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza ritenere non provati i fatti che questa avrebbe verosimilmente accertato, ha evidentemente ritenuto irrilevante o superflua l’indagine richiesta e non può essere per questo sindacato in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo motivazionale.
Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell’art. 1 della l. 108/1996, degli artt. 1419 e 1815, 2° comma, cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., e conseguente violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.
Alla Corte d’Appello si imputano i seguenti errori:
non aver tenuto conto che anche gli interessi di mora vanno considerati ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, giacché sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o pattuiti, a qualunque titolo ed indipendentemente dal metodo del loro pagamento;
aver ritenuto di non poter accertare la natura usuraria degli interessi di mora confrontando la relativa pattuizione con il TEGM;
aver ritenuto impossibile accertare il carattere usurario degli interessi di mora, pur riconoscendo che il tasso degli interessi di mora era uguale al tasso soglia e che, di conseguenza, per sconfinare nell’usura era sufficiente la previsione anche di un solo euro a titolo di spese accessorie.
Il motivo è infondato.
Premesso che non è corretto procedere alla somma degli interessi corrispettivi con quelli moratori per stabilire l’usurarietà
del tasso convenuto (Cass. 08/07/2024, n. 18540), stante la diversa funzione che gli interessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi e la loro alternatività (essendo riferiti i primi al fisiologico andamento del rapporto ed i secondi alla patologia del medesimo) (Cass 17/10/2019, n. 26286), il problema relativo all’esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va quindi risolto in modo differenziato; pur dovendosi riconoscere che la disciplina prevista dall’ordinamento con riguardo agli interessi usurari (art. 1815 cod.civ., art. 644 cod.pen., L. n. 108 del 1996, art. 2, D.L. n. 394 del 2000, art. 1 convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali) riguarda anche agli interessi moratori, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all’interesse moratorio: affinché il debitore abbia più compiuta tutela volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, la disciplina sanzionatoria dell’usura si applica anche agli interessi moratori, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la mancata indicazione, nell’ambito del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati (Cass., Sez. Un. 18/09/2020, n. 19597).
Per accertare l’usurarietà dei primi deve ovviamente tenersi conto della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, per gli interessi moratori assume invece rilievo quanto precisato dall’evocato pronuncia n. 19597/2020 e cioè che, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della previsione legislativa, occorre comparare il tasso effettivo globale (T.E.G.), aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) del periodo di riferimento. In altre parole, la mancata indicazione, nell’ambito del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), degli interessi
di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, in quanto fuori mercato.
Ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall’art. 2, comma 4 sopra citato.
Invece, ove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media dei moratori, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M., così come rilevato nei suddetti decreti (Cass., Sez. Un., 18/09/2020, n. 19597, cit.
In applicazione degli illustrati principi, per i contratti conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011 (tra i quali rientra il contratto di leasing stipulato tra le parti dell’odierno ricorso, concluso il 21 settembre 2007), il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% L. n. 108 del 1996, ex art. 2, comma 4, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Se ne deve desumere che non è incorsa in errore la corte d’appello, la quale ha ritenuto che, pur dovendosi tener conto degli interessi moratori al fine di individuare il superamento della soglia usuraria, non dovesse sommarsi al tasso-soglia degli interessi
corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato della misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, calcolato dalla Banca d’Italia in 2,1 punti percentuali, con conseguente esclusione, nella fattispecie, del carattere usurario del tasso moratorio convenzionale (risultato pari al 10,095%) e quindi pari al tasso soglia.
3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di declaratoria di usurarietà del contratto in virtù delle ulteriori spese, clausole penali ed oneri accessori e quindi della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.
Segnatamente, evidenzia di aver dedotto con l’atto di appello una causa ulteriore di nullità rilevabile d’ufficio e risultante dagli atti, concernente il superamento del tasso soglia in relazione al conguaglio per estinzione anticipata pari a 8,789% e alla commissione del 15% a titolo di spese gestione precontenzioso/contenzioso che già da sola superava il tasso soglia del 10,095%.
Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto sostiene la società utilizzatrice, la corte d’appello si è pronunciata, affermando, quanto alla clausola n. 3, che essa non prevedeva alcun conguaglio per estinzione anticipata, ma per esborsi anticipati e che non era neppure stato allegato che detto conguaglio fosse stato applicato in corso di rapporto o versato e, quanto all’asserito superamento del tasso soglia da parte della clausola relativa alla commissione spese gestione recupero, che oltre a trattarsi di domanda nuova inammissibile, essa era anche infondata, non essendo stato dimostrato che detta clausola fosse stata applicata o pagata, aggiungendo che voci di costo meramente potenziali, in quanto subordinate al verificarsi di eventi futuri, possibili sì, ma in concreto non verificatisi, ovvero del tutto
irreali sono irrilevanti ai fini dell’accertamento dell’usurarietà del tasso d’interesse.
Dette statuizioni non sono state efficacemente confutate dalla società ricorrente, la quale ha incentrato tutto il suo sforzo confutativo sul mero fatto che, essendo stata dedotta una causa di nullità emergente ex actis , la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla stessa e non dichiararla inammissibile.
4) Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
La tesi rappresentata è che stante l’illegittimità della sentenza e le oscillazioni giurisprudenziali sul thema decidendum , la corte d’appello avrebbe dovuto compensare le spese, essendo stata integrata una di quelle ipotesi tassative ed eccezionali in cui va disposta la compensazione ex art. 92 cod.proc.civ.
In aggiunta, la ricorrente rileva che la compensazione delle spese di lite avrebbe dovuto disporsi, sussistendo i gravi motivi, come previsto da Corte Cost. n. 77/2000, consistenti nel complesso tecnicismo e nel continuo evolversi giurisprudenziale sui punti oggetto del giudizio.
Il motivo è complessivamente infondato.
Quanto alla dedotta illegittimità della sentenza la censura rientra nel novero dei cosiddetti non motivi, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., ma chiede solo in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento di alcuno dei motivi precedenti, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, 1° comma, cod.proc.civ.
In merito alle ulteriori censure di violazione dell’art. 92 cod.proc.civ. non può che essere ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non
risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. Né può censurarsi la mancata compensazione delle spese di lite, non potendo le doglianze del ricorrente investire valutazioni riservate al giudice di merito (Cass . 21/12/2023, n. 35671).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2024 dalla Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME