Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9556 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10410/2022 R.G. proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI COGNOME, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME domiciliata digitalmente ex lege ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO Lido di Ostia
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicili ata digitalmente ex lege, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME
RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 2981/2021, pubblicata in data 15 ottobre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Sanitaria Ospedaliero Universitaria INDIRIZZO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo per l’importo di euro 1.082.559,00, ottenuto da RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di crediti vantati, a titolo di interessi di mora, da case farmaceutiche nei confronti della stessa Azienda sanitaria in relazione a forniture di prodotti sanitari e farmaceutici, eccependo, tra l’altro, l’inapplicabilità degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, anche in ragione della natura finanziaria dell’operazione dedotta in giudizio dalla opposta.
Quest’ultima, nell’evidenziare che la debitrice aveva provveduto al pagamento della sorte capitale, ma non degli interessi moratori, produceva documentazione contenente il dettaglio degli elementi di determinazione del credito per interessi.
Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione .
La Corte d’appello di Milano ha r espinto il gravame, osservando che era del tutto inconferente il fatto che RAGIONE_SOCIALE avesse concluso contratti di factoring con le imprese fornitrici, posto che il credito si riferiva ad una pretesa da ritardato pagamento del prezzo delle forniture di merci, riconducibile alla nozione di transazione commerciale come definita dal d.lgs. n. 231/2002 e come tale soggetta alla disciplina degli interessi moratori ivi prevista.
Azienda Ospedaliero -Universitaria INDIRIZZO di Orbassano propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a due motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE mediante controricorso.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata l’istanza di rinvio dell’adunanza camerale già fissata, congiuntamente formulata dalle parti, in quanto generica e non supportata da adeguati riscontri documentali.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‹‹ Violazione e/o falsa applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 aggiornato al d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4 e 5 e delle norme di diritto riconducibili al contratto atipico del factoring tra cui la legge 21 febbraio 1991, n. 52 e il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Titolo IV), che disciplina i soggetti operanti nel settore finanziario così come a quelle afferenti il trattamento fiscale dell’istituto (art. 360 n. 3 c.p.c.); nullità della sentenza (art. 360 n. 4) per totale omissione della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.›› .
Censura, in particolare, la sentenza impugnata per avere ritenuto, con motivazione del tutto carente , che l’operazione posta alla base delle pretese creditorie della Banca fosse commerciale e non finanziaria, senza tenere conto della natura della Banca e dell’esistenza del contratto di factoring , che celava un’operazione di finanziamento dell’impresa cliente, alla quale il factor concedeva anticipazioni sull’ammontare dei crediti gestiti verso il pagamento degli interessi. Da tanto -prosegue la ricorrente -il giudice d’appello
avrebbe dovuto desumere l’ina pplicabilità alla fattispecie del d.lgs. n. 231/2002, che opera solo con riguardo alle ‘transazioni commerciali’, ovvero ai contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, posto che l’operazione de qua , intervenuta fra la Banca e le varie società cedenti, non poteva considerarsi di natura commerciale, bensì finanziaria, come confermato anche dal contenuto della Risoluzione n. 35/E del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle entrate, che richiamava la Risoluzione 32/E dell’11 marzo 2011, fornendo chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle operazioni di factoring e di recupero crediti.
Deduce pure che le conclusioni cui è pervenuto il giudice d’appello comportano il rischio di una duplicazione della pretesa di controparte relativa agli interessi, essendo evidente che nella ‘commissione e/o corrispettivo’ richiesto dal factor al cedente si cela il pagamento anticipato degli interessi direttamente da parte del cedente.
2.1. La censura è infondata alla luce dei seguenti rilievi.
2.2. Come emerge dalla sentenza impugnata, la Banca RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE si è resa cessionaria di crediti vantati da altre società farmaceutiche nei confronti della Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga per forniture di prodotti sanitari e non è in discussione che si controverte, nella specie, in ordine al corrispettivo di forniture rese dalle cedenti in epoca successiva al 1° gennaio 2003.
2.3. Le società farmaceutiche avevano sicuramente veste di imprenditori commerciali.
Tanto trova conferma anche nella sentenza a Sezioni Unite n. 26496 del 2020, che, previa una accurata disamina della giurisprudenza precedente, ha sottratto alla nozione di transazione commerciale la sola erogazione di farmaci salvavita, rientranti nella cd. Fascia A, in relazione alla quale prevale l’aspetto pubblicistico su
quello imprenditoriale, atteggiandosi in quel caso la farmacia come segmento di diretta articolazione del Servizio Sanitario.
Nel caso in esame non viene in rilievo la somministrazione di farmaci essenziali da parte di farmacie e, pertanto, non può dubitarsi che l ‘attività svolta dall e case farmaceutiche cedenti, che hanno fornito altre tipologie di farmaci e prodotti sanitari di altro genere, abbia natura imprenditoriale.
2.4. A nulla rileva, inoltre, la natura finanziaria dell’operazione intercorsa tra Banca Farmafactoring s.p.a. e le proprie cedenti.
Come già detto, il credito azionato con il ricorso monitorio si riferisce ad interessi da ritardato pagamento del prezzo di forniture di prodotti sanitari e farmaceutici, sicché l’operazione posta alla base della domanda originariamente azionata da RAGIONE_SOCIALE s.p.a. non si identifica con il contratto di factoring , esclusivamente intervenuto tra le società fornitrici cedenti e la BFF Bank s.p.a., per effetto del quale il credito è stato ceduto dalle prime alla seconda, ma piuttosto con i contratti aventi ad oggetto la fornitura, ad opera delle case farmaceutiche, dietro pagamento di corrispettivo, di prodotti sanitari all’ente ospedaliero.
Sul punto è, d’altro canto, bene aggiungere che la cessione del credito attribuisce al cessionario la qualità di creditore (cfr. Cass., 02/06/1977, n. 2243) in relazione alle ragioni già facenti capo alle cedenti, ragioni di certo ‘commerciali’ .
Al fine di valutare l’applicabilità degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002, non rileva, dunque, l ‘ operazione di carattere finanziario denominata factoring , che è contratto atipico, disciplinato dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con il quale l’imprenditore ‘cedente’ si impegna a cedere i crediti presenti e futuri ad altro soggetto professionale -denominato factor – il quale, dietro corrispettivo, fornisce una serie di servizi, tra i quali anche il finanziamento del
cedente attraverso la concessione di prestiti o l’anticipato pagamento dei crediti ceduti; si deve, piuttosto, avere riguardo alle forniture di merci effettuate dalle case farmaceutiche, che sicuramente rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2002, che ha dato attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle ‘ transazioni commerciali ‘, definite dall’art. 2 dello stesso decreto legislativo, quali ‹‹ contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ›› .
2.5. Correttamente, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda azionata dalla Banca non è riconducibile ad una operazione finanziaria, ma ad una operazione commerciale di consegna di merci dietro pagamento del relativo prezzo e che è del tutto inconferente la natura finanziaria del contratto concluso da RAGIONE_SOCIALE con le imprese fornitrici, al quale , peraltro, l’odierna ricorrente è rimasta del tutto estranea e, sul punto, la motivazione resa, seppure sintetica, si rivela esaustiva e priva di vizi logici e, come tale, non incorre in quei soli gravi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), idonei ad integrare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
2.6. Neppure si prospetta il rischio, prefigurato dalla ricorrente, di duplicazione del pagamento degli interessi.
Invero, quanto la Banca RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE ha ottenuto dalle proprie cedenti costituisce il corrispettivo afferente allo specifico rapporto tra essa cessionaria e le cedenti, che lascia impregiudicato il diritto della cessionaria agli accessori dei crediti ceduti (cfr. Cass., sez. 3, 09/04/2024, n. 9479, secondo cui, in tema di cessione del credito, la previsione del 1° co. dell’art. 1263 cod. civ., secondo cui il
credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli ‘altri accessori’, va intesa nel senso che nell’oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione; in senso conforme, Cass., sez. 1, 10/07/2024, n. 23697).
2.7. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte, l’Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga è senz’altro qualificabile in guisa di ‘pubblica amministrazione’, secondo l’ampia nozione di cui alla lett. b) dell’art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, e le forniture di prodotti farmaceutici e sanitari intercorse tra le società cedenti -danti causa – della Banca Farmafactoring s.p.a. – e la Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga, sono senz’altro ascrivibili alla definizione di ‘transazione commerciale’ di cui alla lett. a) dell’art. 2 citato.
Dal pacifico ritardo nel pagamento discende che la odierna controricorrente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, prevedendo il richiamato d.lgs. n. 231/2002 che, ‹‹ nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti ›› (Cass., sez. 3, 31/05/2019, n. 14911; Cass., sez. 3, 05/11/2024, n. 28413).
Con il d.lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando – in
attuazione della direttiva 2000/35/CE – ad eliminare gli eccessivi ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha, invero, previsto la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento; ciò comporta che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege , dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento (in termini, Cass., sez. 2, 13/12/2022, n. 36246).
Con il secondo motivo è dedotta la ‘violazione e/o falsa applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 aggiornato al d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 in riferimento all’indiretta partecipazione della Regione Piemonte (art. 360 n. 3 c.p.c.); nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per totale omissione della motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.’.
La parte ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato, ai fini dell’inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002, il fatto che la Regione Piemonte era ‘reale referente delle forniture effettuate a favore delle Aziende sanitarie’ e, quindi, per non avere minimamente valutato che si era in presenza non di un rapporto contrattuale di natura privatistico/imprenditoriale, ma di rapporto caratterizzato da forti connotati pubblicistici, ed in particolare di rapporto avente natura concessoria.
3.1. La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.
3.2. Va, anzitutto, esclusa la dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione, in quanto la Corte d’appello, a pag. 9 della motivazione, ha dato risposta, sia pure in modo sintetico, alla
doglianza qui riproposta, reputando del tutto irrilevante ‹‹ la circostanza, genericamente prospettata dall’appellante, secondo cui, trattandosi di forniture effettuate ad una Azienda sanitaria, ‘il reale referente’ delle forniture effettuate sarebbe la Regione Piemonte ›› .
L’argomentazione che sorregge la decisione, condivisibile o meno, esclude il vizio radicale di carenza assoluta di motivazione, in quanto l’odierna ricorrente ha argomentato la violazione della norma di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla Corte territoriale, in tal modo non ponendosi in linea con i criteri individuati dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).
Per il resto, il motivo risulta anche in questa sede genericamente formulato e difetta di una specifica allegazione, o comunque della dimostrazione, in ordine ad una effettiva partecipazione della Regione.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa che la ricorrente richiama a supporto della tesi difensiva prospettata (Tar Piemonte, sentenza n. 250/2004), in realtà, la smentisce, in quanto afferma che le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 trovano attuazione ‘in relazione ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza limitazioni soggettive e, quindi, anche per i contratti in cui è parte una Pubblica Amministrazione’.
Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha concluso per l’applicabilità, alla fattispecie in esame, delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2002.
All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che la memoria
depositata dalla controricorrente non può qualificarsi tale, in difetto dei requisiti di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 14.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione